Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
L'imputato che, istante per il rito abbreviato condizionato, si sia visto rigettare la richiesta di integrazione probatoria siccome ritenuta non necessaria ai fini della decisione, subendo condanna con la prescritta riduzione, non può far valere la pretesa illegittimità del provvedimento di rigetto, qualora, non avendo proposto tempestivo rinnovo dell'istanza "in limine litis", implicitamente debba ritenersi rinunciante alla chiesta integrazione.
Commentario • 1
- 1. Diritto alla prova o economia processuale?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 gennaio 2016
L'odierna sentenza della Corte di Cassazione, focalizza il punto di interesse sulla problematica degli ambiti e dei limiti della rinnovazione probatoria d'appello, nel giudizio abbreviato richiesto “allo stato degli atti” e dunque, al di fuori di ogni integrazione probatoria. Problema, quest'ultimo, che a sua volta richiede una riflessione in tema di diritto alla prova. Il sistema processuale italiano di stampo accusatorio ed elevato al rango costituzionale del “giusto processo”, ove ogni aspetto inerente alla tutela dei fondamentali diritti di difesa trova esplicazione e regolamentazione, si innesta in punta di piedi in uno dei settori più delicati del processo, la disciplina delle …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 36214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36214 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/09/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 742
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 17967/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IO, n. il *27 gennaio 1976*;
avverso la sentenza 23 dicembre 2009 - Corte di Appello di Bari;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Galati Giovanni, sostituto Procuratore Generale della Corte di SS, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 23 dicembre 2009, depositata in cancelleria l'11 gennaio 2010, la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza 4 maggio 2009 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari che, in regime di rito abbreviato, aveva dichiarato IO IO responsabile dei reati di detenzione e porto d'armi clandestine (pistole) e relativo munizionamento oltre che per detenzione di hashish e ricettazione condannandolo, con la diminuente del rito abbreviato e la contestata recidiva, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 900,00 di multa.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata IO IO, nel corso di un controllo operato dai Carabinieri della stazione di Gioia del Colle veniva trovato nella disponibilità di una pistola con matricola abrasa e, successivamente, in sede di perquisizione domiciliare, anche di altre armi, munizionamento vario, un certo quantitativo di sostanze stupefacenti e una motocicletta risultata rubata.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle svolte indagini di polizia giudiziaria e dalla piena confessione del prevenuto.
2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Filippo Castellaneta, ha interposto tempestivo ricorso per SS IO IO chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) erronea applicazione della legge penale per mancata declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato in contrasto con l'art.111 Cost., comma 4, per violazione del principio del contraddittorio e violazione dell'art. 125 c.p.p.; la valutazione dell'evidenza della prova da parte del Pubblico Ministero contrasta con il principio del contraddittorio che prevede la presenza di entrambe le parti. La Corte ha comunque omesso di motivare sul punto.
b) violazione di legge per mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza di giudizio immediato in quanto emesso da Giudice non compatibile ai sensi dell'art. 34 c.p.p., comma 2; in subordine dichiararsi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede che il Giudice per le indagini preliminari che abbia redatto e firmato l'ordinanza debba astenersi dall'emette il decreto di giudizio immediato;
c) erronea applicazione della legge penale per mancata applicazione dell'art. 438 c.p.p., comma 5, in ordine alla richiesta della difesa di rito abbreviato condizionato;
la motivazione del Giudice per le indagini preliminari sul punto è incongrua e sintetica;
d) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, in riferimento ai capi di imputazione n. 3 e 4. In relazione al possesso della sostanza stupefacente, delle armi e della refurtiva vi è solo la testimonianza del AS, atteso che quelle de relato del carabiniere UN non sono utilizzabili.
e) illogicità della motivazione in riferimento alla prospettata tesi difensiva dell'accessibilità al locale deposito del materiale illecito anche dall'apertura sul retro dello stesso. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Il primo motivo di ricorso (mancata declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato in contrasto con l'art. 111 Cost., comma 4, e omessa motivazione) non è fondato e deve essere respinto.
Occorre per vero rilevare che il giudice di merito ha correttamente e sufficientemente valutato la insindacabilità da parte del giudice della cognizione del decreto di giudizio immediato. È appena il caso di osservare che la valutazione della evidenza della prova è espressione dell'esercizio dell'azione penale, potere che spetta unicamente al Pubblico Ministero e non certo alle parti nel cui contraddittorio deve essere solo effettuata la formazione della prova (in dibattimento o nel corso dell'incidente probatorio) così come espressamente recita l'articolo della Costituzione richiamato dal ricorrente ("Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova).
Sul punto va richiamata la giurisprudenza costante di questa Corte in relazione al principio di diritto secondo cui è abnorme il provvedimento di annullamento del decreto di giudizio immediato adottato dal giudice del dibattimento sul presupposto della ritenuta carenza del requisito dell'evidenza della prova.
Tale valutazione, infatti, è riservata in via esclusiva dall'ordinamento al giudice per le indagini preliminari e l'eventuale mancanza dell'evidenza della prova non può comportare la regressione del procedimento ad una fase processuale precedente non integrando alcuna nullità (Cass., Sez. 4, 27 giugno 2007, n. 39597, P.M. in proc. Pierfederici, rv. 237831).
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., comma 2 bis, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. sotto il profilo che il Giudice dell'udienza preliminare che aveva adottato l'ordinanza di giudizio immediato a carico dell'imputato aveva poi giudicato il medesimo con il rito abbreviato, va dichiarata inammissibile, prospettandosi una questione di incompatibilità non prevista dal codice di rito che, comunque, doveva essere eccepita, nel termine di cui all'art. 38 c.p.p. magari sollevando contemporaneamente la relativa questione di legittimità costituzionale qui da ritenersi manifestamente infondata posto che le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice costituendo invece motivo di ricusazione da far valere nei termini e nei modi previsti dalla apposita procedura (per contro non attivata).
3.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione. La motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari è sufficiente e non con-traddittoria. Peraltro lo IO\ avrebbe potuto non instare per il giudizio abbreviato nella forma ordinaria, scelta che ha per contro comportato una rinuncia implicita all'assunzione delle prove avanzate che avrebbe potuto chiedere di sfogare in sede dibattimentale senza per questo rinunciare alla diminuente del rito ottenibile al giudice della cognizione qualora la decisione si fosse poi fondata proprio sulle prove pretermesse.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, infatti, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 44711 del 27 ottobre 2004 "il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta - in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare". Chiarivano le sezioni unite che poteva parlarsi "di violazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito fosse dipesa dall'erronea deliberazione del giudice e non dall'inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in cui l'imputato non rinnova in limine litis una richiesta già respinta dal giudice preliminare, non può farsi più questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo". A tale mancato rinnovo della richiesta deve equipararsi la "opzione" per il rito abbreviato secco, con rinuncia quindi a quello condizionato.
In presenza di tale scelta non può più l'imputato lamentare l'illegittimo rigetto della richiesta di integrazione probatoria (Cass., Sez. 3,5 giugno 2009, n. 27183, Fabbricini, rv. 244248). 3.4 - Il quarto motivo di ricorso è altresì infondato (erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1). La prova dichiarativa del AS non costituisce mero indizio, ma piena prova e dunque, in quanto tale si sottrae ai limiti di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. Sicché è dimostrato, come rammenta il giudice di merito, che fosse solo lo IO\ a trovarsi in possesso delle chiavi del locale ove sono stati trovati gli oggetti di cui ai capi di imputazione indicati, atteso peraltro che la serratura era stata di recente cambiata.
3.5 - Il quinto motivo di ricorso (illogicità della motivazione) è parimenti infondato e deve essere rigettato. La sollecitazione difensiva propone una ricostruzione alternativa rispetto a quella motivatamente indicata dal giudice della cognizione che fa poi implicitamente comprendere come sia contro il comune buon senso, per un estraneo, riporre armi e droga nella proprietà altrui, senza il consenso del proprietario stesso che ne ha libero accesso. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010