Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 36214
CASS
Sentenza 22 settembre 2010

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Massime1

L'imputato che, istante per il rito abbreviato condizionato, si sia visto rigettare la richiesta di integrazione probatoria siccome ritenuta non necessaria ai fini della decisione, subendo condanna con la prescritta riduzione, non può far valere la pretesa illegittimità del provvedimento di rigetto, qualora, non avendo proposto tempestivo rinnovo dell'istanza "in limine litis", implicitamente debba ritenersi rinunciante alla chiesta integrazione.

Commentario1

  • 1Diritto alla prova o economia processuale?
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 gennaio 2016

    L'odierna sentenza della Corte di Cassazione, focalizza il punto di interesse sulla problematica degli ambiti e dei limiti della rinnovazione probatoria d'appello, nel giudizio abbreviato richiesto “allo stato degli atti” e dunque, al di fuori di ogni integrazione probatoria. Problema, quest'ultimo, che a sua volta richiede una riflessione in tema di diritto alla prova. Il sistema processuale italiano di stampo accusatorio ed elevato al rango costituzionale del “giusto processo”, ove ogni aspetto inerente alla tutela dei fondamentali diritti di difesa trova esplicazione e regolamentazione, si innesta in punta di piedi in uno dei settori più delicati del processo, la disciplina delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 36214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36214
Data del deposito : 22 settembre 2010

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