Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
E illegittima la decisione del giudice che, al termine del giudizio di primo grado o del successivo giudizio di impugnazione, espressamente richiesto dall'imputato, nega la riduzione della pena derivante dalla mancata instaurazione del rito abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia finalizzata all'accertamento dell'incapacità di intendere e di volere, laddove quello stesso giudice, sulla base degli elementi di prova utilizzabili, riconosca in sentenza la configurabilità del vizio parziale di mente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 17687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17687 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 589
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 47406/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
S.S. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 26/03/2013 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. PRIOLO Antonino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria riformava in parte, riconoscendo all'imputato la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. e riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 29/02/2012 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato S.S. in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen., per avere maltrattato abitualmente la moglie A.P. , sottoponendola ad una serie di atti ripetuti nel tempo e lesivi della integrità fisica e morale della predetta.
Rilevava la Corte di appello come dovesse essere disattesa la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'effettuazione di una perizia psichiatrica sull'imputato; come il prevenuto dovesse comunque beneficiare di una riduzione di pena per il riconoscimento di un vizio parziale di mente;
e come le caratteristiche della vicenda e la personalità dello S. non giustificassero una ulteriore riduzione della pena inflitta.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo S. , con atto sottoscritto dai suoi due difensori, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte di appello negato all'imputato la riduzione della pena in ragione della ingiustificatezza del rigetto di una originaria richiesta di abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia psichiatrica, finalizzata al riconoscimento di una incapacità di intendere e di volere per un vizio di mente, incapacità che, sia pure nella forma parziale, era stata poi ammessa dalla medesima Corte.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente negato all'imputato le attenuanti generiche ed una riduzione della pena.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pure nei limiti di seguito indicati.
3.1. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la richiesta di giudizio abbreviato condizionato già rigettata all'udienza preliminare può essere rinnovata in sede predibattimentale purché non sia modificata nel contenuto (così, tra le tante, Sez. 3, n. 19729 del 14/04/2011, Sorrento, Rv. 250334). Da tanto coerentemente deriva che laddove - come nella fattispecie è accaduto - l'imputato, istante per il rito abbreviato condizionato, si sia visto rigettare tanto l'originaria richiesta di integrazione probatoria, siccome ritenuta non necessaria ai fini della decisione, quanto il successivo rinnovo della medesima richiesta formulata in limite litis, subendo condanna, può domandare allo stesso giudice del dibattimento di sindacare quelle decisioni di rigetto, al termine del giudizio di primo grado, ovvero sollecitare un'analoga verifica da parte del giudice dell'appello, a condizione che, la doglianza sulla asserita erroneità di quelle determinazioni concerna un aspetto che non sia differente da quello la cui esistenza sia stata accertata nel giudizio di cognizione. In questo senso la decisione della Corte di appello di Reggio Calabria - che ha negato allo S. la riduzione della pena derivante dalla mancata instaurazione dell'abbreviato condizionato all'effettuazione di una perizia psichiatrica per accertare la incapacità di intendere e di volere dell'imputato - non appare corretta, tenuto conto che quella decisione di rigetto è risultata non giustificata essendo stato poi accertato, all'esito del giudizio, che lo S. , all'epoca dei fatti in contestazione, era affetto da un disturbo della personalità che, pur senza incidere totalmente sulla sua imputabilità, aveva comportato una diminuzione della sua capacità cognitiva e volitiva, traducibile in termini di vizio parziale di mente.
È possibile, dunque, affermare il principio di diritto secondo il quale non è congruamente motivata la decisione del giudice che, al termine del giudizio dibattimentale di primo grado ovvero all'esito del successivo giudì zio di impugnazione, su apposita sollecitazione dell'imputato, abbia confermato il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato la richiesta di abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia finalizzata all'accertamento della assenza di capacità di intendere e di volere, laddove quello stesso giudice, sulla base degli elementi di prova a disposizione ed utilizzabili, ritenga che l'imputato possa beneficiare della diminuente per un vizio parziale di mente, giusta la disposizione dell'art. 89 del medesimo codice penale. Spetta, dunque, all'imputato il riconoscimento della riduzione della pena principale di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen., con conseguente esclusione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è, invece, del tutto privo di pregio.
Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e delle scelte in ordine alla dosimetria della sanzione finale: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e ad una ulteriore riduzione della pena inflitta il fatto che lo S. sia gravato da precedenti penali per armi ed estorsione, la prolungata durata delle condotte delittuose poste in essere in danno della moglie e le caratteristiche di tali iniziative, pure negativamente qualificate dalla formulazione di minacce di morte e dall'esternazione di sentimenti di vendetta da realizzare quando lo stesso sarà rimesso in libertà (v pag. 6 sent. impugn.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina ex art. 442 cod. proc. pen. in anni due di reclusione, con esclusione della pena accessoria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014