Sentenza 31 ottobre 2013
Massime • 1
E legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, in quanto insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli all'impostazione difensiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 44634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44634 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/10/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1616
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 25275/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/12/2012 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado del 20/01/2012 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato AL NI alla pena di giustizia in relazione ai reati di all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5, (capo a) dell'imputazione), art. 61 c.p., n. 2 e art. 337 c.p., (capo b), per avere, in Gravina di Puglia, venduto in più occasioni a CH GR sostanza stupefacente del tipo eroina di vario quantitativo e, da ultimo il 12/11/2011, ceduto allo stesso gr. 6,5 di quella droga al prezzo di 100 Euro;
nonché per essersi opposto, nella medesima circostanza, alle operazioni di arresto dei carabinieri della stazione del luogo, minacciando gli stessi, ed in particolare l'app. Di UR CA ed il car. Francesco Falvella che stavano procedendo al suo arresto, profferendo al loro indirizzo varie frasi minatorie.
Rilevava la Corte di appello come fosse corretta la decisione del primo giudice di non ammettere la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame del teste GR e come non vi fossero state le condizioni per dare seguito alle sollecitazioni della difesa ad una riapertura della rinnovazione dibattimentale in appello;
e come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza dell'imputato in ordine ad entrambi i delitti contestati, non inficiando la valenza dimostrativa dei dati acquisiti le critiche e le censure che erano state formulate dalla difesa del NI.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il NI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Carone Gioacchino, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 507 e 603 c.p.p. e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso sia le doglianze difensive in ordine alla mancata possibilità, nel giudizio di primo grado, di richiedere l'assunzione di prove assolutamente necessarie per la ricostruzione di tempo e di luogo dell'osservazione dei fatti de quibus compiuta dalla polizia giudiziaria, che la sollecitazione, formulata dalla difesa in secondo grado, ad una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione degli stessi dati informativi mancanti.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 438 c.p.p., comma 5, art. 442 c.p.p., artt. 178 e 180 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere il Giudice di prime cure erroneamente rigettato la richiesta difensiva di ammissione del giudizio abbreviato condizionato dall'ascolto del teste IR a chiarimento dei dettagli della vicenda che lo aveva visto protagonista.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 337 c.p. e art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, benché le carte del processo avessero comprovato che le minacce, asseritamente rivolte dal NI a due militari, erano state profferite quando oramai i carabinieri avevano eseguito il suo arresto.
2.4. Violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte
territoriale confermato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di spaccio di eroina in favore del IR, nonostante la contraddittorietà delle deposizioni rese da quest'ultimo e che le prove a disposizione non avessero affatto chiarito le perplessità circa l'impossibilità per gli agenti di polizia giudiziaria di osservare la scena di cessione della droga che essi avevano poi riferito al NI.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, va innanzitutto rilevato come la specifica doglianza riguardante la violazione dei diritti di difesa verificatasi nel giudizio di primo grado, per avere il Tribunale impedito al patrocinatore dell'imputato di formulare una richiesta di prova a mente dell'art. 507 c.p.p., è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era doluto solamente della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in secondo grado.
L'art. 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello:
situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Per ciò che concerne, invece, la prospettata violazione dell'art. 603 c.p.p., va detto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 c.p.p. (così, da ultimo, Sez. 5^, n. 34643 del 08/05/2008, P.G. e De
Carlo e altri, Rv. 240995).
Alla luce di tale principio va esclusa in radice la configurabilità di alcuna violazione di legge, mentre la doglianza relativa al prospettato vizio di motivazione è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello di Bari, con motivazione congrua e priva di lacune o carenza di logicità - dunque non sindacabile in questa sede - ha convincentemente spiegato come non vi fosse alcuna ragione per dubitare delle precise indicazioni fornite dai due agenti di polizia giudiziaria che, da una certa distanza, ma con visuale aperta e libera, avevano osservato il NI che stava cedendo al GR un piccolo involucro in plastica bianca che, poco dopo lasciato cadere dal cessionario che, alla vista dei carabinieri, aveva cercato di fuggire, e recuperato dai militari, si era scoperto essere la confezione di eroina che il IR aveva ammesso di avere poco prima comprato dall'odierno ricorrente;
e come, in conseguenza, non fossero assolutamente necessari gli ulteriori accertamenti probatori sollecitati in appello dal difensore dell'imputato, perché diretti a verificare (peraltro con una richiesta meramente esplorativa) se il NI non si trovasse in quel momento in altro luogo e quale fosse esattamente il luogo (una casa privata) dove i due agenti di polizia si erano nascosti per osservare la scena a distanza, dato che gli stessi avevano già chiarito di preferire non indicare quell'abitazione, per evidenti ragioni di sicurezza, senza che tanto avesse minimamente inficiato la loro credibilità (v. pag. 2- 3 sent. impugn.).
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli all'impostazione difensiva:
principio che è stato enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la richiesta di integrazione probatoria era volta a confermare l'assunto difensivo attraverso una nuova escussione di un testimone, che già aveva reso un'esauriente deposizione su tutti gli aspetti della vicenda (Sez. 2^, n. 19645 del 08/04/2008, Petocchi, Rv. 240407; conf., in precedenza, Sez. 6^, n. 25713 del 08/04/2003, Bonasera, Rv. 225678; e, in seguito, Sez. 1^, n. 29669 del 25/03/2010, Cat Berrò, Rv. 248185). Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto buon governo, confermando la correttezza della decisione del Giudice di prime cure che aveva rigettato una richiesta difensiva di giudizio abbreviato condizionata al riascolto del teste IR, che era stato già escusso in ordine a tutti dettagli della vicenda oggetto del processo, senza che l'istante avesse neppure precisato su quali circostanze aggiuntive o integrative il teste avrebbe dovuto essere sentito per consentire al giudice di verificarne la necessità ai fini della decisione (v. pag. 3 sent. impugn.).
3.3. Il terzo ed il quarto motivo, sostanzialmente di analogo tenore, sono inammissibili perché diretti a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente, infatti, anziché palesare reali vizi di manifesta illogicità o un effettivo travisamento della prova, inteso come contrasto tra quanto asserito in sentenza e quanto risultante obiettivamente da altri atti del processo, si è limitato a muovere contro il provvedimento impugnato censure di fatto, in pratica sollecitando questa Corte ad una inammissibile ricostruzione della vicenda de qua alternativa a quella privilegiata dai Giudici di merito: i quali, con un apparato argomentativo completo e privo di vizi di logicità, avevano puntualizzato come la responsabilità del NI in ordine al delitto di cui all'art. 337 c.p., fosse stata comprovata dal fatto che le gravi frasi intimidatorie erano state rivolte dall'imputato all'indirizzo dei due carabinieri proprio mentre questi stavano procedendo all'arresto e, perciò, mentre erano nell'esercizio delle loro funzioni e stavano compiendo un atto doveroso del loro ufficio (v. pagg. 3- 4 sent. impugn.); e come la responsabilità del prevenuto in relazione al delitto di detenzione e spaccio di droga, fosse stata riscontrata dalle precise indicazioni offerte dai carabinieri operanti, i quali avevano registrato a distanza l'episodio di cessione dello stupefacente, e dalle credibili dichiarazioni accusatorie del IR il quale, nonostante un maldestro tentativo di modificare la sua precedente versione accusatola, aveva ammesso i aver acquistato quella sostanza proprio dal NI, con affermazioni che avevano trovato inequivoca conferma nel ritrovamento della confezione di plastica, contenente i 6,5 grammi di eroina, che il IR aveva buttato per terra nel mentre si era dato alla fuga, e nella scoperta, indosso all'imputato della somma di 100 euro, che il cessionario della droga aveva riconosciuto di avere consegnato immediatamente prima al venditore quale corrispettivo per il pacchettino ricevuto (v. pagg. 4- 5 sent. impugn.).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013