Sentenza 28 aprile 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'assunzione di prove integrative sia rigettata dal giudice prima dell'apertura del dibattimento, il riesame di merito del provvedimento negativo può essere sollecitato dall'imputato al fine di ottenere la riduzione di pena di cui all'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice, all'esito del dibattimento di primo grado, ovvero al giudice dell'impugnazione, in forza di specifico motivo di gravame.
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- 1. L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenzaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …
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di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …
Leggi di più… - 3. L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenzaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 29 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2009, n. 27505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27505 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 28/04/2009
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 839
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 38798/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.I., nato a (OMISSIS);
avverso sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15 giugno 2006;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. Francesco Bua che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avvocato Tortorella Marco in sostituzione dell'avvocato Pace che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 giugno 2006, la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza resa dal tribunale di Verona, in composizione monocratica, in data 3 ottobre 2002, con cui F.I. era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, commesso dal (OMISSIS) in poi in danno dei figli minori S. e L. e del coniuge
B.N.. Osservava in motivazione che era da rigettare il gravame proposto dall'imputato, in quanto costui si era allontanato dall'(OMISSIS), rendendosi irreperibile per quasi un decennio e non aveva mai interrotto nemmeno per tempi limitati e modestissime dazioni la sua radicale inadempienza, sicché non poteva invocare quale scriminante la impossibilità economica assoluta di provvedere;
nè il comportamento era giustificato dalla necessità di sottrarsi alle rimostranze dei familiari ed alle molestie della moglie, di cui escludeva il concorso doloso nel fatto. Rilevava infine che la istanza di abbreviato condizionato rigettata dal GIP non era stata riproposta tempestivamente innanzi al giudice di primo grado. Confermava il trattamento sanzionatorio e lo condannava al pagamento delle ulteriori spese in favore della parte civile.
Ricorre per cassazione il F. e denuncia con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, difetto del nesso di causalità in relazione alla condotta dell'agente e manifesta illogicità nella riconosciuta insussistenza del concorso doloso della persona offesa e nell'omessa considerazione della insussistenza dello stato di bisogno dei familiari, cessato per la moglie subito dopo il (OMISSIS), per la figlia nel (OMISSIS) e per il figlio dal (OMISSIS). Rileva inoltre che la B., con le sue continue e petulanti richieste, aveva ella stessa costretto il ricorrente ad allontanarsi giustificatamente dall'(OMISSIS).
Con il secondo motivo, reitera la lagnanza in ordine alla sua assoluta impossibilità economica a provvedere, emergente dalle testimonianza raccolte in prime cure;
con il terzo motivo insiste per la violazione dell'art. 438 c.p.p., mettendo in evidenza come la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di rito abbreviato condizionato, ha errato nel ritenerla tardiva perché non riproposta, dopo l'udienza del gup, innanzi al giudice del dibattimento, atteso che per il delitto in esame è prevista la procedura della citazione diretta, e che comunque il giudice di appello avrebbe dovuto rimediare valutando la compatibilità della richiesta con le finalità di rito e applicando la diminuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sono fondati i primi due motivi di ricorso, mentre il terzo è da, accogliere con le consequenziali statuizioni.
La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa ricorre quando la condotta di quest'ultima, non solo si inserisce nella serie casuale di produzione dell'evento, ma si collega sul piano della causalità psicologica a quella del soggetto attivo, nel senso della necessità che la persona offesa abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto attivo (Sez. 1, Sentenza n. 13764 del 11/03/2008). Alla luce del sopra ricordato principio, non si comprende come dovrebbe o potrebbe scriminare il comportamento della B., la cui "fastidiosa petulanza" è stata, per come sottolineato dallo stesso ricorrente, finalizzata all'ottenimento delle spettanze economiche e non può, all'evidenza, essere in linea con la contraria volontà dell'obbligato di sottrarsi all'adempimento. Parimenti infondata è la deduzione dell'insussistenza dello stato di bisogno dei familiari, che non tiene affatto conto, come esattamente messo in rilievo dalla corte distrettuale, che il F. mantenne una condotta del tutto omissiva nei confronti del nucleo familiare e quindi dei figli minorenni, per quasi dieci anni. In altri termini, la pronuncia di appello ha nel caso del F. fatto esatta applicazione del principio espresso da questa Corte secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatali dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva del loro stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al di loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza. Quanto, poi, al secondo motivo, vale sottolineare che(per escludere la violazione degli obblighi di assistenza familiare, non può essere invocato un generale stato di impossidenza, ma incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione;
il giudice di merito al riguardo ha con motivazione congrua e logica, che si condivide, osservato che il F. avrebbe dovuto dimostrare, e non lo aveva fatto, che per l'intera durata del totale inadempimento egli si fosse trovato nell'impossibilità di adempiere;
a fronte di detta valutazione, il F. ha solo genericamente opposto di essere gravato da debiti, introducendo valutazioni di merito, che non possono essere oggetto del sindacato di questa Corte. Il terzo motivo è fondato.
La Corte d'Appello ha negato la ritualità della richiesta di rito abbreviato condizionato, rilevando (testualmente) che non constava che "essa, respinta dal giudice delle indagini preliminari, sia stata riproposta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado". Si tratta all'evidenza di un errore tecnico in cui è incorso il decidente, che non ha considerato che il reato ascritto al F. rientra fra quelli elencati dall'art. 550 c.p.p., ossia fra quelli per cui l'azione penale è esercitata dal Pubblico Ministero mediante citazione diretta.
Nel caso in esame, risulta ex actis dal fascicolo allegato all'odierno ricorso, che il F., alla prima udienza, dinanzi al Giudice Monocratico, aveva appunto tempestivamente proposto, prima dell'apertura del dibattimento, istanza di definizione alternativa ex art. 438 c.p.p., condizionata alla acquisizione di prove documentali, e da questi rigettata. A seguito della pronuncia additiva n. 203 del 2003 della Corte Costituzionale, è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte per i principi ivi espressi Cass. Sez. Un. n. 447111 del 2004) che qualora si sia proceduto al giudizio ordinario a seguito del reiterato rigetto anche da parte del giudice del dibattimento, prima che questo venga dichiarato aperto, della richiesta dell'imputato, condizionata ad una integrazione probatoria necessaria, l'eventuale sentenza di condanna può essere appellata, mediante uno specifico motivo di gravame, per l'eventuale profilo di "illegalità" della pena inflitta. L'imputato ha infatti il diritto di dedurre che, a causa del diniego di accesso al rito, asseritamente ingiustificato o erroneo, non ha conseguito lo sconto di pena previsto dall'art. 442 c.p.p., comma 2, nonostante egli abbia assolto l'onere di attivare nelle forme e nei termini previsti dall'ordinamento le iniziative di volta in volta prescritte a suo carico. In tal caso, l'imputato postula ancora una volta il sindacato da parte del giudice dell'impugnazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento negativo. La Corte ha messo in evidenza che il provvedimento viene criticato non già in quanto preclusivo dell'accesso ad un rito speciale ormai irreversibile, per il non consentito regresso dalle forme ordinarie in cui si sia regolarmente svolto il giudizio e adottata la decisione di merito alla stregua della base cognitiva formatasi nel contraddittorio dibattimentale, bensì quale presupposto che ha condizionato la legalità della pena inflitta con la condanna. La concreta determinazione di quest'ultima sesta infatti rivalutabile dal giudice dell'appello, cui la relativa questione venga devoluta con uno specifico motivo di gravame, ben potendo derivare dalla eventuale verifica di fondatezza della relativa censura una ricaduta "sostanziale" in termini di riduzione premiale della pena. Ne consegue nelle ipotesi in cui l'ordinamento prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento, prima che questo sia dichiarato aperto, a delibare per la prima volta la richiesta dell'imputato "condizionata" ad una integrazione probatoria ed a celebrare il giudizio abbreviato (nelle ipotesi di giudizio direttissimo e di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratico, a norma dell'art. 452 c.p.p., comma 2 e art. 555 c.p.p., comma 2), le ragioni dell'eventuale provvedimento negativo, siccome incidente sulle condizioni di legalità della pena da irrogare, non possano sottrarsi al riesame di merito, anche alla stregua dei risultati della svolta istruzione probatoria, da parte dello stesso giudice e all'esito del dibattimento di primo grado ovvero, in forza di specifico motivo di gravame, del giudice dell'impugnazione, circa la oggettiva necessità dell'integrazione probatoria. E ciò al limitato fine, ovviamente, non di rendere possibile un ormai non più consentito recupero del rito speciale, bensì di applicare, in caso di condanna dell'imputato, la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2. Tale valutazione, peraltro secondo la prospettazione difensiva dell'allora appellante, oggi ricorrente, incidente altresì su uno dei parametri della fattispecie contestata, è stata del tutto omessa dalla Corte di Appello, che come sopra rilevato, ha erroneamente ritenuto si fosse verificata la preclusione per mancata riproposizione in primo grado.
Ne consegue l'annullamento con rinvio della pronuncia appellata, perché il giudice territoriale, nell'esercizio della plena cognitio di merito proceda a verificare se il provvedimento di rigetto della chiesta integrazione sia stato o meno giustificato ed in caso di riscontro dell'errore circa la inidoneità del proposto supplemento istruttorio, sarà tenuto, nella determinazione finale della pena da irrogare in caso di condanna dell'imputato, ad applicare la diminuente premiale prevista dall'art. 442 c.p.p., comma 2. È dunque da pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009