Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di rito abbreviato, l'omessa riproposizione da parte dell'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato condizionata, già respinta dal g.u.p., preclude l'attivazione del meccanismo del sindacato e del riconoscimento del diritto alla riduzione della pena. (In motivazione la Corte ha osservato che l'inerzia della parte - in assenza di un corrispondente obbligo del giudice del dibattimento di primo grado di attivarsi d'ufficio - ha efficacia preclusiva in merito alla formulazione della richiesta, per la prima volta, nel giudizio d'appello, poiché, da un lato, deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflativa del rito speciale per causa imputabile all'acquiescenza dell'interessato e, dall'altro, l'assunto contrario rimetterebbe all'insindacabile opzione dell'imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3003/05 PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/01/2005
SENTENZA
N. 13 105 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. GEMELLI TORQUATO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.SANTACROCE GIORGIO
N. 031875/2004 2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO
3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA "
4.Dott.DUBOLINO PIETRO n
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 21/03/1955 1) OR VINCENZO
avverso SENTENZA del 29/01/2004
di REGGIO CALABRIA CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO
con uno sulla sentemor impregnate. che ha concluso per l'a llamento
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udito il difensore Avv. to France AZZACA', che ha misistito per l'accogl mento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 gennaio 2004, la corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 aprile 2003 dal tribunale della stessa città, riduceva la pena inflitta a OR IN per una serie di reati unificati sotto il vincolo della continuazione (tentato omicidio ai danni di
SA DR, detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina) ad anni nove e mesi sei di reclusione, riducendo altresì a un anno la durata della libertà vigilata e confermando nel resto le statuizioni del giudice di prime cure. In risposta alle richieste della difesa, che invocava l'applicazione della diminuente del rito abbreviato alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 169/2003, la corte territoriale opponeva che la richiesta era infondata, sia perché la sentenza della Corte costituzionale era successiva all'emissione della sentenza di primo grado, sia perché l'imputato non aveva rinnovato la richiesta di applicazione del rito alternativo prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, sicché non vi era spazio per una ammissione postuma del rito. Per quanto concerneva poi la richiesta di applicazione dell'attenuante della provocazione, pure avanzata dalla difesa, i giudici ribadivano che fu il RA ad aggredire il SA e che, in ogni caso, l'intervallo di tempo tra l'alterco fra i due e l'episodio delittuoso era tale da escludere che potesse applicarsi all'imputato l'attenuante comune invocata. Ricorre per cassazione il RA a mezzo del proprio difensore di fiducia, il quale lamenta con un primo motivo di ricorso la violazione della legge penale processuale, in quanto la richiesta di rito abbreviato condizionata era stata reiterata nei motivi di appello, sicché l'imputato si era avvalso del diritto riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169/2003 e della conseguente innovazione normativa portata dall'art. 438 comma 6 c.p.p., che doveva considerarsi di immediata applicazione, sia perché non si era ancora esaurita la situazione processuale su cui era destinata ad incidere, sia perché la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale esplica i suoi effetti anche retroattivamente. Con un secondo motivo il ricorrente deduce invece che, sotto il profilo della violazione della legge penale sostanziale, la corte, con una motivazione apodittica e sbrigativa, gli aveva negato l'attenuante della provocazione, dovendo l'episodio delittuoso essere posto invece in diretta correlazione con le percosse inferte dal SA all'anziano padre dell'imputato qualche giorno prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La Corte costituzionale, con decisione del (19) 23 maggio 2003, n. 169 (in Cass. pen. mass. ann., 2003, n. 842, p. 2950), ha dichiarato l'illegittimità
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costituzionale dell'art. 438 comma 6 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, l'imputato potesse rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice potesse disporre così il giudizio abbreviato. Il giudice delle leggi, di fronte all'assoluta insindacabilità del potere del giudice di rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'ammissione di un'integrazione probatoria, con tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti all'imputato dalla mancata instaurazione del rito alternativo, ha previsto una forma di sindacato - quella del giudice del dibattimento da esplicarsi prima della dichiarazione ex art. 492 c.p.p. che ne formalizza l'apertura - al fine di assicurare non solo le legittime aspettative premiali dell'imputato, ma anche le esigenze deflative del dibattimento, posto che la possibilità di definire la regiudicanda con il rito abbreviato è estesa anche ai procedimenti giunti alla fase del giudizio. La Corte costituzionale ha, insomma, costruito il giudizio abbreviato come una prerogativa rimessa all'esclusiva disponibilità dell'imputato, il quale, ove persista nell'intenzione di voler essere giudicato con le forme del giudizio abbreviato, ha l'onere di presentare la propria richiesta in sede predibattimentale, con la conseguenza che, in mancanza di una simile iniziativa, resta precluso al giudice del dibattimento il sindacato sul precedente diniego del giudice dell'udienza preliminare. Naturalmente, la richiesta da formulare al giudice del dibattimento di primo grado deve essere la stessa già presentata e non accolta in precedenza, per cui la presentazione di una nuova richiesta condizionata diversa da quella prima formulata sarebbe da considerare inammissibile, perché presentata fuori termine. Circa l'immediata applicabilità della decisione costituzionale ai processi in corso, nessun particolare problema si pone ovviamente per quei procedimenti in cui, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di ulteriori prove, non sia stata ancora dichiarata l'apertura del dibattimento.
Problema di più difficile soluzione è stabilire se l'efficacia della decisione costituzionale possa estendersi anche ai processi che abbiano oltrepassato il limite della declaratoria di apertura del dibattimento o siano giunti addirittura, come nel caso in esame, alla fase dell'appello. Sul problema del se e in quali limiti (proprio tenendo conto della sentenza n. 169 del 2003 della Corte costituzionale) il giudice del dibattimento possa sindacare l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato condizionato a un'integrazione probatoria si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite di questa Corte (27 ottobre 2004, n. 21, PG c. Wajib Nabil). Le Sezioni Unite hanno deciso, sulla scia di un orientamento già espresso dalla Corte (Sez. I., 12 giugno 2003, Gravante, RV 225986; Id., Sez.
III, 8 gennaio 2004, Vata;
RV 228003; Id., Sez. VI, 18 marzo 2004, Gabrielli) che il giudice del dibattimento è tenuto nella determinazione finale della pena da irrogare in caso di condanna dell'imputato, qualora prenda atto della carenza giustificativa del pregresso provvedimento reiettivo, per un errore di valutazione circa la idoneità del proposto supplemento istruttorio, i cui risultati si siano rivelati decisivi per la soluzione della regiudicanda, ad applicare la diminuente premiale prevista dall'art. 442 comma 2 c.p.p. Peraltro, le Sezioni Unite hanno ritenuto coerente con l'intervento additivo effettuato sul tessuto normativo dell'art. 438 comma 6 c.p.p. dalla 3
Corte costituzionale la decisione di questa Corte (Sez. I, 13 gennaio 2004, Larocca, RV 226923), la quale, con riferimento ad un'ipotesi simile a quella oggetto del presente giudizio (richiesta condizionata di giudizio abbreviato non reiterata dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado, essendo stato sollecitato il sindacato sul diniego del gup solo nei motivi di appello), ha osservato che l'inerzia della parte - in assenza di un corrispondente obbligo del giudice del dibattimento di primo grado di attivarsi d'ufficio ha efficacia
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preclusiva in merito alla formulazione della richiesta, per la prima volta, nel giudizio di appello, poiché, da un lato, deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflativa del rito speciale per causa imputabile all'acquiescenza dell'interessato, e, dall'altro, l'assunto contrario rimetterebbe irragionevolmente all'insindacabile opzione dell'imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale per il recupero dello sconto sanzionatorio.
La soluzione proposta è in linea con l'orientamento giurisprudenziale più recente dei giudici di legittimità, secondo i quali l'efficacia ex nunc delle decisioni che accolgono una questione di legittimità costituzionale troverebbe un limite invalicabile nell'esaurimento della fase precedente in cui la norma dichiarata incostituzionale era destinata ad operare (Cass., Sez. IV, 2 ottobre 2002, n. 39645, Leòn Torres, in Cass. pen. mass. ann., 2003, n. 514, p. 1851, con riferimento alla efficacia ex nunc della decisione della Corte costituzionale
16 aprile 2002, n. 120, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 458 comma 1 c.p.p.) Nel caso in esame, l'impossibilità di estendere l'efficacia della decisione della Corte costituzionale al caso in esame deriva non solo dall'esaurimento del giudizio di primo grado, ma soprattutto dal fatto che il ricorrente, di fronte al mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato da parte del giudice dell'udienza preliminare, non aveva provveduto a rinnovare la richiesta in sede di dibattimento di primo grado, ma si era limitato a farne oggetto di motivo di appello, rendendo così impossibile l'esercizio di quel sindacato che il giudice delle leggi ha inteso riservare in via esclusiva al giudice del dibattimento di primo grado.
Per quanto concerne la seconda doglianza, relativa alla mancata concessione della attenuante della provocazione, basata sulla versione proposta dalla difesa del ricorrente circa l'esistenza di un nesso di causalità tra offesa e reazione, è di tutta evidenza che si è in presenza di una rivalutazione del fatto, che è preclusa in sede di legittimità. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
rigetta
डा il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2005.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Torquato Gemelliдачи Giorgio Santacroce
Sergio Pontscrow
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
31 GEN 2005
IL CANCELLIERE
AreRosanna Pani T H O