Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 3003
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Sentenza 13 gennaio 2005

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In tema di rito abbreviato, l'omessa riproposizione da parte dell'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato condizionata, già respinta dal g.u.p., preclude l'attivazione del meccanismo del sindacato e del riconoscimento del diritto alla riduzione della pena. (In motivazione la Corte ha osservato che l'inerzia della parte - in assenza di un corrispondente obbligo del giudice del dibattimento di primo grado di attivarsi d'ufficio - ha efficacia preclusiva in merito alla formulazione della richiesta, per la prima volta, nel giudizio d'appello, poiché, da un lato, deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflativa del rito speciale per causa imputabile all'acquiescenza dell'interessato e, dall'altro, l'assunto contrario rimetterebbe all'insindacabile opzione dell'imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 3003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3003
    Data del deposito : 13 gennaio 2005

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