Sentenza 19 giugno 2006
Massime • 1
In caso di richiesta di giudizio abbreviato, la decisione di rigetto da parte del giudice, anche se erronea, non determina alcuna nullità della fase processuale o del provvedimento che la definisce, ma legittima l'interessato a riproporre la richiesta circa l'adozione del rito speciale nelle successive fasi processuali, anche al fine di vedersi riconosciuta la relativa diminuente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2006, n. 12222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12222 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 19/06/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO FR - Consigliere - N. 937
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 010536/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM CE AO, N. IL 07/12/1962;
2) IB RI, N. IL 13/12/1947;
3) LE OL LO, N. IL 16/12/1955;
avverso SENTENZA del 03/06/2004 della CORTE d'APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Di Peri, Farina, Maris.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Nell'ambito di attività d'indagine riguardanti l'associazione a delinquere denominata "Cosa Nostra", emergeva la figura di TE FR AO per i suoi frequenti contatti con MO EA e Lo VE TO, ritenuti esponenti della famiglia mafiosa di Brancaccio. Sottoposte ad intercettazione le utenze telefoniche in uso all'TE ed a OI AL, soggetto ritenuto legato a filo doppio all'TE, gli investigatori accertavano l'esistenza di costanti contatti tra i due e tale AL, poi identificato per VA CO, che chiamava spesso da telefoni pubblici siti in Milano e provincia. Emergevano, altresì, dai contenuti delle diverse conversazioni telefoniche intercettate, rapporti di natura certamente illecita tra costoro e lo zio dell'TE, TE NO, residente in Francia da diversi anni, specie durante la permanenza di costui a Palermo (nell'anno 1998).
Grazie ai servizi di intercettazione e di pedinamento, disposti sulla scorta di quanto veniva appreso dall'ascolto delle telefonate intercettate, il 4 ottobre 1998 gli investigatori fermavano in Palermo l'auto nella quale si trovava OI AL, proveniente da Milano, ove aveva incontrato il VA, e nella quale, precisamente all'interno del vano dell'impianto di climatizzazione, rinvenivano un panetto di polvere di colore bianco, del peso di kg. 1,100, che alle analisi di laboratorio risultava essere cocaina.
Pochi mesi dopo, il 9 ed il 10 gennaio 1999, venivano intercettate, sull'utenza in uso a BI RI, delle conversazioni tra costui ed il VA e con altra persona, identificata in IZ PA. Ancora una volta, grazie ai servizi di intercettazione, appostamento e pedinamento, gli investigatori avevano modo di registrare un incontro, a Milano, tra il BI, il VA ed il IZ, durante il quale il VA aveva estratto da una valigetta un involucro di colore rosso che aveva consegnato al IZ che, successivamente bloccato e sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di un panetto di sostanza, poi risultata essere cocaina, del peso di kg. 1,008, avvolto all'interno di un involucro di colore rosso. II. Con sentenza del Tribunale di Palermo del 10.3.03, TE FR AO e BI RI venivano riconosciuti colpevoli del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed ancora, l'TE, del delitto di illecita detenzione, trasporto e commercio di kg. 1,00 di cocaina, commesso il 4.10.98, e condannati, rispettivamente, ritenuta, quanto all'TE, la continuazione tra i reati contestati, alla pena di anni 16 ed anni 10 di reclusione ed alle pene accessorie di legge. Il Tribunale perveniva all'affermazione di responsabilità dei due imputati grazie all'insieme di elementi probatorii desunti;
dalle testimonianze degli agenti di PG operanti, dagli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, dai contenuti delle conversazioni intercettate, dai verbali di perquisizione, arresto e sequestro e dalle dichiarazioni rese da TE NO. Costui, in particolare, aveva riferito che nell'anno 1998 il IP FR AO gli aveva proposto di partecipare ad un traffico di droga coinvolgendo nell'affare soggetti della malavita di Tolone, da lui conosciuti. Le intenzioni del IP erano di comprare dalla Francia grosse partite di cocaina (da 10 a 50 chili) da rivendere in Italia. A tal fine, gli aveva chiesto di metterlo in contatto con tale RG TE, a lui noto come trafficante di hashish e cocaina. Riferiva, ancora, l'TE di avere lui stesso effettuato due consegne di cocaina di un chilo ciascuna a VA CO che era accompagnato, in occasione della seconda consegna, dal BI. Egli dichiarava, infine, che nel gennaio del 2000 aveva concordato con il VA ed il BI la consegna di altri due o tre chili di stupefacente;
l'affare, tuttavia, non si era concluso in quanto i due avevano portato in pagamento solo L. italiane mentre il fornitore, tale Esposito di AR, pretendeva in pagamento solo franchi francesi.
III. Lo stesso Tribunale di Palermo, con sentenza del 17.9.03, affermava la responsabilità di VA CO, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, per essersi associato con TE FR AO, con BI RI ed altri al fine di commettere più delitti relativi al traffico di stupefacenti del tipo cocaina, nonché per avere detenuto e trasportato, a fini di spaccio, in due occasioni (il 4.10.98 ed il 10.1.99), kg. 1,00 della predetta sostanza. Unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, il Tribunale condannava il VA alla pena di 14 anni di reclusione ed alle pene accessorie di legge.
IV. Su appelli proposti da tutti gli imputati avverso le citate sentenze, la Corte d'Appello di Palermo, previa riunione dei relativi procedimenti, con sentenza del 3 giugno 2004, in parziale riforma della sentenza del 10.3.03, riduceva a 13 anni la pena detentiva inflitta all'TE e confermava, nel resto, le sentenze appellate.
1) Esaminando la posizione di TE FR AO, la corte territoriale ha disatteso, anzitutto, le doglianze preliminarmente avanzate dall'imputato avverso le ordinanze dibattimentali del Tribunale del 6.5.02, del 2.12.02 e del 13.2.03. A proposito di tali provvedimenti, ritualmente impugnati dall'TE unitamente alla sentenza, i giudici del merito hanno rilevato l'infondatezza delle censure mosse, richiamando genericamente le argomentazioni poste dai primi giudici a sostegno dei provvedimenti emessi ed a confutazione delle osservazioni ed eccezioni poste in quella sede dagli imputati;
argomentazioni dalla stessa corte pienamente condivise.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la costituzione di un'associazione criminale avente quale stabile programma l'acquisto in Francia e la vendita in Italia di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il sodalizio, si è sostenuto nella sentenza impugnata, era sonetto da un'organizzazione di persone e mezzi idonea alla realizzazione dell'attività programmata, caratterizzata dalla precisa ripartizione dei compiti tra gli associati, taluni dei quali provvedevano a reperire, in Francia, lo stupefacente (attraverso TE NO, RG TE e RE IT), altri al suo trasporto in Italia (VA e BI) ed alla sua distribuzione in territorio di Palermo (attraverso TE FR AO, TE CO, OI AL ed altri). L'esistenza di tale sodalizio, inoltre, ed il contributo ad esso apportato da ciascuno degli imputati aveva trovato conferma, secondo la corte territoriale, nei due episodi di sequestro di cocaina del 4.10.98 e del 10.1.99, mentre dalle dichiarazioni di TE NO, la cui attendibilità nessuno aveva mai contestato, quei giudici hanno ritenuto essere emersi con nettezza il coinvolgimento ed il ruolo di TE FR all'interno del gruppo. Ugualmente accertata è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto del D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 73, accertato in data 4.10.98, sulla scorta ancora delle dichiarazioni di TE NO e dei contenuti delle conversazioni intercettate nei giorni precedenti e durante il trasporto della cocaina da Milano a Palermo che avevano, a giudizio della corte territoriale, nettamente evidenziato il coinvolgimento dell'imputato nell'operazione.
La corte territoriale ha respinto, altresì, le doglianze proposte dall'imputato con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei gravi precedenti penali e del, ruolo di primo piano dallo stesso ricoperto all'interno dell'organizzazione, e della diminuente ex art. 442 c.p.p., avendo la stessa corte ritenuto legittima la decisione del GUP di respingere la richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all'esame di TE NO, sotto il profilo della incompatibilità di detto esame (da eseguirsi attraverso rogatoria internazionale) con i criteri di speditezza e di economia processuale ai quali si ispira tale giudizio. È stata, viceversa, accolta la doglianza dell'imputato relativa all'entità della pena inflitta dal primo giudice, ritenuta eccessiva con riferimento ai parametri previsti nell'art. 133 c.p., e quindi ridotta ad anni 13 complessivamente.
2) Relativamente all'appello proposto da BI RI, la corte territoriale ha confermato integralmente la sentenza di condanna, rilevando, anzitutto, come la responsabilità dell'imputato fosse emersa non solo dalle dichiarazioni rese da TE NO (il quale ha indicato il BI come la persona che aveva in più occasioni accompagnato il VA in Francia, presso di lui, per ragioni attinenti all'illecito traffico, come in occasione della seconda consegna di cocaina, nel gennaio 1999, e dell'organizzazione, nel gennaio del 2000, di altro trasporto, poi non eseguito per contrasti tra i fornitori francesi e gli acquirenti italiani) e dai compromettenti contenuti delle conversazioni intercettate, ma anche dal suo coinvolgimento nell'episodio del 10 gennaio del 1999, seppur allo stesso non formalmente contestato, che lo ha segnalato in compagnia del VA e di IZ PA poco prima che il primo consegnasse al secondo l'involucro di colore rosso al cui interno è stato rinvenuto dalla PG lo stupefacente posto sotto sequestro, ed, ancora, dalla presenza dell'imputato in Tolone, nel gennaio del 2000, in compagnia del VA e dall'incontro con TE NO, attestati dalla polizia francese, finalizzati all'acquisto di altro stupefacente, poi non effettuato, ed, infine, i molteplici incontri e dalle numerose conversazioni telefoniche intercorse con il VA e con altri associati, queste ultime talvolta caratterizzate dall'uso di linguaggio convenzionale. La stessa corte territoriale ha, poi, negato all'imputato le attenuanti generiche, in vista dei precedenti penali e del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione, e la diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p. sotto il profilo della tardività della richiesta di rito abbreviato, formulata solo con i motivi d'appello, ed anche in vista dell'importanza dell'istruttoria dibattimentale che dall'esame di TE NO aveva acquisito importanti elementi probatori circa l'inserimento dell'imputato nell'associazione oggetto del processo.
3) Quanto a VA CO, la corte territoriale ha disatteso, anzitutto, le eccezioni concernenti la nullità del decreto che dispone il giudizio, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e delle perizie alle stesse relative, rilevandone l'infondatezza attraverso il richiamo alle argomentazioni, pienamente condivise dalla stessa corte, poste dai primi giudici a sostegno dei provvedimenti dagli stessi emessi ed a confutazione delle osservazioni ed eccezioni poste in quella sede dall'imputato. I giudici dell'impugnazione hanno disatteso, altresì, l'eccezione di incompetenza territoriale, attribuita al Tribunale di Palermo, e quella di nullità dell'udienza del 30.1.03, per incompatibilità ex art. 106 c.p.p., della quale hanno rilevato l'inammissibilità in quanto, essendo relativa a nullità di ordine generale a regime intermedio, non era stata sollevata nel termine indicato dall'art. 180 c.p.p. A prescindere dalla rilevata inammissibilità, l'eccezione è stata anche ritenuta infondata per l'inesistenza del denunciato contrasto di interessi tra coimputati.
Nel merito, la stessa corte ha ritenuto provata la costituzione di un'associazione criminale avente quale stabile programma l'acquisto in Francia e la vendita in Italia di sostanza stupefacente del tipo cocaina e l'adesione alla stessa dell'imputato. L'esistenza di tale sodalizio, inoltre, ed il coinvolgimento dell'imputato hanno trovato conferma, secondo la corte territoriale, nei due episodi di sequestro di cocaina del 4.10.98 e del 10.1.99, nelle dichiarazioni di TE NO (in relazione alle quali è stata respinta un'eccezione di inutilizzabilità per violazione dell'art. 210 c.p.p., comma 4), negli esiti dei servizi di osservazione e di appostamento, sui quali hanno riferito gli agenti di PG, nei verbali di arresto, perquisizione e sequestro, nei contenuti delle conversazioni intercettate. Elementi probatori ritenuti dalla corte di merito rilevanti e significativi ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati allo stesso contestati. La corte territoriale ha respinto, altresì, le doglianza proposte con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei precedenti penali, anche specifici, e del ruolo di primo piano dallo stesso ricoperto all'interno dell'organizzazione.
V. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo ricorrono tutti gli imputati.
1) TE FR AO deduce:
a) Inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 392 c.p.p., e segg., agli artt. 415 bis, 416, 429 c.p.p., all'art. 438 c.p.p., e segg. Sotto tale profilo, il ricorrente deduce, anzitutto, la superficialità e genericità della motivazione che, con riguardo alle eccezioni proposte dalla difesa circa le decisioni adottate dal Tribunale con le ordinanze dibattimentali del 6.5.02, 2.12.02 e 13.2.03, che avrebbero dovuto determinare la nullità della sentenza di primo grado e del decreto che ha disposto il giudizio, si è limitata, nel rigettarle, al semplice richiamo alle argomentazioni dei primi giudici. Deduce, quindi, con riferimento a quanto aveva formato oggetto dell'ordinanza del 6.5.02, il mancato rinvio, da parte del GUP, dell'udienza preliminare a data successiva a quella fissata da altro magistrato dell'ufficio Gip per l'espletamento dell'incidente probatorio finalizzato all'esame di TE NO, ed ancora l'illegittima decisione dello stesso GUP di considerare chiuso l'incidente probatorio e di ritenere, quindi, mancante la condizione alla quale era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, cioè l'acquisizione dei verbali del celebrando incidente probatorio, in vista dell'indisponibilità dell'TE (detenuto in Francia) ad essere tradotto per l'esame. Tali decisioni del Gup avrebbero determinato, a giudizio del ricorrente, una palese violazione del diritto di difesa con conseguente nullità del decreto che ha disposto il giudizio.
b) Inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 415 bis, 416, 468 c.p.p. e all'art. 24 Cost., per avere la corte d'appello confermato l'ordinanza dibattimentale del 2.12.02 con la quale il Tribunale di Palermo, mutando la precedente decisione adottata con ordinanza del 24.6.02, ha accolto la richiesta del PM volta ad acquisire e ad utilizzare materiale probatorio depositato oltre il termine dell'art. 416 c.p.p., comma 2. Sostiene in proposito il ricorrente che tale materiale, costituito da intercettazioni di conversazioni, benché noto al PM fin dall'8.5.01, per una parte, e dal 19.6.01, per altra parte, secondo quanto rilevato dall'esame degli atti, non era stato portato a conoscenza della difesa nei termini di cui all'art. 415 bis c.p.p., ne' in occasione degli adempimenti di cui all'art. 416 c.p.p., di guisa che esso non avrebbe potuto essere acquisito al fascicolo ne' utilizzato ai fini della decisione. Il ricorrente ripropone, quindi, l'eccezione a suo tempo formulata, segnalando l'inconsistenza delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della propria decisione (e cioè che il materiale in questione non avrebbe potuto esser depositato nei termini di cui alle citate norme in quanto acquisito nell'ambito di altro procedimento penale, dal quale era stato stralciato quello riguardante l'imputato), posto che lo stralcio era avvenuto solo nell'agosto del 2001, cioè al tempo in cui quel materiale era già noto in quanto segnalato con note d'indagine della polizia del maggio e del giugno precedenti. Era stato, dunque, violato il diritto dell'imputato di conoscere tempestivamente le fonti d'accusa. In ogni caso, sostiene ancora il ricorrente, ove anche tale materiale si fosse voluto considerare quale elemento di prova proveniente da altro procedimento, esso, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere acquisito in quanto non menzionato nella lista testimoniale ex art. 468 c.p.p. Alla richiesta, peraltro, non ostavano ragioni di segretezza d'indagine, venute meno a seguito dell'arresto, il 22.2.02, cioè ben prima della scadenza del termine di cui al citato art. 468, dei presunti correi.
c) Inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 45, 47, 303 e 304 c.p.p., per avere i giudici dell'impugnazione confermato l'ordinanza dibattimentale del 13.2.03 con la quale il Tribunale di Palermo, sull'istanza di remissione del processo avanzata da VA CO, ha disposto, nei confronti dello stesso, la sospensione del procedimento, ne ha stralciato la posizione, ex art. 47 c.p.p., ed ha ordinato la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri imputati. Sostiene il ricorrente che, in virtù del disposto del 5 comma dell'art. 304 c.p.p., al quale rimanda il citato art. 47, allo stesso era riservato il diritto di optare tra due interessi ugualmente tutelati: quello di non subire il pregiudizio della sospensione dei termini ex art. 47 c.p.p., e quello di non chiedere la separazione dei processi per non subire il pregiudizio che discende da una separata trattazione della vicenda processuale;
manifestando opposizione allo stralcio, l'imputato aveva manifestato la preferenza, disattesa dal Tribunale, verso la seconda opzione.
d) Inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 192 c.p.p. Sotto tale profilo, il ricorrente rileva: che runico reato fine del quale egli era stato ritenuto responsabile non consentiva l'affermazione di responsabilità dello stesso per il delitto associativo, che diversi da quelli ritenuti dai giudici del merito erano gli affari, eventualmente anche illeciti, che legavano gli imputati (come peraltro sostenuto dallo stesso imputato fin dal primo interrogatorio), che la corretta ed integrale lettura delle conversazioni intercettate testimoniava l'inconsistenza dell'accusa, che TE NO aveva attribuito al IP propositi, sia pure delittuosi, di natura e proporzioni diverse rispetto a quelli in esame, e comunque mai realizzatisi. La corte palermitana, quindi, sarebbe partita, per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato, da un presupposto errato, cioè da una inesistente accusa del IP da parte dell'TE. Quanto al reato fine, deduce il ricorrente vizio di motivazione anche per il generico richiamo, da parte del giudice dell'impugnazione, della motivazione del primo giudice.
e) Inosservanza o erronea applicazione di norme penali, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 62 bis c.p., per avere il giudice dell'impugnazione negato le circostanze attenuanti generiche, senza peraltro fornire esaustive argomentazioni a sostegno della decisione adottata. f) Inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 338, 441 e 442 c.p.p., agli artt. 3, 24 e 111 Cost. per il mancato riconoscimento, da parte della corte territoriale, della diminuente connessa all'opzione per il rito abbreviato.
Sostiene in proposito il ricorrente che il giudice del dibattimento avrebbe dovuto riesaminare positivamente l'ordinanza del Gip di diniego dell'istanza di rito abbreviato condizionato, specie ove si consideri che, nel caso di specie, ammesso inizialmente l'imputato al rito, il successivo diniego è stato determinato dal mancato verificarsi della circostanza, alla quale esso era stato condizionato (l'acquisizione dei verbali dell'esame di TE NO in sede di incidente probatorio), per cause estranee alla volontà dell'imputato. Peraltro, si aggiunge nel ricorso, negare, nel caso di specie, la richiesta diminuente, comporterebbe una evidente violazione della norma costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento tra imputati che optano per il rito abbreviato condizionato laddove, in un caso, la condizione si sia realizzata tempestivamente, nell'altro non si sia realizzata per decisione altrui. Ripropone, quindi, il ricorrente la questione di legittimità costituzionale degli artt.438, 441 e 442 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.,
laddove non si prevede che il giudice possa concedere la diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p. nel caso in cui, a fronte di un abbreviato condizionato già concesso, la circostanza condizionante non si sia verificata per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato. La decisione della corte territoriale, che, da un lato, ha ritenuto di aderire alla tesi secondo cui la richiesta doveva ritenersi incompatibile con le finalità di economia processuale tipiche del rito speciale in considerazione dei tempi che sarebbero occorsi per l'audizione di TE NO, dall'altro ha dichiarato inammissibile la sollevata questione di costituzionalità sotto il profilo della mancanza del requisito della rilevanza della questione, non essendo stato ritenuto ingiustificato il rigetto, da parte del GUP, della richiesta di rito abbreviato, appare al ricorrente del tutto illegittima ove si consideri che i successivi accadimenti hanno dimostrato che la predetta audizione, se correttamente programmata, si sarebbe potuta svolgere in tempi del tutto compatibili con le esigenze di celerità proprie del rito abbreviato.
Con memoria depositata l'11 aprile 2006 presso la cancelleria di questa Corte, l'TE, richiamando la L. n. 46 del 2006, art.10, nel rinnovare le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, indica gli atti processuali ritenuti rilevanti, e cioè:
1) i verbali di udienza preliminare depositati innanzi al tribunale il 18.4.02, necessari per confermare i diversi passaggi temporali che hanno caratterizzato la richiesta di incidente probatorio, la fissazione dell'udienza preliminare, la fissazione dell'udienza per la trattazione della rogatoria ed i successivi sviluppi della vicenda;
2) l'ordinanza dibattimentale del 24.6.02, successivamente revocata con l'ordinanza del 2.12.02; 3) l'esame dibattimentale di TE FR AO, di VA CO e di TE NO;
4) la conversazione del 17.9.98; atti dai quali si possono desumere le ragioni, anche illecite, che legavano i vari personaggi e che giustificavano i loro ripetuti rapporti;
5) la conversazione del 13.11.98, ancora relativa ad illeciti rapporti tra l'TE ed il VA;
6) le conversazioni del 17.3.00 e del 17.4.00, dalle quali si desume l'intento degli imputati di avviare un commercio irregolare di superalcolici. Atti che, secondo il ricorrente, evidenziano i vizi di carattere logico che inficiano la motivazione della sentenza.
2) BI RI deduce:
a) Inosservanza o erronea applicazione di norme, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 192 c.p.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
Sostiene il ricorrente che l'affermazione di responsabilità dell'imputato è dovuta ad una lettura parziale od errata delle emergenze processuali che non ha tenuto in alcun conto neanche il rilievo difensivo secondo cui il Gip, in data 5 luglio 2000, aveva, sulla scorta degli stessi elementi posti a base della sentenza di condanna, disposto, su richiesta del PM, l'archiviazione degli atti. I giudici del merito, peraltro, non avrebbero motivato in alcun modo in ordine alla connessione tra i viaggi del BI in Francia, quale semplice accompagnatore del VA, e l'esistenza dell'associazione a delinquere che, secondo l'accusa, sarebbe nata e si sarebbe sviluppata a Palermo. Da una corretta analisi degli atti avrebbe dovuto emergere: che nessun contatto vi era mai stato tra il BI ed altri soggetti ritenuti associati alla predetta organizzazione, che lo stesso TE NO non aveva mai parlato di un coinvolgimento dello stesso nei traffici illeciti ipotizzati, ma solo di una sua passiva presenza in soli due incontri, di guisa che la condanna dell'imputato sarebbe solo frutto di congetture, anche per l'assenza di elementi probatori dai quali dedurre la consapevolezza dello stesso di far parte di un'associazione a delinquere.
b) Violazione di legge, per non avere la corte territoriale riconosciuto la diminuente del rito abbreviato. A tale proposito, sostiene il ricorrente che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto tardiva la richiesta, in quanto avanzata solo con i motivi d'appello, ove si consideri che alla data del 10.3.03, giorno di definizione del giudizio di primo grado, non era stata ancora pubblicata la sentenza n. 169/03 della Corte Costituzionale che ha ammesso la riproposizione, nel giudizio di primo grado, della richiesta di rito abbreviato. Solo in data successiva al 28.5.03, dunque, la difesa avrebbe potuto legittimamente proporre richiesta di rito abbreviato. Mentre del tutto estraneo alle risultanze processuali sarebbe il riferimento alla circostanza che elemento determinante per la decisione erano state le dichiarazioni rese da TE NO, posto che tali dichiarazioni erano già inserite nel fascicolo del PM e quindi avrebbero potuto essere valutate in sede di abbreviato. 3) VA CO deduce:
a) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto delle eccezioni, proposte nell'atto d'appello, concernenti la nullità dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio e l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, delle quali la corte del merito ha sostenuto l'infondatezza attraverso il semplice richiamo alle argomentazioni, pienamente condivise dalla stessa corte, poste dai primi giudici a sostegno delle ordinanze dibattimentali dagli stessi emesse ed a confutazione delle osservazioni ed eccezioni poste in quella sede dall'imputato. Il laconico riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado si tradurrebbe, a giudizio del ricorrente, in una specifica violazione dell'obbligo di motivazione, sanzionato dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) c.p.p., posto che nei motivi d'appello erano state proposte una serie di osservazioni e rilievi avverso le osservazioni contenute nelle citate ordinanze, alle quali la corte territoriale non ha dato alcuna risposta. Le doglianze proposte, in altre parole, non rappresentavano la mera riformulazione di rilievi già dedotti e respinti;
si trattava, in realtà, di critiche diverse, connesse all'erroneo argomentare dei giudici di primo grado, in relazione alle quali il puro e semplice rinvio alle considerazioni poste dai giudici di primo grado a sostegno delle proprie decisioni finirebbe con il configurare il dedotto vizio di motivazione. b) Violazione di norme penali previste a pena di nullità in relazione all'eccepita nullità dell'udienza preliminare del 13.12.01 e degli atti successivi per violazione del diritto di difesa dell'imputato connessa al mancato rinvio della stessa udienza in attesa dell'esito dell'incidente probatorio. c) Violazione di norme penali previste a pena di nullità in relazione all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
d) Violazione di norme previste a pena di nullità in relazione alle dichiarazioni rese da TE NO in violazione del disposto dell'art. 210 c.p.p. In particolare, si eccepisce la mancata formulazione, prima dell'inizio dell'esame, dell'avviso di cui alla citata norma che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto potesse essere sostituito con il diverso avviso ex art.199 c.p.p., posto che i due avvisi hanno funzione ed effetti del tutto diversi. La mancata formulazione dell'avviso ha viziato irrimediabilmente, a giudizio del ricorrente, l'atto processuale e lo ha reso inutilizzabile.
e) Violazione ed erronea applicazione di legge, specificamente dell'art. 192 c.p.p., comma 3, mancanza di motivazione in relazione alla valutazione della credibilità intrinseca delle dichiarazioni di TE NO;
ciò malgrado gli specifici rilievi mossi, in proposito, nei motivi d'appello.
f) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione all'elemento psicologico del reato associativo. Il tema, a giudizio del ricorrente, non sarebbe stato per nulla affrontato dalla corte territoriale.
Con memorie depositate presso la cancelleria di questa Corte il 30 maggio 2006, l'TE ha ribadito le censure mosse alla sentenza impugnata, in particolare quelle relative alla violazione dei diritti di difesa dell'imputato, consumata in sede di incidente probatorio e di udienza preliminare, ad alla utilizzazione di intercettazioni telefoniche in violazione degli artt. 415 e 416 bis c.p.p. Tutti e tre i ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di TE FR è parzialmente fondato, nei termini che saranno di seguito specificati, mentre infondati sono quelli di BI RI e di VA CO.
A) Quanto all'TE, rileva la Corte che certamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale - rilevata la genericità e superficialità della motivazione della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale ha ritenuto di confermare le ordinanze dibattimentali, emesse nel corso del giudizio di primo grado il 6.5.02, il 2.12.02 ed il 13.2.03, attraverso il richiamo delle motivazioni addotte in quella sede - viene riproposta l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio in considerazione delle "anomalie" che avevano, a dire del ricorrente, caratterizzato l'udienza preliminare e determinato la palese violazione del diritto di difesa dell'imputato. In realtà, premesso che legittimamente la corte territoriale ha ritenuto di motivare "per relationem" la propria condivisione delle decisioni adottate dal giudice di primo grado con le richiamate ordinanze, rileva la Corte che, ove anche si volessero ritenere fondate le perplessità dell'imputato relative all'andamento dell'udienza preliminare, caratterizzata dalla richiesta di rito abbreviato, condizionato all'esame di TE NO, dalla revoca della stessa e dalla sua successiva riproposizione, alcuna ragione di nullità potrebbe rilevarsi del decreto che dispone il giudizio, per violazione del diritto di difesa dell'imputato, ove si consideri che allo stesso non è stato certo negato il diritto di proporre le proprie difese. È pur vero che la richiesta di procedere con il rito abbreviato è stata disattesa dal giudice, ma è altresì vero che tale decisione, legittima in via di principio, ove anche erronea, non determina nullità alcuna della fase processuale o del provvedimento che la definisce, ma soltanto legittima l'interessato a riproporre la questione del rito nelle successive fasi del procedimento anche al fine di vedersi riconosciuta la relativa diminuente.
Inammissibile per genericità è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione dei giudici del merito di acquisire e di utilizzare, ai fini della decisione, i contenuti di talune conversazioni intercettate di cui, secondo il ricorrente, il PM aveva omesso il deposito ai sensi degli artt. 415 e 416 bis c.p.p. Invero, ribadita la congruità e la coerenza delle motivazioni addotte dal giudice di prime cure con il provvedimento del 2.12.02, che la corte territoriale ha richiamato nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità proposta dall'imputato nei motivi d'appello, rileva la Corte che la genericità del motivo oggi dedotto non consente, da un lato, di individuare le conversazioni delle quali sarebbe stato omesso il deposito, dall'altro, di verificare se ed in quali termini esse siano state utilizzate dai giudici del merito, e, dunque,di apprezzare la congruità del motivo dedotto in direzione della tutela di uno specifico e concreto interesse del ricorrente ad espungere dagli atti acquisizioni probatorie che egli ritiene illegittimamente acquisite ed utilizzate. In altri termini, nel ricorso non solo manca la precisa indicazione delle conversazioni indebitamente acquisite, a giudizio dell'imputato, ed utilizzate dai giudici del merito, ma manca, altresì, l'indicazione dei loro contenuti, di guisa che non è dato di comprendere se,
per quale ragione ed in quali termini le conversazioni sarebbero, per lo stesso, pregiudizievoli.
Ugualmente infondato è il terzo motivo di ricorso, riferito alla decisione del giudice di prime cure di stralciare la posizione di VA CO, istante ex art. 45 c.p.p., e di proseguire il giudizio nei confronti degli altri imputati. Sono, invero, insussistenti i vizi di motivazione e di violazione di legge dedotti, ove si consideri che: a) la conferma, da parte della corte d'appello, della piena legittimità dell'ordinanza dibattimentale del 13.2.02, emessa nel corso del giudizio di primo grado, appare adeguatamente motivata attraverso il legittimo richiamo delle motivazioni addotte in quella sede;
b) che secondo quanto prevede espressamente l'art. 18 c.p.p., comma 1, lett. b), la sospensione del procedimento nei confronti di taluno degli imputati, nel caso di specie necessariamente disposta dal tribunale ex art. 47 c.p.p., comma 2, comporta l'obbligatoria separazione dei processi, con Tunica eccezione relativa al caso in cui il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti;
ipotesi, quest'ultima, che il giudice del merito ha ritenuto di dovere escludere anche per essere stata definitivamente completata la fase delle acquisizioni probatorie. Del tutto inesistente, oltre che di incerta individuazione, si presenta, d'altra parte, il preteso interesse del ricorrente ad una congiunta trattazione della vicenda processuale, specie ove si consideri che, come si è già rilevato, si era ormai conclusa la fase delle acquisizioni probatorie.
Palesemente infondato è, altresì, il quarto motivo di ricorso. Invero, anche con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti oggetto di contestazione, appaiono del tutto inesistenti i dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge.
Con riguardo al vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione, questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta (Cass. 25.5.95, Di Martino). Orbene, nel caso di specie il ricorrente non prospetta vizi afferenti alla carenza di elementi di giudizio o ad un iter argomentativo carente sul piano logico, ma ripropone, attraverso il richiamo all'art. 192 c.p.p., una serie di considerazioni sul merito che sono estranee al sindacato di legittimità e sulle quali la corte territoriale ha esposto le ragioni del proprio convincimento con motivazione adeguata ed esauriente, corretta sul piano logico. Egli, in sostanza, propone una valutazione degli elementi probatori, pur significativi e di univoca interpretazione, del tutto diversa da quella compiuta, in piena coerenza, dai giudici del merito, peraltro con argomentazioni che appaiono inconsistenti, se non irrilevanti, perché palesemente smentite da quei dati. Riprendendo le linee argomentative tracciate dal giudice di primo grado, la corte territoriale ha ampiamente esaminato ogni questione sottoposta al suo giudizio, adeguatamente motivando le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive. La stessa corte non ha omesso di esaminare la tesi secondo la quale i contatti ed i rapporti tra gli imputati erano collegati ad affari, sia pure di natura illecita, tuttavia di ben altra natura (l'indebita negoziazione di "compact disc") e di rilevarne, con argomentazioni ineccepibili, la totale inconsistenza. In realtà, le significative dichiarazioni di TE NO (zio dell'imputato e da questi contattato per dare avvio all'illecito commercio), che hanno disvelato un piano criminale ampio e complesso che coinvolgeva autorevoli rappresentanti della criminalità organizzata francese e che prevedeva l'acquisto in Francia e lo smercio in Italia di notevolissime quantità di sostanza stupefacente, gli obiettivi riscontri a tali dichiarazioni, rappresentati dagli esiti delle attività intercettative e delle operazioni di appostamento e pedinamento, che hanno consentito il sequestro di circa due chilogrammi di cocaina (episodi del 4.10.98 e del 10.1.99), l'accertato coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni di trasporto della predetta sostanza, per una delle quali è stata anche utilizzata l'autovettura di proprietà di un suo cognato, coerentemente e doverosamente sono state ritenute dai giudici del merito elementi di particolare rilievo probatorio con riguardo sia all'esistenza dell'organizzazione a delinquere delineata nel capo d'imputazione, sia dell'inserimento nella stessa dell'odierno ricorrente. Palesemente infondato è anche il quinto motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento, da parte dei giudici del merito, delle circostanze attenuanti generiche. Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata si presenta ineccepibile e correttamente motivata, avendo i giudici dell'impugnazione richiamato, a sostegno della propria decisione, non solo la gravità dei fatti ed il ruolo di primo piano svolto dal ricorrente all'interno dell'organizzazione criminale, ma anche i precedenti penali che registrano, a carico dello stesso, condanne per reati gravi, quali la tentata rapina ed il tentato omicidio aggravato.
Fondato è, viceversa, l'ultimo motivo di ricorso, concernente il riconoscimento della diminuente connessa alla scelta del rito abbreviato.
Emerge dagli atti che l'imputato, nel corso dell'udienza preliminare, aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all'acquisizione dei verbali dell'incidente probatorio, già disposto dal Gip, relativo all'audizione di TE NO;
richiesta che era stata accolta dal Gup con provvedimento del 13.12.01. A causa dell'indisponibilità dell'TE, detenuto in Francia, di essere tradotto davanti al Gip, l'esame non aveva avuto luogo, di guisa che il ricorrente aveva deciso di non confermare la richiesta di rito speciale in precedenza avanzata ed il Gup, all'udienza del 19.2.02, preso atto della decisione dell'imputato, aveva revocato il precedente provvedimento ammissivo al predetto rito.
Successivamente, l'TE aveva riproposto istanza di rito abbreviato, condizionato all'audizione di TE IO;
richiesta rigettata dal Gup con decisione ribadita dal Tribunale e dalla corte territoriale, cui l'imputato si era rivolto ai fini del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., in considerazione delle difficoltà di procedere a detta audizione, già emerse in sede di incidente probatorio, che rendevano, secondo i giudici del merito, la condizione posta dall'imputato incompatibile con le esigenze di speditezza proprie del rito speciale.
Orbene, ritiene la Corte che ingiustificato debba ritenersi tale provvedimento che ha, in sostanza, precluso all'imputato l'accesso al rito abbreviato. In realtà, con riguardo al profilo della "compatibilita" - il solo requisito negativamente valutato ai fini del rigetto della richiesta, avendo quindi quei giudici ritenuto la sussistenza dell'altro requisito: quello della necessità, ai fini della decisione, dell'integrazione probatoria richiesta - la decisione impugnata non si presenta allineata con i principi interpretativi affermati dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte. Invero, in tema di "compatibilita con le finalità di economia processuale proprie del procedimento", in relazione alla complessità delle acquisizioni probatorie o alla lunghezza dei tempi occorrenti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 2001, ha chiarito che "ove si debbano compiere vantazioni in termini di economia processuale, il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente e rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina". Improprio sarebbe anche il confronto tra giudizio abbreviato "puro" accompagnato dalla mera eventualità di integrazione probatoria disposta ex officio, e giudizio condizionato dalla richiesta di integrazione probatoria avanzata dall'imputato. Invero, afferma la Corte Costituzionale, da un lato, che incostituzionale dovrebbe ritenersi il fare discendere l'impossibilità di accedere al rito speciale da lacune / probatorie non addebitatoli all'imputato, dall'altro, che, anche in ipotesi di complessa integrazione probatoria, il giudizio abbreviato si traduce, comunque, in una considerevole economia processuale rispetto all'assunzione dibattimentale della prova. Sulla scia di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una integrazione probatoria, anche se consistente, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto alla più onerosa formazione della prova in dibattimento, sì che il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua ad essere un carattere essenziale del rito abbreviato" (Cass. SU n. 44711/2004). Orbene, non è dubbio, sulla scorta di tali principi, che nel caso di specie l'accesso al rito abbreviato avrebbe dovuto esser consentito dal Gup posto che esso avrebbe drasticamente ridotto i tempi del processo non solo perché più agevole sarebbe stata, in quella sede, l'audizione per rogatoria di TE NO, poi assunta in dibattimento, ma anche perché si sarebbe evitata l'intera istruttoria dibattimentale che ha considerevolmente prolungato i tempi del processo. L'integrazione probatoria alla quale era stata condizionata la richiesta di rito abbreviato era, dunque, caratterizzata non solo del requisito della "necessità" ai fini della decisione, ma anche di quello della "compatibilità" rispetto alle esigenze di speditezza proprie del rito speciale, comunque garantite nei termini sopra esposti. Il provvedimento di rigetto, dunque, deve ritenersi del tutto ingiustificato ed illogico rispetto sia alle esigenze di speditezza alle quali si ispira il rito abbreviato, sia alle legittime aspettative dell'imputato di ottenere la prevista diminuente. Così come ingiustificata ed illogica si presenta, sul punto, la sentenza impugnata che quella decisione ha ribadito, così respingendo la legittima richiesta dell'imputato di riconoscimento della predetta diminuente.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, nella parte in cui è stata esclusa la diminuente per il rito abbreviato, alla cui applicazione, automatica in quanto non sottoposta a valutazioni di merito, può direttamente procedere questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l). La pena inflitta ad TE FR, ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442 c.p.p., deve quindi essere rideterminata in anni otto e mesi otto di reclusione.
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
B) Quanto a BI RI, osserva la Corte che palesemente infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale vengono dedotti vizi di inosservanza e erronea applicazione di norme nonché di mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. In realtà, le censure mosse dal ricorrente si rivelano del tutto infondate sia nella denuncia, peraltro generica nei contenuti, di pretese carenze di motivazione della sentenza impugnata, sia nella prospettazione di asserite violazioni di legge, attraverso le quali il ricorrente tende sostanzialmente a proporre una diversa ed inammissibile valutazione degli elementi probatori apprezzati dalla corte di merito. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, invero, la sentenza impugnata presenta una struttura motivazionale adeguata e coerente sotto il profilo logico, pienamente in linea con le risultanze probatorie dalle quali i giudici del merito hanno ritenuto di acquisire certezza della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. In particolare, quei giudici hanno ricordato: a) le dichiarazioni di TE NO, che ha indicato il BI come il personaggio che aveva accompagnato VA CO in Francia, in particolare nel mese di gennaio degli anni 1999 e 2000, presso lo stesso TE, per ragioni connesse al traffico di stupefacenti;
b) i continui contatti del ricorrente con lo stesso VA, attestate dalle molteplici conversazioni telefoniche nelle quali i due usavano un linguaggio spesso allusivo e criptico;
c) il coinvolgimento nell'episodio di trasporto della cocaina del 10 gennaio 1999, che ha visto, secondo l'accurata ricostruzione dell'episodio contenuta nella sentenza impugnata, l'attiva presenza del ricorrente nell'operazione di trasporto e di consegna a IZ PA di circa un kg. di cocaina;
d) i molteplici contatti con il citato IZ destinatario, nell'episodio sopra ricordato, dello stupefacente acquistato in Francia. Elementi correttamente ritenuti significativi dalla corte territoriale che da essi ha coerentemente tratto il convincimento dello stabile inserimento dell'imputato al predetto sodalizio.
In tale contesto, nessun significato può attribuirsi al rilievo difensivo che segnala come in precedenza il Gip avesse diversamente apprezzato il medesimo contesto indiziario disponendo, su richiesta della stessa pubblica accusa, l'archiviazione degli atti. È evidente, invero, che un tal precedente non presenta rilievo alcuno, dovendosi necessariamente supporre che, a quel tempo, il quadro indiziario era ancora carente o di incerta interpretazione. Così come palesemente inconsistente è il tentativo difensivo di attribuire al BI, con riguardo alle trasferte in Francia, la funzione di semplice accompagnatore del VA, laddove delle ragioni degli incontri e degli argomenti trattati il ricorrente non poteva che essere pienamente consapevole e partecipe, come, del resto, chiaramente emerge dal suo coinvolgimento nell'episodio del 10.1.99, oltre che dai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate. Ugualmente irrilevante è la circostanza che non siano emersi contatti diretti tra il BI ed i due TE o altri imputati, ove si consideri che la complessità dell'organizzazione e la diversità dei ruoli ai quali ogni associato era preposto non comportava un costante e necessario rapporto personale tra tutti i sodali. Certo è che dagli elementi probatori acquisiti sono emersi diretti e significativi contatti del BI quantomeno con alcuni dei personaggi coinvolti nel traffico, come il VA, il IZ ed TE NO.
Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, con il quale il BI lamenta il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. In realtà, se è vero che il ricorrente aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione dei verbali dell'audizione, in sede di incidente probatorio, di TE NO, è anche vero non solo che lo stesso ricorrente ha successivamente dichiarato di rinunciare alla richiesta, così provocando la conseguente decisione del Gup di revoca del provvedimento con il quale aveva disposto l'accesso al rito speciale, ma anche, e soprattutto, che egli, diversamente dal coimputato TE, dopo avere manifestato acquiescenza avverso tale decisione, non ha in seguito riformulato la richiesta, di guisa che egli non può oggi lamentare il mancato riconoscimento di una diminuente strettamente collegata ad una scelta processuale che non risulta formulata.
Il ricorso di BI RI deve essere, quindi, rigettato. C) Quanto a VA CO, osserva la Corte, con riguardo ai primi tre motivi proposti - relativi a pretese violazioni di legge ed all'asserita mancanza ovvero illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al rigetto delle eccezioni, proposte nell'atto di appello, di nullità del decreto che dispone il giudizio e dell'udienza preliminare e di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, motivato dalla corte territoriale con il semplice richiamo delle argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno delle ordinanze dibattimentali reiettive delle medesime eccezioni - che essi siano del tutto infondati. Le doglianze ripercorrono i primi due motivi di ricorso proposti da TE FR, che questa Corte ha ritenuto infondati per le ragioni già sopra esposte e che devono intendersi richiamate in relazione: alla legittimità della motivazione per relationem, avendo la corte territoriale del tutto condiviso le argomentazioni del giudice di prime cure sui temi riposti dal ricorrente con i motivi d'appello, all'inesistenza di ragioni di nullità dedotte con riguardo all'udienza preliminare ed al decreto che dispone il giudizio, all'assoluta genericità della censura riguardante la pretesa inutilizzabilità di talune conversazioni telefoniche intercettate, alla quale deve anche aggiungersi la loro quasi irrilevanza ai fini della decisione, in vista della complessiva consistenza del materiale probatorio acquisito a carico dell'imputato.
Ugualmente infondato è il quarto motivo di ricorso, relativo alle modalità di assunzione delle dichiarazioni dibattimentali di TE NO ed alla pretesa inutilizzabilità delle stesse per l'omesso avvertimento della facoltà di non rispondere, ex art. 210 c.p.p., ove si consideri che la posizione del dichiarante è stata, comunque, tutelata, essendo stato avvertito della facoltà di non rispondere, sia pure con riferimento a quanto prevede l'art. 199 c.p.p. Palesemente infondato è, altresì, il quinto motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di TE NO, laddove si consideri che il tema è stato puntualmente esaminato dalla corte territoriale attraverso il legittimo richiamo delle argomentazioni dedotte, in proposito, dal giudice di primo grado, pienamente condivise. Sul punto, d'altra parte, il ricorso si presenta estremamente generico poiché non vengono indicate le ragioni per le quali si dovrebbe dubitare della credibilità intrinseca delle dichiarazioni dell'TE, del tutto irrilevanti essendo il richiamo alle ragioni, ritenute "non tranquillizzanti", ma non meglio specificate, della scelta di costui di collaborare con la giustizia, ed al rifiuto dello stesso ad esser tradotto in Italia per essere sentito con le forme dell'incidente probatorio, la cui attinenza, rispetto al tema della credibilità, non appare ne' risulta specificata nel ricorso.
Ugualmente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, inesistente essendo il vizio di motivazione dedotto con riguardo alla sussistenza, sotto il profilo psicologico, del delitto associativo. In realtà, la corte territoriale ha attentamente esaminato la posizione del VA ed ha ritenuto pienamente provata non solo l'esistenza e la piena operatività del sodalizio criminoso oggetto del procedimento, ma anche la consapevole partecipazione dell'imputato all'organizzazione, che la corte territoriale ha ritenuto di cogliere in tutta chiarezza nelle significative acquisizioni probatorie tratte: dagli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, dal coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni del 4.10.98 e del 10.1.99 di trasporto e relativo sequestro di notevoli quantità di cocaina, dai significativi contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, dai costanti contatti del ricorrente con le altre persone coinvolte nel traffico, in particolare con TE FR, TE NO, BI RI, OI AL e IZ PA, dalle dichiarazioni rese da TE NO. Anche sotto tale profilo, le censure mosse dal ricorrente appaiono del tutto infondate e rappresentano soltanto delle astratte enunciazioni critiche che non inficiano il complessivo contesto argomentativo della motivazione che si presenta del tutto esauriente ed adeguato oltre che coerente sotto il profilo logico. Il ricorso di VA CO deve essere, quindi, rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, nei confronti di TE FR, limitatamente alla misura della pena, che determina in anni otto e mesi otto di reclusione, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.; rigetta nel resto il ricorso dell'TE. Rigetta i ricorsi del VA e del BI che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007