Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2005, n. 2338
CASS
Sentenza 1 dicembre 2005

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Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che, nei casi in cui l'interesse dell'imputato alla riduzione della pena, essendo già intervenuta la pronuncia della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, non abbia potuto trovare tutela attraverso il meccanismo di rinnovazione della richiesta avanti al giudice dibattimentale, il giudice procedente, su esplicita sollecitazione dell'interessato, quando ritiene che il giudizio abbreviato si sarebbe dovuto invece celebrare, è tenuto ad applicare la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto alla diminuente a causa dell'ingiustificato o erroneo diniego al rito abbreviato condizionato oltre che nel caso in cui la richiesta sia stata tempestivamente e inutilmente formulata per la prima volta, come nei giudizi direttissimi e a citazione diretta, o rinnovata, se disattesa dal giudice dell'udienza preliminare, in limine litis, ovvero, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, nel corso del dibattimento di primo grado, anche nell'ipotesi in cui il dibattimento di primo grado si fosse già concluso nel momento in cui è intervenuta la sentenza additiva della Corte costituzionale citata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2005, n. 2338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2338
    Data del deposito : 1 dicembre 2005

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