Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda"
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2013, n. 39492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39492 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/06/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1269
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 13461/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.P. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 19/12/2011 della Corte di Appello di RE (nr. 1846/11);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'Avv. SGOBBU Tiziana, per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'Avv. SGOBBU Tiziana, per l'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21.1.2010, la Corte di Appello di RE confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo del 6.3.2007, con la quale A.P. , in qualità di medico presso il SE dell'ASL 8 di (omesso), era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, in relazione al capo c), alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 609 bis c.p., (commi 1 e 2, art. 609 septies c.p., comma 3, n. 4 in danno di D.M.D. , paziente tossicodipendente (capo b) e per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 609 septies c.p., comma 3, n. 3, in danno di I.F.
, psicologa in servizio presso il SE (capo c), unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione.
2. Con sentenza del 9/3/2011, la terza sezione della Cassazione, giudicando sul ricorso dell'imputato, in ordina al capo B), rilevava la improcedibilità dell'azione penale.
Osservava la Corte che il delitto non era procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, ne' ai sensi del n. 4 (essendo stato ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 317 c.p.), ne' ai sensi del n. 3 (non essendo stato commesso il fatto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni) e la querela proposta era tardiva. Quindi annullava per tale capo la sentenza senza rinvio.
Dichiarava invece infondato il ricorso in relazione al capo C). Invero tale delitto era pacifico fosse stato commesso nell'esercizio delle funzioni, per cui esso era procedibile d'ufficio. I giudici di merito, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, avevano ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della parte offesa, confermate, peraltro, anche da elementi esterni di riscontro. Quanto alla qualificazione del fatto, i giudici di merito correttamente avevano ritenuto che la condotta dell'imputato fosse qualificabile come "atto sessuale" ai fini della tipicità del fatto (lo strusciamento dell'imputato con il pene in erezione contro la schiena della parte offesa, posto in essere con il chiaro intento di concupiscenza come è attestato dal carattere insistito dell'azione, tanto che fu necessario allontanarlo con due o tre spinte). Per la determinazione della pena la Corte rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di RE, invitando il giudice di merito a prendere in considerazione anche i rilievi difensivi (di cui non vi era traccia nella motivazione della sentenza impugnata) in ordine alla richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art. 442 per l'asserito ingiustificato rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato.
3. Giudicando in sede di rinvio la Corte di Appello di RE rideterminava la pena per il capo C) in anni 2 e mesi 4 di reclusione, dichiarandola interamente condonata ai sensi della L. n.241 del 2006, escludendo l'applicabilità della diminuente del rito abbreviato.
4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato lamentando:
4.1. la inosservanza di norme processuali ed in particolare dell'art.627 c.p.p., comma 3 e art. 628 c.p.p., comma 2, in relazione alla determinazione del quantum della pena. Invero la corte di legittimità, avendo annullato senza rinvio la sentenza di appello in relazione al capo B) di imputazione, dichiarando assorbite le altre censure formulate, aveva stabilito l'assenza di responsabilità per detto fatto;
con la conseguenza che la discrezionalità del giudice di rinvio, nella determinazione della pena, avrebbe dovuto tener conto della mutata situazione della complessiva responsabilità dell'imputato, così fissando la sanzione, valutata l'attenuante concessa, nel minimo;
4.2. la illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente del rito abbreviato. Invero l'imputato aveva richiesto il giudizio abbreviato condizionato alla escussione del teste maresciallo dei carabinieri B. per la indicazione di quale fosse stata la sua fonte confidenziale nelle indagini. L'ammissione del rito e, successivamente, la diminuzione della pena per l'ingiustificato diniego, era stata negata sull'assunto della non necessarietà di tale acquisizione probatoria. In realtà in sede di istruzione dibattimentale il m.llo aveva dichiarato che la sua fonte confidenziale era stata la stessa persona offesa I. . Tale dichiarazione era di particolare importanza perché consentiva di poter valutare con maggiore rigore la attendibilità della teste di accusa da un punto di vista qualitativo - interpretativo delle sue dichiarazioni, piuttosto che quantitativo - aggiuntivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine al quantum della sanzione irrogata, va ricordato che l'applicazione della pena, nei limiti del massimo e del minimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve solo dimostrare di aver fatto buon uso di tale potere, nel senso che questo non sia degenerato in arbitrio.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha fissato la pena base (per il capo B) in anni 5 e mesi 3 di reclusione, diminuita per le attenuanti ad anni 3 e mesi 6. In appello, in relazione all'unica imputazione sopravvissuta (capo C), la pena base è stata fissata in anni 5 e diminuita per le attenuanti alla pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione, pertanto in misura largamente inferiore a quella stabilità in primo grado per l'analogo delitto di cui al capo C) (art. 609 bis c.p.). In tal modo il giudice di appello ha dimostrato di avere adeguatamente valutato l'entità del fatto, commisurando la pena in misura più favorevole all'imputato rispetto alla pronuncia di primo grado.
La censura formulata è pertanto infondata.
3.2. Quanto alla ulteriore doglianza formulata, va rammentato che dell'art. 438 c.p.p., comma 5, subordina l'accesso al rito abbreviato condizionato alla necessità, per la decisione, della integrazione probatoria.
Sul punto questa corte dei legittimità ha avuto modo di statuire che "In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico- valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004 Ud. (dep. 18/11/2004), Rv. 229175).
Nel caso di specie, con coerente e logica motivazione, la corte di merito ha evidenziato come la circostanza che doveva riferire il m.llo B. (che la Dott.ssa I. era stata la sua fonte confidenziale), era del tutto neutra ai fini decisori, essendo state acquisite agli atti le dichiarazioni della vittima del reato ed irrilevante era che la circostanza che con le sue confidenze aveva dato la stura alle investigazioni di P.G. Anche tale doglianza quindi si palesa infondata.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato, segue ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Azienda USL 8 di XXXXXX, liquidate in complessivi Euro 1.300,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013