Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2002, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO EL PO OLO AL0 2 362/02 LA CORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SUCCESSIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G. N. 19197/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere - 6498/00 1008100 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere 19197/99 Dott Rosario DE JULIO Consigliere Cron. 5615 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Rep. 628 ha pronunciato la seguente Ud. 29/11/01 SENTENZA CORTE SUPREMIA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio elettivamente domiciliata in ROMA VIA SP RENATA, dai Sig. II. SOLE 24 ORE per diritti 3.10. GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato || 18 FEB. 2002. CRESCENTINO RA, che la difende unitamente €1,55 L.3000 CAN all'avvocato FRANCO ANTONAZZO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DG720258 SP MARINELLA, SP SERENELLA;
DG720259 - intimate DG712596 e sul 2° ricorso n 01008/00 proposto da: €1,55 L.3000 GL AR ZI, elettivamente domiciliata in CANCELLERIA 2001 ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato CRESCENTINO RA, che la difende unitamente 1618 DG712597 -1- all'avvocato FRANCO ANTONAZZO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrente e ricorrente incidentale UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. RA nonchè contro per diritti €7.23+3 SP MARINELLA, SP SERENELLA;
121 MAG ZBOZ RE - intimate IC CANCE e sul 3° ricorso n° 06498/00 proposto da: SP MARINELLA, SP SERENELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE COGLITORE, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DOLCINI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè contro (ARZI O) AR ZI, elettivamente GL domiciliata in ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio CRESCENTINO RA, che la difende dell'avvocato DI unitamente all'avvocato FRANCO ANTONAZZO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 222/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblic a udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
Preliminarmente la Corte dipone la riunione dei tre -2- ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Crescentino RA, difensore delle ricorrenti SP AT e GL M.RA che ha l'accoglimento dei ricorsi 19197/99 e 1008/00 chiesto ed il rigetto del ricorso 6498/00; udito l'Avvocato Giuseppe DOLCINI, difensore di SP IE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 6498/00; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso n.6498/00, con l'assorbimento dell'altro motivo e degli altri due ricorsi. -3- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29.12.1980 RI e LL SP, quest'ultima rappresentata dalla madre IA AG quale esercente la potestà genitoriale, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì MA UA e domandavano, in via principale, l'annullamento del contratto di compravendita ex artt. 428 e 1425 c.c. per incapacità di intendere e di volere del venditore, asseritamente affetto da squilibri mentali che avevano annullato in modo totale ed assoluto le sue facoltà psichiche"; in subordine, la rescissione per lesione, essendo il prezzo pagato inferiore alla metà del valore del bene compravenduto;
inoltre, la simulazione della compravendita, dissimulante una donazione anch'essa nulla per incapacità del donante. MA UA si costituiva in giudizio e contestava la dedotta incapacità di intendere e volere del venditore. Affermava che la vendita era motivata dall'impegno da lei assunto di ristrutturare l'immobile, che trovavasi in precarie condizioni di funzionalità, ed accogliervi sia lo SP sia la moglie, entrambi anziani e bisognosi di assistenza, onde poter essi godere dell'aiuto della figlia AT. Eccepiva l'avvenuta rinuncia all'azione civile ex art.24 cpp stante l'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale, procedimento svoltosi di fronte al Tribunale di Forli ed alla Corte di appello di Bologna nei confronti, tra l'altro, di MA UA e di AT SP. poi assolte, con dichiarazione notificata il 2.1 1981. Dichiarava che il prezzo pattuito era stato interamente pagato. Con altro atto di citazione notificato il 21.8.1989 RI e LL SP convenivano in giudizio innanzi allo stesso Tribunale AT SP e la UA e chiedevano la riduzione della disposizione testamentaria di OV SP, il quale aveva nominato erede universale la figlia AT e, in caso di premorienza di questa, la nipote MA UA, per violazione della loro quota di legittima quali eredi del premorto RO SP nonche la divisione del compendio ereditario. Si costituiva in giudizio la sola UA, mentre AT SP rimaneva contumace. Con sentenza in data 27.6.96 l'adito Tribunale di Forli rigettava l'eccezione di improponibilità dell'azione in sede civile per essere questa del tutto diversa da quella introdotta con la costituzione di parte civile nel processo penale e tesa all'eventuale risarcimento del danno derivato dalla presunta commissione di un fatto di reato"; dichiarava la nullità, ex art.428 c.c., della compravendita perché stipulata dal venditore in stato di incapacità, noto alla му controparte, come accertato dalla consulenza medico legale, essendo "lo - SP affetto all'epoca del rogito, e già da tempo, da una forma grave di avanzata arteriosclerosi generalizzata", con esclusione di intervalli di lucidia tali da fargli percepire la portata dell'atto; conseguentemente condannava la convenuta alla restituzione del bene agli eredi, non rivestendo la UA la qualità di erede;
ordinava la riduzione della disposizione testamentaria di OV SP, nei limiti di due terzi del suo patrimonio, essendo la quota di 1/3 disponibile, avendo RI e LL SP la qualità di legittimarie perché figlie del premorto RO SP figlio del de cuius;
riteneva non tardiva la domanda di risarcimento del danno, rimetteva la causa in istruttoria per l'istruzione della domanda di risarcimento del danno e la divisione dell'asse ereditario. Contro la sentenza non definitiva interponevano appello MA UA e AT SP. RI e LL SP si costituivano in giudizio e chiedevano, in via principale, il rigetto del gravame;
in subordine riproponevano le domande di 2 rescissione del contratto e di simulazione della compravendita per essere tra le parti intervenuta una donazione, nulla per vizio del consenso, e comunque soggetta a riduzione ex art 555 c.c. Osservava la Corte territoriale con la sentenza in data 8.1/23.3.1999, che andava condiviso il convincimento dei primi giudici circa la diversità delle azioni promosse da RI e LL SP nelle due diverse sedi: penalc e civile Dalla dichiarazione di costituzione di parte civile, notificata alla UA il 211 1981 risultava che la costituzione era fatta "al fine di ottenere dalla sig na MA UA il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patiti e patiendi, a seguito del fatto di cui è processo" e dalla documentazione in atti risultava che la UA e la SP erano imputate di concorso nel reato di falso ideologico ascritto a GI VI nel rogito 21.2 1980. Risolutivamente, non era stata proposta al giudice penale nessuna domanda di nullita del contratto di compravendita e conseguente reintegrazione del patrimonio del venditore, sicchè era inesatto affermare che "nell'ambito della riparazione (del danno) rientravano l'annullamento della compravendita con retrocessione del bene". Per contro con l'atto di citazione notificato il 29.12.1980 le allora attrici formulavano domande che andavano ad incidere sull'efficacia del contratto di compravendita. di cui domandavano espressamente la nullità per vizio del consenso del venditore e, subordinatamente, la rescissione per lesione ex art 1418 cc., nonché la simulazione dello stesso negozio in quanto dissimulante una donazione, anch'essa affetta da nullità per incapacità di volere del donante. Per contro la dedotta violazione del previgente art.28 cpp era da ritenersi fondata. in quanto la Corte di appello di Bologna con la sentenza che 3 assolveva MA UA e AT SP dal reato loro ascritto di concorso in falso ideologico, aveva accertato “non esservi elementi certi ed incontrovertibili per ritenere l'impossibilità della formazione, nello SP (OV). di un consenso cosciente e consapevole, né risultare che Temiplegia destra, di cui era affetto, gli impedisse di manifestare chiaramente la propria volontà”. Conseguentemente il Tribunale di Forlì, in virtu della disposizione dettata dal citato art. 28 cpp, non poteva disporre una nuova indagine tecnica diretta a contraddire il fatto materiale, accertato con il giudicato, della insussistenza di condizioni di incapacità di intendere e di volere dello SP al tempo della stipula della compravendita, bensi avrebbe dovuto tenere conto di tale definitivo accertamento e rigettare la му domanda di nullità avanzata dalle attrici sulla base dell'art. 428 c.c. Era di tutta evidenza che tale domanda attrice si fondava e dipendeva dall'accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere del venditore OV SP, che aveva costituito oggetto del giudizio penale. La impugnata sentenza, dunque, andava riformata sul punto con il rigetto della domanda in tal senso avanzata dalle originarie attrici. La Corte di appello di Bologna riteneva infondata anche la dedotta simulazione del contratto di vendita, dissimulante una donazione per mancato effettivo pagamento del prezzo. Di tale pagamento fu stato dato atto nell'atto pubblico, all'art.
3. Si sostiene che il prezzo della vendita non fu mai pagato in quanto RI RO moglie di OV SP, lo stesso 21.2, versò l'assegno di L82.000.000 nel proprio conto corrente acceso presso il Credito Romagnolo di Forlì e prelevò tre giorni dopo una somma di pari importo;
inoltre che operazioni del tutto analoghe, ancora per l'importo di 1. 82 000 000, erano riscontrabili, sempre nel febbraio del 1980 e nei giorni + immediatamente successivi, in un altro conto intestato a RI RO, presso la Cassa di Risparmio di Torino". Orbenc. dalla copia della documentazione bancaria acquisita al fascicolo penale si rilevava che la RO ebbe a versare nel proprio c/c di Forli il 21.2.1980 un assegno di L.82.000.000, e prelevò dallo stesso c/c una somma di pari importo il giorno 27 successivo;
inoltre che la stessa versò, in data imprecisata perché non rilevabile dal documento in atti, l'importo di 1.82.005.000 nel c/c a lei intestato presso la Cassa di Risparmio di Torino, dipendenza di Bardonecchia. Rilevava la Corte che da tali documenti non emergeva nessun collegamento tra la RO e la UA in epoca antecedente o successiva alla stipula del rogito. In particolare non v'era alcun clemento per affermare che la RO anticipò alla UA il denaro portato dall'assegno, o restitui alla stessa la somma di L.82.000.000 successivamente alla stipula, che anzi, tale ipotesi parrebbe del tutto esclusa dal versamento di L.82.005.000 sul c/c acceso presso la Cassa di Risparmio di Torino, in quanto riferibile, come provenienza, al prelievo operato presso il Credito Romagnolo di Forli il 27.2.1980. Ne conseguiva che andavano rigettate tutte le domande avanzate da RI e LL SP nei confronti di MA UA. AT SP censurava poi la decisione del tribunale sul punto dell'attribuzione a RI e LL SP della quota complessiva di 1/3. pari ad 1/6 per ciascuna, del patrimonio indisponibile del defunto OV SP, e deduceva che erede era anche RI RO, moglie del de cuius, la quale, deceduta a sua volta, aveva nominato per testamento erede universale la figlia AT, sicchè a questa spettava una quota corrispondente complessivamente a 7/9. Il motivo non era fondato, non avendo la RO impugnato la disposizione testamentaria che la escludeva. E' noto, invero, che il diritto alla reintegrazione della propria quota, vantata da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, e non esiste pertanto, solidarietà attiva tra i legittimari. Dal che consegue che ciascuno di essi, in virtù dell'autonomia del diritto all'esercizio dell'azione di riduzione, può validamente rinunciarvi e che del giudicato non possono valersi altri legittimari. Avverso tale sentenza, che, in accoglimento dell'appello della UA, rigettava le domande proposte nei di lei confronti da RI e LL SP e rigettava l'appello di AT SP, proponevano ricorso per cassazione AT SP, sulla base di due motivi e LL e RI SP pure sulla base di due motivi;
resiste con distinti controricorsi му MA UA. Va rilevato che RI e LL SP avevano proposto ricorso incidentale, non depositato nei termini, in relazione al ricorso di AT SP In ordine a tale atto, la UA ha proposto questioni preliminari, concernenti l'ammissibilità dei ricorsi di LL e RI SP. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi di AT SP e di LL e RI SP, in quanto rivolti tutti avverso la medesima sentenza, e ciò ai sensi dell'art.335 cpc. Deve essere quindi esaminata la ammissibilità dei ricorsi di LL e RI SP che, in un primo momento, avevano notificato alla controparte ricorso incidentale (in data 25.11.1999), ma detto ricorso non risulta (v. certificazione della cancelleria in atti) depositato fino al 25 12 1999 Successivamente, le predette, con ricorso notificato il 20.3.2000 e qualificato principale, hanno riproposto l'impugnazione incidentale di cui si è detto 6 Premesso che il ricorso di AT SP risulta notificato il 19.10.1999, entrambi i ricordati ricorsi risultano inammissibili;
il primo, definito incidentale. perché non depositato nella cancelleria di questa Corte nei termin: di cui al combinato disposto degli artt. 371 e 369 cpc e il secondo in quanto è stato proposto (in data 20.3.2000) un ricorso che, seppure qualificato principale, era, siccome successivo alla notifica del ricorso di controparte soggetto alla disciplina ed ai termini del ricorso incidentale (v. Cass SS.UU. 4.12.1992, n. 12942; Cass. 19.7.1995, n.7822). Conseguentemente, i detti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Venendo quindi all'esame del ricorso proposto da AT SP, risulta che il primo motivo, imperniato sulla presunta violazione dell'art. 100 cpc, si ہو basa in realtà su di una ricostruzione dell'asse ereditario che, seppure presumibilmente corrispondente alla realtà in base alle cognizioni attuali, pure potrebbe, in ipotesi, risultare incompleta, atteso che non è dato sapere se alti beni siano caduti in successione. Peraltro la relativa intellegibilità del motivo consiglia di esaminarne la portata alla luce del secondo mezzo, con cui si lamenta violazione degli artt 533. 557 e 519 c.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo conseguente a travisamento di fatto essenziale, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5. cpc. La corte petroniana, sulla doglianza allora svolta da AT SP, che reclamava una quota corrispondente a 7/9 della quota indisponibile del patrimonio relitto da OV SP, in quanto erede universale di sua madre RI RO, a sua volta deceduta e che l'aveva nominata erede universale. aveva rilevato che, non avendo la RO impugnata la disposizione testamentaria che la escludeva dalla successione del marito, vi aveva tacitamente rinunciato. 7 Risulta evidente da tale (unico) profilo argomentativo, che la decisione presuppone che la RO fosse stata esclusa dalla successione di OV SP, senza che al riguardo fosse stata esaminata, sul punto, la relativa scheda testamentaria. A prescindere da ogni altra considerazione, risulta pertanto palese una insufficienza di motivazione al riguardo, che inficia la successiva statuizione e che va pertanto riesaminata sotto il cennato profilo, onde stabilire l'esattezza del presupposto su cui, sul punto, la sentenza qui impugnata si basa. Sotto il profilo dell'interesse al ricorso, valgono peraltro le considerazioni gia svolte, peraltro aggiungendo che la qualità di erede ha connotazioni che sia pure in una astratta valenza, possono avere rilevanza anche a fini non esclusivamente patrimoniali. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata va penanto cassata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte di 3039 appello di Bologna, che dovrà fornire idonea motivazione circa l'esclusione di RI RO dalla successione di OV SP, relativamente alla quota 160,10 indisponibile e che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi incidentale e, qualificato, principalé di RI e LL SP;
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso di AT SP;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Cosi deciso in Roma, il 29 11.2001 IlPresidente Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE 01 Photo Darico CANCELLERIADEPOSITAT FEB. 2002 Roma Tolerico8