Sentenza 13 novembre 2000
Massime • 1
La cattura di uccelli con le mani integra il reato di cui all'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati, atteso che siffatto mezzo, non essendo compreso fra quelli consentiti tassativamente indicati dall'art. 13 della stessa legge, rientra tra quelli vietati ai sensi del comma 5 di quest'ultima disposizione, che considera tali tutti quelli non espressamente ammessi.
Commentari • 3
- 1. CACCIA: Giurisprudenza - Nozione di attitudine e di esercizio venatorio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.2^ del 17/07/2017 (ud. 30/01/2017), Sentenza n.34782 DIRITTO VENATORIO – Caccia – Nozione di attitudine e di esercizio venatorio – Attività preliminare e predisposizione dei mezzi diretti alla cattura e all'abbattimento. Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento e, in tal senso, qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere. Le nozioni di attitudine e di esercizio della caccia vanno desunte attraverso una situazione …
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Il caso Con sentenza in data 27.11.2018 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Tizio per il reato di cui all'art. 727 co. 2 c.p. per aver detenuto diciotto cani di varie razze in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Gli animali si trovavano in sei recinti chiusi con reti metalliche arrugginite e spuntoni pericolosi su superficie in terra battuta, ricoperta da escrementi stratificati ed impregnata dai liquidi degli animali, divenuti fanghiglia a causa delle condizioni atmosferiche, poiché i recinti erano riparati solo in parte ed in maniera rudimentale da pannelli coibentati e fogli di lamiera precari del tutto inadatti a proteggere i cani. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2000, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 13/11/2000
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 3807
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 3639/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HI NC, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 28/99T del 9-23/11/99, pronunciata dal Tribunale di Bolzano-Sezione distaccata di Silandro. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Izzo, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza limitatamente al reato di uccellagione, perché i fatto non costituisce reato ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, avv. G. Donati, che si riporta ai motivi di impugnazione;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice monocratico presso il Tribunale di Bolzano-Sezione distaccata di Silandro, con la sentenza indicata in epigrafe, affermava la penale responsabilità di CH CE in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 727 c.p., 21 lett. o) e, 30 lett. e) L. n. 157/1992, per aver incrudelito verso animali ed esercitato l'uccellagione detenendo dodici uccelli appena nati, e lo condannava alla pena di L.
3.500.000 di ammenda.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale (art. 30 lett. "e" con riferimento agli artt. 3 e 21 lett. "o" L. n. 157/1992), non potendosi configurare il reato di uccellagione, che postula la "presenza e/o l'impiego di meccanismi o strutture preventivamente allestiti a tale scopo" nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi è stata invece apprensione dei volatili neonati con le mani, e quindi senza l'ausilio o impiego di alcun mezzo, per cui il fatto non costituisce il reato punito dall'art. 30 lett. "e" suddetto, bensì solo illecito amministrativo;
2) carenza di motivazione in relazione alle richieste di riqualificazione del reato, in quello previsto dall'art. 30 lett. h) L. n. 157/1992, e di ammissione all'oblazione ex art. 162 c.p.
effettuate in via subordinata, ove il giudicante avesse ravvisato, invece dell'uccellagione, una modalità di cattura della selvaggina comunque non consentita dalla legge;
3) carenza ed illogicità di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art.727 c.p., mancando un effettivo incrudelimento nei confronti degli animali e non potendosi ritenere neppure la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con la loro natura", in quanto gli implumi erano stati prelevati assieme ai loro nidi, con ogni cura, per essere allevati ed utilizzati come richiami.
All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La prima doglianza, dalla quale la seconda rimane assorbita, è meritevole di accoglimento.
L'art. 30 lett. "e" L. n. 157/1992 punisce l'esercizio dell'uccellagione. Ricorre il reato di uccellagione, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte Suprema (da ultimo:
Sez. 3^, 2 giugno 1999, Baire;
Sez. 3^, 9 marzo 2000, Baroni), quando: a) vi sia impiego non momentaneo di strumenti fissi, diversi dalle armi da sparo;
b) la potenzialità offensiva di detti strumenti sia ampia ed indiscriminata, con pericolo, quindi, di depauperamento, anche se parziale, della fauna selvatica.
È stato pure affermato che non è necessario che sia predisposto un complesso sistema di reti, essendo sufficiente ad integrare il reato anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, pure essi idonei, in determinate condizioni, ad una indiscriminata cattura di uccelli.
In definitiva, la linea di demarcazione tra l'uccellagione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati. È evidente, alla luce di tali principi, che nel caso in esame non possa assolutamente parlarsi di uccellagione;
infatti proprio nella sentenza impugnata si dà a per scontato il fatto storico nei termini che seguono: "l'imputato ha catturato in data 14/6/98 nella zona di Vezzano/Silandro uccelli piccoli, appena nati, raccogliendoli dagli alberi e mettendoli in cartoni predisposti nella sua autovettura". Il comportamento addebitato al prevenuto però, lungi dall'essere lecito, è espressamente vietato dall'art. 3 della legge sulla caccia.
Tale norma precettiva, infatti, anche se è titolata limitativamente "Divieto di uccellagione", comprende tre distinte proibizioni: 1) di uccellagione in ogni forma, da intendersi nel senso sopra precisato;
2) di cattura di uccelli nonché di mammiferi selvatici ai quali ultimi chiaramente non può estendersi il concetto di uccellagione;
3) di prelievo di uova, nidi e piccoli nati, evidentemente strumentale alla tutela delle rispettive specie adulte. Quest'ultimo precetto, che è quello certamente violato nella fattispecie in esame, è ribadito poi dal successivo art. 21 lett. o) ("è vietato a chiunque... prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che..."), peraltro prevedente eccezioni alla detta regola generale. Quindi, con riferimento specifico alla autonoma previsione normativa del peculiare comportamento tenuto dall'imputato, che non concreta - lo si ripete - " uccellagione", ricordata l'assoluta inibizione dell'analogia in campo penale, deve ritenersi inapplicabile al caso di specie la sanzione rubricata ed irrogata (quella di cui all'art.30 lett. "e" L. n. 157/1992), essendo essa tassativamente prevista solo "per chi esercita l'uccellagione" e non per punire gli altri comportamenti vietati dall'art. 3 stessa legge.
La condotta tenuta dall'imputato nel caso in questione, sicuramente illecita, risulta invece sanzionata - ad avviso del Collegio - dall'art. 30 lett. h) L. n. 157/1992, che punisce, tra l'altro, l'esercizio della caccia "con mezzi vietati".
Per la individuazione di tali mezzi, infatti, deve necessariamente farsi riferimento al disposto dell'art. 13 della legge in esame, che fornisce tassativa indicazione dei soli mezzi consentiti per l'attività venatoria: il fucile (avente determinate caratteristiche), l'arco ed il falco;
tutti gli altri, non essendo "esplicitamente ammessi" da tale norma, sono vietati, ai sensi del comma 5 della stessa. Quindi anche l'uso delle mani, e cioè l'"adprehensio" fisica dei volatili da parte dell'agente, deve ritenersi proibito.
Del resto la tutela della fauna selvatica, cui è finalizzata la legge sulla caccia, si realizza attraverso la più ampia protezione possibile degli uccelli, qualunque siano le modalità di cattura o abbattimento di essi, purché non previste, e quindi ulteriori rispetto a quelle dalla norma espressamente ammesse. Ne consegue che, in ordine a tale diverso reato, dovrà pronunziarsi il giudice del merito, il quale esaminerà anche la domanda di oblazione ex art. 162 c.p., che l'imputato sostiene di aver ritualmente proposto.
Anche la terza doglianza, riguardante la sussistenza della contravvenzione di maltrattamento di animali, è fondata. In ordine ad essa deve ricordarsi - come affermato da Cass. Sez. 3^, 19 novembre 1997, n. 1353, Losi - che le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono fattispecie ontologicamente distinte ed autonome, con la conseguenza che gli elementi materiali essenziali ad una fattispecie non possono assumersi come necessari anche per le altre ipotesi;
in particolare, l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, e specificamente quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali. Secondo un opposto orientamento (Sez. 3^, 1 ottobre 1996, n. 601, Dal Prà ed altro), anche l'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non può prescindere, per la sua configurabilità, al pari delle altre, dalla presenza dell'elemento della sofferenza, intesa come lesione dell'integrità fisica dell'animale; e tale sofferenza, che deve caratterizzare la condotta, deve risultare da una prova adeguata, non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali.
Nel caso di specie, il giudice non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della contravvenzione in questione, limitandosi ad affermare che la cattura di uccelli piccoli e la loro detenzione in regime di cattività integrano di per sè il reato, sotto il profilo della detenzione di animali in condizioni non compatibili con la loro natura. Tale apodittica affermazione, però, non solo non trova riscontro nelle risultanze dibattimentali, ma da esse risulta smentita, essendo stato accertato che i dodici implumi vennero raccolti dagli alberi, sette di essi addirittura con i nidi che li contenevano, e riposti in cartoni all'uopo predisposti all'interno dell'autovettura dell'imputato, evidentemente allo scopo di evitare ad essi traumi e disagi durante il trasporto.
Orbene, come ha precisato questa Corte, nella ricordata sentenza Del Prà, non può considerarsi incompatibile con la natura degli animali la semplice loro detenzione, a prescindere dal luogo, dalle modalità, dalla durata e dagli scopi di essa, e cioè qualsiasi caso di privazione della libertà, come in definitiva sostiene il Tribunale;
una interpretazione del genere, infatti, oltre che "contrastante col principio di, ragionevolezza di cui all'art. Cost.,... potrebbe porsi, per la latitudine indefinita della condotta contemplata, anche in contrasto con il principio di tassatività delle fattispecie penali, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.". Del resto la cattura e la detenzione della fauna selvatica già è proibita e sanzionata dalla legge sulla caccia, per cui è ovvio che, per la configurazione del reato di maltrattamento di animali (art.727 c.p.), sia richiesto un quid pluris, nel senso sopra specificato,
che nel caso di specie non è riscontrabile alla luce delle emergenze processuali.
Ne consegue che la contravvenzione in questione deve ritenersi insussistente.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., perché il fatto non sussiste;
annulla la detta sentenza, relativamente alla violazione della L. n. 157/1992, qualificato il fatto come punito dall'art. 30 lett. h)
stessa legge, con rinvio al Tribunale di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001