Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 1
La mancata riproposizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato già respinta dal giudice dell'udienza preliminare preclude l'attivazione del meccanismo del sindacato sul provvedimento reiettivo e dell'eventuale riconoscimento del diritto alla riduzione della pena. (Fattispecie di richiesta riproposta solo in sede di discussione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 25983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25983 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 07/05/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1011
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 041547/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.R. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15.10.2008 della Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
sentito il difensore, avv. Speciale Salvatore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 6.10.2003 il Tribunale di Milano condannava S.R., riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, ter c.p., art. 609 quater c.p., n. 1, art. 61 c.p., n.11 per aver compiuto atti sessuali in danno di Sa.Ch.
S., minore degli anni dieci, consistiti nel farsi toccare gli organi genitali anche invitando la bambina a compiere attività di masturbazione, nonché di farsi baciare il pene e ciò dopo aver costretto la medesima a visionare videocassette o comunque immagini di contenuto pornografico.
Con sentenza del 15.10.2008 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni quattro e mesi due di reclusione. Dopo aver ricordato che il procedimento a carico del S. aveva tratto origine da una denuncia presentata in data (OMISSIS) dalla nonna di Se., la quale riferiva che la predetta e la sorellina gemella, Ca., quella sera stessa le avevano confidato di aver subito abusi sessuali da parte di un loro vicino di casa, identificato in S.R., presso la cui abitazione si recavano per essere aiutate a fare i compiti, riteneva la Corte che fossero infondate tutte le doglianze difensive, in particolare, in ordine: alle modalità di conduzione dell'esame in sede di audizione protetta, alla asserita (ma insussistente) contraddizione tra le versioni fornite dalle due sorelle, alla tesi alternativa della visione di film pornografici da parte delle bambine presso la loro abitazione, alla mancanza di prova sulla causale della frequentazione dell'abitazione del S.. Riteneva, quindi, pienamente attendibili le dichiarazioni delle minori, che, peraltro risultavano confortate da numerosi elementi esterni (testimonianza della nonna, dello zio, pacifica frequentazione dell'abitazione dell'imputato da parte delle bambine, telefonata tra il S. ed un amico in cui si faceva cenno ai fatti). Irrilevanti erano, invece, le testimonianze della I. e della P., peraltro non del tutto disinteressate perché suocera e moglie dell'imputato. Rigettava, infine, la richiesta di applicazione della diminuente del rito abbreviato. 2) Propone ricorso per cassazione il S., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, l'errata assunzione dei fatti di causa e conseguente errata applicazione della norma di legge, nonché la illogicità della motivazione.
La sentenza di condanna si fonda solo sulle dichiarazioni della minore Se., tra l'altro non precise e non confortate da riscontri.
Non risulta accertato neppure il tempo del commesso reato, con grave violazione del diritto di difesa. Peraltro, attraverso le dichiarazioni dei testi I. e P., è stata fornita la prova che nel periodo indicato dalla parte lesa e dai suoi parenti il S. non era stato mai solo in casa. La testimonianza di Se. è, piuttosto, smentita dalla sorella Ca. in ordine agli abusi subiti anche dalla predetta. Con domande dirette ad ottenere risposte compiacenti, Se. ha riferito fatti e circostanze non detti nel corso delle indagini. I film pornografici, come emerge dagli atti, venivano proiettati all'interno dell'abitazione della parte offesa, composta di un solo locale, e quindi potevano essere visti dalla bambina. Tra l'altro, subito dopo la denuncia la madre aveva rinvenuto nello zainetto delle figlie un film ritenuto pornografico (e la circostanza non poteva essere certo addebitata al S.). La telefonata con tale Cr.An. è
stata poi travisata (la parola "maliziose" era pronunciata dal Cr. e non dal S.).
Con il secondo motivo denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione per mero errore materiale (erroneamente ritiene la Corte che il risarcimento sia stato solo parziale).
Con il terzo motivo denuncia la violazione del diritto di difesa per mancato accoglimento della richiesta di rito abbreviato condizionato. Il GIP aveva rigettato tale richiesta, ritenendo irrilevante ai fini della decisione la integrazione probatoria (i testi di cui era stata chiesta l'escussione I. e P., erano stati invece ammessi ed escussi in dibattimento).
La richiesta era stata reiterata davanti al Tribunale, che l'aveva respinta poiché "a seguito dell'istruttoria l'audizione dei testi indicati dalla difesa non appariva necessaria ai fini del decidere". La Corte di Appello, equivocando, aveva ritenuto che la richiesta fosse stata proposta solo davanti al GIP.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Va premesso che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, "la data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto, che non incide sul requisito della enunciazione del medesimo e non può quindi determinare la mancanza o l'incompletezza della contestazione" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1^, 19.10.1993 n. 11304). Quando è possibile collocare nel tempo la condotta (in un arco temporale anche ampio o in via alternativa), anche se la contestazione non è specifica, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa, potendo nel corso del dibattimento verificarsi e definirsi ogni ulteriore precisazione.
Corretta pertanto è la contestazione nella quale si fa riferimento ad "epoca anteriore e prossima al (OMISSIS)".
A parte il fatto che con i motivi di appello non veniva dedotta alcuna doglianza in proposito, il S. ha avuto la possibilità di difendersi pienamente in relazione alla contestazione, tanto che ha addotto i testi I. e P..
Nè è esatto, come si vedrà in seguito, che i giudici di merito non abbiano tenuto conto di tali testimonianze.
3.2) In ordine alle presunte domande suggestive o "capziosamente dirette ad ottenere una risposta compiacente", già la Corte territoriale ha evidenziato l'assoluta infondatezza dell'assunto, sottolineando anche che le modalità di conduzione dell'esame, da parte del Presidente del collegio, non "furono oggetto di alcuna specifica istanza rivolta, in primo grado, allo stesso ovvero al collegio nella sua interezza". Ha più volte ribadito questa Corte che "il divieto di porre domande suggestive riguarda l'esame condotto dalla parte che ha un interesse comune al testimone e non invece il controesame o l'esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 4721 del 12.12.2007). L'eccezione andava proposta direttamente al giudice davanti al quale si forma la prova;
"nei successivi gradi di giudizio, invece, può essere oggetto di valutazione solo la motivazione con cui il giudice abbia accolto o rigettato l'eccezione e, pertanto, non può essere eccepita per la prima volta con i motivi di impugnazione, l'inutilizzabilità dell'atto assunto in violazione dell'art. 499 c.p.p." (Cass. sez. 1^ n. 22204 del 31.5.2005).
3.3) Quanto alle doglianze riguardanti la valutazione della prova, va ricordato che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove medesime, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. La Corte territoriale ha effettuato un esame attento e preciso delle risultanze processuali. Con argomentazioni assolutamente coerenti ed immuni da vizi logici ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, disattendendo, con motivazione altrettanto puntuale, tutti i rilievi difensivi.
3.3.1) I giudici di merito hanno, innanzitutto, accertata la piena attendibilità delle dichiarazioni delle due sorelle, perché dettagliate, reiterate, prive di contraddizioni, spontanee e coerenti, evidenziando inoltre che esse non avevano astio nei confronti dell'imputato. Significativamente poi hanno ricordato, nel ritenere assolutamente infondata la tesi alternativa proposta dalla difesa, che se le cassette pornografiche fossero state viste dalla bambine nella loro abitazione, non c'era motivo alcuno di accusare il S..
Non ha mancato di ricordare, inoltre, la Corte che non sussiste alcun contrasto nelle dichiarazioni delle bambine in ordine agli abusi sessuali commessi in danno di Se. (gli unici elevati ad imputazione). Ca. ha infatti pienamente confermato di aver personalmente assistito a tali abusi.
L'unico contrasto riguarda gli abusi, eventualmente commessi in danno di Ca.. A parte il fatto che essi non costituiscono oggetto della imputazione, i giudici di merito forniscono una spiegazione non illogica in proposito (cfr. pag. 2 sent. Trib. e pag. 7 sent. Corte App.).
3.3.2) La sentenza di condanna non è fondata solo sulle dichiarazioni della piccola Se.. La Corte territoriale, oltre ad evidenziare che Ca. conferma pienamente gli abusi commessi in danno della sorella, ha indicato, rinviando anche alla sentenza di primo grado, i numerosi elementi esterni che confortano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la ipotesi accusatoria.
Il Tribunale aveva ricordato la testimonianza di C.M. A. (il quale aveva riferito di aver ricevuto le confidenze delle nipoti) ed aveva argomentato in ordine alla sua piena credibilità, avendo il teste ammesso fatti "che potrebbero in astratto apparire contrari alla tesi accusatoria". Anche le dichiarazioni della madre e della nonna delle bambine erano assolutamente convergenti e confermavano le confidenze fatte dalle bambine medesime, lo scambio di cassette pornografiche tra l'imputato ed il pro zio delle minori, le premure del S. verso le bambine, l'assenza di qualsiasi contrasto o dissapore con il medesimo S. (che anzi era l'unico nel condominio a non essere ostile nei loro riguardi). Ulteriore elemento di riscontro è rappresentato, secondo i giudici di merito, dalla telefonata tra il S. ed il Cr.. Al di là del fatto che la parola "maliziose" sia stata pronunciata dall'uno piuttosto che dall'altro, è indiscutibile che dal contenuto di detta telefonata emerga, in modo indiscutibile, sia la frequentazione da parte delle bambine dell'abitazione del S. sia il riferimento alle cassette pornografiche (pag. 6 sent. Trib.). Frequentazione dell'abitazione dell'imputato da parte delle bambine che deve ritenersi assolutamente pacifica, risultando confermata, sia pure indirettamente, dagli stessi testi addotti dall'imputato e, come si è visto, dalla telefonata (significativamente l'imputato ha cercato, ma vanamente, di negarla).
Irrilevante è indubbiamente la causale di tale frequentazione. Peraltro la Corte non ha mancato di ricordare che l'aiuto negli studi (nessuno aveva mai parlato di lezioni impartite) era stata solo l'originaria occasione della frequentazione medesima. La teste T.M., addotta dalla difesa, aveva ammesso che in un'occasione aveva sentito il S.R. invitare una delle due bambine a leggere un po' meglio e che aveva poi dato loro delle lezioni proprio su richiesta del S., il quale non era riuscito a far fare un esercizio di italiano (pag. 6 sent. Trib. e pag. 9 sent. App.). La frequentazione dell'abitazione si ricavava perfino dalle testimonianze di I., la quale aveva affermato che, durante i giorni della sua permanenza presso l'abitazione del genero, aveva visto una volta le bambine entrare e prendere liberamente le caramelle e P., secondo la quale in un'occasione le bambine erano entrate senza invito sol perché la porta era aperta (atteggiamenti questi che dimostrano indiscussa familiarità e consuetudine).
Quanto alla presunta impossibilità del S. di commettere gli abusi per la presenza nell'abitazione della suocera, anziana ed invalida, i giudici di merito hanno sottolineato che sia la I. che la P. avevano riconosciuto "di essersi allontanate a volte dall'appartamento per fare un giretto loro due da sole" (pag. 7 sent. Trib.).
4) La Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed alla loro applicazione non nella massima estensione. Ha ritenuto infatti certamente apprezzabile lo sforzo compiuto dall'imputato per versare la somma di Euro 13.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, evidenziando però nel contempo come tale somma (al di là del dedotto erroneo riferimento alla provvisionale) non fosse adeguata al danno cagionato in considerazione della indiscutibile gravità del fatto.
I giudici di merito hanno fatto quindi corretto e motivato uso del potere discrezionale nella determinazione della pena. 5) In ordine, infine, alla richiesta di rito abbreviato, con i motivi di appello si affermava: "Recuperare, in ogni caso, il giudizio abbreviato già ritualmente richiesto e respinto dal Tribunale senza alcuna valida motivazione".
In presenza di siffatta generica censura, la Corte di Appello ha ampiamente motivato, richiamando l'ordinanza del GIP del 22.8.2001 e ricordando che davanti al Tribunale la richiesta era stata proposta in sede di discussione. Ha poi aggiunto che nel fascicolo del dibattimento non era presente l'istanza di giudizio abbreviato, per cui non era possibile alcun controllo in ordine alla rilevanza della integrazione probatoria e che sul punto non era stata svolta alcuna argomentazione ne' nella fase preliminare dell'istruttoria dibattimentale ne' successivamente con i motivi di appello. Assolutamente decisiva per ritenere l'infondatezza del motivo di ricorso è la circostanza, già evidenziata dalla Corte territoriale, che la richiesta venne riproposta solo in sede di discussione. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 44711 del 27.10.2004 "il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito abbreviato rinnovata dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta - in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare". Chiarivano le sezioni unite che poteva parlarsi "di violazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito fosse dipesa dall'erronea deliberazione del giudice e non dall'inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in cui l'imputato non rinnova in limine litis una richiesta già respinta dal giudice preliminare, non può farsi più questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo".
La giurisprudenza successiva, nel ribadire tale indirizzo interpretativo, ha sottolineato che la preclusione, derivante dalla omessa riproposizione delle richiesta prima dell'apertura del dibattimento, si giustifica, da un lato, perché deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflattiva del rito speciale per causa imputabile all'acquiescenza dell'interessato e, dall'altro, perché l'assunto contrario rimetterebbe all'insindacabile opzione dell'imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale (Cass. sez. 1^ n. 3003 del 13.1.2005). Risulta dagli atti che prima dell'apertura del dibattimento (cfr. verb. udienza del 9.5.2002) non venne riproposta la richiesta di rito abbreviato, già respinta dal GIP.
Tale richiesta, come emerge dal verbale dell'udienza del 6.10.2003 e dalla sentenza di primo (e come riconosce lo stesso ricorrente), venne avanzata solo in sede di discussione e con una formula peraltro ambigua "con recupero di rito abbreviato".
Tale omessa riproposizione in limine litis preclude l'attivazione del meccanismo del sindacato sul provvedimento reiettivo e dell'eventuale riconoscimento del diritto alla riduzione della pena.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009