Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
Qualora, essendo stata rigettata da parte del giudice dell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, detta richiesta non venga riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169/2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, c.p.p.), resta preclusa la possibilità di applicare, all'esito del giudizio celebratosi nelle forme ordinarie, la riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2008, n. 22154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22154 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 18/03/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 585
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 34804/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OD RG, n. in Roma l'1.11.1978;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 14.02.2005;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. GUIDI Andrea, sostituto dell'avv. Melucco Giorgio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 14 febbraio 2005 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza in data 4 dicembre 2003 del Tribunale della stessa città, con la quale RG DI, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia (condizionalmente sospesa nella sua esecuzione e con l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna riportata), nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per imputazione di cui all'art.589 c.p.. L'imputato, viaggiando alla guida di un'autovettura alla velocità superiore al limite in quel sito prescritto (60 km/h, a fronte del limite di 50, secondo il perito), aveva perduto il controllo del mezzo, invadendo l'opposta corsia di marcia, salendo sul marciapiedi, urtando un cassonetto dell'A.M.A., abbattendo un cartello di segnaletica stradale ed altro pubblicitario, ed aveva investito un pedone, DZ KI IC, che era deceduto a seguito delle lesioni riportate;
si era difensivamente addotta la turbativa della marcia di tale veicolo, "rappresentata dalla fuoriuscita di un fuoristrada di colore rosso (non identificato) ... dal lato sinistro della strada ...".
Nel pervenire alla resa confermativa statuizione di responsabilità, i giudici del gravame, esclusa la addotta ricorrenza dello stato di necessità, rilevavano, tra l'altro, che la velocità serbata dall'imputato aveva creato "una situazione di pericolo rappresentata dall'impossibilità, a motivo della imprudente condotta di guida rapportata anche alla modestia del veicolo del quale era alla guida, di far fronte adeguatamente alla situazione venutasi a creare, perdendo il controllo della propria Fiat 500"; e che, "ove invece l'DI, di fronte ad una pur improvvisa turbativa quale dal medesimo rappresentata, avesse tenuto una condotta di guida più prudente, procedendo ad una velocità rientrante nel limite dei 50 km/h., avrebbe potuto porre in essere con successo la manovra di emergenza rappresentata dall'iniziale scarto sulla propria destra per evitare di collidere con il fuoristrada non identificato, senza sbandare ed invadere così l'opposta corsia di marcia fino a salire sul marciapiedi occupato dalla vittima, ovvero, se pure non fosse riuscito in tal modo ad evitare l'investimento, avrebbe colpito lo ZA con minore violenza, verosimilmente non cagionandogli le gravissime lesioni che ne avevano causato il decesso pressoché immediato".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore.
Con un primo atto di gravame, datato 21 aprile 2005, denunzia il vizio di motivazione.
I giudici dell'appello - lamenta il ricorrente - "avallano in tutto e per tutto la ricostruzione dell'evento così come effettuata dal giudice di primo grado ..." ed omettono "di valutare nella propria motivazione l'affermazione del perito AR per la quale l'DI, pur procedendo alla velocità di 50 km/h, avrebbe egualmente investito il pedone".
Soggiunge che avrebbe dovuto ritenersi la esimente dello stato di necessità.
Con un secondo atto di gravame, datato 6 maggio 2005, denunzia:
a) il vizio di motivazione: ripropone le doglianze al riguardo già esplicitate, deducendo la irrilevanza, ai fini del nesso causale, della velocità serbata, "così impercettibilmente al di sopra del limite fissato dal C.d.S.";
b) il vizio di violazione di legge, perché illegittimamente la Corte di merito "negava all'imputato l'applicazione dello sconto di pena derivante dal rito abbreviato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le proposte doglianze non sono conclusivamente condivisibili. In punto di responsabilità, invero, i giudici del merito, ricostruite le circostanze fattuali del caso, hanno rilevato che l'imputato aveva serbato, nella circostanza, una velocità non solo non contenuta nei limiti di quella consentita, ma anche "in ogni caso non adeguata allo stato dei luoghi e alla presenza del traffico veicolare in quel tratto di strada ... oltretutto fiancheggiato da edifici e attraversato da passaggi pedonali", circostanze, queste, sulle quali si era specificamente soffermato anche il giudice di primo grado.
Il giudizio controfattuale, dunque, va rapportato ad un comportamento doverosamente ritenuto per il quale la velocità da serbare non era necessariamente quella di 50 km/h, (come, in sostanza, assume il ricorrente), ma quella, anche minore, idonea ad evitare "ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine nella circolazione", come prescrive l'art. 141 C.d.S., comma 1, il quale impone anche, nel suo comma 2, che "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo imprevedibile": e - v'è da soggiungere - non può considerarsi imprevedibile, secondo l'allegazione al riguardo dell'imputato, l'invasione della propria corsia da parte di altro automezzo (pag. 3 della integrativa sentenza di primo grado), ovvero un "improvviso inserimento, da un'area posta alla sinistra della direzione di marcia del proprio veicolo, nel flusso veicolare di un grosso fuoristrada di colore rosso (peraltro non rilevato da alcuno dei verbalizzanti ne' indicato da alcun teste, neppure dallo stesso imputato il quale non è stato in grado di indicare il tipo di fuoristrada e tanto meno il numero di targa) ...", come annota la sentenza ora impugnata. E nella specie i giudici del merito hanno ritenuto, e dato atto, che, in definitiva, una velocità più ridotta avrebbe consentito al ricorrente di "porre in essere con successo la manovra di emergenza rappresentata dall'iniziale scarto sulla propria destra per evitare di collidere con il fuoristrada non identificato, senza sbandare ed invadere così l'opposta corsia di marcia fino a salire sul marciapiede occupato dalla vittima, ovvero, se pure non fosse riuscito in tal modo ad evitare l'investimento, avrebbe colpito lo DZ con minore violenza, verosimilmente non cagionandogli le gravissime lesioni che ne avevano causato il decesso pressoché immediato".
Tale argomentare non si appalesa inficiato da rinvenibili vizi di illogicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculi, ne' si appalesa incongruo od illogico il concomitante giudizio controfattuale di merito, che si pone, quindi, come insindacabile in questa sede di legittimità. Correttamente, inoltre, è stato ritenuto che non possa essere invocato lo stato di necessità da parte dell'agente che versi, a sua volta, in colpa nella causazione dello stato di pericolo al quale quella esimente sarebbe connessa (cfr. Cass., Sez. 6^, 1.1.2007, n. 35423; id., Sez. 5^, 23.3.2005, n. 16012; id., Sez. 4^, 5.5.1988, n. 9213; id., Sez. 4^, 22.10.1985, n. 172703/1986, id., Sez. 4^, 6.12.1982, n. 1496/1983; id., Sez. 4^, 6.6.1980, n. 10827; id., Sez. 2^, 10.10.1975, n. 1101/1976; id., Sez. 4^, 10.10.1966, n. 1718/1967). Non ritiene, infine, il collegio che sia censurabile anche la statuizione concernente la riduzione della pena per il richiesto rito abbreviato.
Richiamando il ricorrente la sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 19 maggio 2003, hanno ricordato i giudici del merito che tale sentenza ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., comma 6 (nonché dell'art. 458 c.p.p., comma 2, e art. 464 c.p.p., comma 1), nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Ha chiarito il giudice di primo grado che, nella specie, era stata formulata richiesta di rito abbreviato, condizionata ad una integrazione probatoria, all'udienza preliminare del 5 aprile 2002, e la stessa era stata rigettata.
Ciò posto, appare in effetti risolutivo (pur non ignorandosi il precedente arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte richiamato dal ricorrente: Sez. 1^, 12.6.2003, n. 39462) considerare che da atto la sentenza impugnata che, successivamente, "la richiesta di rito abbreviato sia stata dalla difesa dell'DI formulata solo in sede di discussione, all'esito quindi dell'istruzione dibattimentale, e non possa dunque che essere considerata tardiva";
non diversamente aveva argomentato il giudice di prime cure rilevando che, "posto che la riproposizione della richiesta suddetta non è, invero, stata formulata nel dibattimento in oggetto, risulta ormai precluso il sindacato sul rigetto del giudice delle indagini preliminari, non consentendo l'attuale sistema di applicare, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art.442 c.p.p.". Sotto un profilo sistematico, appare, difatti, necessario che siano sottoposte al giudice del merito le ragioni per le quali si ritenga ingiustificato il diniego di accesso al rito, condizionato alla indicata integrazione probatoria, sì da sollecitare il relativo giudizio di merito al riguardo e la consequenziale statuizione del giudice: ed una richiesta di tal genere (la cui mancanza involge profili di acquiescenza alla precedente statuizione) non può che intervenire nel termine di cui all'art. 438 c.p.p., comma 6, come emendato e specificato dalla precitata pronuncia del Giudice delle leggi, dovendosi, sotto un più generale profilo, considerare che la richiesta del rito speciale "non ha più senso quando l'istruttoria dibattimentale è già avvenuta ..." (Cass., Sez. 5^., 14.6.2000, n. 10096).
Deve, perciò, ritenersi che sussisteva pur sempre un onere della parte di rinnovare la richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato, nel termine precitato, giacché solo questa avrebbe rilevato ai fini della sua ammissibilità (in riferimento alla relativa questione di legittimità costituzionale) e della accessibilità o meno al rito speciale, secondo quanto poi al riguardo ritenuto dalla Corte Costituzionale: nella suindicata pronuncia del Giudice delle leggi si da atto che, nelle fattispecie che avevano dato origine alla insorta questione di legittimità costituzionale, la richiesta in questione era stata sollevata dagli imputati "in limine al dibattimento..., nella fase degli atti introduttivi del dibattimento ...".
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008