Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2006, n. 11576
CASS
Sentenza 17 febbraio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., l'inidoneità degli impianti, che giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto tecnico degli impianti ma anche alla relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova. (Fattispecie in cui l'intercettazione era stata disposta allo scopo di pervenire alla cattura di un latitante).

L'efficacia preclusiva dell'emissione di un decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, conseguente ad acquisizioni effettuate in altra fase processuale e da altra autorità giudiziaria, fermo restando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen. la necessità per il pubblico ministero di procedere separatamente. (Fattispecie in cui si è ritenuto non operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata richiesta l'archiviazione nella fase delle indagini preliminari).

Il giudice di appello deve annullare la sentenza di primo grado e restituire gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 cod. proc. pen., quando non ha provveduto il giudice di primo grado nonostante siano emersi e accertati in dibattimento fatti diversi da quelli enunciati nel decreto di citazione a giudizio.

Commentario1

  • 1PM ricerca la verità ma non può minacciare chi viene interrogato (Cass. 20365/239
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023

    L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2006, n. 11576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11576
Data del deposito : 17 febbraio 2006

Testo completo