Sentenza 17 febbraio 2006
Massime • 3
Ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., l'inidoneità degli impianti, che giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto tecnico degli impianti ma anche alla relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova. (Fattispecie in cui l'intercettazione era stata disposta allo scopo di pervenire alla cattura di un latitante).
L'efficacia preclusiva dell'emissione di un decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, conseguente ad acquisizioni effettuate in altra fase processuale e da altra autorità giudiziaria, fermo restando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen. la necessità per il pubblico ministero di procedere separatamente. (Fattispecie in cui si è ritenuto non operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata richiesta l'archiviazione nella fase delle indagini preliminari).
Il giudice di appello deve annullare la sentenza di primo grado e restituire gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 cod. proc. pen., quando non ha provveduto il giudice di primo grado nonostante siano emersi e accertati in dibattimento fatti diversi da quelli enunciati nel decreto di citazione a giudizio.
Commentario • 1
- 1. PM ricerca la verità ma non può minacciare chi viene interrogato (Cass. 20365/239https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2006, n. 11576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11576 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/02/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO RI Cristina - Consigliere - N. 198
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 41575/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC NA, N. IL 03/01/1946;
2) GI GABRIELLA, N. IL 03/09/1957;
avverso SENTENZA del 25/05/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito il difensore Avv. Pausini Gustavo nell'interesse del NE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore della Gangi Avv. Peluso Angelo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 25 marzo 2004 la Corte d'Appello di Napoli, quanto alla posizione di NE EN e di AN GA, che qui interessa, ha confermato la sentenza 8.11.2001 del GUP del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il NE colpevole del reato di cui all'art. 648 ter c.p. e lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione e di L.
1.600.000 di multa. assolvendo invece la AN dallo stesso reato perché il fatto non costituisce reato, con la confisca degli esercizi commerciali denominati "Gazebo A.C. s.a.s.".
2 - Il procedimento aveva tratto origine dalle indagini dirette al fine di procedere alla cattura di EP IO, all'epoca latitante in quanto condannato con sentenza definitiva alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. quale appartenente al clan camorristico di RM RI, oltre che colpito da numerosi provvedimenti di custodia cautelare. Attraverso le intercettazioni telefoniche ed i servizi fotografici dei pedinamenti era emersa la esistenza di un sodalizio criminale operante in Napoli - Fuorigrotta, composto, fra gli altri, da alcuni soggetti già aderenti al clan RI e capeggiati da LV ON.
EP IO venne catturato proprio in base a tali intercettazioni attraverso cui era risultato altresì il suo collegamento con NE RM per la gestione di affari illegali in Fuorigrotta;
pedinando quest'ultimo, anche a seguito di indagini svolte relativamente a CO TA, legata al EP da cui aveva avuto una figlia, era stato trovato il luogo in cui il EP si nascondeva. Il legame fra il EP ed il NE RM era stato ritenuto dagli inquirenti di tipo camorristico, anche per il ruolo assunto nella gestione degli affari illeciti dal NE, che era coniuge di RI RI RI detta OS La BI (ugualmente coinvolta nel clan) e che era stato delegato dal EP per controllare la donna a lui legata, la quale aveva una sorella sposata a sua volta con un fratello di NE RM. Dalle indagini (informazioni DIA, pedinamenti, intercettazioni, servizi fotografici) era infatti risultato che NE RM si recava spesso a San Marzano di Nola per incontrare il EP, mentre era latitante, e riferirgli di tutta l'attività della organizzazione, affinché potesse prendere certe decisioni, quali ad esempio azioni violente, facendosi a volte accompagnare da CC e da LI e facendo comunque sempre precedere il suo incontro da una visita da parte di sua moglie, RI RI RI, ai parenti del EP abitanti a Marzano.
3 - In base alla ricostruzione degli inquirenti era stata così ritenuta la esistenza di un sodalizio camorristico armato diretto alla realizzazione di delitti di rapina, traffico di sostanze stupefacenti e delitti contro la persona, in particolare modo usura ed estorsione, tra il EP, LL RM e IE CE, nonché CC DO, NE RM, RC OB, LO RD, LI LF e RI RI (tutti giudicati separatamente nell'ambito di due diversi procedimenti), alcuni dei quali già noti come aderenti al clan LV di Fuorigrotta, ma da cui il nuovo clan doveva ritenersi concretamente distinto.
In tale ambito, la posizione del NE EN, fratello di NE RM, e della AN, già trattata separatamente dalla Corte di merito, pur all'interno del procedimento relativo a EP IO ed altri, è stata stralciata da questa Corte, per impedimento del difensore del NE EN, dovendo gli stessi rispondere (in concorso con NE RM e EP EN, la cui posizione era già stata separata fin dal giudizio di primo grado) soltanto del reato di cui all'art. 648 ter c.p., e cioè di un reato autonomo, per avere impiegato in una attività economica, ossia la ristrutturazione del locale commerciale detto "Gazebo" condotto dal NE CE e di cui la AN (moglie di RC OB ed unica iscritta al REC) era prestanome, la somma di L. 100.000.000 di provenienza delittuosa in quanto conferita da EP IO durante la latitanza.
4 - La Corte di merito, rispondendo ad uno specifico motivo di appello degli imputati sul punto, ha preliminarmente rilevato la ritualità dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche poiché il Pubblico Ministero aveva specificato che la esecuzione delle operazioni doveva essere svolta nella sala di ascolto della DIA di Napoli "stante l'accertata insufficienza, allo stato, delle apparecchiature e dei locali della sala ascolto di questa Procura ed in considerazione dell'urgenza dell'esecuzione dell'intercettazione in relazione alla particolare gravità dei fatti per i quali si indaga e per un eventuale, immediato, tempestivo intervento".
5 - Quanto alla ricostruzione del fatto, secondo i giudici di merito era rimasto accertato, anche sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso NE EN ed altri (in particolare RC, coniuge della AN, il collaboratore RN ON e altri coimputati) e delle intercettazioni telefoniche, che i due esercizi commerciali Gazebo I e Gazebo II, gestiti dalla società Gazebo A.C. s.a.s., della quale era soda accomandataria al 5% AN GA, erano nella effettiva disponibilità dei fratelli RM e NE EN ed era stata distinta la intestazione al fine di celare la loro presenza. Già il LV aveva anticipato il denaro occorrente per riattivare il Gazebo di piazza Gabriele d'Annunzio, sito di fronte alla sua abitazione, al fine di ottenere il controllo della zona e ne aveva affidato inizialmente la gestione a persona di sua fiducia e cioè a MN NE, mentre le quote sociali erano state intestate a parenti del NE, tutti a vario titolo legati fra di loro ed al clan criminale. Si era poi inserito EP IO, allora latitante e dalle telefonate intercettate era emerso che NE EN, che gestiva all'epoca il Gazebo avendo come prestanome la moglie dell'RC, aveva ricevuto tramite il fratello RM - che gestiva gli interessi del EP, con cui era in continuo contatto durante la latitanza, facendogli pervenire mensilmente i proventi delle attività illecite - L. cento milioni dal EP, da lui conosciuto essendo anche un lontano parente, in quanto suo fratello CE era sposato con una sorella della moglie del EP.
6 - Da ciò la Corte di merito ha tratto il convincimento che NE EN fosse consapevole della illecita provenienza del capitale investito, dato con modalità rivelatrici della esigenza di occultare la fonte erogante dell'investimento illecito nella attività commerciale del Gazebo, essendovi comunque tra i soci del Gazebo la stessa moglie del EP IO oltre che altre persone legate alla organizzazione criminale del EP, fra cui il coniuge della AN che aveva cointeressenze nella stessa attività, il che giustificava la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, essendo NE EN un soggetto che, pur non intraneo alla associazione, agiva in modo da favorirne i profitti e tutelarne gli interessi.
7 - Quanto alla misura della pena, la Corte di merito, nel confermare la correttezza di quella applicata in primo grado, ha ritenuto di non poterla ulteriormente ridurre essendo già state concesse al NE le attenuanti generiche ed applicata la pena base in misura prossima al minimo edittale.
8 - Quanto infine alla posizione della AN, che con i motivi di appello aveva chiesto la assoluzione con la diversa formula "perché il fatto non sussiste", la Corte di merito ha confermato la formula assolutoria avendo la donna agito, pur se esente da dolo, nella attività amministrativa necessaria per la gestione della attività e cioè in funzione di una presenza necessaria perché era l'unica iscritta al REC, così fornendo oggettivamente un apporto essenziale. Ed ha confermato altresì la confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 settembre 1992, n. 356, mancando qualsiasi prova della legittima provenienza dei beni, essendo al contrario emerso che le attività in sequestro avevano trovato la loro ragione di essere proprio per consentire lo sviluppo non solo economico ma addirittura logistico della attività criminale, costituendo la gestione della attività - nella quale erano confluite capacità finanziarie illecite - il mezzo che consentiva l'ulteriore protrarsi della condotta illecita.
9 - NE EN e la AN hanno proposto ricorso per Cassazione chiedendo entrambi l'annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 - NE EN ha lamentato mancanza e/o illogicità della motivazione in materia di valutazione della prova in ordine alla ricostruzione del fatto ed al diniego della attenuazione della pena, riproponendo altresì le questione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate per omessa motivazione dei decreti autorizzativi e sostenendo che il giudice di secondo grado aveva fatto continuo riferimento alla sentenza di primo grado senza operare un autonomo controllo delle prove assunte in primo grado, in relazione al contenuto della impugnazione, cui non aveva dato risposta, ritenendo sufficiente, al fine del giudizio di responsabilità, il legame parentale fra i soci dell'esercizio commerciale ed il EP e la natura illecita delle somme erogate soltanto perché provenivano dal EP, senza offrire la prova della consapevolezza, in capo all'imputato, della illecita provenienza. Il ricorso è infondato.
11 - Quanto alla questione preliminare attinente alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche - sotto il profilo dell'impiego di impianti esterni alla Procura della Repubblica, riproposta in via generica dalla difesa del NE in questa sede, senza tenere conto delle risposte già offerte dalla Corte di merito che aveva acquisito i decreti autorizzativi e li aveva specificamente analizzati - occorre rilevare che i decreti autorizzativi, il cui contenuto è stato sinteticamente riportato in parte motiva, per la parte che qui interessa, erano sicuramente motivati, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, sia con riguardo alla insufficienza delle apparecchiature e delle sale di ascolto della Procura che in relazione alle ragioni di eccezionale urgenza che giustificavano l'impiego di impianti esterni, in considerazione della particolare gravità dei fatti su cui si indagava, diretti fra l'altro alla cattura di un pericoloso latitante ed alla necessità di un immediato e tempestivo intervento della polizia giudiziaria sul territorio, qualora attraverso le intercettazioni fossero emerse notizie utili, come poi si era verificato, considerato che il covo di EP IO era stato individuato proprio attraverso le intercettazioni telefoniche che avevano consentito la sua cattura per la tempestività dell'intervento delle forze dell'ordine che operavano le intercettazioni sul territorio (pagg. 47 e 48 della sentenza di appello).
Proprio in relazione a tali specifici punti è di recente intervenuta questa Corte a Sezioni Unite nel caso MP (v. sentenza 2737/2006) richiamando una giurisprudenza consolidata di legittimità in merito alla necessità di valutare il requisito della inidoneità o insufficienza degli impianti presso la Procura della Repubblica - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia - anche in riferimento alla relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, con riguardo quindi alle obiettive e concrete caratteristiche delle indagini in relazione alla necessità di acquisire con sollecitudine eventuali elementi utili e di effettuare in pronto intervento senza creare ritardi alla azione investigativa, facendo così dipendere la insufficienza o inidoneità degli apparati in uso all'ufficio giudiziario non solo della condizioni degli impianti ma anche da particolari esigenze investigative (v. Cass. Sez. 6 n. 165/2005, ric. Lenza;
Cass. 1, sez. 1, n. 467/2004, ric. Calca;
Cass. Sez. 4, n. 27970/2003, ric. Pronesti;
Cass. Sez. 1, n. 27307/2003, ric. Di Matteo ed altro;
Cass. sez. Un. N. 919/2004, ric. Gatto). Con la menzionata sentenza n. 2737/2006 le Sezioni Unite hanno ora ribadito tali principi con riguardo sia alla possibilità di motivazione del decreto esecutivo del Pubblico Ministero per relationem alle richieste ed alle note investigative della polizia giudiziaria ed al provvedimento autorizzativo del GIP ed agli atti pregressi, sia alle specifiche esigenze delle indagini da svolgersi in collegamento con le forze dell'ordine presenti sul territorio che possono giustificare autonomamente la utilizzazione di impianti in uso alla polizia giudiziaria, indipendentemente dalla disponibilità o meno di impianti della Procura, sia infine alla peculiarità ed alla rilevanza delle indagini se relative a fatti di criminalità organizzata da reprimere con urgenza. Ed a tali principi si è correttamente attenuta la Corte di merito la quale ha acquisito i decreti autorizzativi del P.M. e li ha esaminati con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche delle indagini, dirette alla cattura di un pericoloso latitante, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso e colpito da misura cautelare per altri gravissimi reati sempre collegati alla sua attività di capo di un clan camorristico, nonché all'accertamento ed alla repressione di azioni criminali in corso, essendo emerso che EP IO durante la latitanza continuava a dirigere le attività criminali del proprio gruppo per mezzo dei suoi parenti e sodali in libertà, nonché alla urgenza di dare corso alle stesse, in assenza di impianti disponibili presso la Procura, attraverso gli impianti della direzione investigativa antimafia che stava seguendo le indagini sul territorio ed aveva le esigenza di intervenire immediatamente qualora attraverso le intercettazioni fossero emersi elementi utili, così giungendo - correttamente - alla conclusione che i decreti esecutivi del P.M, fossero motivati non solo sotto un aspetto formale ma anche sotto quello sostanziale del controllo di legittimità e delle garanzie, considerato anche che quelle modalità avevano poi portato a catturare il EP e ad accertare i fatti criminali commessi durante la sua latitanza proprio per il collegamento fra la dislocazione sul territorio degli impianti ed il collegamento fra "gli impianti" e le forze di polizia pronte all'intervento.
12 - Quanto alla valutazione della prova in merito alla responsabilità di NE EN in ordine al reato di cui all'art. 648 ter c.p., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, la Corte di merito ha poi fatto ugualmente corretto uso dei principi delineati dall'art. 192 c.p.p., esaminando le testimonianze emerse, le parziali ammissioni dell'imputato e dei coimputati, le risultanze investigative e delle intercettazioni telefoniche per desumerne, con argomentazione logica ineccepibile, che era rimasto dimostrato, sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, che costui aveva impiegato, unitamente ad altri, per mezzo della prestanome AN (che era moglie del sodale CI e che era l'unica del "giro" dei suoi fidati collaboratori che potesse apparire all'esterno in quanto iscritta al registro degli esercenti del commercio), nella attività del Gazebo di L. cento milioni derivanti dagli affari illeciti del EP, il quale fra l'altro utilizzava il Gazebo per il controllo del territorio.
Non è quindi vero che i giudici di merito si siano fondati sui soli fatti pacifici (come tali non contestabili neppure dal ricorrente) relativi ai rapporti parentali fra i soci dell'esercizio commerciale, tutti a vario titolo collegati a EP IO ed alla provenienza dei cento milioni di L. utilizzati per la ristrutturazione del Gazebo dalla attività illecita del EP IO, poiché - a parte la circostanza che già tali elementi sarebbero sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 648 ter c.p., che consiste appunto nell'impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie al fine di fare perdere le tracce dalla origine illecita (v. per tutte Cass.
2.6.2000 n. 6534, Rv. 216733) - comunque la sentenza impugnata ha valorizzato anche numerosi altri elementi, quali l'ingerenza del EP nella attività del Gazebo che utilizzava per il controllo del territorio, la conoscenza da parte del NE EN della provenienza del denaro da EP IO e la contemporanea necessità di tenere nascosta tale provenienza (alla stregua delle contraddittorie dichiarazioni che aveva reso NE EN e di una telefonata intercorsa fra RI RI OS e EN" da qua a quattrocento anni non dire mai che i soldi sono di quello ", pag. 83 della sentenza impugnata) e le modalità della erogazione che erano già da sole rilevatrici della esigenza di occultare la fonte erogante e quindi della conoscenza, da parte di NE EN, della origine illecita del denaro impiegato.
13 - Non è vero neppure che i giudici di merito non abbiano dato risposta ai motivi di gravame relativi al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, al contrasto fra le dichiarazioni del RN e dell'CI ed alla inesistenza di qualsiasi legame fra NE EN ed il gruppo criminale EP, poiché su tutti e tre i punti vi è stata una ampia disamina dei motivi di appello nel corpo della sentenza impugnata (il contenuto delle intercettazioni è stato esaminato a pagine 83, 84 e 85; il preteso contrasto fra le dichiarazioni del RN e dell'CI è stato dettagliatamente esaminato a pag. 89 e ritenuto superato sulla base di molteplici argomenti;
ed infine i rapporti fra l'imputato ed il clan EP sono stati esaminati a pag. 88 e 89 per dedurne che NE EN era legato da vincoli anche di parentela e di affinità al EP ed era fratello di NE RM che gestiva gli affari del EP durante la latitanza). E ciò a parte la aspecificità della doglianza poiché il ricorrente si limita a segnalare la mancanza di qualsiasi risposta ai motivi di appello su tali tre punti, che invece vi è stata e che il ricorrente nega, invece di sottoporre la risposta a rilievi critici, come avrebbe dovuto fare, non essendo consentito contestare la decisione impugnata senza tenere conto delle esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (v., per tutte, Cass. 20.3.2000, Barone).
14 - Pretestuosa appare infine la censura del NE EN in punto di dosimetria della pena poiché le attenuanti generiche sono state concesse fin dal primo grado del giudizio e la pena base è stata applicata in misura prossima al minimo edittale (cinque anni di reclusione e L.
3.000.000 di multa, essendo il minimo edittale pari a quattro anni di reclusione e L.
2.000.000 di multa, a fronte di un massimo di dodici anni di reclusione e di L. 30.000.000 di multa) nonostante la reale gravità della condotta e l'allarme sociale conseguente alla stessa.
15 - La AN ha riproposto con il ricorso per Cassazione la richiesta di modificazione della formula assolutoria emessa dai giudici di merito in quella più favorevole della insussistenza del fatto, lamentando che il semplice ruolo di prestanome della ricorrente, pur se socia accomandataria ed amministratrice della società, faceva venire meno ogni sospetto di interferenza anche del NE nelle sorti della attività ed escludeva la sussistenza del fatto nella sua materialità in quanto l'impiego di denaro in attività economiche e finanziarie, per integrare il reato di cui all'art. 648 ter c.p., presupponeva una idea di continuità non sussistente in ipotesi di impiego occasionale di capitali in operazioni sporadiche, punto su cui la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasi motivazione, così giungendo altrettanto erroneamente ad applicare la confisca della intera attività commerciale ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, pur prevedendo la norma soltanto la confisca obbligatoria del denaro richiamato dall'art. 648 ter c.p., ma non anche delle attività commerciali in cui lo stesso viene investito.
16 - Con motivi nuovi in data 9.5.2005 la stessa AN ha dedotto che la sentenza 3.2.2005 del Tribunale di Napoli, con cui erano stati giudicati alcuni degli imputati la cui posizione era stata stralciata, aveva riconosciuto che la somma di L. 100.000.000 fornita dal EP per la ristrutturazione del "Gazebo" costituiva un prestito del suddetto, in relazione al quale il NE mensilmente pagava gli interessi, piuttosto che un finanziamento illecito come invece ritenuto dalla Corte d'Appello con la sentenza impugnata. Il ricorso appare infondato.
17 - Pur dando atto dell'interesse della AN alla modificazione della formula di proscioglimento, con riguardo ai conseguenti provvedimenti relativi al sequestro della attività commerciali, che resterebbero esclusi in caso di insussistenza del fatto, quanto già rilevato a proposito della posizione del NE consente di escludere che i giudici di merito siano caduti in errore laddove hanno ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 648 ter C.P. poiché il fatto sussisteva e, come esattamente rilevato dai giudici di merito, la AN, pur se esente da dolo, secondo la sentenza impugnata, aveva dato un contributo materiale indispensabile allo stesso poiché era l'unica persona di fiducia iscritta al REC che poteva quindi consentire la gestione amministrativa della società attraverso cui era avvenuto l'impiego del denaro proveniente dalle attività di tipo mafioso del EP IO.
18 - Non vi è poi contraddizione nella sentenza laddove si sostiene che la AN era accomandataria e quindi amministratrice della società quale prestanome di NE EN, poiché la prima qualifica (soda amministratrice) atteneva al ruolo esterno che la AN aveva assunto attraverso le varie registrazioni a fini fiscali e commerciali, mentre la qualifica di prestanome era relativa ai rapporti di fatto, poiché era stata collocata in quella posizione esterna in quanto moglie del sodale CI (che quindi ne garantiva il comportamento fedele alla organizzazione criminale) ed iscritta al REC, ma senza poteri sostanziali che spettavano al NE EN. Nè poteva escludersi il reato contestato in relazione ad un occasionale impiego di L. cento milioni di provenienza illecita attraverso una unica operazione sporadica, come asserito dalla ricorrente, poiché è stato posto in luce che non è trattato di una sporadica ingerenza in una attività legale bensì di un impiego di somma di grosso rilievo oltretutto per agevolare la attività della associazione di tipo mafioso.
19 - Quanto alla confisca della attività, la sentenza di merito spiega correttamente che è stata disposta ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 settembre 1992, n. 356, che prevede, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., la confisca dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona ed indipendentemente dal loro collegamento con il reato in contestazione. Per tali beni la confisca deve essere infatti applicata in ogni caso a meno che non venga dimostrata, con una inversione dell'onere della prova, non solo la semplice appartenenza a terzi, bensì la loro origine lecita, di cui nel caso in esame non è stata fornita alcuna dimostrazione, essendo al contrario emerso incontrovertibilmente che le attività in sequestro avevano trovato la loro ragione di essere proprio per consentire lo sviluppo non solo economico ma soprattutto logistico della organizzazione criminale. 20 - La tesi per cui la confisca potrebbe riguardare soltanto il denaro impiegato e non anche le attività in cui il denaro viene impiegato è poi inaccettabile poiché l'art. 12 sexies della legge più volte citata, prevede la confisca obbligatoria, per i casi in cui la contestazione riguardi un delitto compreso nella previsione della norma citata, sia quando i beni siano qualificabili come prezzo del reato, sia quando rappresentino il prodotto o il profitto del reato medesimo (v. Cass. 12.12.2001 n. 44515), essendo in ogni caso sufficiente la mancata giustificazione della provenienza e la sproporzione della entità patrimoniale - posseduta dalla persona nei confronti della quale è pronunciata condanna - che rappresentano elementi presuntivi di illiceità del possesso (v. Cass. 10.10.2002 n. 33984 Rv. 222272). 22 - Quanto infine ai motivi nuovi, per cui altra sentenza del Tribunale di Napoli in data 3 febbraio 2005, riguardante altri coimputati, avrebbe ritenuto che le somme versate mensilmente a EP IO corrispondessero agli interesse di un prestito, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata che aveva qualificato le somme mensili versate al EP quale "mesata" del suo investimento nel Gazebo, è appena il caso di rilevare che una eventuale diversa termologia usata dai giudici di primo grado in relazione alla posizione di altri imputati, in altra sentenza, oltretutto non definitiva, non può inficiare i diversi accertamenti e le diverse argomentazioni - già ritenute corrette e conformi al parametro normativo - svolte dai giudici di merito con riguardo allo specifico caso in esame.
23 - È opportuno aggiungere che, poiché la AN parte dal presupposto di essere stata una mera prestanome della attività commerciale svolta in concreto da altri, la stessa è priva in concreto, sotto tale profilo, di interesse alla restituzione di beni che assume non appartenerle e sui quali non ha mai svolto alcuna ingerenza in concreto, essendo stata assolta per mancanza dell'elemento psicologico del reato appunto sotto il profilo che, al di là della utilizzazione della sua firma e della sua licenza da parte di altri, non avrebbe mai avuto alcun interesse personale ne' patrimoniale nella attività del Gazebo.
24 - Anche il ricorso della AN deve essere pertanto respinto poiché infondato sotto tutti i profili addotti.
Consegue a tale pronuncia la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006