Sentenza 25 novembre 2011
Massime • 1
In caso di reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata, l'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione impedisce soltanto che, in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini, possa essere esercitata l'azione penale per fatti compresi nel segmento temporale già preso in considerazione nel decreto medesimo, ma non per fatti successivi che possiedano autonoma rilevanza penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2011, n. 46677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46677 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 25/11/2011
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2746
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere - N. 38566/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA AN N. IL 26/07/1940;
avverso la sentenza n. 2178/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 04/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
udito il P.G. in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. De Luca Massimiliano, insiste nelle (Ndr: testo originale non comprensibile) conclusioni;
udito il difensore avv. Aricò Giovanni e Contestabile Guido che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in conferma della sentenza di primo grado, ha condannato RD IN per il reato di estorsione e altro. Avverso la pronunzia della Corte di Appello ricorre l'imputato sollevando:
1. violazione di legge (con riferimento all'art. 414 c.p.p.) per non avere la Corte territoriale stabilito che il giudizio in oggetto costituisce riproduzione del procedimento penale n. 528/RGNR terminato con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Palmi in data 25.1.2001, svoltosi sullo stesso fatto storico;
il che avrebbe dovuto determinare riapertura delle indagini e non un giudizio autonomo;
2. violazione di legge (con riferimento all'art. 649 c.p.p.) e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello riconosciuto che per diverse condotte contestate in questo giudizio (e relative all'anno 2005) l'imputato è già stato assolto dal Tribunale di Palmi, sez. dist. Cinquefrondi;
il che impedirebbe di procedere oltre per non incorrere nel divieto del doppio giudizio;
3. violazione di legge (con riferimento all'art. 546 c.p.p.) per non avere la sentenza, laddove si è richiamata acriticamente alla decisione di primo grado, svolto osservazioni autonome in specifica considerazione dei sollevati motivi di appello;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconoscimento della penale responsabilità per il delitto di estorsione, per avere la Corte di appello indebitamente valorizzato la versione fornita dalla parte offesa;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte di appello argomentato la mancata concessione delle attenuanti generiche;
6. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte di appello argomentato in ordine alla dosimetria della pena.
2. Il ricorso è fondato.
In ordine al primo motivo, deve osservarsi che la Corte di appello, respingendo la censura riproposta in questa sede ha negato che il fatto contestato nel presente processo all'imputato coincida con quello fatto oggetto di altro procedimento penale definito con decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Palmi in data 25 gennaio 2011. Infatti, pur dovendosi riconoscere che vi è identità di ufficio procedente non ricorrerebbe identità oggettiva e soggettiva del fatto contestato, avuto riguardo alle seguenti circostanze: i) nel procedimento archiviato si era proceduto esclusivamente per una ipotesi di usura mentre l'imputazione oggetto del presente processo integra condotte ulteriori, delle quali in precedenza non ci si era occupati;
ii) l'imputazione in essere manifesta per di più una maggiore estensione temporale riguardando condotte successive allo stesso decreto di archiviazione ricordato;
iii) nel procedimento in corso si è avuta l'acquisizione di prove nuove che meglio consentono di chiarire proprio tali fatti successivi. Occorre premettere che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardino lo stesso fatto oggetto dell'indagine chiusa con il provvedimento di archiviazione, ma non anche fatti diversi o successivi, quand'anche collegati con i fatti oggetto della precedente indagine;
tale principio deve valere anche per i reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata (come quello di usura di cui al presente procedimento), in relazione ai quali va ritenuto che il provvedimento di archiviazione relativo a indagini concernenti un fatto o elementi temporalmente definiti, non impone il decreto di riapertura delle indagini quando queste riguardino fatti o elementi diversi e successivi, che possiedono un'autonoma rilevanza penale (cfr, Cass. 28.9.2004, n. 43952).
Nella giurisprudenza di questa Corte, l'espressione "medesimo fatto" è stata costantemente intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il "medesimo fatto" esprime l'identità storico - naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona (Cass. sez. un. 24.6.2010, n. 33885, Rv. 247834; Cass. sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655, Rv. 231799; Cass., Sez. 6, 17 gennaio 2003, n. 6262, Agate ed altri, rv. 227711; Sez. 1, 10 gennaio 2003, n. 3078, Grieco, rv. 223832; Sez. 6, 16 novembre 1999, n. 3755, P.G. in proc. Balzano;
Sez. 1, 16 aprile 1997, n. 2787, Vanoni ed altri, rv. 207653). Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, il fatto oggetto di imputazione sia parzialmente coincidente - sotto il profilo non solo soggettivo, ma anche oggettivo, e a tal riguardo per l'aspetto cronologico - con il fatto che ha determinato il procedimento penale n. 528/RGNR terminato con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Palmi in data 25.1.2001. Ciò del resto è riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, che rileva la "maggiore estensione temporale" della vicenda di cui al presente procedimento rispetto a quella oggetto del decreto di archiviazione. Cosicché la condotta di reato rilevante in questo processo non può essere integrata anche da quanto già definito con detta archiviazione, in assenza di decreto di riapertura delle indagini, e deve essere limitata ai fatti successivi.
Per conseguenza, la sentenza impugnata va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad una diversa sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "In caso di reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata, l'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione impedisce soltanto che, in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini, possa essere esercitata l'azione penale per fatti compresi nel segmento temporale già preso in considerazione nel decreto medesimo, ma non per fatti successivi che possiedano autonoma rilevanza penale". In ordine al secondo motivo, relativo ad episodio di minaccia risalente al 25 febbraio 2005, nel rispondere alla medesima censura riproposta in questa sede la Corte territoriale rileva che nel processo tutt'ora pendente presso il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, vi è stata contestazione esclusivamente del fatto di minaccia e di violenza fisica in sè stesse considerate e non lette nel complessivo quadro storico in cui si inseriscono contribuendo ad integrare la rilevanza della fattispecie estorsiva invece contestata nel procedimento in corso. Giova rammentare, in via generale l'insegnamento di Cass. sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655, secondo cui la disposizione di cui all'art.649 c.p.p. rappresenta l'espressione di un principio più ampio, che,
anche in assenza di una sentenza irrevocabile, rende la duplicazione dello stesso processo incompatibile con le strutture fondanti dell'ordinamento processuale e ne permette la rimozione con l'impiego dei rimedi enucleabili dal sistema.
La declaratoria di impromovibilità dell'azione penale, pur in assenza di una decisione irrevocabile, si giustifica non attraverso l'applicazione diretta della predetta disposizione, la cui configurazione normativa risulta tracciata in confini ben precisi e delimitati, ma facendo leva, invece, su un principio che la trascende ed è collocato a monte della stessa, corrispondendo l'art. 649 ad una delle plurime specificazioni di una direttiva generale alla quale è conformato tutto il sistema processuale. Si è voluto, cioè, significare che l'art. 649 costituisce un singolo, specifico, punto di emersione del principio del ne bis in idem, che permea l'intero ordinamento dando linfa ad un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va attribuito, pertanto, il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma del secondo comma dell'art. 12 preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico - sistematica. La matrice del divieto del bis in idem deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale, giacché il divieto di cui all'art. 649 è esso stesso nient'altro che una preclusione: quella finale che si consolida a chiusura del processo.
La figura della preclusione - consumazione offre la chiave per risolvere la questione relativa all'applicabilità della regola del ne bis in idem alle situazioni di litispendenza, in fasi o in gradi diversi, di procedimenti dinanzi ad uffici della stessa sede giudiziaria. Insuperabili esigenze di ordine logico e sistematico impongono infatti di ritenere che lo stesso ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale in relazione ad una determinata imputazione non possa successivamente promuovere un nuovo processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, per la semplice ragione che, restando immutati i termini oggettivi e soggettivi della regiudicanda, è definitivamente consunto il potere di azione di cui quell'ufficio è titolare. Di talché, sussistendo tali condizioni, il vincolo di legalità insito nel carattere di obbligatorietà ex art. 112 Cost. rende l'azione penale non solo irretrattabile, ma anche non reiteratole, se non nei casi previsti dalla legge, ad opera del medesimo ufficio della pubblica accusa. La preclusione conseguente alla consumazione del potere di azione non può non determinare la dichiarazione di impromovibilità dell'azione penale, quale epilogo necessitato del secondo processo. In definitiva, le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'improponibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è rilevante nel caso di specie, atteso che il medesimo fatto di violenza e minaccia esaurisce l'una imputazione (in relazione alla quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione in primo grado) e costituisce un episodio del reato di estorsione continuata contestato nel presente processo, nel quale, pertanto, è diversamente considerato solo per il titolo. Nell'ipotesi della pronuncia di una sentenza non irrevocabile nel primo processo, nel perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre che l'esercizio dell'azione penale, anche il potere di ius dicere ad opera del giudice dello stesso ufficio investito della cognizione dell'identica regiudicanda nel secondo procedimento. Gli effetti delle decisioni giurisdizionali "per loro natura, non possono essere eliminati o modificati dallo stesso giudice che le ha emesse, per la precisa ragione che, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, le decisioni stesse possono essere confermate, riformate o modificate esclusivamente dal giudice superiore investito della cognizione del processo a seguito dell'attivazione dei rimedi offerti dal sistema delle impugnazioni" (così Sez. U. n. 34655 del 2005 cit). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche sul punto dell'episodio di violenza e minaccia di cui si discute ed oggetto di un precedente procedimento davanti allo stesso ufficio giudiziario, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, perché, in applicazione dei principi di diritto sopra formulati, valuti la sussistenza della fattispecie di estorsione contestata, escludendo dall'ambito della cognizione l'episodio che appaia nei termini fattuali identico a quello giudicato in precedente processo e diversamente considerato soltanto per il titolo.
Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti in quello accolto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011