Sentenza 4 luglio 2000
Massime • 1
La nuova disciplina del giudizio abbreviato non si applica al giudizio di legittimità, atteso che la finalità ispiratrice del procedimento speciale - il risparmio di attività processuale - è concettualmente incompatibile con il giudizio di Cassazione. (Nella fattispecie, relativa alla richiesta di applicazione, nel giudizio di legittimità, degli effetti favorevoli dell'estensione del rito novellato anche ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, la Corte, respingendo il ricorso, ha peraltro precisato che la disciplina transitoria stabilita dall'art. 4 ter legge n. 144 del 2000 esplicitamente limita la possibilità di richiedere l'applicazione del procedimento speciale alle sole fasi di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2000, n. 10621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10621 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 4/7/2000
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere N. 1333
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo rel. Consigliere N. 2190/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) FA AR, nato ad [...] il [...]; 2) OR AL, nato ad [...] il [...]; 3) LE TO nato a [...] il [...]; 4) CI AL, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 22/6/1999 della Corte d'Assise d'Appello di Palermo;
Visti gli art. la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. G. Caiazza (per FA), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza;
avv. L. Fiamma e avv. C. Giovine (per OR), che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza;
avv. A. Agnello (per LE), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
avv. L. Fiamma (per CI), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
La Corte d'Assise di Agrigento, con sentenza 27/2/1998, aveva dichiarato AR FA e AL OR colpevoli di concorso nei reti di rapina aggravata, di tentato omicidio plurimo aggravato, di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo e armi da guerra e di armi clandestine, di omicidio aggravato in danno di UP IO (così qualificata l'originaria contestazione di strage), illeciti questi tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152/91 e commessi in Licata il 13/10/1993; nonché del reato di associazione di tipo mafioso, commesso in Licata, Palma di Montechiaro, Canicattì e altrove e ancora in atto alla data che disponeva il giudizio, e di quello di furto aggravato di un'autovettura e di un autocarro, commessi rispettivamente il 14/9/93 e l'11/10/93. Aveva condannato i detti imputati, previa unificazione di tutti gli illeciti sotto il vincolo della continuazione alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie conseguenti.
Il coimputato TO LE era stato dichiarato colpevole di concorso nei citati reati di rapina, detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra e di armi clandestine, furto e associazione mafiosa, unificati dal vincolo della continuazione, ed era stato condannato dalla parte alla pena di anni dodici di reclusione e lire duemilioni di multa, oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
AL CI era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 378/1^ c.p. escluse le contestate aggravanti di cui al 2^ comma dello stesso articolo e all'art. 7 D.L. n. 152/91, e, con la diminuente del rito abbreviato era stato condannato alla pena di un anno e mesi otto di reclusione.
Tale decisione veniva in parte riformata dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, che, con sentenza 22/6/1999, dichiarava non doversi procedere nei confronti del FA in ordine al reato associativo, limitatamente, però, al periodo fino all'aprile 1992, e nei confronti del LE in ordine allo stesso reato, così come contestato, per precedente giudicato sul medesimo fatto;
riduceva la pena inflitta al LE ad anni sei, mesi sei di reclusione e lire duemilioni di multa;
confermava nel resto la decisione di primo grado.
La vicenda, oggetto delle citate pronunzie di merito, può essere, in base alla ricostruzione in esse fatta, così sintetizzata:
- In Palma di Montechiaro, a partire dall'anno 1989, si era costituito un gruppo criminale di stampo mafioso, del quale facevano parte - tra l'altro - FA AR, OR AL, LE TO UP IO, FA GI;
tale gruppo si finanziava con proventi di rapine ed estorsione, utilizzava armi di forte potenzialità offensiva importate anche dall'estero, disponeva di covi e si era alleato con clan similari di altri centri dell'agrigentino e del territorio nisseno, per portare avanti una strategia di attacco comune nei confronti degli aderenti di Cosa Nostra.
Il 13/10/1993, era stata consumata una rapina a mano armata ai danni dell'ufficio Postale di Licata, dopo una preventiva e capillare programmazione ed organizzazione della stessa da parte di FA GI, TE IN PE, TE PA, UP IO, GA GI, FA AR, OR AL e LE TO;
i primi sette, - tutti armati, alcuni muniti di giubbotto antiproiettile, travisati con calzamaglie o parrucche, - sia pure assolvendo a ruoli diversi, avevano materialmente preso parte alla fase esecutiva dell'impresa criminosa, mentre l'ottavo aveva partecipato alla sola fase organizzativa, segnalando ai correi il momento opportuno per intervenire per "intervenire" (disponibilità di denaro dell'Ufficio Postale), ed aveva collaborato per assicurare agli altri, dopo il delitto, la fuga;
erano stati, tra l'altro, utilizzati, per l'esecuzione della rapina, un autocarro, dotato di braccio meccanico e un'autovettura "Alfa 164", veicoli entrambi di provenienza furtiva;
all'interno dell'Ufficio i malfattori erano penetrati attraverso il varco creato in una parete in vetro antiproiettile, mandata in frantumi, azionando il braccio meccanico dell'autocarro; era stato sottratto denaro per oltre 70 milioni e assegni per un valore n. 250 milioni;
nel mentre tre dei rapinatori trovavansi ancora all'interno dei locali, all'esterno era stato ingaggiato un conflitto a fuoco tra gli altri complici e i Carabinieri sopraggiunti nel frattempo;
tutti i rapinatori, quindi, erano fuggiti precipitosamente, percorrendo la piazza Linares, dove era ubicato l'Ufficio Postale, la stradina di collegamento col Corso Umberto e la via Giarretta, dove erano state parcheggiate due loro vetture, e avevano coperto la fuga, sparando contro le forze dell'ordine (erano intervenuti anche agenti di P.S. e guardie giurate) colpi di mitra e di pistole di grosso calibro;
in questa concitata fase dell'azione posta in essere dal "gruppo di fuoco", erano rimasti uccisi UP IO, attinto, per errore nell'uso del mezzo di esecuzione del reato, da colpi di Kalashnikov esplosi dal suo amico TE IN PE e diretti verso le forze dell'ordine, lo stesso TE, colpito da una guardia giurata, ed erano rimasti feriti gli agenti di P.S. EL Angelo e Licata D'Andrea Alessandro, mentre l'agente Santamaria GI era rimasto illeso, perché riparatosi dietro un'autovettura; i cinque rapinatori superstiti (TE PA, GA GI, FA GI, FA AR e OR AL) erano fuggiti a bordo di una delle auto parcheggiate in via Giarretta ed avevano, quindi, intercettato - secondo gli accordi - il LE, che avrebbe dovuto fare loro da battistrada fino a raggiungere il covo predisposto;
in realtà, il LE, poiché disponeva di un'auto troppo lenta, non aveva potuto offrire grande aiuto, nella circostanza, ai fuggitivi, che avevano proseguito la fuga da soli, trovando rifugio in una casa abbandonata, ma lo stesso LE era intervenuto a distanza di alcune ore, per consentire ai complici di raggiungere più sicuri rifugi;
TE PA era stato ospitato per alcuni giorni da AL CI, che aveva provveduto pure a dare fuoco alla vettura "Alfa 164", utilizzata per la fuga.
Nei confronti delle persone pure coinvolte nella descritta attività criminosa e non comprese tra gli imputati che qui interessano si procedeva separatamente.
La sentenza d'appello è stata gravata di ricorso per cassazione dagli imputati.
Le doglianze prospettate possono così riassuntivamente sintetizzarsi:
a) violazione dell'art. 649 c.p.p. e connesso difetto di motivazione, con riferimento al delitto associativo addebitato al FA: sul punto, sussisteva la preclusione del precedente giudicato, considerato che la permanenza del reato doveva ritenersi cessata, quanto meno con la pronunci della sentenza di primo grado (Trib. Agrigento 5/7/94) e, quindi, anche il periodo preso in considerazione nel presente procedimento doveva ritenersi ricompreso in quello già giudicato;
b) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e conseguente nullità delle sentenze di primo e secondo grado, in relazione al ritenuto delitto di omicidio volontario aggravato in danno del UP, per mancata corrispondenza tra fatto contestato (strage) e fatto ritenuto in sentenza (motivo dedotto del solo Morgano);
c) violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova e vizio di motivazione in punto di responsabilità: non si era fatto buon governo delle regole che dovevano guidare l'apprezzamento della valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., nel senso che non era stata adeguatamente valutata la loro attendibilità intrinseca e anche gli indicati "riscontri esterni" a tali dichiarazioni, in quanto generici e indistinti rispetto ai singoli fatti, erano privi di seria consistenza (motivo comune a tutti gli imputati, ciascuno dei quali ha stigmatizzato, in relazione alla propria posizione soggettiva, i passaggi della sentenza indicativi - a suo parere - dei vizi denunciati);
d) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 82, 110 c.p. e in relazione al ritenuto concorso nell'omicidio "UP". a questo riguardo, il FA ha sostenuto che tale evento, nella fase di programmazione della rapina, non era in concreto prevedibile e prospettabile soggettivamente, sicché non poteva risponderne a titolo di concorso o, al limite, doveva essergli riconosciuta l'attenuante ex art. 114 c.p. della minima partecipazione;
il OR ha sottolineato che l'uccisione del UP, in quanto riconducibile ad un mero "accidente" e comunque, all'iniziativa del solo TE IN PE, non poteva essere addebitata anche agli altri partecipando all'impresa criminosa programmata;
e) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 e 116 c.p. e in relazione ai reati omicidiari, atteso che la semplice previsione, nella fase ideativa della rapina, di un conflitto a fuoco escludeva il concorso proprio in tali reati e lasciava configurare il c.d. concorso anomalo (motivo dedotto dal solo OR); per difetto dell'elemento volitivo;
f) violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 D.L. n. 152/91 e difetto di motivazione sul punto, non potendosi configurare detta aggravante a carico del partecipante ad un'associazione mafiosa e non essendosi comunque dimostrata la finalità di agevolazione di tale sodalizio (motivo dedotto dal solo OR);
g) violazione degli artt. 110, 112, 628 e 378 c.p. a difetto di motivazione circa il ritenuto concorso del LE nella rapina, non essendo stato dimostrato il suo effettivo apporto causale;
a tutto concedere, la sua condotta doveva inquadrata nello schema del favoreggiamento personale;
h) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche e all'entità della pena (motivo comune al OR, a LE e al CI);
i) violazione dell'art. 114 c.p., atteso che tale attenuante deve essere riconosciuta al ME, che aveva ignorato il numero dei partecipanti alla rapina;
l) difetto di motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena al CI.
I ricorrenti FA e OR, direttamente e a mezzo dei rispettivi difensori, che hanno presentato memorie illustrative, hanno avanzato istanze di definizione del processo con le forme e con gli effetti, "quoad poenam", del giudizio abbreviato, e ciò alla luce dell'art. 442/2^ c.p.p. come modificato dalla legge n. 479/99 (art. 30/1 lett.b).
All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
I ricorsi sono privi di fondamento.
Preliminarmente, vanno disattese le istanze del FA e del OR, con le quali si è sollecitata l'applicazione, in questa fase, degli effetti favorevoli connessi a rito abbreviato, esteso a seguito della riforma introdotta dalla legge 16/12/1999 n. 479, anche ai reati puniti con la pena dell'ergastolo.
Anche se, in verità, la difesa degli imputati, in sede di conclusioni, non ha formalmente insistito sulla richiesta, osserva comunque la Corte che la nuova normativa in tema di giudizio abbreviato, entrata in vigore in pendenza dei ricorsi di cui si discute, in quanto ha natura prevalentemente processuale, al di là degli effetti sostanziali ad essa indirettamente connessi, non può trovare alcuno spazio di operatività nel giudizio di legittimità atteso che con la peculiarità di questo è concettualmente incompatibile un risparmio di attività processuali, il quale costituisce la vera finalità ispiratrice del rito abbreviato, a deflazione del dibattimento, e ciò pur dopo la riforma del 1999, che ha ampliato la possibilità di integrazione probatoria, se necessaria ai fini della decisione, purché, però, sia "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili" (art. 438/5^ c.p.p.).
Nè a diversa conclusione può indurre il richiamo fatto dalla difesa del OR alle sentenze n. 81/91 e n. 23/92 della Corte Costituzionale, che hanno ritenuto applicabile, anche in sede dibattimentale, la riduzione premiale ex art. 442/2^ c.p.p., nelle ipotesi di immotivato dissenso del P.M. o di errata valutazione da parte del G.I.P.. È pur vero che il Giudice delle leggi, nel pervenire a tale conclusione, non ha potuto fare a meno di tenere presente, anche se solo incidentalmente, i riflessi che la riduzione premiale spiega sulla posizione sostanziale dell'imputato, ma è anche vero che non ha mancato di sottolineare, ed è questa la parte più qualificante delle citate decisioni, la portata del controllo affidato al giudice del dibattimento, che deve valutare "ex ante", prima di accordare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., la effettiva inutilità del passaggio al dibattimento ed ha così ribadito la vera funzione incentivante e deflattiva ad un tempo, del rito abbreviato, praticabile solo se si è di fronte ad un processo definibile allo stato degli atti.
Per altro, allo stato attuale, l'art. 4 ter della legge n. 144/2000 di conversione del D.L. n. 82/2000 elimina ogni residuo dubbio sulla infondatezza delle richieste avanzate dai suddetti ricorrenti. La disciplina transitoria contenuta nella richiamata norma, infatti, limita la possibilità, in relazione specificamente ai processi penali in corso riguardanti reati puniti con la pena dell'ergastolo, di avanzare richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente disciplina dell'istituto, alle soli fasi di merito, siano esse di primo grado, di appello o di rinvio, senza fare menzione alcuna del giudizio di cassazione. Ciò comporta che, in sede di legittimità, restano immutate le regole secondo cui la giuridica correttezza della decisione oggetto di ricorso e dell'iter processuale seguito per giungere alla stessa non può che essere sindacata alla stregua della legge processuale dell'epoca e non di quella eventualmente sopravvenuta (concreta applicazione del principio "tempus regit actum", che non si pone in contrasto con alcun precetto costituzionale).
Nè sussistono dubbi di costituzionalità dell'art. 4 ter della legge n. 144/00, ai quali ha fatto cenno, nella discussione orale, il difensore del ricorrente FA, anche se non ha formalizzato alcuna espressa richiesta sul punto.
Rileva, al riguardo, la Corte che la disciplina processuale del rito abbreviato è certamente caraterizzata da innegabili riflessi di natura sostanziale, visto l'effetto premiale, sul piano sanzionatorio, per l'imputato, il che induce istintivamente a pensare a situazioni che, pur simili nella loro struttura sostanziale, finiscono per soggiacere a regole processuali diverse, in dipendenza di aventi meramente casuali. In realtà, però, il riverbero che l'operatività di un istituto processuale può avere su di una situazione sostanziale non è idoneo ad annullare o a svilire la connotazione tipicamente processuale dello stesso istituto, nella specie il giudizio abbreviato. Non va sottaciuto che l'effetto sostanziale della riduzione di pena che a tale giudizio consegue è in stretto ed ineludibile rapporto di dipendenza con una precisa scelta processuale, praticabile solo nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati, con rigida scansione, nel codice di rito. Se, quindi, si è di fronte a norme processuali, le stesse non possono che essere soggette al principio "tempus regit actum", senza che ciò significhi lesione alcuna dei principi costituzionali e, segnatamente, del principio di uguaglianza dettato dall'art.3 cost. Nè è legittimo fare leva sulla norma dell'art.2, co.3, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo, per sostenere le retroattività della sopravvenuta più favorevole normativa in materia di giudizio abbreviato, e ciò per la semplice ragione che tale normativa non integra il concetto di "legge", dovendosi per tale intendere solo quella il cui contenuto incide direttamente sul precetto o sulla sanzione.
Conclusivamente, il principio cui soggiace la normativa in esame altro non è che l'applicazione alla materia processuale della regola generale delle irretroattività di ogni legge, stabilità dell'art. 11, co 1, delle disposizioni sulla legge in generale. Nessuna violazione dell'art.649 C.P.P. è riscontrabile nella sentenza impugnata, che, nell'escludere la preclusione del precedente giudicato in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis addebitato al FA dall'aprile 92 in poi, ha fatto buon governo di tale norma a ha adeguatamente motivato la conclusione cui è pervenuta. In punto di fatto, va precisato che il FA, con sentenza 5/7/1994 del Tribunale di Agrigento, divenuta irrevocabile, venne condannato per il delitto ex art. 416 bis C.P., commesso "fino all'aprile 1992", così come formalmente contestato. Ciò posto, va rilevato che il reato permanente, qual è quello in esame, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene, sì, come rilevato sostanzialmente dal ricorrente, già l'elemento del perdurare della condotta, ma solo se, nella contestazione, sia stata indicata esclusivamente la data iniziale (o quella dell'accertamento) e non quella finale;
in questo caso, la permanenza - intesa come dato della realtà - deve ritenersi compresa nell'imputazione e l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, il reato permanente cioè assume una sua "vis espansiva" fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente la condotta, ma perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità. Ben diverso è il caso in cui il capo d'imputazione contenga, oltre alla data iniziale, anche quella finale. In tale ipotesi, il fatto-reato, anche se di natura permanente, è, per così dire, cristallizzato e delimitato nel tempo e non può farsi carico all'imputato di addebiti riconducibili ad una condotta che va oltre il delimitato spazio temporale;
quest'ultima condotta può costituire eventualmente oggetto di nuova contestazione e di un diverso processo (cfr. in senso conforme Cass. s.v. 13/7/1998, Montanari). Sulla base degli esposti principi, è agevole, pertanto, concludere che la sentenza irrevocabile di condanna emessa, il 5/7/1994, dal Tribunale di Agrigento a carico del FA ed avente ad oggetto il reato di partecipazione ad associazione mafiosa "fino all'aprile 1992" non è preclusiva, ex art. 649 C.P.P., del presente giudizio in relazione allo stesso reato, localizzato, però, temporalmente in epoca successiva all'aprile 1992 e integrante, quindi, un fatto diverso rispetto a quello già giudicato. Infondata è la doglianza del OR circa l'asserit violazione degli art. 521 e 522 C.P.P., con riferimento alla condann per il delitto di omicidio volontario aggravato in danno del UP così qualificata l'originaria contestazione di strage (capo sub E). La diversa qualificazione giuridica data al fatto dai giudici di merito, invero, non ha determinato alcun pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato, posto che nessuna circostanza nuova e diversa risulta essere stata introdotta nel giudizio di condanna rispetto a quelle di contestazione, le quali, anzi. delimitavano un'area di accertamento molto più ampia di quella alla quale si è stato concreto rilievo penale, si da potere affermare la sussistenza di un vero e proprio rapporto di continenza tra il delitto di strage e quello di omicidio volontario.
Rileva la Corte che il principio della correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella della tutela del diritto di difesa. La verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi, quindi. in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, ma va condotta sulla base della effettiva possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto. La violazione del principio in esame è configurabile solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione o sostituzione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo, senza stato messo in condizioni di difendersi. Nella specie, il fatto omicidiario in tutte le sue componenti strutturali, ivi considerate anche le aggravanti, era espressamente ricompreso nella più ampia contestazione originaria di strage, sicché non è dato cogliere quale pregiudizio possa essere derivato alla difesa del prevenuto dalla diversa qualificazione data dal fatto del Giudice di merito: nessun elemento nuovo, non conosciuto, a sorpresa è stato introdotto nel giudizio di colpevolezza espresso, in ordine al fatto ritenuto, a carico del OR.
La sentenza impugnata, inoltre, con motivazione diffusa e logica e gestendo in maniera corretta i criteri legali in tema di valutazione delle emergenze probatorie, ha indicato le ragioni che hanno indotto la Corte d'Assise d'Appello a ritenere gli imputati sicuramente coinvolte negli uffici loro rispettivamente addebitati. La conclusione di colpevolezza ha trovato conforto nelle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti BE PE e FA GI.
Il primo aveva tracciato, sia in sede di indagini che nel corso del suo esame dibattimentale, un quadro generale sulla organizzazione criminale di stampo mafioso sorta, verso la fine degli anni 80, in Palma di Montechiaro, e alleatosi con altri gruppi criminali delle zone limitrofe, nella prospettiva di contrastare il potere di "Cosa Nostra"; aveva anche fatto i nomi delle persone aderenti a tali sodalizi mafiosi, di quelle vicine e disponibili alle necessità della "famiglia" e di quelle alle quali era stato proposto di entrare a farvi parte;
aveva pure riferito delle concrete attività illecite perpetrate dal clan palmense per finanziarsi (rapine)e dei partecipanti a tali imprese, quali FA GI e FA AR;
aveva finito così per delineare la "cornice" nella quale vanno ad inquadrarsi gli illeciti più specifici di cui è processo. Il secondo, partecipe diretto della programmazione e dell'esecuzione della grave impresa criminosa commessa in Licata il 13/10/1993 e buon conoscitore, per la posizione apicale ricoperta nel sodalizio criminale, della vita interna di questo e dei singoli adepti, aveva descritto, in ogni minimo particolare, i vari passaggi che avevano caratterizzato la preparazione della rapina, la sua esecuzione, le complicazioni sorte contestualmente, che avevano portato al conflitto a fuoco, nonché le fasi di questo e l'attività posta in essere per assicurarsi la fuga e la sottrazione all'arresto;
aveva anche indicato, non trascurando alcun dettaglio, il preciso ruolo svolto da ciscun complice e da chi, dopo la rapina, aveva comunque offerto il proprio aiuto, per ostacolare le indagini e le ricerche dell'Autorità; non aveva mancato di individuare nominativamente tutte le persone coinvolte, a vario titolo, nella complessa vicenda.
La Corte di merito, nell'apprezzare la valenza probatoria di tali dichiarazioni, ha puntualmente affrontato e risolto in senso positivo il problema della loro attendibilità intrinseca, valutando la personalità dei dichiaranti, le motivazioni che li avevano indotti a collaborare e che escludevano qualunque intento calunniatorio, la spontaneità della loro collaborazione e la coerenza del loro racconto, assolutamente realistico per la puntualità e la specificità dei riferimenti che lo contraddistinguevano (cfn. pgg. 39 ss. della sentenza).Tale valutazione, in quanto sorretta da motivazione immune da vizi logici, non è censurabile in questa sede.
Non si è mancato d'indicare i riscontri esterni, che confermano la piena attendibilità di quanto riferito dai collaboratori sia in ordine all'esistenza a alle operatività della consorteria mafiosa di Palma di Montechiaro, sia in ordine alle persone che svolsero un ruolo di protagonisti nella consumazione della rapina ai danni dell'ufficio Postale di Licata e degli altri gravi illeciti ad essa connessi o comunque collegati.
Superfluo è ripercorrere ogni passaggio del diffuso "iter" motivazione della sentenza impugnata. È sufficiente, riassuntivamente e descrittivamente, evidenziare le parti più qualificanti della decisione, per coglierne le connotazioni di logicità e di persuasività.
Il contesto criminale mafioso in cui s'inserisce la presente vicenda e la sua riferibilità al sodalizio palmense e a gruppi alleati, della cui esistenza quindi non è legittimo dubitare, hanno trovato puntuale riscontro negli accertamenti, tempestivi e puntigliosi, di polizia giudiziaria: sui luoghi teatro del conflitto a fuoco seguito alla consumazione della rapina, furono rinvenuti numerosissimi reperti balistici, relativi ad armi di grosso calibro e di notevole potenzialità offensiva (fucili mitragliatori, pistole calibro 38 e 9), nonché i cadaveri di UP IO e TE IN PE di Palma di Montechiaro, e indicati come inseriti nel sodalizio;
furono individuati ben otto "covi" riferibili al gruppo, a seguito di rilievi eseguiti sui bossoli cal.9 rinvenuti in occasione di un'altra rapina quella ai danni della Cassa Rurale di Castrofilippo, commessa il 18/3/93), si accertò che in questa vennero utilizzate una pistola trovata in possesso del collaborante FA GI, al momento del suo arresto (avvenuto molto dopo), e dotata del carrello pertinente ad analoga arma trovata in Licata, ed altra pure trovata in questo centro il 13/10/93. Gli esposti elementi sono certamente sintomatici, se si coglie la loro realistica significazione, dell'esistenza e dell'operatività della ritenuta organizzazione criminale di stampo mafioso, la quale per altro risulta essere stata già accertata, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Agrigento del 5/7/94, e messa
contro
FA AR, fino all'aprile 1992 e non risulta essersi verificato, per il periodo successivo, uno scioglimento del "gruppo" o un allontanamento da esso in via definitiva dei singoli adepti;
i fatti di cui è processo dimostrano esattamente il contrario.
- La descrizione della dinamica della rapina e dei fatti ad essa seguiti ha trovato riscontro in quanto oggettivamente accertato dagli investigatori, nell'immediatezza, e nelle deposizioni del testimoniale escusso (cfr.pgg.54 e ss.sentenza).
- Non si è mancato di porre in evidenza anche i riscontri individualizzanti, che offrono la conferma della assoluta affidabilità delle propalazioni del collaborante FA GI circa l'individuazione dei suoi complici e di altre persone coinvolte, a vario titolo, nella vicenda. Quanto a FA AR, basti considerare che, al di là della corrispondenza al vero di alcuni suoi dati personali e di alcune sue caratteristiche fisiche, l'inserimento nel clan mafioso ha trovato conferma nella condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., nonché data la natura permanente di tale illecito, nel difetto di prova che lo stesso FA, nel periodo successivo a quello considerato dalla sentenza irrevocabile di condanna, avesse reciso ogni legame col sodalizio e, poiché tra le finalità di questo v'era quella di commettere rapine, l'appartenenza al gruppo dell'imputato integra - si è detto - un riscontro generico anche della sua partecipazione alla rapina, riscontro che assume una connotazione più specifica ove lo si apporti a quanto, precisato dal collaborante BE, che aveva riferito dell'abitudine dell'imputato di partecipare a rapine insieme a FA GI;
la riferita presenza del prevenuto nel "gruppo di fuoco" che imperversò in Licata la mattina del 13/X/93 ha trovato riscontro nella deposizione del teste IA, guardia giurata, che aveva riferito, in sintonia col collaborante, di avere colpito di striscio ad una gamba uno dei rapinatori, il quale, nella occasione, si era disfatto del mitra e del relativo caricatore, nonché nella deposizione del teste EL, il quale pure aveva notato, nello stesso contesto riferito dal IA, uno dei rapinatori cadere durante la fuga e rialzarsi per proseguirla.
Quanto al OR, va rilevato che la sua partecipazione alla rapina e ai fatti successivi, nonché lo specifico comportamento dal medesimo tenuto durante il conflitto a fuoco hanno trovato riscontro nella testimonianza dell'agente di P.S. Santamaria, il quale aveva descritto l'intervento di uno dei rapinatori ai suoi danni negli esatti termini in cui tale intervento era stato dal collaborante attribuito al OR;
l'asserito ferimento di costui, durante il conflitto a fuoco, alla spalla sinistra ha trovato puntuale conferma nell'intervento chirurgico al quale lo stesso OR venne sottoposto, in data 21/1/94, da parte del dr. Racalbuto, medico "disponibile" - secondo il collaborante BE - a soddisfare le esigenze contingenti della "famiglia": nella specifica circostanza, l'intervento chirurgico, contrabbandato formalmente come "asportazione di una cisti", ebbe, in realtà, la finalità di camuffare gli esiti di una ferita d'arma da fuoco;
l'inserimento del OR nel sodalizio mafioso è stato giustamente ritenuto riscontrato, sia pure indirettamente, dalla sua partecipazione alla rapina, essendo fuori di ogni logica che un gruppo criminale, fisiologicamente chiuso ad intrusioni esterne, si avvalga, nella delicata fase della sua concreta operatività, del contributo determinante di persone ad esso estranee.
Anche la chiamata in correità del LE ha ricevuto molteplici riscontri (pgg. 76 e ss. sentenza), il più qualificante dei quali è certamente costituito dal suo pacifico inserimento nella costa agrigentino capeggiata da FA GI, e ciò proprio con riferimento al periodo in cui venne posta in essere l'impresa criminosa di cui si disenta;
tanto si evince, in maniera inconfutabile dalla sentenza irrevocabile di condanna emessa a suo carico dalla Corte di Assise di Agrigento in data 28/3/96. Anche il coinvolgimento del CI nell'attività di favoreggiamento personale addebitatagli è stata riscontrato dalla corrispondenza al vero della sua attitudine a falsificare i dati identificativi di autovetture (nella sua abitazione, la polizia rinvenne una carta di circolazione in bianco rubata in Belgio), dal rinvenimento in territorio di Favara (il CI è di questo paese) dell'auto "164", bruciata, utilizzata per la rapina, dagli accertati contatti telefonici tra lui e TE PA (favorito). Conclusivamente, il coinvolgimento dei ricorrenti nei fatti così come rispettivamente addebitati è stato congruamente dimostrato dalla Corte territoriale, attraverso una corretta metodologia di valutazione di materiale probatorio acquisito e l'utilizzazione di argomenti convincenti e logici, senza trascurare di confutare, con altrettanta logicità le tesi difensive prospettate (si pensi alla patologia di cui era portatore FA AR e sulla quale lo stesso ha fatto leva per sostenere la sua inidoneità fisica a partecipare all'azione criminosa;
la Corte palermitana, di contro, ha dimostrato che il predetto, dato l'andamento ciclico della malattia era in condizione, per lunghi periodo di deambulare senza problema).
Correttamente si è ritenuto il concorso, ex art. 110 c.p., dei ricorrenti FA e GA nell'omicidio UP, commesso materialmente da TE IN PE.
In punto di fatto i giudici di merito hanno accertato, sulla base delle dichiarazioni rese da FA GI, riscontrate oggettivamente dai reperti acquisiti e da quanto riferito dai testi in ordine alle modalità dei fatti, che tutti i correi, ivi compresi i due ricorrenti nel programmare la rapina, misero in conto, data l'ubicazione dell'Ufficio Postale da "visitare" (vicino alla caserma dei CC.) e considerato il tratto di strada da percorrere a piedi, l'elevatissima probabilità di un conflitto a fuoco e accertarono coscientemente e volontariamente tale rischio, tanto che, nel prepararsi alla fase esecutiva, tutti si armarono di pistole di grosso calibro, di fucili mitragliatori e di un elevatissimo numero di munizioni ed alcuni indossarono il giubbotto antiproiettile. La prevista eventualità si avverò e venne ingaggiato, mentre la rapina era ancora in corso, un conflitto a fuoco tra i rapinatori e le forze dell'ordine, i primi, per rassicurarsi la fuga, spararono "all'impazzata" verso le seconde e, in tale frangente, AN IN PE, nella convinzione e volontà - peraltro rispondenti alla logica del momento - di indirizzare i colpi di Kalashnikov di cui fece uso verso i carabinieri o i poliziotti che cercavano di contrastare la fuga, colpì, per errore di persona o per errore nell'uso dell'arma, il complice UP IO, che rimase ucciso. È fuori di luogo sostenere, come si legge nel ricorso del OR, che non si sarebbe accertata la presenza sul posto, nel momento in cui il TE sparò, di alcun rappresentante delle forze dell'ordine, per inferirne che l'uccisione del UP sarebbe stata meramente accidentale. A questo riguardo, la sentenza impugnata è, invece, assolutamente precisa: i rapinatori fuggitivi erano incalzati a brevissima distanza e a vista dai Carabinieri e, nel mentre percorrevano la traversa di collegamento tra piazza Linares e corso Umberto, furono avvistati da alcuni poliziotti in borghese che trovavansi sul quest'ultima strada e che intimarono loro "alt polizia"; con la intuibile concitazione di tali momenti, sono stati spiegati l'atteggiamento incondizionatamente aggressivo dei fuggitivi e l'errore di esecuzione che caratterizzò, come perentoriamente riferito dal collaborante, l'azione del TE;
si sono sottolineati i riscontri specifici a questa parte del racconto di AT GI, quali il rinvenimento sul posto del cadavere del TE (ucciso, qualche attimo dopo dalle forze dell'ordine) e dal Kalashnikov da lui usato, la compatibilità tra il tipo di lesioni riscontrate, in sede autoptica, sul cadavere del UP e l'arma lunga usata dal suo uccisore.
Ciò posto, sia che si versi nell'ipotesi di errore di persona, che in quella di "aberratio ictus", il TE IN PE si rese certamente responsabile di omicidio volontario, perché, nel momento in cui fece uso dell'arma, intese comunque uccidere uno dei suoi "avversari", ma erroneamente colpì il suo amico;
e col TE concorsero tutti coloro che presero parte all'assalto all'Ufficio Postale, ivi compresi i ricorrenti FA AR e OR, atteso che, i un'azione collettiva come quella posta in essere, gli atti dei singoli compartecipi sono ascrivibili a tutti, perché tutti condivisero e vollero, preventivamente, determinate modalità esecutive e a questi tutti concretamente si adeguarono. Alla stessa conclusione deve pervenirsi, quanto ai tentati omicidi.
Non ricorrono gli estremi del c.d. "concorso anomalo" ex art. 116 c.p., invocato dal ricorrente OR.
Tale ipotesi concorsuale prevede la deviazione di uno o più concorrenti dal piano originariamente concordato;
non è certamente configurabile quando il diverso e più grave reato possibile sviluppo di quello che si vuole commettere, sia previsto sin dall'origine come probabile o anche soltanto come possibile da tutti i compartecipi, cosa che, nella specie, come si è detto si è verificata. In tale ipotesi, tutti i concorrenti rispondono del reato più grave, da chiunque commesso, ai sensi dell'art. 110 c.p.. E ciò senza considerare che, nel caso in esame, il OR prese parte attiva alla "azione di fuoco" e condivise, quindi, concretamente, con gli altri complici, tale maniera cruenta di assicurarsi la fuga, dopo la rapina.
Correttamente si è ritenuta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91. Questa è ben configurabile anche quando il delitto cui accede concorra con quello di cui all'art. 416 bis c.p.. Ed invero, una cosa è partecipare ad un'associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, alfine di agevolare l'attività del sodalizio: in quest'ultima ipotesi, infatti, la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresenta una caratteristica permanente dell'azione criminosa.
Nella specie i reati così aggravati sono stati commessi, secondo la ricostruzione in fatto del giudice di merito, nell'unica prospettiva di procurare mezzi di finanziamento all'associazione e, quindi, di agevolare la stessa.
Il concorso del LE nel delitto di rapina e in quelli ad essa strettamente connessi (capi A-C-D-G) è stato dimostrato dalla Corte territoriale, facendo leva su un apparato argomentativo essenzialmente in fatto, che, in quanto logico e persuasivo, non evidenzia vizi di legittimità: il predetto partecipò alla fase ideativa e programmatica della rapina, comunicò agli altri complici il momento opportuno per l'incursione nell'Ufficio Postale e comunque si attivò, dopo la rapina alla quale materialmente non prese parte, per aiutare - sia pure con qualche disfunzione certamente non prevista - alcuna dei suoi "amici" a raggiungere dei rifugi sicuri;
tutto ciò fece anche perché organicamente inserito nel sodalizio mafioso (circostanza quest'ultima già accertata con sentenza irrevocabile).
La partecipazione del LE all'attività preparatoria e alle intese su ciò che doveva farsi dopo la consumazione dell'impresa delittuosa integra il concorso nella stessa ed esclude la configurabilità del meno grave reato di favoreggiamento personale.
Deve escludersi la configurabilità dell'attenuante ex art. 114 c.p., invocata dal FA e dal LE, ostandovi l'espressa previsione di cui al 2^ comma dello stesso articolo (è stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.) La scelta sanzionatoria fatta dal giudice di merito, anche in relazione alla denegata concessione delle circostanza attenuanti generiche, è la risultante di una motivata valutazione della personalità dei ricorrenti sul punto, soggetti di grosso spessore criminale e della particolarità dei fatti, valutazione che, in quanto immune da vizi logici, si sottrae a qualunque censura di legittimità. Stessa considerazione va fatta in relazione al negativo giudizio prognostico espresso sul conto del CI, al quale di è negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2000