Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2000, n. 10621
CASS
Sentenza 4 luglio 2000

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La nuova disciplina del giudizio abbreviato non si applica al giudizio di legittimità, atteso che la finalità ispiratrice del procedimento speciale - il risparmio di attività processuale - è concettualmente incompatibile con il giudizio di Cassazione. (Nella fattispecie, relativa alla richiesta di applicazione, nel giudizio di legittimità, degli effetti favorevoli dell'estensione del rito novellato anche ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, la Corte, respingendo il ricorso, ha peraltro precisato che la disciplina transitoria stabilita dall'art. 4 ter legge n. 144 del 2000 esplicitamente limita la possibilità di richiedere l'applicazione del procedimento speciale alle sole fasi di merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2000, n. 10621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10621
    Data del deposito : 4 luglio 2000

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