Sentenza 13 maggio 2016
Massime • 1
Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza, a carico dell'imputato, di una precedente sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale sia successivamente intervenuta la riabilitazione, da cui consegue l'estinzione di ogni conseguenza penale della suddetta sentenza di patteggiamento.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2016, n. 44092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44092 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2016 |
Testo completo
440 9 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1528/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE GRAZIA MICCOLI N.38197/2015 ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/03/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per il· rigetto del ricorso A Udit i difensor Avv.; Kincenco di Santo, nell'interesse del TT, che si è riportato a motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 28.2.2013, aveva condannato TT NG alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 624, c.p., escludendo la contestata circostanza aggravante, di cui all'art. 625, co. 1, n. 7, c.p.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Michele Rossetti, del Foro di Taranto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del TT, che è stato ritenuto colpevole del furto di due salami, consumato all'interno di un supermercato "LIDL", solo sulla base del rinvenimento all'interno della sua autovettura di due salami, non essendovi certezza che si trattasse degli stessi salami sottratti dai banchi di vendita del supermercato, in quanto non è possibile utilizzare al riguardo le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti in assenza del difensore, posto che il consenso dato dalla difesa all'acquisizione del verbale di sommaria ricostruzione del fatto non ricomprendeva, espressamente, anche le suddette dichiarazioni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta mancanza di valida querela, che, nel caso in esame, è stata proposta da LA MA, il quale, come ammesso dalla stessa corte territoriale, sulla base della documentazione prodotta in appello, non era il legale rappresentante del supermercato "LIDL” di Sava e, quindi, non era dotato del potere di proporre querela, senza tacere che non risulta in alcun modo dimostrato che il LA fosse dotato di un qualche potere all'interno del supermercato;
3) la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
3. Il ricorso è fondato con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione, apparendo, invece, infondate le altre censure. Da un lato, infatti, l'affermazione di responsabilità del TT prescinde dalla utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, in assenza di difensore, trovando sufficiente fondamento, piuttosto, nella duplice circostanza di fatto (non censurata dall'imputato) che il TT, quando venne fermato dalle forze dell'ordine, venne trovato in possesso di due pezzi di salame confezionati, che, al tatto, conservavano ancora una bassa temperatura, sintomo inequivocabile della recente provenienza di essi da una sede fredda, riconosciuti, appena un'ora dopo il fermo del ricorrente, dal responsabile del supermercato "LIDL" di Sava, "senza ombra di dubbio" come beni alimentari "in vendita presso il nostro banco frigo"; dall'altro, come correttamente evidenziato dalla corte di appello, la querela risulta legittimamente presentata dal responsabile del suddetto supermercato (sig. LA), in quanto tale titolare del possesso dei beni in esso venduti, per cui non rileva che il legale rappresentante della società cui la sede "LIDL" di Sava fa capo, sia persona diversa (cfr. Cass., sez. un., 18/07/2013, n. 40354).
4. Fondato appare l'ultimo motivo di ricorso. A tale proposito va preliminarmente osservato che, come affermato da un recente e condivisibile arresto della Suprema Corte nella sua composizione più autorevole, in tema di esclusione 2 della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis, c.p., quando la sentenza impugnata è, come nel caso in esame, anteriore alla entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), c.p.p. Si è altresì precisato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Cass., sez. U., 25.2.2016, n. 13681, rv. 266590-266594). Orbene, applicando tali principi alla fattispecie concreta in esame, non può non riconoscersi la particolare tenuità del fatto commesso dal TT. Ciò in considerazione: del modesto valore economico della merce sottratta (16,00 euro, come dichiarato dal LA in querela); delle modalità della condotta, di ridotto allarme sociale, anche in considerazione della mancata configurabilità di qualsiasi circostanza aggravante, che connoti in termini di maggiore gravità la condotta del reo;
del grado dell'elemento soggettivo del reato, di non rilevante intensità, essendo evidente come la condotta dell'imputato sia stata sorretta dal dolo appena sufficiente ad indirizzare il TT verso l'impossessamento degli alimenti sottratti, nella consapevolezza della loro appartenenza ad altri. 3 Né costituisce ostacolo all'applicazione della menzionata causa di non punibilità la circostanza che, come si ricava dal certificato del casellario giudiziale in atti, nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata sentenza di applicazione di pena ex artt. 444 e ss., c.p.p., per il reato di furto tentato, passata in giudicato il 25.3.1999, in quanto, sempre dallo stesso certificato, si evince l'intervenuta riabilitazione del TT, disposta con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Taranto del 2.7.2008, che non consente di far derivare alcuna conseguenza penale dalla suddetta sentenza di patteggiamento. E ciò a prescindere dalla circostanza che, come chiarito dall'arresto del Supremo Collegio più volte richiamato in precedenza, in ogni caso, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, c.p., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cfr. Cass., sez. U., 25.2.2016, n. 13681, rv. 266593). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, per essere l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131 bis, c.p.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis, c.p. Così deciso in Roma il 13.5.2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 18 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIBANIO You jum