Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di riapertura delle indagini, l'inutilizzabilità degli elementi di prova è limitata a quegli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, ove siano effettuati senza che sia stato adottato un formale provvedimento di riapertura delle indagini. L'inutilizzabilità riguarda, dunque, unicamente gli atti d'indagine geneticamente compiuti in riferimento ai fatti per i quali vi è stata archiviazione, ma non anche quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento probatorio riferito a fatti diversi e per i quali si pone unicamente una quaestio facti relativa alla valutazione dei contenuti della fonte probatoria riguardante gli episodi oggetto della nuova contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2003, n. 7958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7958 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO GI - Presidente - del 12/12/2003
1. Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1667
3. Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO ME - Consigliere - N. 028502/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo nei confronti di:
CA SE, nato in [...] il [...];
e da:
2. RI EN, nato in [...] il [...];
3. IE EL, nato in [...] l'[...];
4. ST ES, nato in [...] il [...];
5. ER EN, nato in [...] l'[...];
contro la sentenza pronunciata il 13 luglio 2001 dalla Corte d'appello di Palermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ME Carcano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Galati GI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di RI EN limitatamente al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p.. Rigetto nel resto il ricorso di RI. Inammissibilità dei ricorsi di IE, di ST e di ER. Rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo;
Uditi i difensori di RI EN, avv.ti Luigi Chiappero e Antonio Managò; di IE EL, avv. Maddalena De Gregorio, in sostituzione dell'avv. Carmelo Cordaro;
di ST ES, avv.to Vincenzo Fragalà, in sostituzione dell'avv. Carmelo Cordaro, i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, ed i difensori di SE CA, avv.ti Mauro Torti e Vincenzo Fragalà, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso avverso la sentenza 13 luglio 2001 con la quale la Corte d'appello della medesima città, in riforma della decisione 6 giugno 1997 del locale Tribunale, ha assolto CA SE dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per non avere commesso il fatto e, in parziale riforma della medesima decisione, ha confermato la dichiarazione di responsabilità di RI EN per lo stesso delitto, applicandogli solo la diminuente del rito;
ha confermato, infine, il diniego di attenuanti generiche nei confronti di IE EL, ER EN e ST ES. Nella sentenza impugnata si ricorda che altra sezione della medesima Corte d'appello, con sentenza 13 agosto 1998, dichiarò, in parziale riforma della decisione 6 giugno 1997 del Tribunale di Palermo, non doversi procedere nei confronti di CA SE, limitatamente al reato commesso sino al 31 gennaio 1994, perché l'azione penale ex art. 414 c.p.p. non avrebbe potuto essere iniziata in mancanza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo l'adozione del decreto di archiviazione adottato il 31 gennaio 1994 e, per l'effetto, ridusse la pena inflitta.
Inoltre, la Corte d'appello, in quel primo giudizio, confermò la sentenza di condanna nei confronti degli altri odierni ricorrenti. Proposto ricorso per Cassazione da tutti gli imputati, questa Corte, con pronuncia del 28 gennaio 2000, annullò la sentenza impugnata, con rinvio nei confronti di CA SE e RI EN per l'integrale riesame della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, mentre nei confronti degli altri odierni ricorrenti, IE EL, ST ES e ER EN "limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p.p.". Le posizioni dei singoli ricorrenti:
1. CA SE:
1.1. - L'annullamento con rinvio.
Questa Corte, con la decisione 28 febbraio 2000 di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ribadiva il principio di diritto secondo il quale la riapertura delle indagini per lo stesso fatto e nei riguardi della stessa persona identificata, dopo l'archiviazione ed in mancanza del decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari ex art. 414, comma 1, c.p.p., comporta una preclusione processuale all'utilizzazione degli elementi acquisiti dopo la pronuncia del decreto di archiviazione, poiché il predetto provvedimento di autorizzazione funge da condizione di procedibilità per la ripresa delle investigazioni, ma non già di nullità del procedimento.
Con la pronuncia di annullamento si rilevava che la Corte territoriale - nonostante avesse premesso che il decreto di archiviazione emesso nei confronti di CA avesse efficacia preclusiva in ordine alla ipotizzata condotta partecipativa all'associazione mafiosa ed affermato che la preclusione avrebbe dovuto essere esclusa per i fatti commessi dopo la disposta archiviazione - non aveva giustificato la sussistenza dei fatti integrativi della condotta successiva al 31 gennaio 1994 e sino al 31 dicembre 1994, essendosi limitata a generici assunti che non rendevano possibile l'esercizio, da parte del giudice di legittimità, "del controllo sulla congruenza e logicità di tale affermazione," che sarebbe rimasta, invece, "al mero livello di un apodittico enunciato".
In altri termini, sarebbe stata indispensabile una congrua motivazione in ordine alle ragioni per le quali quanto emerso dalle dichiarazioni dei suddetti dei collaboranti riguardassero un fatto- reato successivo rispetto a quello ipotizzato e, poi, riportato nel decreto di archiviazione. Tale motivazione non avrebbe potuto non riguardare la collocazione temporale dei fatti assertivamente "successivi" integranti la condotta della quale l'imputato è stato ritenuto responsabile e nel contempo avrebbe dovuto essere tale da escludere che le dichiarazioni dei collaboranti utilizzati come prova in sede di giudizio fossero meramente reiterative, nei contenuti e nei riferimenti temporali, rispetto a quelle raccolte in epoca antecedente l'adozione del decreto di archiviazione. 1.2. - La sentenza impugnata.
La Corte territoriale, premessa la circostanza oramai pacificamente accertata che nei confronti di CA non era stato adottato il provvedimento di riapertura delle indagini e precisati i limiti imposti con la sentenza di annullamento, rilevava che il proprio compito avrebbe dovuto essere quello di verificare se i collaboranti assunti nel giudizio di primo grado e quelli riesaminati, previa rinnovazione dell'istruzione, nel giudizio di rinvio avessero riferito circostanze di rilievo per i periodi successivi al 31 gennaio 1994 e sino al dicembre dello stesso anno.
Nell'effettuare il proprio compito di verifica, il giudice d'appello ha ripercorso dichiarazioni di: a) AN RO che riferì in primo grado che CA gli sarebbe stato presentato ai primi del 1980 come uomo d'onore, e, poi, nel giudizio di rinvio precisò di avere avuto contatti con CA sino all'anno 1993; b) ES AR OI, il quale ebbe a riferire di avere conosciuto anch'egli CA negli anni ottanta e, riesaminato nel giudizio di rinvio, ha precisato di non essersi più incontrato, se non in rare occasioni, negli anni successivi;
c) Di LO ES il quale anch'egli avrebbe precisato nella rinnovata istruttoria dibattimentale, di non avere avuto più notizie di CA da circa vent'anni, mentre nel giudizio di primo grado ebbe a riferire di avere conosciuto negli anni sessanta CA come rappresentante della famiglia di Borgo RA;
d) La BE NO che ha riferito di una presentazione rituale di CA come "uomo d'onore" e di averlo, poi, incontrato in epoche non precisate ed in circostanze non significative;
e) MA ES AO che, riesaminato in sede di giudizio di rinvio, avrebbe precisato, rispetto alle generiche circostanze riferite nel giudizio di primo grado, di non avere più incontrato CA dalla data del suo arresto avvenuto nell'anno 1988.
La Corte di rinvio, disattesa la sollecitazione del Pubblico Ministero a tenere conto della mancanza di prova del recesso di CA dal sodalizio mafioso e rilevata l'assenza di riferimenti ad epoca successiva al gennaio 1994, affermava di non poter utilizzare le circostanze riferite al periodo anteriore al gennaio 1994. A diversa conclusione non avrebbero potuto condurre le dichiarazioni del collaboratore AV RC. OS, riesaminato innanzi al giudice di rinvio, avrebbe riferito di suoi rapporti anche successivi al dicembre 1994 e della presentazione di CA come uomo d'onore sarebbe avvenuta all'epoca della loro co-detenzione nel carcere risalente agli anni 1994-1995. La Corte territoriale ha posto l'accento sulla considerazione che tali dichiarazioni avrebbero richiesto la verifica di attendibilità imposta dall'art. 192, comma 3, c.p.p.. In proposito, per il giudice di rinvio l'unico riscontro sarebbe stato offerto dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboranti, però non utilizzabili come tali per essere tutte risalenti ad un periodo anteriore al decreto di archiviazione. La preclusione processuale, rileva la Corte territoriale, impedirebbe una valutazione d'insieme delle dichiarazioni dei collaboratori e, dunque, imporrebbe l'assoluzione di CA con l'ampia formula di non avere commesso il fatto.
1.3. - Il ricorso del Procuratore Generale.
Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, denunciando quella parte della sentenza impugnata che ha assolto CA SE e deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 192, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 414, comma 1, c.p.p.; lamenta:
che il collaboratore AV RC avrebbe riferito di una condotta di partecipazione di CA SE all'associazione mafiosa in un epoca successiva al decreto di archiviazione ed inoltre di essere a conoscenza che CA era reggente della famiglia mafiosa Borgo RA e che tale circostanza avrebbe dovuto logicamente indurre a ritenere la sussistenza della condotta criminosa sino al dicembre 1994 epoca della contestazione;
che il fatto per il quale CA è stato giudicato sarebbe del tutto nuovo rispetto a quello considerato nel provvedimento del 31 gennaio 1994 e ciò dovrebbe comportare che la preclusione processuale per la violazione dell'art. 414, comma 1, c.p.p. non potrebbe avere effetti per il periodo successivo e relativo al nuovo reato consumato dopo il 31 gennaio 1994 per il quale era stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale;
che il giudice di rinvio avrebbe omesso di rendere una compiuta motivazione sugli elementi di riscontro alle dichiarazioni di AV, non costituite soltanto da quelle degli altri collaboratori, bensì anche dagli accertamenti compiuti dalla Corte presso la Casa circondariale dell'Ucciardone dai quali sarebbe emerso che CA sarebbe stato trasferito nella stessa cella di AV, il quale dopo avere appreso da tale ME RE che CA sarebbe stato un "uomo d'onore", si sarebbe interessato per ottenere il trasferimento nella sua stessa cella di CA SE;
che la Corte non avrebbe reso alcuna motivazione sulla circostanza che CA avrebbe frequentato, come riferito da AV, il coimputato IE EL, circostanza che avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni del carabiniere Caracciolo, il quale avrebbe confermato di avere visto CA e IE insieme passeggiare all'interno del distributore di benzina di quest'ultimo.
2. RI EN:
2.1. - L'annullamento con rinvio.
Questa Corte ebbe ad annullare la sentenza d'appello, rilevando che la sussistenza di vizi argomentativi che, specificamente riferiti alla valutazione di attendibilità dei singoli collaboranti, incidevano sulla complessiva motivazione posta a fondamento della decisione.
In particolare, si rilevava che la lettura della sentenza - nella parte relativa all'esame delle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in base alle quali è stata affermata la responsabilità di RI EN - rendeva evidente che, a fronte delle precise argomentazioni contenute nei motivi d'appello, i giudici di secondo grado non avevano valutato compiutamente l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di più collaboranti, non essendo sufficiente, allorché le dichiarazioni di costoro abbiano assunto connotazioni di incertezza o di contraddittorietà con risultanze aliunde, il mero richiamo, operato in via generale ed una volta per tutte, alla valutazione dell'attendibilità soggettiva come effettuata nella sentenza di primo grado.
La Corte di merito aveva fatto ricorso al principio di frazionabilità delle dichiarazioni del collaborante, nonostante tale principio non potesse essere utilizzato nel caso in esame. Infatti, non si era in presenza di mancanza di riscontri ad una o più dichiarazioni rese dal collaborante, bensì di dichiaranti nei confronti dei quali era stata motivatamente affermata l'inattendibilità soggettiva.
2.2. - La sentenza impugnata.
Il giudice d'appello ritiene che un più approfondito esame delle diverse risultanze probatorie a carico dell'imputato consentirebbe di riaffermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. La deposizione di CI, circa i messaggi recapitati per conto e su incarico di RI a diversi esponenti mafiosi, sarebbe del tutto attendibile, anche se egli non ha collocato nel tempo tali contatti e chiarito i precisi contenuti delle informazioni recapitate. Ciò si spiegherebbe per il notevole tempo trascorso tra la deposizione in primo grado ed i fatti riferiti nonché per la considerazione che i rapporti criminali di RI con esponenti mafiosi non sarebbero stati tali da consentire a AN, uomo d'onore, di fissare nella propria memoria gli episodi specifici.
Anche le dichiarazioni di DR sulla vicenda di un recupero di un credito vantato nei confronti di tale OL sarebbero estremamente precise ed avrebbero trovato numerosi riscontri nell'esistenza di rapporti commerciali tra i due. Un significato inequivoco avrebbe avuto ai fini dell'esistenza del credito e del suo recupero con modalità diverse, la mancata insinuazione fallimento di OL. La continuità delle forniture effettuate e le presumibili modalità di pagamento in danaro contante conferirebbero ancor più veridicità alle dichiarazioni di DR, senza possa avere rilievo la mancata conferma da parte di OL dovuta a ragioni di omertà e di soggezione al potere di intimidazione del sodalizio criminoso. Le indicazioni di MI sarebbero del tutto marginali, tenuto conto delle numerose circostanze riferite da altri dichiaranti. Del resto, una dichiarazione di inattendibilità soggettiva non avrebbe impedito di apprezzare circostanze che si sarebbero rilevate certe nel confronto con altre risultanze istruttorie e d'accordo con altre propalazioni circa il coinvolgimento di RI, come sottocapo della famiglia di BE ME, nella faida che aveva interessato la stessa famiglia. Attendibili sarebbero anche le dichiarazioni di Di LO, anche se costui non avrebbe descritto con precisione alcuni vicende dei rapporti con ST, trattandosi di ragionevoli dimenticanze.
2.3. - I ricorsi.
Propongono ricorso entrambi i difensori di RI EN e deducono:
- la violazione dell'art. 606 lett. b), in relazione all'art. 627, comma 3, c.p.p. ed agli artt. 192, comma 3, c.p.p. nonché dell'art. 416 bis c.p..
La sentenza sarebbe nulla per mancato adeguamento ai principi di diritto stabiliti nella decisione di rinvio. In particolare, si rileva che le ragioni dell'annullamento sarebbero state fondate sulla considerazione che i giudici di appello non avrebbero compiutamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni di più collaboranti, tenuto conto che non sarebbe stato sufficiente, quando le dichiarazioni siano connotate da incertezza o contraddittorietà con altre risultanze, il mero richiamo alla valutazione di attendibilità soggettiva, come affermata nella sentenza di primo grado. La Corte territoriale avrebbe violato tale principio diritto, rilevando che la critica del giudice di legittimità, in realtà, avrebbe riguardato soltanto la rivalutazione di dettagli marginali a fronte della convergenza delle dichiarazioni di numerosi collaboratori e non rispettando il principio della impossibilità di recupero dell'attendibilità attraverso la valutazione frazionata delle dichiarazioni allorché non sia stata superata la soglia di attendibilità intrinseca del dichiarante.
Tale violazione avrebbe riguardato le dichiarazioni di MI, delle quali la Corte di rinvio, nonostante avesse confermato la valutazione di inattendibilità soggettiva di MI, avrebbe, poi, ugualmente utilizzato il contenuto per il riscontro ricercato e trovato in altre risultanze processuali costituite anch'esse da propalazioni di collaboranti.
- nullità della sentenza per difetto di motivazione sul punto riguardante la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato.
L'annullamento con rinvio sarebbe stato disposto in considerazione del fatto che le argomentazioni del giudice d'appello si sarebbero risolte in ragionamenti di tipo meramente congetturale, manifestamente illogici e in affermazioni apodittiche, oltre che talvolta erronee in punto di diritto.
Il giudice di rinvio avrebbe confermato il giudizio di responsabilità, senza tenere conto di tali specifiche ragioni di annullamento, sulla rinnovata considerazione della convergenza delle dichiarazioni di numerosi collaboranti sul ruolo di rilievo rivestito da RI all'interno del sodalizio criminoso. Convergenza che la Corte avrebbe apoditticamente affermato, senza enunciare le ragioni di tale valutazione e senza soffermarsi a valutare gli elementi che l'avrebbero indotto a ritenere RI sottocapo del sodalizio mafioso, nonché a chiarire i rapporti con ER ed il coinvolgimento in faide mafiose, dalle quali RI sarebbe stato assolto per non avere commesso il fatto con la sentenza 16 novembre 2001 della Corte d'assise di Palermo. Altrettanto ancora congetturale sarebbe stata la ricostruzione del racconto di RO AN là dove costui avrebbe affermato di non ricordare del tutto il contenuto dei messaggi di ER indirizzati a II e dei quali RI avrebbe avuto il compito di trasmettere che la Corte, invece, riterrebbe probabilmente riferiti ad affari criminali di non particolare rilievo e presumibilmente ad appuntamenti tra persone, altrimenti AN ne avrebbe ricordato i contenuti.
Al pari viziate di illogicità e del tutto congetturali le valutazioni di attendibilità del collaborante DR circa un suo intervento per conto di RI nei confronti di OL per il recupero di un credito relativo a fornitura di merci. Nella sentenza di annullamento il vizio sul punto rilevato riguarderebbe proprio l'avere, senza il rispetto dei canoni della logica, disatteso le divergenti dichiarazioni di OL sulla vicenda del recupero del credito là dove costui avrebbe affermato di non avere avuto debiti da saldare con RI.
Il giudice di rinvio nella ricostruzione dei rapporti con OL non avrebbe fatto altro - secondo il ricorrente - che riprodurre il medesimo ragionamento sviluppato nella sentenza della quale era stato disposto l'annullamento, e non avrebbe tenuto conto di quanto provato dalla difesa circa le azioni giudiziarie intraprese da RI per ottenere il pagamento di crediti derivanti da forniture di merci, azioni mai intraprese nei confronti del OL.
Analogo rilievo riguarderebbe le dichiarazioni di Di LO e di EL.
Il giudice di rinvio non avrebbe per entrambe tenuto conto di quanto rilevato dalla Corte di legittimità circa il giudizio di attendibilità di tali dichiaranti e gli elementi su quali avrebbe dovuto essere approfondito il nuovo giudizio.
La circostanza che Di LO riferisce di avere conosciuto negli anni 80 RI che gli era stato presentato come sottocapo della famiglia di BE ME, non sarebbe attendibile, oltre che per la sua genericità e episodicità, anche perché Di LO non avrebbe ricordato fatti meno risalenti nel tempo di contenuto molto più significativo rispetto alla circostanza riferita ed avrebbe tra l'altro collocato l'attività di vendita di prodotti caseari da parte di RI in un'epoca del tutto diversa rispetto a quella riferita da altri collaboranti e comunque risultante dagli atti processuali. Le considerazioni fornite dalla sentenza sui rapporti di conoscenza tra il ST ed il Di LO, in base alla dichiarazioni di tali La BE e LI, sarebbero del tutto manifestamente illogiche e contrastanti con altre risultanze processuali.
- nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione in ordine alla qualifica di "sottocapo della famiglia BE ME".
Nonostante l'annullamento sarebbe stato disposto proprio per la mancanza di ogni motivazione su tale punto, la corte di rinvio avrebbe omesso di rendere ogni minima indicazione sulle ragioni della ritenuta circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di accurata spiegazione in virtù di quanto imposto dal giudice di legittimità. La questione avrebbe dovuto essere oggetto di specifica motivazione perché il fatto di partecipare ad una associazione e ben diverso dall'ipotesi di avere assunto posizioni di vertice, ovvero esserne stato il promotore.
Si deduce, ancora la violazione dell'art. 416 bis, commi 4 e 6 c.p. per avere omesso di motivare in ordine alla sussistenza di entrambe le aggravanti aggravati de quibus, nonostante fossero stati sul punto dedotti specifici motivi d'appello.
- nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed omesso esame dei motivi d'appello in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad applicare la diminuente per il rito abbreviato, ma non avrebbe reso alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali non avrebbe applicato il minimo edittale previsto per il reato de quo, facendo ricorso ad affermazioni stereotipate prive di potenzialità dimostrativa, in tal modo rendendo una motivazione del tutto apparente.
La Corte di rinvio avrebbe omesso del tutto di esaminare il tema della mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la questione fosse stata regolarmente devoluta nei motivi d'appello. Le attenuanti generiche non potrebbero essere negate per il solo fatto di appartenere ad una associazione criminale come "Cosa nostra", essendo necessario accertare quali circostanze condurrebbero all'esclusione delle attenuanti.
3. ST ES:
3.1. - L'annullamento con rinvio.
Questa Corte annullò la sentenza della Corte di merito in punto di diniego di attenuanti generiche, ritenendo fondati i rilievi del ricorrente circa il mancato specifico esame dei presupposti richiesti per il riconoscimento di tali circostanze.
L'annullamento fu disposto affinché vi fosse un nuovo esame sui parametri previsti dall'art. 133 c.p.. 3.2. - La sentenza impugnata.
La Corte di merito, tenuto conto dei diversi episodi per i quali fu affermata la partecipazione al sodalizio criminoso, ha ritenuto trattarsi di un intenso coinvolgimento in varie attività criminose, con compiti a volte di estrema delicatezza, che designerebbe uno spessore criminale incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.3. - Il ricorso.
Propone ricorso la difesa di ST e deduce la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art. 62 bis c.p., oltre che la violazione della principio enunciato nella sentenza di rinvio. La Corte di rinvio non si sarebbe assolutamente uniformata al principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento, secondo cui non vi sarebbe nessun principio per il quale le attenuanti generiche non possano essere concesse ai mafiosi in quanto tali. La Corte di rinvio avrebbe, dunque, dovuto tenere presente il principio secondo cui le attenuanti generiche avrebbero potuto essere negate soltanto con riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 c.p., mentre dalla sentenza impugnata risulterebbe - secondo il ricorrente - che le attenuanti in parola non sarebbero state concesse ancora una volta facendo riferimento agli stessi fatti per i quali vi era stata condanna. Sarebbero stati richiamati i contatti con DO EN e le asserite prestazioni di ST in ausilio dell'attività estorsiva svolta dall'organizzazione mafiosa, nonché la sua partecipazione all'incontro con CA GI e EO AG. Elementi che avrebbero dovuto costituire solo il fondamento della dichiarata responsabilità e non anche circostanze per negare le attenuanti generiche.
La Corte di rinvio avrebbe, poi, riproposto gli stessi argomenti sui quali la sentenza di annullamento era intervenuta dichiarandone la manifesta illogicità.
4. ER EN:
4.1. - L'annullamento con rinvio.
Questa Corte annullò la sentenza d'appello in punto di diniego delle attenuanti generiche, tenuto conto che non avrebbero potuto escludersi le attenuanti de quibus per il ruolo di vertice rivestito da ER nel sodalizio criminoso. Ciò poteva giustificare la sussistenza della specifica figura di reato, ma non anche il diniego delle attenuanti generiche.
4.2. - La sentenza impugnata.
Per la Corte di merito la posizione di ER ai vertici del sodalizio mafioso, come uno dei principali protagonisti di uno dei periodi più sanguinosi della storia dell'associazione mafiosa e la circostanza che ER "...rimase latitante anche dopo la cattura di II ...", assumendo in tal modo un ruolo "...ancora più importante nella gestione degli equilibri mafiosi ...", sono elementi univoci che avrebbero dovuto fondatamente escludere l'applicazione delle attenuanti generiche.
4.3. - Il ricorso.
Propone ricorso il difensore di ER EN e deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Il giudice di rinvio avrebbe disatteso quanto statuito nella sentenza di annullamento in ordine al diniego delle attenuanti de quibus e avrebbe motivato in proposito soltanto facendo riferimento all'ascesa di ER ai vertici dell'associazione mafiosa in epoca successiva alla sentenza del tribunale di Palermo del 15 aprile 1989. Nè tantomeno corretto sarebbe il riferimento della permanenza nei vertici dell'associazione in coincidenza temporale con la commissione di stragi mafiose, in assenza, però, di qualunque collegamento in termini di responsabilità personale alle stesse e del relativo contributo alla loro realizzazione.
5. IE EL:
Anche qui questa Corte rilevò la carenza di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche ed annullò la sentenza impugnata limitatamente a tale punto con rinvio per un nuovo esame. La Corte di merito ha escluso la sussistenza di elementi che avrebbero potuto condurre ad un giudizio favorevole.
5.1. - Il ricorso.
Propone ricorso il difensore di IE EL e deduce la violazione dell'art. 627 c.p.p., oltre che la violazione dell'art. 62 bis c.p.. Il principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento sarebbe stato quello di non limitarsi al mero riferimento dell'appartenenza all'associazione mafiosa per potere negare l'applicazione delle attenuanti generiche, in quanto i parametri di riferimento avrebbe dovuto comunque essere quelli indicati dall'art. 133 c.p.. La Corte di rinvio non si sarebbe attenuta a tale principio, omettendo di apprezzare tutti gli elementi stabiliti dall'evocato art. 133 c.p. e di tenere conto delle circostanze favorevoli indicate puntualmente nei motivi d'appello e, poi riprodotte nel presente ricorso per dimostrarne la mancata valutazione da parte del giudice di rinvio.
Il diniego di attenuanti sarebbe fondato su una motivazione del tutto illogica e riferita al solo ruolo di vertice attribuito al ricorrente di per sè non incompatibile con le attenuanti generiche. L'avere omesso di considerare gli elementi favorevoli - quali l'incensuratezza, l'assenza di altri procedimenti penali, la mancanza di condotte delittuose specifiche riferite al ruolo di vertice, l'età avanzata e le gravi infermità -, come indicato nella sentenza di annullamento, determinerebbe il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In tal modo, sintetizzati i termini delle questioni poste, a norma dell'art. 173 disp. att. c.p.p., va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo è fondato.
Tenuto conto di quanto esposto in narrativa circa la procedibilità per i fatti successivi a quelli considerati nel provvedimento di archiviazione, occorre porre l'accento sulla considerazione che questa Corte ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Palermo per vizio di motivazione, poiché essa non consentiva di controllare se l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua stessa incriminazione fossero state fondate o meno "...sulla base di una mera riconsiderazione degli stessi elementi relativi ad un medesimo "fatto", in presenza dei quali il giudice per le indagini preliminari si era pronunciato con l'accoglimento dell'archiviazione".
Il giudice di merito, insomma, avrebbe dovuto valutare, e rendere al riguardo corretta motivazione, la prova dei fatti per i quali si dichiarava CA responsabile dal 31 gennaio 1994 a 31 dicembre 1994 di partecipazione all'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa nostra", con l'aggravante di avere commesso il fatto nella veste di capo della predetta associazione.
La sentenza impugnata ha frainteso ed applicato in modo non corretto i limiti imposti dalla decisione di annullamento con rinvio, con la quale si ribadiva il principio di diritto secondo cui l'art. 414 c.p.p. configura una causa di improcedibilità che impedisce di procedere per il medesimo fatto allorché vi sia stata archiviazione e non sia stata autorizzata la ripresa delle indagini. La Corte ebbe a tracciare - dopo avere rilevato che il giudice d'appello si era limitato "...al mero generico assunto..." secondo il quale le dichiarazioni dei chiamanti in reità "riflettevano" un'epoca successiva al decreto, senza, però, come sarebbe stato indispensabile, vi fosse una precisa collocazione temporale dei singoli fatti ritenuti integrativi della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, che l'imputato avrebbe commesso dopo il 31 gennaio 1994, data di emissione del decreto di archiviazione, e sino al 31 dicembre 1994, termine finale indicato nel capo di imputazione - lo schema al quale giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi per giustificare il proprio convincimento.
Fu rilevato che, nonostante l'identità del reato, le condotte posteriori "...sono da considerarsi autonome e prosecutive dell'attività delittuosa tipica dell'associazione mafiosa e non già quali elementi qualificativi o circostanziali del delitto precedentemente considerato nei suoi termini temporali...". Tale indicazione è in linea con il principio di diritto secondo cui l'inutilizzabilità è limitata a quegli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, ove siano effettuati senza che sia stato adottato un formale provvedimento di riapertura delle indagini. Nel rispetto, infatti, del principio di tassatività - che non può che riguardare le regole di esclusione probatoria, perché anch'esse, al pari di quelle di invalidità, attengono alla struttura legale del procedimento in ciascuna sua fase e grado, come imposto dagli artt. 191 e 526 c.p.p. - l'inutilizzabilità in parola è ricondotta alla fattispecie processuale di cui all'art. 407 c.p.p. in tema di atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari. L'inutilizzabilità colpisce, dunque, unicamente gli atti d'indagine geneticamente compiuti in riferimento ai fatti per i quali vi è stata archiviazione, ma non anche quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento probatorio riferito a fatti diversi e, per i quali, si pone unicamente una questio facti relativa alla valutazione dei contenuti della fonte probatoria riguardante gli episodi oggetto della nuova contestazione.
Correttamente la Corte di rinvio ha rinnovato l'istruzione dibattimentale ed ha assunto le dichiarazioni dei chiamanti in correità. Tali fonti avrebbero dovuto, però, essere valutate senza divieto o limite di utilizzazione - da definire quale limite alla struttura legale del processo e, che nel nostro caso, avrebbe dovuto riferirsi unicamente all'episodio per il quale vi era stata archiviazione - collegati al contenuto delle deposizioni legittimamente acquisite al dibattimento.
La prova legittimamente acquisita al dibattimento è utilizzabile, ex art. 526, comma 1, c.p.p., ai fini della deliberazione ed è valutata, come tale, per i fatti che si riferiscono all'imputazione. La Corte di rinvio, insomma, avrebbe dovuto valutare e rendere adeguata motivazione in ordine al complessivo significato probatorio delle dichiarazioni dei chiamanti in reità in relazione alla imputazione, tenendo conto, come imposto dalla decisione di annullamento, che "...il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., proprio per la sua natura di reato permanente, ed in quanto legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell'affectio scietatis scelerum fino ad un atto di desistenza volontaria o legale, come la sentenza di condanna anche non definitiva, può consumarsi anche in un ambito temporale successivo a quello interessato dalla notitia criminis la cui infondatezza è stata affermata con il provvedimento di archiviazione...". Pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio, secondo i principi di diritto enunciati, nei confronti di CA SE.
2. - Il ricorso di RI EN è infondato.
Quanto alla violazione dell'art. 606 lett. b), in relazione all'art. 627, comma 3, c.p.p. ed agli artt. 192, comma 3, c.p.p. nonché
dell'art. 416 bis c.p., secondo cui la sentenza sarebbe nulla per mancato adeguamento ai principi di diritto stabiliti nella decisione di rinvio, si rileva che essa è priva di fondamento.
L'annullamento per manifesta illogicità della motivazione è pronunciato all'esito di un percorso sulle proposizioni argomentative della decisione impugnata ed inevitabilmente pone in risalto i punti che ictu oculi rendono indispensabile un ulteriore giudizio sul capo della sentenza. Ciò non comporta la sovrapposizione del convincimento del giudice di legittimità a quello del giudice di merito cui compete in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dagli atti processuali e di apprezzare il significato ed il valore di determinate fonti di prova, bensì soltanto che i momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento come meri punti di riferimento per l'individuazione del vizio di motivazione e non anche quali punti fermi che si impongono per la nuova decisione (Sez. 6^, 29 marzo 2000, Grisorio, rv. 220563).
Ne consegue che il giudice di rinvio, in tal caso, deve provvedere a motivare ex novo - senza essere vincolato ad alcun principio di diritto - la decisione ed esprimere in piena autonomia le proprie valutazioni delle fonti di prova.
Per apprezzare il vizio logico manifesto della sentenza resa dal giudice di rinvio con gli stessi poteri ab origine riconosciuti al giudice d'appello, devono applicarsi i canoni consueti enunciati più volte dalle Sezioni unite e di recente sintetizzati nella efficace formula dell'"ictu oculi" (Sez. un., 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074).
Le dedotte censure di difetto di motivazione in ordine all'attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed alla individuazione dei riscontri - al pari di quelle riferite al difetto di motivazione sul punto riguardante la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato ed il particolare ruolo rivestito da RI all'interno del sodalizio criminoso - sono dirette a sollecitare una non ammessa incursione nelle risultanze processuali.
L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. un. 29 settembre 2003, Petrella cit.). La Corte di rinvio ha, senza aporie e illogicità manifesta, giustificato la propria valutazione sull'attendibilità soggettiva dei dichiaranti, fornendo un'adeguata spiegazione ai singoli momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento, quali punti di riferimento, come già esposto in narrativa nel par. 2.2., per l'individuazione del vizio di motivazione: a) le dichiarazioni di CI, circa i messaggi recapitati per conto e su incarico di RI a diversi esponenti mafiosi, è del tutto attendibile, anche se egli non ha collocato nel tempo tali contatti e chiarito i precisi contenuti delle informazioni recapitate, tenuto conto del notevole tempo trascorso tra la deposizione in primo grado ed i fatti riferiti nonché per la considerazione che i rapporti criminali di RI con esponenti mafiosi non sarebbero stati tali da consentire a AN, uomo d'onore, di fissare nella propria memoria gli episodi specifici;
b) le dichiarazioni di DR sulla vicenda di un recupero di un credito vantato nei confronti di tale OL sono estremamente precise ed avrebbero trovato numerosi riscontri nell'esistenza di rapporti commerciali tra i due;
c) le indicazioni di MI, delle quali, confermata la loro marginalità, tenuto conto delle numerose circostanze riferite da altri dichiaranti, la Corte di merito recupera il discorso giustificativo sviluppato dal giudice di primo grado sul punto e sulla attenta verifica esterna dei riscontri con altre dichiarazioni circa il coinvolgimento di RI, come sottocapo della famiglia BE ME, nella faida che aveva interessato la stessa famiglia;
d) attendibili, sono per la Corte di merito, anche le dichiarazioni di Di LO, pur se costui non ha descritto con precisione alcune vicende dei rapporti con ST, imprecisioni sulle quali si rende una chiara e coerente spiegazione. La Corte di merito è, dunque, pervenuta alla del tutto plausibile conclusione che "...considerando la rivalutazione delle dichiarazioni di AN e di DR e le stesse indicazioni, pur meno dettagliate di EL, che si riferiscono ...alla collocazione dell'imputato all'interno della cosca di BE ME e ai suoi rapporti personali con esponenti della famiglia dei AN ..." il quadro probatorio a carico di RI è particolarmente univoco ed incisivo e conferma nei suoi confronti l'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa.
In tal modo, la Corte di merito ha fornito risposte coerenti, adeguate e specifiche sulla confermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti;
requisito, quest'ultimo, configurato come un canone logico del discorso giustificativo sulle valutazioni cui il giudice di merito è chiamato dall'art. 192 c.p.p. e, in particolare, dal terzo comma della stessa disposizione allorché deve procedere alla verifica di attendibilità delle chiamate in correità o reità (Sez. un. 21 ottobre 1992, AR ed altri, rv. 192465). Altrettanto infondata la censura in ordine alla mancata motivazione per avere omesso di motivare in ordine alla sussistenza di entrambe le aggravanti aggravati di cui all'art. 416 bis, commi 4 e 6, c.p., nonostante fossero stati sul punto dedotti specifici motivi d'appello.
La questione è stata risolta in termini specifici con la sentenza di annullamento là dove è stata esaminato il discorso argomentativo sulla sussistenza delle aggravanti de quibus ed è stata definita "ineccepibile" la motivazione e corretta, sotto il profilo logico e giuridico, la conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello circa la natura oggettiva di entrambe le aggravanti in parola da riferire "all'attività dell'associazione e non necessariamente alla specifica condotta del singolo partecipante".
Infine, è infondato anche la censura incentrata sul difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed omesso esame dei motivi d'appello in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.
Come noto, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza impugnata e nel nuovo giudizio cui egli è chiamato deve esaminare le questioni dedotte e rispondere ad esse con argomenti che - qualora le conclusioni siano conformi alla sentenza impugnata - devono essere unitariamente considerati e valutati, formando un unico testo sotto il profilo della motivazione. Pertanto, la già di per sè sola sufficiente ed automa argomentazione in punto di trattamento sanzionatorio e, implicitamente, da riferire anche agli elementi negativi ai fini delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., là dove si pone in risalto che "...la pena inflitta...dal Tribunale appare poi adeguata allo spessore criminale del personaggio...in contatto con alcuni tra i più prestigiosi esponenti dell'organizzazione mafiosa e rivestiva per suo conto una carica di non secondario rilievo all'interno della famiglia di BE ME...", la integrata con la valutazione espressa dal Tribunale e riferita ai parametri di cui all'art. 133 c.p. per affermare che RI ha dimostrato "una spiccata indole criminale" che ha connotato "...in termini di massima pericolosità...".
Si è in presenza di una complessiva diagnosi di particolare severità che esprime in tutta la sua coerenza la valutazione operata ai fini del trattamento sanzionatorio e, sebbene indirettamente, alla sussistenza di elementi negativi per la concessione delle attenuanti generiche di per sè soli sufficienti a motivarne il diniego, tenuto conto anche della determinazione della pena in misura notevolmente superiore al minimo edittale.
Del resto, questa Corte ha affermato, anche se con riferimento a diversa fattispecie concreta, che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 1^, 30 gennaio 1992, Altadonna, rv. 190645). Il ricorso di RI va, pertanto, rigettato con la condanna, in solido con gli altri ricorrenti, alle spese del procedimento.
3. I ricorsi di IE EL, ST ES e ER EN sono inammissibili per manifesta infondatezza.
Con motivi di contenuto pressoché analogo, i ricorrenti deducono che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto alle ragioni per le quali fu disposto l'annullamento e, in particolare, avrebbe ancora una volta negato le attenuanti in parola in considerazione della condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis non anche con riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 133 c.p.. La censura, al di là della sua genericità per la mancanza di specifiche circostanze e elementi per i quali la conclusione sul punto avrebbe dovuto essere diversa, è manifestamente infondata. Come già esposto in narrativa, la Corte di rinvio, in ordine alla posizione di ciascun ricorrente, ha posto l'accento, oltre che sulla gravità del reato, su indici di natura soggettiva, in tal modo dimostrando di avere espresso una corretta valutazione. Quanto a IE EL, sono state sottolineate specifiche circostanze volte ad escludere una diagnosi positiva ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche: il suo intervento per screditare il collaboratore di giustizia ES AR OI;
il suo coinvolgimento in una vicenda estorsiva ai danni di un bar e soprattutto la sua indicata partecipazione all'omicidio di un ladruncolo che avrebbe commesso furti ai danni del sodalizio criminoso. La condotta di partecipazione di IE all'associazione mafiosa, individuata anche sulla base delle ricordate risultanze istruttorie, ha fondatamente indotto i giudici di merito ad escludere la sussistenza degli elementi richiesti per l'applicazione delle attenuanti in parola.
Quanto a ST ES, si è tenuto conto dei diversi episodi per i quali fu affermata la partecipazione al sodalizio criminoso, ha ritenuto trattarsi di un intenso coinvolgimento in varie attività criminose, con compiti a volte di estrema delicatezza, che designerebbe "uno spessore criminale incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche".
Per ER EN, il giudice di rinvio ha posto in evidenza non solo la sua posizione ai vertici del sodalizio mafioso, ma anche la considerazione che egli fu "uno dei principali protagonisti di uno dei periodi più sanguinosi della storia dell'associazione mafiosa":
ER "...rimase latitante anche dopo la cattura di II...", assumendo in tal modo un ruolo "...ancora più importante nella gestione degli equilibri mafiosi ...". Tali elementi, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 133 c.p., sono stati correttamente considerati di tale consistenza ed univocità da escludere fondatamente l'applicazione delle attenuanti generiche. Pertanto, i ricorsi di IE EL, ST ES e ER EN vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 c.p.p., gli imputati vanno condannati, oltre che al pagamento in solido delle spese del procedimento, a versare ciascuno una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA SE e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili i ricorsi di IE EL, ST ES e ER EN. Rigetta il ricorso di RI EN. Condanna gli indicati ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché l'IE, il ST e lo ER a versare ciascuno euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004