Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

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  • 1Agenzia Delle Entrate Accerta Bonus Casa Antisismico Non Spettante: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 settembre 2025

    Hai ricevuto un accertamento dall'Agenzia delle Entrate perché ti è stato contestato l'utilizzo del bonus casa antisismico (Sismabonus) non spettante? In questi casi, l'Ufficio presume che i lavori non rispettino i requisiti tecnici o normativi richiesti per accedere all'agevolazione, oppure che la documentazione presentata sia incompleta o non corretta. Le conseguenze possono essere molto pesanti: recupero delle detrazioni già fruite, applicazione di sanzioni, interessi e, nei casi più gravi, contestazioni di natura penale. Tuttavia, non sempre l'accertamento è legittimo: con una difesa mirata è possibile dimostrare la validità degli interventi o ridurre sensibilmente l'impatto delle …

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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 1945 del 24
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 24/01/2022, (ud. 30/09/2021, dep. 24/01/2022), n.1945 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere – Dott. ANTEZZA F – rel. est. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17284/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; – …

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  • 3Fisco E Lettere Di Compliance 2025: Cosa Fare
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 luglio 2025

    Hai ricevuto una lettera di compliance dall'Agenzia delle Entrate nel 2025? Ti segnalano incongruenze nei redditi, omissioni, scostamenti dagli ISA, anomalie nei crediti o nei versamenti? Ti stai chiedendo se sei obbligato a rispondere, cosa rischi e come puoi difenderti? Nel 2025 il Fisco sta intensificando l'invio di lettere di compliance, sfruttando l'incrocio dei dati digitali: conti correnti, movimenti bancari, registri IVA, piattaforme online, criptovalute, bonus edilizi, attività estere. Si tratta di un controllo preventivo, che ti dà la possibilità di correggere la tua posizione spontaneamente e con sanzioni ridotte, prima che parta un vero e proprio accertamento. Cos'è una …

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  • 4Accertamento Fiscale Per Lavoratori Esteri Non Dichiarati: Come Difendersi Con L’Avvocato
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 gennaio 2026

    Introduzione L'amministrazione finanziaria italiana ha intensificato i controlli sui redditi di fonte estera non dichiarati, colpendo sia i contribuenti che lavorano all'estero sia quelli che impiegano o sono essi stessi lavoratori stranieri in Italia. Un accertamento fiscale su queste situazioni può comportare il recupero di imposte non versate, pesanti sanzioni amministrative e persino conseguenze penali per omessa o infedele dichiarazione . Questa guida – aggiornata al 17 gennaio 2026 – fornisce un quadro avanzato e completo della normativa applicabile e delle strategie difensive a disposizione del contribuente (sia esso un privato, un lavoratore autonomo/imprenditore, o un datore di …

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  • 5Sanzioni sui versamenti con cumulo giuridico anche per i tributi localiAccesso limitato
    Rebecca Amato · https://www.eutekne.info/
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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2024, n. 13162
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 5762-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro CC DO GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato IO LL, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FR SA DE ET; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1834/25/2020 della COMMISSIONE Oggetto *IVA ACCERTAMENTO R.G.N. 5762/2021 Cron. Rep. Ud. 26/03/2024 PU Civile Sent. Sez. U Num. 13162 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 14/05/2024 2 di 14 TRIBUTARIA …
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    • diritto al rimborso iva·
    • strumentalità degli immobili all'attività d'impresa o professionale·
    • condizioni·
    • ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi·
    • determinazione dell'imposta·
    • tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)·
    • imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)·
    • detrazioni

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2023, n. 34851
    Provvedimento: SENTENZA sul rinvio pregiudiziale iscritto al n. 7201/2023 R.G., disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento con ordinanza del 31 marzo 2023, nel procedimento vertente tra FUELTRUCK S.R.L. e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Civile Sent. Sez. U Num. 34851 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 13/12/2023 2 ed iscritto al n. 39/2021 R.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2023 dal Consigliere Guido Mercolino; uditi …
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    • bis c.p.c·
    • rinvio pregiudiziale ex art. 363·
    • poteri di accertamento in fatto della s.c·
    • del giudice ordinario·
    • fondamento·
    • giudizio tributario di merito·
    • giudizio di cassazione·
    • ammissibilità·
    • giurisdizione·
    • applicabilità·
    • questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito·
    • sussistenza·
    • esclusione·
    • impugnazioni civili·
    • giurisdizione civile

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34452
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28071/2019 R.G. proposto da: NE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti e giusta nomina del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 26.10.2021 nel proc. pen. n.r.g. 7355 del 2015, dall'Avv. ES AL ([...]), nonché dall'Avv. IA Dell'Aquila ([...]), giusta atto di nomina di nuovo difensore, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Tommaso Oggetto: Crediti d'imposta– “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” – Distinzione – Accertamento tributario - Sanzioni Civile Sent. Sez. U Num. 34452 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FUOCHI TINARELLI …
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    • crediti o eccedenze di imposta·
    • necessità di distinguere tra “credito inesistente” e “credito non spettante”·
    • compensazione·
    • regime sanzionatorio·
    • conseguenze·
    • criteri distintivi tra le due tipologie di credito·
    • sussistenza·
    • tributi (in generale)·
    • sanzioni civili e amministrative·
    • repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34419
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27702/2014 R.G. proposto da: GRAFICHE MAZZUCCHELLI SPA, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio Fantozzi & Associati, rappresentata e difesa dell'avv. Lucia Montecamozzo ([...]) e dall'avv. LU AC ([...]), giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro Oggetto: Crediti d'imposta– “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” – Distinzione – Accertamento tributario – Termine di decadenza Civile Sent. Sez. U Num. 34419 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 11/12/2023 2 di 39 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; …
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    • crediti inesistenti e non spettanti·
    • compensazione di crediti·
    • accertamento·
    • conseguenze·
    • necessità di distinguere tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”·
    • applicazione rispettivamente del termine ottennale e di quello ordinario·
    • termine di decadenza ex art. 27, comma 16, d.lgs. n. 185 del 2008·
    • termine di decadenza·
    • criteri distintivi·
    • termine di decadenza.·
    • compensazione di crediti o eccedenze di imposta·
    • sussistenza·
    • azione di accertamento fiscale·
    • accertamento tributario (nozione)·
    • tributi (in generale)

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2023, n. 16252
    Provvedimento: S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al NRG 1912 del 2023 promosso da: DE VI DO, rappresentato e difeso da se stesso, elettiva- mente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Laura Nissolino in Roma, Via Enrico Tazzoli, n. 2; - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO; - intimato - e contro PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE; - intimato - R.G. 1912/2023 Cron. Rep. UPCam. 6/6/2023 disciplinare avvocati Civile Sent. Sez. U Num. 16252 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 08/06/2023 - 2 - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 255/2022, depositata il 15 dicembre 2022 e …
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    • natura di compenso·
    • nozione·
    • obbligo di fatturazione·
    • conseguenze·
    • configurabilità·
    • inosservanza·
    • illecito disciplinare·
    • onorari·
    • palmario·
    • avvocato e procuratore
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Versioni del testo

  • Titolo I : Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
  • Capo I : Sanzioni in materia di imposte dirette
  • Articolo 1
    Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive) 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applica la sanzione amministrativa ((del centoventi)) per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. ((Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.)) ((40)) ((1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.)) ((40)) 2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa ((del settanta)) per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato ((, con un minimo di euro 150)) . La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. ((40)) ((2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.)) ((40)) 3. La sanzione di cui al ((comma 2 e' aumentata dalla meta' al doppio)) quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. ((40)) 4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia gia' concorso alla determinazione del reddito nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
    5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
    6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all' articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.
    6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne da' apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2. (36)
    7. Nelle ipotesi di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.
    8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87)) ((40))
    (20) (21)

    --------------- AGGIORNAMENTO (14)
    Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies ter) che "Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1 , 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , sono ridotte alla meta'". ------------ AGGIORNAMENTO (16)
    La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto:
    - (con l'art. 1, comma 282) che "La sanzione di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281";
    - (con l' art. 1, comma 283) che "La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 e' limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione";
    - (con l'art. 1, comma 284) che "Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
    Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
    Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (36)
    Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 61, comma 4) che "L'applicazione dei commi 1 e 3 e' condizionata, in ogni caso, alla completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , introdotto dal comma 1, nonche' alla tempestiva comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia delle entrate". --------------- AGGIORNAMENTO (40)
    Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.