Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod. pen.) può essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell'indagato per quest'ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'appello presentato da M.L. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di M.F., ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare "Lido Orsetta" sito in località (Omissis) del Comune di Melendugno, gestito dalla società "L'Orsetta di M.L. s.a.s." di cui lo stesso era divenuto socio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2012, n. 15210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15210 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 616
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38513/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL DU nato il [...];
2) OL LA nata il [...];
3) OL AE nato il [...];
4) RA AS nata il [...];
avverso l'ordinanza del 4.4.2011 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Giuseppe Volpe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti Vignola Giovanni Battista e Fusco Giuseppe, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4 aprile 2011 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di OL DU, LA OL, OL AE e AS RA, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli del 17.12.2010.
Premetteva il Tribunale che il GIP, all'esito della condanna in sede di giudizio abbreviato di OL OR per reati tributari, aveva emesso il provvedimento di sequestro di ulteriori beni in disponibilità dell'imputato (era stato accertato un profitto di reato, per evasione IVA, di circa sei milioni di Euro per il 2007, di 6.300,000 Euro per il 2008 e di 2.600.00 Euro per il 2009 ed il valore dei beni già in sequestro e dei quali con la sentenza di condanna veniva disposta la confisca era largamente inferiore al profitto in questione).
Tanto premesso, nel rigettare i motivi di riesame, riteneva il Tribunale infondata l'eccezione di presunta incompetenza funzionale del GIP, riconoscendosi per giurisprudenza pressoché pacifica la competenza all'emissione di misure cautelari al giudice che abbia al momento la disponibilità del fascicolo.
Quanto all'eccezione di inutilizzabilità, rilevava il Tribunale che vanno depositati gli atti relativi ad indagini svolte in ordine alla materia oggetto del processo (le note della G.d.F. riguardavano invece la mera individuazione dei beni da aggredire per la esecuzione della confisca per equivalente).
La disponibilità andava, poi, intesa come una situazione di possesso in senso civilistico e non solo di proprietà formale, per cui non era certo ostativa al sequestro la intestazione fiduciaria. E, secondo il Tribunale, il GIP aveva, in base ad elementi concreti, accertato la interposizione fittizia.
2. Ricorrono per cassazione DU OL, OL LA, AE OL e AS RA, a mezzo dei difensori procuratori speciali.
Con il primo motivo denunciano la violazione dell'art. 322 ter c.p., comma 3, nonché dell'art. 111 Cost., art. 292 c.p.p., lett. e).
Nonostante specifiche doglianze in ordine alla violazione dell'art.322 ter cod. pen. e art. 321 cod. proc. pen., contenute nella articolata memoria depositata, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione estremamente sintetica, infondate siffatte doglianze, senza tener conto della lettera e del criterio interpretativo sistematico della norma.
È, invero, lo stesso disposto dell'art. 322 ter cod. pen. a prevedere che con la sentenza di condanna vengano individuati i beni assoggettati a confisca (il che significa che essi siano stati già sottoposti a sequestro).
Inoltre, secondo giurisprudenza pacifica di legittimità, la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, per cui non è dato comprendere come essa possa essere valutata e decisa in un momento successivo alla sentenza di condanna.
Il Tribunale ha fatto riferimento ad altri tipi di sequestro, che hanno finalità diverse rispetto a quello strumentale alla confisca per equivalente.
Peraltro la possibilità di applicazione dopo la sentenza di primo grado priverebbe le parti di un grado di giudizio in ordine alla irrogazione della sanzione (sia sotto il profilo della individuazione e valore dei beni, che della effettiva disponibilità). Nè può ritenersi che la confisca possa essere disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., ostandovi non tanto il fatto che tale norma (secondo qualche decisione) riguarderebbe solo la confisca obbligatoria, quanto piuttosto la natura sanzionatoria (ormai pacifica) della confisca per equivalente che, svincolata da ogni nesso di pertinenzialità con il reato, ha una funzione meramente afflittiva. Di qui la necessità che venga disposta con la sentenza di condanna, anche secondo una interpretazione costituzionalmente orientata.
La illegittimità del sequestro è ancora più evidente nel caso di specie, essendo esso fondato su due note della G.d.F. già in atti (anche se mai depositate) prima della emissione della sentenza. E di omissioni ed errori non può certo essere la difesa a subirne le conseguenze negative.
Quanto alla incompetenza funzionale del GUP ad emettere il provvedimento di sequestro dopo la sentenza di condanna, effettivamente per il "normale" sequestro vi è giurisprudenza contrastante e la più recente è contraria alla tesi difensiva;
nel sequestro per equivalente, però, la questione si pone in termini diversi stante la necessità di procedere a valutazioni di merito. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis e art. 438 cod. proc. pen., nonché dell'art. 416 c.p.p.
e art. 419 c.p.p., comma 3 e art. 191 cod. proc. pen.. Come già rappresentato nella memoria difensiva, depositata in sede di riesame, le due note della Guardia di Finanza, pervenute all'Ufficio di Procura il 30.9.2010 e 25.10.2010, in epoca di gran lunga antecedente alla sentenza di condanna (emessa il 16.12.2010), sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, che indica gli atti utilizzabili ai fini della deliberazione (e quindi non solo della sentenza ma anche di tutti gli altri provvedimenti che il giudice è chiamato ad emettere). Stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, non può sostenersi, che quelle note non facessero parte della "materia oggetto del processo". È sorprendente inoltre l'affermazione del Tribunale, secondo cui gli accertamenti patrimoniali svolti dalla G.d.F. e quelli acquisiti per dimostrare la interposizione fittizia siano estranei all'oggetto della prova. Proprio l'art. 187 cod. proc. pen., cui fa riferimento il Tribunale, indica come oggetto della prova anche i fatti riguardanti la determinazione della pena o della misura di sicurezza. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 322 ter cod. pen. e art. 192 c.p.p., comma 2. La difesa con la memoria aveva,
richiamando la giurisprudenza di legittimità, sottolineato che, per disporre un sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, non è sufficiente (come per le altre misure cautelari reali) il fumus ma la prova rigorosa della disponibilità e quindi della interposizione fittizia, II Tribunale, equiparando ancora una volta il sequestro per equivalente alle altre misure cautelari reali, si è limitato a ritenere sufficienti elementi di sospetto o tutt'al più di natura meramente indiziaria.
Con il quarto motivo denuncia la inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e art. 322 ter cod. pen., avendo il Tribunale motivato il provvedimento con clausole di stile o ripetitive (se non contraddittorie rispetto a quelle). Se, come ritiene il Tribunale, il concetto di disponibilità coincide con quello di possesso giuridico del bene, il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame è illegittimo in quanto l'imputato non ha mai avuto il possesso dei beni sequestrati. Peraltro il Tribunale, nell'esaminare la situazione dei singoli beni, ha tralasciato tale ritenuta coincidenza con la nozione di possesso per verificare se di fatto vi fosse una interposizione fittizia ed è pervenuto a tale conclusione senza tener conto che la prova deve essere fornita dalla pubblica accusa e deve essere estremamente rigorosa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto alla eccepita incompetenza funzionale del GUP ad emettere il provvedimento di sequestro, secondo giurisprudenza ormai consolida di questa questa Corte, la competenza appartiene al Giudice che in quel momento abbia la "cognizione" del processo.
Si è ritenuto, quindi, che sussiste la competenza del giudice dell'udienza preliminare ad emettere il decreto di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., considerate, da un lato, le profonde modificazioni, intervenute a seguito della legge n.479 del 1999, che hanno accentuato i poteri di apprezzamento del merito del
G.U.P. e, dall'altro e correlativamente, che, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice del dibattimento non può considerarsi competente a pronunciare nel merito, dato che l'udienza preliminare può concludersi con la sentenza di non luogo a procedere e che, comunque, sarebbe del tutto irragionevole riconoscere al giudice del dibattimento la competenza a disporre il sequestro preventivo in una fase in cui è il G.U.P. ad essere investito della cognizione del processo (cfr. Cass. pen. Sez. 5 n. 11677 del 23.2.2005). A maggior ragione, nel caso di specie, era il GUP a dover provvedere, essendo stato il processo definito all'udienza preliminare con il rito abbreviato e non essendo ancora pendente il giudizio di appello.
Nè tanto meno poteva ritenersi la competenza del GIP, dal momento che l'art. 321 c.p.p., comma 1, gli attribuisce la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo fino al momento dell'esercizio dell'azione penale. Ed a tal proposito si è, però, specificato che la competenza del giudice di merito a disporre il sequestro preventivo dopo l'esercizio dell'azione penale è legata necessariamente all'emissione del decreto di rinvio a giudizio, all'ultimazione dell'attività di formazione del fascicolo d'ufficio da parte del GIP ed al ricevimento dagli atti da parte del giudice del merito;
"medio tempore" persiste, pertanto, la competenza funzionale del GIP (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 4184 del 17.11.1995). In definitiva la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro appartiene al Giudice che in quel momento abbia la disponibilità del fascicolo, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Nè certamente la emissione della sentenza di condanna preclude l'imposizione del vincolo reale o determina una "deroga" ai criteri sopra delineati nella individuazione del Giudice competente. Sotto il primo profilo è pacifico che l'esigenza di disporre il sequestro preventivo possa verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (cfr. Cass. sez. 1 n. 33414 del 10.7.2001) e perfino nella fase esecutiva (Cass. sez. 2 n. 3292 del 21.6.1995; Cass. sez. 1 n. 6932 del 4.2.2009). Sotto il secondo profilo si richiama quanto rilevato in precedenza, evidenziandosi che gli stessi ricorrenti finiscono per riconoscere in relazione alla eccepita incompetenza funzionale del G.U.P. ad emettere un provvedimento di sequestro dopo la sentenza di condanna, che "effettivamente, per il "normale" sequestro preventivo, vi è giurisprudenza contrastante e che quella più recente è contraria alla tesi difensiva..", (pag. 16 ricorso).
2. Si assume però che, stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, cui è finalizzato il sequestro, essa debba essere valutata e decisa dal giudice che emette la sentenza di primo grado. Tale doglianza e tutte le altre attinenti alla "successiva" confisca sono, però, inammissibili in quanto provenienti da soggetti estranei al processo di "merito". Secondo i ricorrenti il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto dopo la sentenza di condanna, sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio (non essendo stata la confisca valutata e decisa dal giudice che ha emesso la sentenza) ed impedirebbe, nell'ipotesi di ritardo nel deposito degli atti (come nel caso di specie), di valutare "quali siano le conseguenze processuali della sua scelta ed, in particolare, quali siano tutte le possibili sanzioni alle quali egli va incontro..".
2.1. Ma, evidentemente, si tratta di questioni di "interesse" dell'imputato e non certo dei terzi intestatari dei beni, oggetto del provvedimento di sequestro, e che avrebbero dovute dal medesimo essere fatte valere con l'impugnazione (e non attraverso il gravame di soggetti, sotto i denunciati profili, non interessati). Pur in presenza di qualche pronuncia difforme, la giurisprudenza prevalente di questa Corte è orientata nel ritenere che, come si desume dalla chiara lettera dell'art. 322 cod. proc. pen., rafforzata dal principio generale espresso dall'art. 568 c.p.p., comma 3, la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, Nè può contestarsi la presenza nell'indagato dell'interesse al gravame;
sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa, sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (Cass. pen. sez. 6 n. 3366 del 28.9.1992). Anche di recente è stato ribadito che l'interesse alla proposizione della richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo sussiste in capo all'imputato (e all'indagato) pur quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi, perché l'interesse si misura sulla possibilità del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni (Cass. pen. sez. 2 n. 32977 del 14.6.2011).
2.2. Che i terzi proprietari dei beni sequestrati non siano interessati a proporre le questioni dedotte in ordine alla confisca è confermato dal fatto che essi, estranei al processo, non avrebbero potuto mai impugnare la confisca medesima (anche se disposta con la sentenza di primo grado).
A norma dell'art. 579 c.p.p., comma 3 l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali. Tale disposizione, però, non trova applicazione riguardo a soggetti diversi dalle parti processuali. Di conseguenza il terzo estraneo al giudizio non ha diritto ad impugnare la sentenza nella quale sia stata disposta la confisca di un bene sottoposto a sequestro preventivo, ma può chiederne la restituzione, esperendo incidente di esecuzione, sia nel corso del procedimento, sia dopo la sua definizione e, avverso eventuali decisioni negative del giudice di merito, può proporre opposizione e, successivamente, ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. 1 n. 42107 del 30.10.2008;
conf. Cass. sez. 2 n. 14146 del 14.3.2001).
3.Fondati, nei termini di seguito indicati, sono invece il terzo e quarto motivo di ricorso.
3.1. Non c'è dubbio che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 2/2004, Terrazzi), però, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), ne' tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare sez. unite 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi) è orientata nel ritenere che nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.
L'accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata n quella tipica. Il Tribunale del riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 40189 del 2006 - ric. Di Luggo). Il controllo non può quindi limitarsi ad una verifica meramente burocratica della riconducibilità in astratto del fatto indicato dall'accusa alla fattispecie criminosa, ma deve essere svolto attraverso la valutazione dell'antigiuridicità penale del fatto come contestato, ma tenendosi conto, nell'accertamento del "fumus commissi delicti", degli elementi dedotti dall'accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive.
Secondo anche la già citata sentenza (sez. un. n. 23/1997), non sempre correttamente richiamata, al giudice del riesame spetta quindi il dovere di accertare la sussistenza del cd. fumus commissi delicti che, pur se ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad una ipotesi ascrivibile alla realtà fattuale e non a quella virtuale (principi affermati più volte da questa sezione 3, 29.11.1996, Carli;
Cass. sez. 3, 1.7.1996, Chiatellino;
30.11.199, Russo;
2.4.2000, P.M. c. Cavagnoli;
n. 5145/2006). In conclusione la verifica da parte del giudice del riesame del "fumus commissi delicti", ancorché limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal p.m., importa che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 15914 del 16.2.2007 - Borgonovo). Pur non potendosi, quindi interpretare in modo burocratico i poteri del giudice cautelare in relazione alla astratta configurabilità del reato ipotizzato, è assolutamente pacifico che egli non abbia poteri istruttori.
Si è, pertanto, condivisibilmente affermato che "l'unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice di merito è che il primo non ha poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma tuttavia conserva in pieno il potere di valutare in punto di diritto se sulla base delle prospettazioni hic et inde dedotte ricorra il reato contestato" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 33873 del 7.4.2006-Moroni).
3.2. Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter cod. pen., non occorre provare il nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca beni nella disponibilità dell'indagato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (cfr. ex multis Cass. sez. 6 n. 11902 del 27.1.2005). Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può ricadere quindi su beni comunque, nella disponibilità dell'indagato. Sulla nozione di "disponibilità", però, non sempre le decisioni sono univoche. Ritiene il Collegio di condividere quanto in proposito affermato dalla sentenza della sez. 1 n. 11732 del 9.3.2005, secondo cui per "disponibilità" deve intendersi la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto,con la signoria di fatto sulla res indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne da l'art. 1140 cod. civ.. Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, essendo necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la disponibilità degli stessi.
Ovviamente tale potere di fatto può essere esercitato direttamente o a mezzo di altri soggetti, che a loro volta, possono detenere la cosa nel proprio interesse (detenzione qualificata) o nell'interesse altrui (detenzione non qualificata). Sicché la nozione di disponibilità non può essere limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi ò economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 6813 del 17.1.2008). Viene, cioè, in rilievo e legittima il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente la interposizione fittizia, vale a dire quella situazione in cui il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella disponibilità effettiva dell'indagato o condannato. Si è così ritenuto che, ai fini dell'operatività della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. e, di riflesso, della possibilità di adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dei beni che possono formarne oggetto, il requisito costituito dalla disponibilità di tali beni da parte del reo non viene meno nel caso di intervenuta cessione dei medesimi ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita (Cass. pen. sez. 2 n. 10838 del 20.12.2006); che le somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest'ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (art. 1289 c.c.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante (art. 1834 c.c.) Cass. pen. sez. 3 n. 45353 del 19.10.2011); che il sequestro può riguardare anche un bene in comproprietà tra l'indagato ed un terzo estraneo (Cass. sez. 3 n. 6894 del 27.1.2011) o un bene facente parte del fondo patrimoniale familiare (Cass. sez. 3 n. 18527 del 3.2.2011). È necessario, però, che venga dimostrata la disponibilità, secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell'indagato e che quindi vi sia discrasia con la intestazione formale. Incombe al P.M., poi, l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino siffatta discrasia (Cass. sez. 2 n. 17287 del 23.3.2011). La possibilità, ai fini della sussistenza del periculum di cui all'art. 321 c.p.p., di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale, impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione (Cass. pen. sez. 6 n. 27340 del 16.4.2008).
3.3. Tale indagine, pur nei limiti dei poteri del riesame sopra indicati, ha omesso il Tribunale.
Con motivazione, per un verso "perplessa" in ordine alla nozione di disponibilità, e per altro verso apodittica in ordine agli elementi che inducevano a ritenere la sussistenza della interposizione fittizia da parte dei ricorrenti nella titolarità di beni in disponibilità effettiva di OL OR, si è limitato a richiamare le argomentazioni del provvedimento cautelare del GUP senza tener conto delle analitiche e specifiche censure di cui al terzo motivo del ricorso avverso il decreto di sequestro (pag. 10- 20).
4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi e dei rilievi sopra enunciati, al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2012