Articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
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Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione) 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa ((pari al venticinque)) per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. ((40)) 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell' articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
((4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall' articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 .)) ((40)) ((4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter.)) ((4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.)) ((40)) ((5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , si applica la sanzione pari al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione.)) ((40)) ((5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , la sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio.)) ((40)) 6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all' articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
(20) (21)

------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente". ----------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. ----------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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