Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, rientra tra i compiti del giudice del riesame l'onere di effettuare, sulla base dei dati disponibili, la valutazione relativa alla equivalenza tra il valore dei beni in sequestro e l'entità del profitto del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2012, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
3260 /1 3 R 60 C A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/04/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRO PETTI - Presidente - SENTENZA N. 793/2012 Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - Dott. RENATO GRILLO N. 41661/2011 - Consigliere - Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: 1) CURRO' EP N. IL 08/09/1966 * C/ avverso l'ordinanza n. 1219/2011 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 22/07/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. GABRIELE MAZZOTTA efe he elieto l'am illaments com rinno Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza del 22 luglio 2011, depositata il 6 ottobre successivo, il Tribunale di Napoli - Sezione per il Riesame - rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emessa dal GIP di quel Tribunale in data 31 maggio 2011: la richiesta di sequestro riguardava beni immobili e mobili registrati;
quote di partecipazione societaria;
rapporti finanziari attivi;
il denaro esistente su conti correnti, per un valore di € 286.604,00 corrispondente al profitto del denaro costituito dall'omesso versamento dell'IVA per il quale risultava indagato ex art. 10 ter D. L.vo 74/00, tale CURRO' PP legale rappresentante della società "CURRO' Carmelo Laterizi di G.S.T.".
1.2 Nel rigettare la richiesta, il Tribunale partenopeo, dopo aver ricordato che una precedente richiesta di sequestro preventivo degli stessi beni avanzata dal P.M. era stata rigettata dal GIP in relazione alla mancata individuazione da parte del P.M. richiedente dei beni da sequestrare ed alla correlata mancata determinazione del loro valore, rilevava che anche la seconda richiesta del P.M. aveva riproposto lo stesso problema della precedente (mancata individuazione dei beni e mancata determinazione del valore, con riserva di indicazione all'esito degli accertamenti patrimoniali), tanto da indurre il GIP ad un nuovo rigetto della richiesta avverso il quale era stato poi riproposto l'appello esaminato dal Tribunale.
1.3 Proseguiva il Tribunale, osservando che l'appello proposto dal P.M. doveva ritenersi inammissibile e, comunque, infondato precisando - quanto alla rilevata inammissibilità - che già era stato disposto dal GIP il precedente rigetto in relazione alla mancata individuazione dei beni da assoggettare al sequestro ed alla mancata determinazione del loro valore, decisione cui era seguita l'acquiescenza da parte del P.M. che non aveva impugnato detta decisione.
1.4 Osservava ancora che il nuovo appello proposto dal P.M. conteneva la sostanziale riproposizione della tesi secondo la quale il sequestro per equivalente potrebbe limitarsi alla mera indicazione del valore dei beni da sequestrare rinviando poi alla fase esecutiva per l'esatta individuazione dei beni da assoggettare al provvedimento cautelare. Non condivideva tale tesi, ricordando il concetto che i beni da assoggettare al sequestro dovevano invece essere individuati, attesa la disciplina legislativa che prevedeva il sequestro dei beni per equivalente in relazione al valore corrispondente, sì da escludere ogni ipotersi di sequestro indiscriminato ed eccedente il prezzo o profitto del reato e riteneva in buona sostanza inammissibile l'appello, del P.M. perché generico in quanto ripropositivo delle medesime questioni già respinte dal GIP con il provvedimento precedente peraltro non impugnato dal P.M.
1.5 Per l'annullamento dell'ordinanza ricorre il Pubblico Ministero, deducendo anzitutto l'erronea applicazione della legge penale, avendo il Tribunale richiamato in modo del tutto incongruo i principi in tema di giudicato cautelare nonostante la seconda richiesta di sequestro preventivo non costituisse riproposizione della precedente ma fosse basata su motivi nuovi. 1 " Ricordava il P.M. ricorrente che la precedente decisione recettiva del GIP non si era riferita al merito della questione (il che ostava alla formazione del giudicato cautelare) quanto piuttosto al fatto che la richiesta del P.M. dovesse ritenere incompleta. Con un secondo motivo viene censurata la decisione impugnata per manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale, una volta superato il problema della individuabilità dei beni da sequestrare, non aveva comunque deciso se la seconda richiesta fosse accoglibile o meno. Con un terzo motivo si denuncia erronea applicazione ed inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto obbligatoria l'individuazione preventiva dei beni da sequestrare, bastando soltanto la quantificazione del valore da sequestrare con rinvio alla fase esecutiva per l'indicazione dettagliata dei beni. Con un quarto ed ultimo motivo il P.M. - - deduce altra inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale fatto riferimento per la quantificazione del valore dei beni da assoggettare a sequestro - non - ai valori catastali ma ai valori di mercato, non indicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. In modo erroneo il Tribunale del Riesame ha ritenuto preclusivo il c.d. "giudicato cautelare interno" formatosi in relazione ad un precedente rigetto da parte del GIP di analoga richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. che non aveva proposto appello avverso la detta decisione, ritenendo la seconda richiesta cautelare reale del P.M. esattamente ripropositiva delle medesime questioni già decise dal GIP e non impugnate dal P.M.
2. Si tratta di una tesi non condivisibile, non già in termini astratti, quanto in relazione alle circostanze certamente nuove che risultano contenute nella nuova richiesta oggetto poi dell'appello esaminato dal Tribunale del Riesame con l'ordinanza qui impugnata. Per meglio comprendere tale punto specifico, vanno sinteticamente ripercorsi versandosi in tema di error in procedendo - i tratti essenziali caratterizzanti le richieste di sequestro cautelare, così come specificati dal P.M. nel proprio ricorso e come, peraltro, accennati nell'ordinanza impugnata.
3. Con una prima richiesta di sequestro preventivo, inoltrata all'Ufficio del GIP del Tribunale di Napoli il 30 marzo 2011, il P.M. richiedente aveva richiesto procedersi al sequestro preventivo della proprietà (anche per quota parte) dei beni immobili e dei beni mobili registrati, dei valori mobiliari (quote di partecipazione societaria, azioni, obbligazioni, etc.) e di qualsiasi rapporto finanziario attivo (relativo a contratti, investimenti finanziari, bancari, etc.) e di denaro presente sui conti correnti, con riserva di indicare i detti beni in sede di esecuzione, rappresentandosi che in relazione alla ipotesi delittuosa provvisoriamente contestata (art. 10 - ter del D. L.vo 74/00) - si trattava di cose per le quali è consentita la confisca ai sensi dell'art. 1 comma 143 L. 244/07 e 322 ter cod. proc. pen. (confisca per equivalente) e precisandosi - quanto al valore indicato nella richiesta (quantificato in € 286.604,00) che si trattava del valore corrispondente alla imposta evasa per l'anno 2007. G 2 4. Detta richiesta veniva rigettata "allo stato" dal GIP del Tribunale campano con ordinanza del 5 aprile 2011, sulla base dell'assorbente ragione che il P.M. richiedente non aveva proceduto alla individuazione dei beni da assoggettare al sequestro, nè tanto meno aveva proceduto alla determinazione del loro valore, ritenendo ciò differibile alla fase di esecuzione del provvedimento: tesi che il GIP respingeva in quanto non in linea con il contrario orientamento della S.C. secondo il quale, poiché il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può avere ad oggetto beni per un valore superiore al profitto del reato, è necessaria una valutazione preventiva dei beni onde verificare il rapporto di equivalenza tra valore di essi ed entità del profitto.
5. In effetti tale provvedimento reiettivo non veniva impugnato dal P.M,, che in tempi successivi (12 maggio 2011) formulava una nuova richiesta di sequestro per equivalente nella quale venivano individuati sulla base degli accertamenti patrimoniali eseguiti nella fase - investigativa - i beni nella disponibilità dell'indagato sottoponibili a sequestro come da elenco contenuto nella richiesta, specificando anche che tali beni corrispondevano al valore del profitto illecito realizzato dall'indagato con l'evasione di imposta. Con tale nuova richiesta, quindi il P.M., sostanzialmente uniformandosi alle regole interpretative seguite dal GIP e sfociate nella originaria decisione di rigetto, riteneva di aver superato il vuoto contenutistico caratterizzante la richiesta originaria.
6. Ma il GIP partenopeo con ordinanza del 31 maggio 2011 rigettava, anche questa volta "allo stato" quest'ultima richiesta, ritenendo che, nonostante la indicazione da parte del P.M. dei beni immobili e del loro valore catastale, il mero rinvio a quest'ultimo sia per la sua approssimazione che per la riferibilità soltanto a fini fiscali ma non squisitamente estimativi, non consentiva quel doveroso controllo sulla corrispondenza tra valore dei beni e valore del profitto presupposto indefettibile per farsi luogo al sequestro per equivalente finalizzato ad una successiva confisca.
7. Il Tribunale del Riesame di Napoli, investito, stavolta, del gravame del P.M., riteneva per un verso l'appello inammissibile in quanto contenente questioni già valutate dal GIP per le quali, stante la mancata impugnazione di era formato il c.d. "giudicato cautelare" e, per altro verso, infondato l'appello in relazione alla genericità delle indicazioni circa i beni da sequestrare ed il loro valore non calcolabile dal Tribunale.
8. Così riepilogati i termini della vicenda, va certamente disattesa la tesi della inammissibilità dell'appello nei termini esplicitati dal Tribunale, in quanto la nuova richiesta di sequestro conteneva (e contiene) elementi nuovi rispetto alla prima che impediscono di affermare la formazione del c.d. "giudicato cautelare": come precisato ripetutamente da questa Corte, l'omessa impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva dà luogo alla formazione del giudicato cautelare, conseguente alla mancata impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura cautelare: esso è pertanto preclusivo alla reiterazione della richiesta laddove questa non sia fondata su 3 t elementi nuovi, stante il principio di tassatività delle procedure esperibili in materia cautelare che limita i rimedi praticabili ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge (Cass. Sez. 5^ 9.2.2011 n. 13083; nello stesso senso e con riguardo a richiesta di misura cautelare reale - v. Cass. Sez. 5^ 13.10.2009 n. 43068).
9. Ne consegue l'infondatezza dell'affermazione del Tribunale posto che la nuova richiesta del P.M. conteneva elementi di novità che, pure, sono stati esaminati dal Tribunale con esiti, comunque negativi per una diversa ragione (aspecificità dell'appello). 10. La decisione impugnata sotto tale profilo, laddove afferma, per un verso, l'inammissibilità dell'appello per ostacolo da "giudicato cautelare" e contemporaneamente procede ad una valutazione di quegli elementi giudicati nuovi ma insufficienti per pervenire ad una decisione diversa, si caratterizza per una manifesta illogicità e intrinseca contraddittorietà, così integrandosi il vizio di violazione di legge per error in procedendo che giustifica il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in materia di sequestro preventivo (o probatorio). 11. Ma l'ordinanza impugnata va annullata anche con riferimento al merito della decisione nella parte in cui ritiene l'appello del P.M. aspecifico: il Tribunale, infatti, sulla base dei nuovi dati documentali offerti dal P.M. richiedente e riguardanti l'elenco dei beni da assoggettare a sequestro ed i valori catastali, doveva verificare se il valore di quei beni fosse, o meno, corrispondente al profitto illecito realizzato, tenendo conto che dai dati catastali era (ed è) possibile desumere anche sulla base degli aggiornamenti e dei coefficienti di moltiplicazione, effettuare una valutazione concreta in termini economici. 12. Come più volte affermato da questa Corte, se è vero che da parte del Tribunale (come del GIP) non può essere compiuta alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati in assenza di dati forniti dal P.M. richiedente né può differirsi tale valutazione alla fase esecutiva, pena il rischio del profilarsi di seri dubbi di legittimità costituzionale, in quanto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", per sua intrinseca natura non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, imponendosi quindi una valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto (Cass. Sez. 5^, 9.10.2009, n. 2101, Sortino, Rv. 245727; Cass. Sez. 3^ 7.10.2010 n. 41731, Giordano, Rv. 248697), è parimenti incontroverso che, laddove il giudice disponga di elementi di valutazione tali da effettuare un calcolo ai fini della esatta commisurazione del valore, tale operazione può e deve essere condotta dal Giudice, avendo il P.M. solo il compito di fornire al giudice dati concreti per operare la valutazione senza incorrere nel pericolo che essa sia rimessa ad libitum a soggetti non legittimati a tanto ed al di fuori quindi di qualsiasi controllo giurisdizionale. 13. Dovrà, quindi il Tribunale, in sede di rinvio, procedendo ad un esame analitico dei dati economici forniti dal P.M., valutare se sulla base di essi, risulti rispettato il criterio della proporzionalità tra il valore dei beni da sequestrare e il profitto illecito derivante dal reato. 14. In questi termini va annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. 4 r 1. પારને પા
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, 4 aprile 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo Ciro PettiDir. Perf DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 GEN 2013 IL MADI IL CANCELLIERE Z IO N NA MA E 15