Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2014, n. 6635
CASS
Sentenza 8 gennaio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa non può essere mantenuto qualora, a seguito di procedura coattiva di pignoramento presso terzi, intrapresa dall'agente della riscossione ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, il debito di imposta sia stato integralmente adempiuto dal terzo debitore in luogo del contribuente effettivamente obbligato verso l'Amministrazione finanziaria, posto che, per effetto di questa operazione solutoria, non residua all'indagato alcun indebito arricchimento o vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.

Commentari2

  • 1Ristrutturazione del debito tributario e confisca per equivalente: la misura dell’ablazione segue il profitto effettivo del reato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 aprile 2025

    Nota a Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2024 (dep. 5 dicembre 2024), n. 44519 ❖ Principio di diritto “In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato deve essere rideterminata alla luce dell'accordo di ristrutturazione del debito concluso tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, in quanto tale accordo, comportando una riduzione quantitativa dell'imposta dovuta, incide sul quantum del profitto confiscabile, pena la violazione del principio di proporzionalità e il rischio di una duplicazione sanzionatoria.” ❖ Premessa La sentenza in commento si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai matura sulla natura e la funzione della confisca per …

     Leggi di più…

  • 2Omesso versamento ritenute: si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima (Cass. Pen. n. 22061/2019)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023

    La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2014, n. 6635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6635
Data del deposito : 8 gennaio 2014

Testo completo