Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 2
La reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare reale, che contenga allegazioni e deduzioni diverse dalla precedente rigettata, non incontra la preclusione del cosiddetto, giudicato cautelare. (Nel caso di specie, l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa dell'ordinanza applicativa della misura cautelare reale aveva escluso la violazione del giudicato cautelare sul presupposto che la questione giuridica già ritenuta dirimente dal G.i.p. fosse stata superata attraverso un mutamento della contestazione di reato e ulteriori allegazioni).
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2009, n. 43068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43068 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente - del 13/10/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1252
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 21392/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS FO, N. IL 13/09/1943;
avverso l'ordinanza n. 96/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 10/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
entite le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. Dierna.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione BO RO avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 10 marzo 2009 con la quale è stato accolto l'appello proposto dal PM contro l'ordinanza del Gip che aveva rigettato una richiesta di sequestro preventivo del sito internet o di una pagina di quel sito nella quale erano stati pubblicati scritti lesivi della onorabilità di GH IA e AR BR.
Il Gip di Roma, invero, aveva rigettato la richiesta del PM sul presupposto che vi ostasse la preclusione dovuta al giudicato cautelare formatosi per effetto di un proprio provvedimento, non impugnato, col quale era stata già rigettata analoga richiesta avanzata dal PM circa un mese prima. Aveva aggiunto il Gip che la nuova richiesta si limitata a riproporre questioni sostanzialmente identiche a quelle già prospettate.
Il Tribunale, in accoglimento delle ragioni del PM, osservava invece che il giudicato cautelare non era in concreto opponibile poiché non ricorreva "la medesima vicenda processuale".
Infatti, aggiungeva il giudice del merito, in tema di misure cautelari reali perché sia opponibile il giudicato cautelare non basta che la ordinanza già adottata e non impugnata abbia ad oggetto "lo stesso bene" individuato nella istanza reiterata al giudice ma anche che vi sia coincidenza delle questioni di fatto e di diritto rappresentate al giudice.
Nella specie difetterebbe tale ultimo profilo poiché la situazione processuale rappresentata al Gip con la seconda richiesta cautelare sarebbe stata in parte diversa dalla prima posto che il PM, recependo le ragioni del primo rigetto, aveva rimodulato la imputazione e riformulato le ragioni della richiesta in funzione di un rinnovato capo di imputazione provvisoria, nel quale più non compariva la aggravante del "mezzo stampa" ex L. n. 47 del 1948, art. 13 e 21. Proseguiva ritenendo sussistenti tutti gli altri requisiti per la adozione della misura cautelare reale che quindi disponeva. Deduce il ricorrente:
la erronea applicazione della legge penale in tema di giudicato cautelare. Avrebbe errato il Tribunale nel non riconoscere che per la non opponibilità del giudicato cautelare occorre "un apprezzabile mutamento del fatto" o "ragioni nuove " rispetto a quelle portate al vaglio del giudice. Nel particolare settore dei provvedimenti reiettivi delle richieste cautelari del PM, d'altra parte, posto che il giudice è titolare di un potere cognitivo pieno su tutte le emergenze sottopostegli dal richiedente, ad avviso del ricorrente dovrebbe ritenersi che "ogni aspetto fondante la misura dovesse intendersi già implicitamente dedotto" con la conseguenza che solo il mutamento dei "fatti storici" avrebbe potuto giustificare una nuova richiesta e non anche il mutamento della prospettiva giuridica o degli "argomenti" dai quali il richiedente prendeva le mosse. Ne doveva derivare che la rinnovata richiesta non avrebbe potuto essere legittimata da un mero mutamento della qualificazione giuridica della imputazione contestata.
Nella specie tale sarebbe la situazione processuale poiché la novità che connotava la nuova richiesta cautelare era data unicamente dalla mancata contestazione della circostanza aggravante speciale sopra menzionata. In realtà, oltretutto, la nuova contestazione formulata ex art. 595 c.p.p., comma 3, sarebbe stata già sottoposta al Gip, chiamato a pronunciarsi su una fattispecie ex art. 595 c.p.. Il ricorso è inammissibile.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Rv. 239692). Nella specie non ricorre ne' una ipotesi di violazione di legge ne' l'altra, di apparenza della motivazione, sicché non può non essere condivisa la richiesta del Procuratore generale di dichiarare inammissibile il ricorso.
Occorre in primo luogo osservare, sotto il primo profilo, che, in linea generale il tema del c.d. giudicato cautelare è governato dal principio espresso dalle Sezioni unite nella sentenza Buffa del 1994 (Rv. 198213) in tema d misure personali e cioè quello per cui - una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari;
- essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte.
Ne consegue, aggiungono le Sezioni unite, che le pronunzie in esame - se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate - spiegano un'efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è consentita l'adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto. (Conf. Rv. 207652; Rv. 209794 Rv. 216933; Rv. 213302).
Sulla base di tali principi si è quindi formato l'ulteriore orientamento giurisprudenziale che esclude il formarsi di preclusione quanto all'accertamento della carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari, per effetto della mancata tempestiva impugnazione dell'ordinanza cautelare con la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione (vedi Rv. 206500), sebbene la giurisprudenza non abbia mancato di individuare limitazioni al potere della parte di rinnovare al Gip sempre la medesima richiesta con la medesima questione (Rv. 208420) anche a prescindere dalla attivazione dell' incidente cautelare.
Tali rilievi non hanno tuttavia impedito alla giurisprudenza di enucleare una ulteriore sotto-fattispecie in riferimento alla quale hanno prospettato una soluzione ancora più specifica. Si tratta della ipotesi - omologa a quella in esame - nella quale il Pubblico Ministero non abbia impugnato un'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare: in tal caso si forma un giudicato cautelare per cui sussiste una preclusione alla reiterazione, negli stessi termini, della istanza respinta e ciò in quanto il provvedimento del GIP è una pronuncia su quanto dedotto, allegato e richiesto.
Non vi è preclusione, invece, nell'ipotesi in cui la nuova richiesta contenga una diversità di allegazioni e deduzioni (rv 223654). Conf. rv 187178.
Fatte tali premesse e rilevato che nel caso di rigetto di richiesta di misura cautelare è opponitele il giudicato cautelare anche sulla base del solo provvedimento del primo giudice non impugnato, deve poi osservarsi che la condizione ulteriore è quella che non siano riproposte "questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte", posto che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908). In altri termini, come bene osservato dal Tribunale, perché possa parlarsi di "preclusione" non basta che la richiesta reiterata verta sullo "stesso fatto" ma occorre anche che riproponga le stesse questioni e allegazioni.
Sotto tale profilo i motivi di ricorso risultano dunque manifestamente non apprezzabili nella parte in cui pretendono di individuare la preclusione processuale in ragione soltanto della "identità del fatto" oggetto della nuova richiesta rispetto alla prima e soprattutto laddove sostengono che la totale devoluzione del tema al Gip da parte del PM che richiede una misura cautelare farebbe sì che tutte le questioni giuridiche connesse alla fattispecie considerata sono da intendersi "implicitamente dedotte". È vero invece che proprio la speciale natura del giudicato cautelare, individuato in misura ridotta rispetto a quello ex art.649 c.p.p., in relazione allo "stato degli atti" e alle sole questioni dedotte (o a quelle necessariamente presupposte sul piano logico da queste ultime), impone una lettura rigorosa a restrittiva dei limiti di tale istituto senza che sia consentito ritenere chiuso l'incidente cautelare se non su temi non sottoposti al giudice, altrimenti vanificandosi la precisione degli approdi giurisprudenziali, costanti, sulla differenza di trattamento tra il dedotto e il deducibile anche nella sede del riesame che, come è noto, è una impugnazione a cognizione piena, anche al di là dei temi e delle ragioni portate dall'interessato.
Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha ritenuto che non potesse ricorrere una caso di preclusione sul presupposto che vi fossero stati non solo un mutamento di parte della contestazione di reato, ma anche una diversificazione delle questioni anche in diritto poste a fondamento della nuova domanda cautelare. Il Tribunale, infatti, attesta che vi è stata una questione giuridica ritenuta dal gip dirimente e superata mediante la nuova contestazione con ulteriori allegazioni, attestazione in ordine alla quale non si evidenziano censure specifiche nei motivi di ricorso. Si è in presenza, in altri terminici una motivazione che in sè vale ad escludere la sussistenza della violazione di legge anche sotto il secondo profilo sopra menzionato e cioè quello connesso ad una motivazione che presenti meri connotati di stile e possa definirsi apparente.
Hanno rilevato del resto le Sezioni unite nella sentenza Esposito n. 45189 del 17/11/2004 che "per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone (Cass., sez. 6A, 4 febbraio 1998, Ripa, m. 210378, Cass., sez. 6A, 16 ottobre 1995, Pulvirenti, m. 203740).
Come ha ben chiarito la più recente e autorevole giurisprudenza civile, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio il potere officioso del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici dei fatti, che tuttavia debbono essere pur sempre allegati dalle parti (Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, m. 515986, Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, m. 551789). Con le allegazioni invero le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio;
con le domande o con le eccezioni postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati;
con le richieste e le deduzioni probatorie tendono a verificare le ipotesi costruttive formulate con le allegazioni, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati. E il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, in particolare con riferimento a questioni che non risultino altrimenti controverse". Nel caso di specie va dato atto che il ricorrente non ha comunque adempiuto agli oneri impostigli, non avendo egli allegato e tantomeno argomentato che le questioni fossero identiche ma solo, e del tutto improduttivamente, che il "fatto" fosse "identico". Alla inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedurali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 300,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 300,00.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009