Articolo 10 bis del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Articolo 10Articolo 10 ter
Versione
1 gennaio 2005
>
Versione
22 ottobre 2015
>
Versione
27 ottobre 2019
>
Versione
25 dicembre 2019
>
Versione
21 luglio 2022
>
Versione
29 giugno 2024
Art. 10-bis. (( (Omesso versamento di ritenute certificate). )) (( 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a cinquantamila euro. ))
Entrata in vigore il 29 giugno 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente