Sentenza 26 giugno 2014
Massime • 2
In tema di confisca per equivalente, le modifiche introdotte con la legge n. 190 del 2012 non hanno carattere innovativo rispetto al coordinato disposto dall'art. 640 quater cod. pen. con l'art. 322 ter cod. pen., in quanto, anche prima della novella, la misura ablatoria disposta per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. poteva avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente adottato un provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012). (Conf. sent. n. 33872 del 2014 non mass.)
In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del "periculum" in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen. - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni.
Commentari • 5
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Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 321, co. 2; Cod. pen., art. 240) Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione – Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite – Conclusioni Il fatto Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria dichiarava inammissibile una impugnazione proposta da avverso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, cod. pen. avente ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2014, n. 31229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31229 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 26/06/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1480
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 14991/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO BI US nato il [...];
avverso l'ordinanza del 20/01/2014 del Tribunale del Riesame di Rieti;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe PP che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Ciotti Simon Pietro che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
1. Con ordinanza del 20/01/2014, il Tribunale del Riesame di Rieti confermava il sequestro preventivo per equivalente - fino all'importo di Euro 269.725,00 - ordinato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città nei confronti di BO IO PP indagato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 640 bis, 48 e 479 c.p. (truffa ai danni dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione degli artt. 322 ter e 640 bis c.p. per avere il Tribunale confermato un sequestro illegittimo in quanto disposto per fatti avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge che consentiva la confisca per equivalente del profitto conseguito per i reati di truffa aggravata. Il ricorrente, infatti, rileva che, solo a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, alla seconda parte dell'art. 322 ter c.p., comma 1 - che prevede la confisca per equivalente - è stato previsto che la confisca per equivalente sia disposta non solo per il prezzo ma anche per il profitto.
2.2. violazione dell'art. 273 c.p.p., per avere il tribunale ritenuto che, nel caso in esame, non fosse necessario il periculum in mora. Peraltro, erroneamente il fatto era stato sussunto nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. laddove, invece, avrebbe dovuto essere qualificato come indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato ex art. 316 ter c.p.. 3. Con memoria depositata l'11/06/2014, il ricorrente ed i suoi difensori, hanno dedotto la violazione dell'art. 640 bis c.p. sostenendo che non sarebbe ravvisabile alcuna ipotesi di reato sia in punto di fatto che di diritto avendo egli l'effettiva disponibilità dei terreni che aveva indicato nelle domande per ottenere i finanziamenti.
DIRITTO
1. qualificazione giuridica: correttamente il fatto contestato all'indagato è stato sussunto nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. e non in quella di cui all'art. 316 ter c.p..
Sul punto, la motivazione addotta dal tribunale in ordine al quid pluris (rectius: artifici e raggiri) richiesto dalla giurisprudenza come elemento distintivo rispetto al meno grave e residuale reato di cui all'art. 316 ter c.p., è amplissima ed è stato correttamente individuato nella predisposizione di contratti falsi che debitamente registrati hanno tratto in inganno i funzionari dell'Agea (cfr pag. 8- 9 ordinanza impugnata): la censura, quindi, sul punto è manifestamente infondata.
Il motivo dedotto con la memoria 11/06/2014, è totalmente nuovo in quanto non si limita - come nel ricorso - a sostenere che il fatto andrebbe sussunto nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., ma introduce una nuova e diversa problematica (insussistenza dell'ipotesi di truffa aggravata) che, in quanto involgente anche e soprattutto nuove e mai dedotte questioni di fatto, deve ritenersi inammissibile a mente dell'art. 585 c.p.p., comma 4 così come costantemente interpretato da questa Corte di legittimità secondo la quale "il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate", e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione" Cass. 46711/2011 riv 251412.
2. Quanto all'omessa motivazione in ordine al periculum in mora, va osservato che il sequestro ai fini di confisca di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2 si differenzia, in quanto figura autonoma, dal sequestro di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1 sotto i seguenti profili:
a) ha natura facoltativa, al contrario di quello di cui al comma 1:
SS.UU 12878/2003 riv 223721;
b) non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili sono di per sè oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria: Cass. 4114/1994 Rv. 200854; Cass. 1810/2000 Rv. 217682;
c) è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la "res" e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato nel senso che debba essere specificatamente predisposta, fin dall'origine o per successiva modifica, per l'azione criminosa. Tale ulteriore connotazione, in quanto attinente al grado di pericolosità della cosa, sarà valutata dal giudice del merito nel momento in cui, pronunciata la condanna, dovrà decidere se esercitare o meno il potere discrezionale di disporre la misura di sicurezza: Cass. 3334/1996 Rv. 206885; Cass. 34088/2003 rv. 226687; Cass. 13298/2004
rv. 227886; Cass. 24756/2007 rv. 236973; Cass. 11603/2012 rv. 252496;
Cass. 13049/2013 rv. 254881. Nel caso di specie, è stato ordinato il sequestro, ex art. 321 c.p.p., comma 2 bis, in quanto finalizzato alla confisca per equivalente.
Di conseguenza, rispetto al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p., comma 2, va evidenziata la seguente differenza: nel sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2 bis non è necessario che sia provato il nesso strumentale tra la "res" e la perpetrazione del reato per la semplice ragione che la confisca per equivalente, per assioma, ha ad oggetto beni estranei al reato contestato, che sono sottoposti al vincolo cautelare solo perché di valore equivalente al profitto del reato: ex plurimis Cass. 7250/2005 Rv. 231604; Cass. 31692/2007 Rv. 237610; Cass. 1261/2012 Rv. 254175.
Invece, così come nel sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2, non è necessario il requisito del periculum (richiesto per il sequestro di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1) in quanto la particolarità della misura consiste nel fatto che per la legittimità di essa non occorre necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico" (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto della confiscabilità: ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali.
In altri termini, il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sè oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria.
Ne consegue che compito del giudice, nel disporre il sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2 - art. 321 c.p.p., comma 2 bis, consiste solo nel verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca: il che può avvenire, secondo la disciplina sostanziale del diritto penale, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria: ex plurimis Cass. 3343/1992 Rv. 192862; Cass. 4114/1994 Rv. 200854;
Cass. 17439/2005 Rv. 231516; Cass. 9829/2006 Rv. 233373; Cass. 4100/2007 Rv. 238554; Cass. 43945/2013 Rv. 257418.
Ne consegue che, anche sotto questo profilo, la decisione impugnata - nella parte in cui ha omesso ogni valutazione in ordine al periculum - deve ritenersi corretta e la censura va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: ®compito del giudice, nel disporre il sequestro per equivalente, consiste solo nel verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca che, proprio perché confiscabili, sono di per sè oggettivamente pericolose, essendo del tutto irrilevante la valutazione sia del periculum in mora - che attiene ai requisiti di cui al sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1 - che della pertinenzialità dei beni".
3. irretroattività: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto, risulta pacificamente dall'ordinanza impugnata che:
a) i reati (artt. 640 bis e 479 c.p.) di cui il ricorrente è, allo stato, incolpato, furono commessi, secondo quanto si evince dal capo d'incolpazione provvisorio riportato nella stessa ordinanza impugnata "in Borbona dal gennaio al dicembre 2011".
b) il sequestro per equivalente è stato ordinato per la complessiva somma di Euro 269.725,00 costituente "il profitto dei reati di truffa commessi": cfr pag. 11 ordinanza impugnata.
La doglianza del ricorrente non è fondata perché omette di considerare che la norma di riferimento, nel caso di specie, è l'art. 640 quater c.p. a mente del quale, per l'ipotesi di cui all'art. 640 bis c.p. (ossia l'ipotesi di reato per il quale il ricorrente risulta indagato) "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 322 ter c.p.". La suddetta norma, ben prima dell'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, aveva fatto sorgere il problema se il rinvio all'art. 322 ter c.p. fosse limitato al solo comma 1 (nel quale caso la confisca per equivalente sarebbe stata ammissibile solo per il prezzo del reato) ovvero all'intero contenuto di tutto l'articolo (nel quale caso, la confisca per equivalente sarebbe stata ammissibile anche per il profitto, così come disposto dal comma 2, seconda parte, per il reato di corruzione).
Sul punto, essendosi creato un contrasto giurisprudenziale, intervennero le SS.UU. le quali con la sentenza n. 419336/2005 Rv. 232164 enunciarono il seguente principio di diritto "il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater c.p. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter c.p.". Il suddetto principio, successivamente, è stato sempre confermato dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. 30790/2006 Rv. 234886;
Cass. 10838/2006 Rv. 235829; Cass. 23425/2007 Rv. 236784; Cass. 37090/2007 Rv. 237608; Cass. 5401/2009 Rv. 242777; Cass. 2101/2009
Rv. 245727; Cass. 11590/2011 Rv. 249883. Di conseguenza, ritenendo questa Corte di dover ribadire il suddetto principio di diritto, la censura va disattesa in quanto il principio di irretroattività della confisca per equivalente (che, in sè, è corretto essendo espressamente previsto dalla L. n. 300 del 2000, art. 15: ex plurimis Cass. 31988/2006 Rv. 235357), non è applicabile al caso di specie in quanto il reato contestato di cui all'art. 640 bis c.p. fu commesso in un periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 300 del 2000 e per esso, in base al combinato disposto dell'art. 640 quater c.p. e art. 322 ter c.p., comma 2, seconda parte, era già possibile la confisca per equivalente oltre che del prezzo anche del profitto del reato: di conseguenza, per l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 640 bis c.p., è del tutto irrilevante la modifica dell'art. 322 ter c.p., comma 1, seconda parte a norma del quale, solo a seguito della L. n. 190 del 2012, è ora possibile la confisca per equivalente anche del profitto del reato. La censura, va quindi disattesa, alla stregua del seguente principio di diritto: "relativamente al reato di cui all'art. 640 bis c.p., essendo la confisca del profitto ammissibile per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 300 del 2000 in base al combinato disposto dell'art. 640 quater c.p. e art. 322 ter c.p., comma 2, seconda parte, è irrilevante la modifica dell'art. 322 ter c.p., comma 1, seconda parte a norma del quale, solo a seguito della L. n. 190 del 2012, è ora possibile la confisca per equivalente anche del profitto del reato".
4. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014