Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il tribunale del riesame che proceda alla conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non deve accertare, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, l'esatta corrispondenza tra profitto del reato e "quantum" sottoposto a vincolo cautelare, essendo, invece, sufficiente che motivi sulla non esorbitanza del valore dei beni sequestrati rispetto al credito garantito.
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Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2013, n. 39091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39091 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 23/04/2013
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1090
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere - N. 51211/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIANFRONE ADELIO N. IL 30/01/1952;
avverso l'ordinanza n. 123/2012 TRIB. LIBERTÀ di CHIETI, del 16/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. DI FRANCIA FERDINANDO in sostituzione dell'avv. CAMBERINI Alessandro.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 16 ottobre 2012, il Tribunale di Chieti ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lanciano il 27 settembre 2012, in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 4 e 8 per la dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi e l'utilizzazione di una fattura relativa ad operazioni inesistenti.
2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, la difesa rileva la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.. Ricorda la stessa difesa che, a seguito di riesame relativo a un primo decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca, si era segnalato che la documentazione bancaria utilizzata dalla Guardia di Finanza per la ricostruzione in via induttiva dell'imposta evasa era stata acquisita senza le garanzie di legge nonostante il ricorrente fosse già indagato. Il Tribunale del riesame aveva accolto tale doglianza e annullato il primo decreto di sequestro preventivo. Il pubblico ministero aveva reiterato la richiesta senza procedere al sequestro della documentazione bancaria con le garanzie previste dall'art. 220 richiamato. Il Tribunale aveva motivato il rigetto della richiesta di riesame avverso il nuovo sequestro affermando che gli atti relativi alla movimentazione bancaria erano stati correttamente acquisiti, perché l'indagato aveva ricevuto gli avvertimenti di legge ed era stato invitato a nominare un difensore di fiducia. Lamenta la difesa che la documentazione bancaria era stata acquisita in via amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2) e 7) senza contraddittorio con l'indagato sulla movimentazione bancaria.
2.2. - Si lamenta, in secondo luogo, la violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 3, perché la documentazione bancaria sequestrata non era stata trasmessa al Tribunale del riesame, il quale avrebbe erroneamente ritenuto corretta tale mancata trasmissione, senza considerare che l'imposta evasa era stata calcolata in via diretta sulla base della documentazione sequestrata e trasmessa e, in secondo luogo, proprio attraverso l'esame di detta documentazione bancaria;
con la conseguenza che vi sarebbe una violazione del diritto di difesa, non essendo stati trasmessi al Tribunale tutti gli atti su cui si era fondato in concreto il provvedimento di sequestro oggetto di riesame.
2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2, perché la difesa aveva rilevato che il sequestro aveva per oggetto la somma di Euro 218,363,02 a fronte di Euro 174.719,24 d'imposta evasa, come calcolata dalla Guardia di Finanza. Ne consegue un'errata applicazione della disciplina del sequestro e della confisca, in ragione della non corrispondenza tra quanto sottoposto a vincolo e l'ammontare del profitto del reato. Inammissibilmente il Tribunale avrebbe affermato che era opportuno mantenere il sequestro nella misura disposta, tenuto conto del necessario congruo margine di cautela a garanzia dell'effettivo recupero delle pretese erariali rappresentate dall'imposta evasa, dalle sanzioni penali, dagli interessi e dalle eventuali spese di recupero forzato.
2.4. - Con memoria del 22 aprile 2013, la difesa ha proposto motivi aggiunti sostanzialmente riferiti alla motivazione circa il fumus commissi delicti, il periculum in mora e il quantum del vincolo cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - I motivi aggiunti depositati in data 22 aprile 2013, ovvero un giorno prima dell'udienza in camera di consiglio di fronte a questa Corte sono in larga parte riproduttivi dei motivi già proposti e, comunque, inammissibili per tardività. Trova, infatti, applicazione il disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 4, e dell'art. 611 c.p.p., comma 1, ultimo periodo, secondo i quali le parti possono presentare motivi nuovi e memorie solo fino a 15 giorni prima dell'udienza. Il mancato rispetto di tale termine comporta decadenza, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5 del richiamato art. 585. 3.2. - Quanto alla pretesa violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. dedotta con il primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che essa non sussiste, perché, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la documentazione bancaria è stata ritualmente acquisita a mezzo di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen.; cosicché eventuali doglianze avrebbero dovuto essere sollevate in relazione a quel provvedimento. In particolare, i dati relativi alla movimentazione bancaria sono stati correttamente acquisiti nel corso delle indagini, perché l'indagato ha ricevuto gli avvertimenti di legge è stato invitato a nominare un difensore di fiducia. Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso.
3.3. - Inammissibile, perché formulato in modo non specifico, è il secondo motivo di doglianza, con cui si lamenta che la documentazione bancaria non è stata trasmessa al Tribunale del riesame, il quale avrebbe fondato la sua decisione anche su tale documentazione. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - il quale non fa alcun puntuale riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato - il Tribunale fonda la sua decisione non sulla documentazione bancaria, ma sull'inesistenza del rapporto sottostante alla fattura di Euro 30.000,00 relativa alla gestione dell'albergo per conto del ricorrente nel periodo dal 28 novembre al 30 dicembre 2007, per l'accertata mancanza di un rapporto di locazione sottostante che giustificasse il pagamento della somma portata in tale fattura;
elementi che nulla hanno a che vedere con la documentazione bancaria in questione.
3.4. - Il terzo motivo di ricorso, relativo all'esorbitanza della somma oggetto di sequestro rispetto all'ammontare dell'imposta evasa, è infondato.
Deve infatti rilevarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dalla L. n. 244 del 2007, art.1, comma 143, va riferito all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di profitto del reato, costituito dal risparmio economico conseguente alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo;
a tal fine, per la quantificazione di questo risparmio, deve tenersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario (sez. 3, 23 ottobre 2012, n. 45849). A tali considerazioni, che si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame, deve, più in generale, aggiungersi che, anche a prescindere dal computo degli interessi e delle spese ai fini della determinazione dell'ammontare del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non vi è necessità di accertare l'esatta corrispondenza fra profitto e quantum sequestrato, essendo sufficiente che il giudice motivi, in linea di massima, sulla non esorbitanza di quanto sequestrato, salvi, ovviamente, gli eventuali più approfonditi accertamenti da svolgersi nel giudizio di merito. Ne consegue che, laddove la valutazione del giudice risponda a tali criteri, essa è insindacabile in sede di legittimità. Il provvedimento del tribunale del riesame che conferma il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere, infatti, ritenuto illegittimo nel solo caso in cui non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati;
valutazione necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (ex multis, sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 41731). 4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013