Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2014, n. 9266
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Sentenza 25 novembre 2014

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Non é causa di abnormità o di nullità della decisione la trattazione congiunta, nel giudizio di appello, delle posizioni di imputati giudicati con il rito abbreviato e di imputati processati nelle forme ordinarie, poiché la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.

In tema di reati fallimentari, nei confronti del responsabile del controllo interno di una società di intermediazione finanziaria è configurabile, a titolo di compartecipazione criminosa, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in considerazione della posizione di garanzia di cui il medesimo è titolare e dei doveri che gli sono attribuiti alla luce del contenuto dell'art. 57 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11522 dell'1 luglio 1998, in attuazione del D.Lgs. 1998, n. 58, ma non anche il delitto di bancarotta documentale, non essendo egli tenuto alla verifica della contabilità dell'impresa ai differenti fini della ostensibilità ai terzi dell'esatta situazione patrimoniale e finanziaria della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2014, n. 9266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9266
    Data del deposito : 25 novembre 2014

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