Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice disponga la riunione di procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2013, n. 8404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8404 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 03/10/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2447
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 2869/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT NA N. IL 19/08/1946;
avverso la sentenza n. 11438/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 12/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Giancarlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia TI RD, avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni aziendali della società TI e Associati s.a.s., di cui era stato accomandatario.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, articolato in tre censure, si lamenta inosservanza di norme processuali.
La prima articolazione concerne il fatto che la sentenza impugnata non reca il numero del registro sentenze.
La seconda articolazione investe la decisione della Corte territoriale di non sospendere il dibattimento malgrado la presenza di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Con la terza articolazione si lamenta la irritualità e la nullità dell'ordinanza di riunione tra il procedimento principale (R.G.T. 1066/2005) e il procedimento satellite (R.G.T. 260/2007 -1547/2005), emessa nonostante il contrario principio dell'unitarietà della bancarotta, che non avrebbe consentito un secondo giudizio per il medesimo fatto, e nonostante la differente fase processuale in cui si trovavano i procedimenti, con conseguente violazione dell'art. 17 c.p.p. e dell'art. 517 c.p.p.. Inoltre, il ricorrente sottolinea i profili di incompatibilità scaturenti dal fatto che il Collegio chiamato ad espletare l'istruttoria del processo riunito aveva già assunto le prove nel processo principale.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali. In particolare, si rileva che i beni la cui sottrazione era stata attribuita al ricorrente si trovavano nella disponibilità di altro soggetto, resosi acquirente dei locali aziendali nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare in danno del TI, come dimostrato da un atto transattivo concluso dall'aggiudicatario con la curatela fallimentare. D'altra parte, proprio l'intervenuta transazione rivelava l'assenza di danno per i creditori.
Il ricorrente ha aggiunto che la sentenza impugnata non aveva individuato i beni dei quali si trattava, posto che, a parte quelli oggetto dell'accordo transattivo, residuavano solo i beni che l'aggiudicatario aveva ceduto ad un terzo, il quale aveva poi riferito di averli buttati.
3. È stato proposto ricorso per cassazione anche dall'imputato, con il quale si lamentano vizi motivazionali, attraverso una prospettazione analoga al secondo motivo del ricorso proposto dal difensore.
Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Con riguardo alla prima articolazione, è appena il caso di notare che la mancata indicazione del numero di registro sentenze non è previsto come causa di nullità (art. 177 c.p.p.) e non ha arrecato alcuna lesione al diritto di difesa, dal momento che la decisione resta individuabile anche in difetto di tale elemento.
1.2. La seconda articolazione del primo motivo è infondata, in quanto, in presenza di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice penale dispone del potere di sospendere il dibattimento, ma solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 479 c.p.p., nella specie neppur dedotte a sostegno della doglianza (Sez.
U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239399). A ciò deve aggiungersi che il ricorrente, interessato ad ottenere un sindacato sullo scorretto esercizio del potere di sospensione del dibattimento, neppur deduce e prova che al momento della decisione della Corte territoriale il procedimento di opposizione (o di reclamo) fosse ancora pendente.
1.3. Anche la terza articolazione del primo motivo è infondata, in quanto è inoppugnabile il provvedimento di riunione o di separazione dei procedimenti (Sez. 1^, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto e altri, Rv. 241822). Al riguardo, va ribadito che il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 5^, n. 26064 del 09/06/2005, Colonna, Rv. 231915).
Per completezza, deve aggiungersi che la riunione si colloca su un piano diverso dalla contestazione del fatto nuovo (si veda il principio affermato da Sez. 5^, n. 4551 del 02/12/2010 - dep. 08/02/2011, Mei, Rv. 249262), non contrasta con il c.d. principio di unitarietà della bancarotta, che, in realtà, esprime, in termini sintetici, la scelta del legislatore di unificare quoad poenam fatti- reato autonomi e non sovrapponigli tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665) e soprattutto non pone, nel caso di specie, alcun problema di invalidità della sentenza per incompatibilità del giudice, per l'assorbente ragione che persino l'effettiva esistenza di cause di incompatibilità e l'art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p., (Sez. 5^, n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716).
2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato (la cui prospettazione, come detto, è analoga a quella del ricorso proposto direttamente da quest'ultimo) è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente individuato l'ipotesi di distrazione con riguardo ai beni mobili trasportabili rimasti nei locali dei quali il terzo si era reso aggiudicatario e che, su indicazione dell'imputato, erano stati non restituiti alla curatela, come doveroso, ma trasportati in locali di altro soggetto (tale Zanon Giordano). Tale condotta esprime certamente una distrazione, quale che sia stata poi la destinazione impressa a tali beni, successivamente, dal depositario.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014