Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6598 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TEZA65 9 8 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento somma per espletamento mediazione Composta dagli g.ri Magstrati: R.G.N. 7241/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Dott. Michele Cron.14777 VARRONE Consigliere - Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep.2603 Consigliere Ud. 05/03/01 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. L-SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 CASTELLI SPA, in persona del legale rappresentante pro 114 MAU IL CANCELLIERE tempore dr. Alessandro Bonfiglioli, domiciliata in ROMA LIRE 3000 presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CANCELLERIA RENATO PALUMBI con studio in 40124 BOLOGNA VIA FARINI 24, giusta delega in atti;
CG512677 ricorrente -
contro
CORBIERES S.A.; intimata - avversO la sentenza n. 163/98 della Corte d'Appello di -2001 BOLO GNA, Sezione 2° Civile, emessa il 07/11/97 e 439 depositata il 18/02/98 (R.G. 1463/95); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE udienza del 05/03/01 dal Consigliere Dott. Italo Rilasciata copia legale al Sig. PALUMBI PURCARO;
per diritti L. 12.000+2B6 23 GIU, 2001 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. LIRE 2000 Svolgimento del processo CANCELLERIA Con atto di citazione notificato il 20 novembre 1985 la società Corbieres S. A. con sede in Lugano con- venne in giudizio la società Castelli S. p. a. espo- BE1339 che all'inizio dell'estate 1984 un iracheno nendo: CANCELLERIA preso contatti con la Castelli S.p.A. proponendo aveva un contratto per le forniture di arredamento al Mini- stero della Difesa dell'Iraq e chiedendo, in caso di esito positivo, il riconoscimento di un compenso per la 258 5000 CANCELLERIA mediazione svolta;
che, in data 21 agosto 1984, venne concluso un accordo con l'arch. Berardi (che provviso- D C riamente rappresentava gli arabi), poi sostituito da un accordo definitivo in pari data con la società Corbie- res, nel quale la S.p.A. Castelli si impegnava a corri- spondere alla Corbieres medesima un compenso del 4% sul valore FOB del contratto;
- che il contratto tra la convenuta e il Ministero della Difesa iracheno era sta- to regolarmente concluso ed aveva avuto completa esecu- zione (per un valore della fornitura pari a U.S. 2 732.000); che, nonostante i solleciti, la convenuta non provvedeva al pagamento, affermando che la consu- lenza commissionata non era stata fornita. Chiese, pertanto, l'attrice la condanna della con- venuta al pagamento della somma di U.S. 24.92 (corri- spondente al 4% del valore FOB del contratto concluso tra la Castelli e l'Iraq), oltre a rivalutazione e in- teressi dalla data degli eseguiti pagamenti da parte dell'Iraq. Radicatosi il contraddittorio, la società Castelli chiese il rigetto della domanda, siccome in- S. p .a. fondata. Con sentenza in data 19 giugno 1995, il Tribunale adito accolse la domanda proposta dall'attrice e con- dannò la società convenuta al pagamento della somma di 24.792 dollari, oltre interessi e spese. A seguito dell'appello della società Castelli S. p. la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in da- a. ta 29 marzo 1999, respinse l'appello e condannò l'ap- pellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso la società Castelli S. p.a., sulla base di un unico motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 3 Con l'unico motivo del proposto gravame, la ricor- rente, lamentando omessa motivazione circa un punto de- cisivo della controversia prospettato dalla parte e ri- levabile di ufficio, deduce che la Corte territoriale non si sia pronunziata sulle eccezioni, sollevate dalla difesa dell'appellante, di giuridica inesistenza della società Corbieres S.A. e di difetto di legittima rap- presentanza della stessa da parte di UI LL, che non avrebbe mai potuto iniziare la causa quale legale. rappresentante della società medesima, in quanto non lo era mai stato. La censura è fondata. Per la rilevabilità del difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 C. p. C. è necessario che un ele- mento, potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione, non sia stato oggetto di esame da parte del giudicante. Il che si è, puntualmente, verificato nella fatti- specie, atteso che la Corte territoriale non ha minima- mente preso in esame l'eccezione formulata dall'attuale ricorrente, relativa al difetto di legittimatio ad pro- cessum della controparte, sotto il duplice profilo del- la mancanza di prove in ordine all'esistenza giuridica della società Corbieres s. a. e relativamente ai poteri rappresentativi del soggetto firmatario del mandato al- 4 le liti. Appare evidente che l'omesso esame di tali eccezio- ni sia essenziale ai fini della decisione, in quanto la fondatezza di una soltanto delle suindicate eccezioni avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente hoooo cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per esame 290000 delle menzionate eccezioni a diversa sezione della Cor- te di appello di Bologna, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 4
P.Q.M.
cassa la sentenza im- La Corte accoglie il ricorso, pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- (lire 31330 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- R E T N A T ne, il 5 marzo 2001. DJ estensoreIlconsiglie@ce liere: relatore ed OMA Il Presidente 'Mofientimin I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 11 MAG. 2001 Oggi, lì A IL CANCELLIERE M E R Giovanni Gambattista P U S E 5 T R O C