Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
La nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso di fissazione dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. (Fattispecie in tema di riesame avverso un'ordinanza applicativa di misura custodiale in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2010, n. 17267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17267 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2010
Dott. AGRÒ ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 618
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 7853/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL OR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 01/12/2009 dal Tribunale di BO nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere (ordinanza g.i.p. Tribunale Parma 30.4.2009);
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo OLni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto P.G. Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Lepre OR M., che ha dedotto la nullità insanabile dell'udienza e del provvedimento di riesame e, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1.- Nel quadro di indagini su estesi traffici di sostanze stupefacenti in atto nelle province di Modena e di Parma tra esponenti della criminalità emiliana e napoletana, intessuti da reciproci rapporti di fornitura e vendita al dettaglio di stupefacente del tipo cocaina, indagini scandite dal contributo conoscitivo offerto dal collaborante RE SS, da attività di intercettazione telefonica e da simultanei servizi di osservazione e controllo investigativi della Squadra Mobile della Questura di Parma, sfociati in alcuni casi in operazioni di sequestro di droga e di arresto di soggetti coinvolti nell'illecito commercio, il g.i.p. del Tribunale di Parma con ordinanza del 30.4.2009 ha applicato, tra gli altri, a OR AB la misura cautelare della custodia in carcere per due ipotesi di condotte criminose qualificate da continuazione "interna" enunciate con i capi N) e P) della rubrica provvisoria.
Con l'imputazione di cui al capo N) si ascrive all'indagato il concorso (con OR OL), nella continuata attività di fornitura di cocaina a RA SA, che la vende nell'area di Modena, fino ad una ultima cessione di circa 240 grammi di cocaina avvenuta in epoca prossima al 30.10.2008, quando il SA è arrestato in flagranza del reato di spaccio nonché trovato in possesso della detta quantità di cocaina. I gravi indizi di colpevolezza nei confronti del AB sono individuati dal g.i.p.: a) nelle varie conversazioni intercettate tra il SA e il AB e tra costoro e OR OL riferibili, nel decrittato linguaggio allusivo impiegato dai dialoganti, a forniture di droga;
b) nella conversazione del 17.10.2008 in cui il SA, che in quel momento ospita in una abitazione da lui presa in affitto a Modena il AB e altri "LE", sollecita il AB ad un incontro per potergli "pagare l'affitto" della casa (discrasia che svela l'intento di SA di pagare una fornitura di droga); c) nei servizi di controllo di p.g. che accertano l'arrivo a Modena nel giorno precedente l'arresto del SA del AB e di OR OL con una autovettura Audi A3, trovata in sosta davanti all'abitazione di SA e sulla quale i cani antidroga segnalano più volte la presenza di tracce di droga;
d) nei dialoghi con cui il AB il 28.10.2008 segnala a tale "Anna" di essere in procinto di raggiungere ON LI a casa sua a TO (Parma). Con l'imputazione di cui al capo P) si contesta al AB il concorso, con il citato OR OL e con SI OR (cognato del AB), in una continuativa vendita di cocaina ad ON LI, che la destina al mercato al dettaglio, attuata fino al settembre 2008. I gravi indizi di colpevolezza per il AB sono in questo caso ravvisati dal g.i.p. parmense, oltre ai già emersi contatti con l'LI: a) nei numerosi contatti telefonici intrattenuti dall'LI con i tre indagati e in particolare con il SI allorché ha necessità di contattare il AB (per altro trovato in possesso, durante un mirato controllo autoveicolare dell'1.10.2008, di una utenza cellulare che è tra quelle chiamate da LI); b) nella serie di dialoghi captati nell'agosto 2008 tra l'LI e il SI, trovandosi costui in Calabria (a Crosia in provincia di Cosenza), in cui i riferimenti al ruolo di venditore e referente dei fornitori di droga LE di LI ricoperto dal AB risulta palese e malamente dissimulato da criptiche allusioni a scorte di "mozzarelle", cioè di sostanza stupefacente;
c) nella conversazione del 10.9.2008 nella quale LI si accorda con OR OL per una fornitura di cinque chili di "mozzarella di prima scelta come quella che ha mandato l'altra volta OR AB", dialogo in cui la chiamata in causa del AB come uno dei principali organizzatori del traffico di cocaina verso il Parmense è chiaro, tant'è che il OL invita LI a regolarsi per il pagamento come stabilito in altre occasioni con il AB (in una telefonata alla madre del luglio 2008 l'LI, che afferma di essere in attesa dei "fornitori di mozzarella", lamenta di aver accumulato verso gli stessi un cospicuo debito di 21.000,00 euro, difficilmente collegabile all'acquisto di latticini). Sul piano delle esigenze cautelari legittimanti l'adozione della misura coercitiva carceraria il g.i.p. del Tribunale di Parma ha ritenuto sussistenti tutte e tre le casistiche cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. (pericolo per l'acquisizione e la genuinità di elementi probatori nel perdurante svolgimento delle indagini preliminari;
pericolo di fuga avvalorato dalla sopravvenuta irreperibilità del AB;
pericolo di commissione di reati della stessa specie evidenziato dai precedenti penali specifici dell'indagato).
2.- Adito dalle richieste di riesame del AB, il Tribunale distrettuale di BO (sezione riesame misure cautelari) con l'ordinanza dell'1.12.2009, indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame e confermato il provvedimento cautelare carcerario. Il Tribunale ha innanzitutto affrontato la questione preliminare dell'eccepita incompetenza territoriale dell'A.G. di Parma formulata dalla difesa dell'indagato sul rilievo della competenza dell'A.G. di Modena, luogo di consumazione del reato di cui al capo N) (fornitura di cocaina a RA SA), ovvero di altra A.G. diversa da quella di Parma, da individuarsi per il reato di cui al capo P), consumato per primo, in Cosenza, dove - con i contatti telefonici tra il AB e i coindagati SI e LI - si sarebbe concluso l'accordo per la fornitura di cocaina all'LI, ovvero - in applicazione dei criteri suppletivi ex art. 9 c.p.p. - a Napoli, città in cui risiede il AB.
I giudici del riesame hanno affermato la competenza territoriale dell'A.G. di Parma, in relazione alle due contestazioni di pari gravità mosse al AB (art. 16 c.p.p., comma 1), facendo gradata applicazione dei criteri suppletivi di individuazione della competenza previsti dai tre commi dell'art. 9 c.p.p., ove si prenda le mosse dalla non identificabilità del luogo di realizzazione del reato di fornitura e consegna di droga all'LI per essere il relativo accordo avvenuto per via telefonica. Tenendo conto della destinazione della fornitura all'LI, che detiene la droga a TO (Parma) per rivenderla a terzi al pari di precedenti forniture, a TO si è verificata "una parte dell'azione" (art.9 c.p.p., comma 1). Volendo ritenere incerta la localizzazione a
TO di parte dell'azione, soccorrerebbe il criterio di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2 del luogo di residenza o di dimora o di domicilio del AB, luoghi che - tuttavia - non risultano identificabili con sicurezza a causa della "estrema mobilità sul territorio" dell'indagato, formalmente residente a [...], ma spesso presente a Modena e latitante all'atto dell'esecuzione della misura cautelare. Di tal che rimane senz'altro applicabile l'ultimo criterio dettato dall'art. 9 c.p.p., comma 3 dell'A.G. del luogo in cui l'ufficio del pubblico ministero ha iscritto per primo la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. Ciò è avvenuto a Parma, luogo in cui deve ritenersi radicata la competenza territoriale nei confronti del AB.
Quanto agli aspetti di merito della regiudicanda cautelare, il Tribunale di BO ha ribadito la concludenza degli indizi raccolti a carico del AB in ordine al reato di cui al capo N) (forniture di cocaina a SA e da ultimo fornitura di 240 grammi di sostanza accertata il 30.10.2008), ritenendo dimostrata - da un lato - la sua disponibilità sia dell'autovettura Audi con cui giunge a Modena insieme a OR OL (l'indagato è stato controllato proprio la notte del 29.10.2008 a Modena a bordo di tale veicolo), sia dell'utenza cellulare sulla quale si assumono avvenuti i contatti con SA (utenza anch'essa risultata in uso al AB nel corso di controllo di p.g. in data 1.10.2008), nonché dimostrata - d'altro lato - la sicura attinenza dei rapporti tra AB e SA alle contestate forniture di droga emersa dalle conversazioni captate tra i due soggetti. Analogamente per il reato di cui al capo P) il Tribunale valuta gravi e convergenti gli indizi relativi al ruolo di fornitore di cocaina svolto dal AB nei confronto dell'LI, in tal senso deponendo le intercettate conversazioni avvenute tra l'LI e lo stesso AB anche attraverso l'interposizione dei coindagati SI e OR OL ed apparendo pacifico che l'LI si rifornisca di cocaina dai "LE" (come da suoi dialoghi captati e da dichiarazioni di "suoi" acquirenti) e che le "mozzarelle" che vuole gli siano portate (come già in precedenza dal AB) altro non sono che quantitativi di droga.
Sul piano delle esigenze cautelari il Tribunale reputa sussistente il pericolo di recidività dell'indagato, avvalorato dai suoi precedenti penali, di cui tre specifici.
3.- La difesa di OR AB (avv. Graziano Martino) ha proposto ricorso per cassazione contro la descritta ordinanza del Tribunale del riesame, enunciando tre motivi di censura di seguito riassunti per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 1. Violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di affermata competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Parma.
Muovendo dall'apodittico dato per cui il reato contestato con il capo P) della rubrica sarebbe stato consumato prima di quello contestato con il capo N), il Tribunale assume il radicamento della competenza a Parma attraverso una incongrua e travisante analisi "progressiva" dei fatti che non risulta sorretta da concreti elementi di prova. Nulla dimostra che la droga che si presume fornita dal AB all'LI sia stata da costui ricevuta e detenuta presso la sua abitazione di TO in provincia di Parma per gli effetti di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1 per il solo fatto che ivi l'LI svolge i suoi personali traffici di stupefacenti (rivendita a terzi). Le emergenze processuali fanno propendere non solo per un accordo tra i due avvenuto in Calabria (AB chiama telefonicamente LI da Crosia in Calabria) ma anche che nella circostanza (primi di agosto del 2008) lo stesso LI si trovi in Calabria, come induce a ritenere la domanda rivolta da LI al SI (che sicuramente sta in Calabria) di sapere quando "scende" (in Calabria da Napoli) il cognato, cioè OR AB, per portare le "mozzarelle", cioè la droga. Nè la congiunta verifica dei criteri suppletivi dettati dall'art. 9 c.p.p. compiuta dal Tribunale è accettabile, atteso che incongruamente si sostiene l'incertezza sul luogo di residenza dell'indagato, sebbene lo stesso risieda a Napoli e non vi siano ragioni per non applicare l'art. 9 c.p.p., comma 2 a soggetti che versino in stato di latitanza.
2. Violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), e insufficienza e illogicità della motivazione in riferimento all'eccepita genericità dell'accusa relativa all'imputazione di cui al capo P) della rubrica, respinta dal Tribunale di BO con poche righe di motivazione e senza farsi carico dei problemi delineati con l'istanza di riesame (memoria difensiva) con peculiare riguardo all'assenza di minimi elementi indicativi della esatta collocazione spazio-temporale dei fatti addebitati, vagamente configurati come commessi in TO, in Calabria e in altri luoghi non noti fino al settembre 2008. Il provvedimento dei giudici del riesame non colma la lacuna della contestazione, limitandosi a richiamare un'unica telefonata del AB (dalla Calabria) ad LI per ricordargli che il giorno successivo deve saldare il pagamento di una fornitura di stupefacente concordata con il coindagato SI. Ma nulla si dice del luogo in cui tale fornitura sarebbe avvenuta, della sua data o di altri dati circostanziali utili per un efficace esercizio del diritto di difesa. Benché l'imputazione di cui al capo B) qualifichi il fatto reato in termini di continuazione criminosa, facendo menzione di più episodi di fornitura di droga all'LI, non è possibile rintracciare nel testo dell'ordinanza custodiale del g.i.p. del Tribunale di Parma ne' nel testo del provvedimento di riesame elementi che permettano di identificare i singoli fatti contestati.
3. Violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), e insufficienza e contraddittorietà della motivazione in rapporto alla gravità del quadro indiziario relativo ancora alla contestazione di cui al capo P) della rubrica. L'analisi al riguardo compiuta dai giudici del riesame e in particolare dei contenuti delle intercettazioni di dialoghi telefonici svoltisi tra il 2 e il 6 agosto 2008 è sommaria e mistificatoria, quando assume per certo che con la locuzione in codice "mozzarella" debbano intendersi forniture o quantità di stupefacente del tipo cocaina. Ma si tratta di semplice congettura, visto che LI commercializza anche latticini, contraddetta (quanto ad una "cena" cui l'LI invita con insistenza il SI) dal dato per cui - come sembra desumersi dalla stessa originaria accusa - sia LI che AB e certamente il SI si troverebbero in Calabria, laddove il Tribunale di BO deve ipotizzare che il 5.8.2008 LI si sia trovato in Emilia per sollecitare (giusta eseguite captazioni) alcuni suoi conoscenti locali a prestargli il denaro occorrente per saldare la fornitura di droga dei "LE". Del pari, se si ipotizza che le forniture di droga di cui si discute nelle conversazioni, sarebbero state due (la prima del 2.8.2008 tra LI e SI) e non una soltanto, si rivela implausibile l'eventualità, non esaminata dal Tribunale, che l'LI possa aver avuto bisogno di un'altra partita di droga appena due giorni dopo averne ricevuto una. 4.- Nell'odierna udienza di trattazione del ricorso il difensore di AB OR comparso per la discussione, avv. OR Lepre, nel documentare (con la produzione di copia della nomina, effettuata in carcere dall'indagato subito dopo il suo arresto del 17.11.2009) la propria qualità di codifensore del AB unitamente all'avv. Martino di Modena, incarico mai formalmente revocato, ha eccepito in limine la nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio, del giudizio di riesame e del susseguente provvedimento decisorio. Il difensore, premesso di voler comparire "in sanatoria" nell'odierno giudizio di legittimità pur non avendo ricevuto il relativo avviso di udienza, ha lamentato di non essere stato posto in condizione di partecipare, nella sua veste di codifensore, all'udienza camerale del riesame dell'1.12.2009 davanti al Tribunale di BO, non essendogli stato mai notificato il relativo avviso. La lacuna del rapporto processuale impugnatorio, ad avviso del difensore, lede in modo insanabile (art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p., comma 1) l'estensione del diritto di difesa dell'indagato anche con riguardo alle peculiari connotazioni del giudizio di riesame e alla fluidità dialogica che ne è propria. Nell'esporre la delineata "nuova" censura (in senso tecnico non trattasi di motivo nuovo ex art. 311 c.p.p., comma 4, la doglianza non avendo attinenza alcuna con gli originari motivi di impugnazione contro la decisione del riesame), il proponente difensore, consapevole dell'orientamento di questa S.C. in tema di nullità per omesso avviso al difensore di un indagato o imputato assistito da due difensori (ha citato la sentenza Cass. Sez. 6, 25.11.2005 n. 42799, Kartelov, rv. 232757), ha esortato ad una rivisitazione di un indirizzo giurisprudenziale che sembra irrazionalmente comprimere le guarentigie difensive dell'indagato o imputato.
5.- L'impugnazione di AB OR deve essere rigettata per l'infondatezza, in talun caso manifesta, nonché per la indeducibilità degli illustrati motivi ricorso.
A. Muovendo, come necessario, dalla pregiudiziale eccezione in rito della nullità dell'udienza e dell'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame di BO sollevata dalla difesa del AB (avv. Lepre), è agevole osservare che le corrispondenti deduzioni si profilano manifestamente infondate alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, a più riprese ribadito da questa medesima Sezione e dal quale il collegio decidente non ritiene di poter decampare, alla cui stregua l'omesso avviso di fissazione dell'udienza, di cognizione o di riesame, ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato o indagato è causa di mera nullità di ordine generale a regime cd. intermedio, che rimane sanata (id est priva di effetti) se non tempestivamente dedotta, presente o meno in udienza anche l'imputato o indagato, dall'altro difensore ritualmente intervenuto (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6, 27.2.2008 n. 13635, Franzè, rv. 239456; Cass. Sez. 6, 13.2.2008 n. 17881, Quartarano, rv. 240351; Cass. Sez. 6, 12.2.2008 n. 21736, Possanzird, rv. 240354).
In vero l'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori della data della fissata udienza di trattazione della causa non produce una nullità assoluta, poiché siffatta omissione non è specificamente elencata tra quelle prese in considerazione dall'art. 179 c.p.p., ma soltanto una nullità a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione del provvedimento del successivo grado di giudizio. Nondimeno, nel caso in cui uno dei membri del collegio di difesa compaia in udienza senza eccepire il mancato avviso al codifensore, la cui nomina sia desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, con la susseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di "parte interessata" richiamata dall'art. 183 c.p.p. deve essere intesa come riferita all'unitario collegio di difesa e non in modo separato al singolo difensore, che è tenuto a tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e coassistita nel superiore interesse del suo ministero (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6 30.9.2008 n. 38570, Marchettà, rv. 241646). Nel caso di specie il codifensore del AB avv. Graziano Martino, che ha preso parte all'udienza del riesame innanzi al Tribunale di BO, non ha fatto rilevare ne' ha eccepito l'omesso avviso dell'udienza al codifensore, dando così luogo all'intervenuta sanatoria della nullità.
È solo il caso di osservare che l'indicato indirizzo ermeneutico ha trovato recente e autorevole avallo nelle Sezioni Unite di questa S.C., che hanno statuito come "La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, debba essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione" (Cass. S.U., 16.7.2009 n. 39060, rv. 244187, rv. 244188). B. Il primo motivo dell'originario ricorso, relativo alla addotta incompetenza per territorio dell'A.G. di Parma, non è fondato. Il Tribunale di BO ha correttamente ritenuto la competenza della procedente A.G. parmense nell'ambito della contestazione di due serie di condotte criminose di pari gravità, focalizzando l'attenzione sul luogo di commissione del reato commesso per primo (art. 16 c.p.p., comma 1), che deve senz'altro considerarsi - alla luce dell'accusa mossa all'indagato (capi di imputazione provvisori) e diversamente da quanto si suppone in ricorso - il reato di cui al capo P) della rubrica. Evidenziato che il Tribunale nella alternativa e/o congiunta applicazione dei progressivi criteri integrativi di definizione della competenza per territorio ha privilegiato quello della iscrizione della notizia di reato avvenuta nel relativo registro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, incongruamente il ricorso concentra le proprie critiche sull'episodio di fornitura di droga da AB all'LI il cui accordo si sarebbe perfezionato telefonicamente in Calabria, da dove il AB chiama LI e dove con tutta verosimiglianza si troverebbe anche LI. Trascura il ricorrente, come pur riconosce in altro passaggio dell'atto di impugnazione, che all'indagato è contestato il reato di cui all'art. 73, L.S. in concorso con altri soggetti (i coindagati OR OL e OR SI) e soprattutto in regime di continuazione criminosa ex art. 81 cpv. c.p.. Innanzitutto il primo criterio di valutazione della competenza per territorio vagliato dal Tribunale, quello del luogo di consumazione di una parte dell'azione antigiuridica (art. 9 c.p.p., comma 1), criterio che - per altro e nell'incerta individuazione del luogo di dimora dell'indagato - non contraddice quello succedaneo, in ipotesi applicabile, della iscrizione della notizia di reato (art. 9 c.p.p., comma 3), è sorretto da adeguata valutazione delle risultanze investigative, che collocano nella residenza parmense (TO) dell'LI la sede centrale, se così può dirsi, dei vasti traffici di vendita al dettaglio di cocaina (e anche di hashish) dal medesimo allestiti (come confermano le collaborative dichiarazioni degli acquirenti RE SS, TO RT e LA LP OL). Quanto ai contenuti delle conversazioni svoltesi nei primi giorni di agosto del 2008, il fatto che LI chieda al SI quando "scende" (in Calabria) il cognato AB non equivale, come linearmente osservano i giudici del riesame, ad attestare la presenza in Calabria dello stesso LI. Tanto più che nei giorni successivi l'LI chiama suoi conoscenti, che certamente si trovano in Emilia, per farsi prestare con urgenza i soldi necessari per il pagamento della fornitura e, quando dispone della somma, richiama il SI per informarsi dell'arrivo di AB, che ha cercato a casa sua a Modena senza trovarlo. Laonde è ragionevole credere che, quanto meno alla data del 5.8.2008 e prima della effettiva esecuzione della fornitura da parte del AB, l'LI sia tornato a TO.
Ma non basta. Espressamente con il ricorso si richiama il provvedimento cautelare originario del g.i.p. di Parma, per censurarsene l'indeterminatezza descrittiva (secondo motivo di impugnazione) in base all'assunto che lo stesso (sul punto non integrato dai giudici del riesame) non conterrebbe adeguata descrizione dei singoli e specifici fatti criminosi (forniture di droga) poste a sostegno della contestazione sub P). Rimarcato che questa S.C. - nell'ovvio limite della deducibilità ex actis del controllo di legittimità esperibile in tema di vizio della motivazione - ben può in caso di ricorso contro la decisione di una impugnazione prendere in esame sia la decisione de qua sia l'originario provvedimento da questa presupposto per l'unitarietà del compendio probatorio che entrambi gli atti concorrono a formare, è indubbio che divenga ostensibile al giudice di legittimità il provvedimento cautelare genetico, sulla base del quale l'indagato ha elaborato la richiesta di riesame valutata dai giudici del gravame, il cui giudizio è sottoposto a scrutinio. D'altro canto nel caso di specie, come detto, è lo stesso ricorso che esplicitamente evoca in chiave critica tale provvedimento, ai cui contenuti - va aggiunto - gli stessi giudici del riesame si riportano (se non altro per la confermata gravità del diagramma indiziario nei confronti del AB).
Tanto chiarito può osservarsi che l'ordinanza cautelare del g.i.p. del Tribunale di Parma richiama, nella configurata continuazione del reato di cui al capo P), almeno altri due casi -oltre quello censurato con il motivo di ricorso sulla competenza territoriale- di forniture di droga dal AB, direttamente o mediante i coindagati, in favore dell'LI, senz'altro perfezionatisi (sicuramente il primo episodio della sequenza criminosa) nell'area emiliana sede del narcotraffico sviluppatovi dall'LI. Episodi facilmente desunti dalle conversazioni intercettate. In una conversazione intercorsa il 27.6.2008 con OL OR, coindagato del AB che si avvale di lui e del fratello OL ON per eseguire le consegne, l'LI allude senza incertezze ai rapporti di "affari" già instaurati con i referenti LE (AB, OL OR e SI), lamentando la non buona qualità di una precedente fornitura ricevuta da essi LE ("...la mozzarella si scioglieva...").
C. Il motivo di ricorso afferente alla carente specificità delle accuse mosse al AB e in special modo di quella di cui al capo P) della rubrica è privo di pregio.
Non soltanto, per quanto appena chiarito con riguardo ai fatti di cui al capo P) della rubrica, la motivazione del provvedimento cautelare genetico non integra alcuna nullità per violazione del principio di determinatezza nella contestazione (art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), ma neppure l'impugnata ordinanza del riesame - nel suo rapporto di accessoria e integrativa giustificazione biunivoca con il provvedimento coercitivo - si mostra censurabile per inadeguata descrizione dei fatti o insufficiente apprezzamento delle difensive esigenze di precisione dell'accusa. I giudici del riesame non hanno affatto semplificato i rilievi sollevati con la richiesta del riesame. Da un lato hanno puntualmente osservato che la norma che il ricorrente sostiene essere rimasta inosservata prevede una descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge violate, presupposti che l'ampia motivazione dell'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Parma soddisfa pienamente. Da un altro lato gli essi giudici hanno colmato ogni ulteriore possibile lacuna descrittiva dei fatti concretamente ascritti all'indagato, che non può dolersi di una carente descrizione degli episodi e dei singoli comportamenti a lui riferiti.
I requisiti sostanziali o contenutistici ("descrizione sommaria del fatto, indicazione delle norme di legge"), previsti a pena di nullità per le ordinanze impositive di misure cautelari dal citato art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b, sono fatti salvi anche attraverso il semplice riferimento alle richieste del pubblico ministero formulate in merito ai fatti reato ascritti e per i quali la misura cautelare viene applicata. La disposizione in parola deve interpretarsi, infatti, nel senso che è sufficiente una indicazione delle condotte e dei fatti sintetica e schematica, senza bisogno di specificarne gli elementi di dettaglio, bastando tratteggiare le linee esterne della contestazione, così da porre l'indagato in grado di conoscere i fatti che danno luogo alla misura cautelare e di approntare la propria difesa, dal momento che una più puntuale e precisa enunciazione dell'accusa si rende indispensabile soltanto nel momento in cui il pubblico ministero ritenga di esercitare l'azione penale. Per la fase delle indagini preliminari, ai fini della precisazione dell'accusa, è necessario e sufficiente che gli elementi fattuali e probatori che la sostengono possano ricavarsi dalle richieste cautelari del p.m. ovvero, come nel caso di specie, dal contesto motivazionale della stessa ordinanza cautelare, ancor prima della sua eventuale integrazione (pur adempiuta nel caso del AB dal Tribunale di BO) da parte del giudice del riesame (cfr.: Cass. S.U., 25.3.1 998 n. 9, D'Abramo, rv. 210801; Cass. S.U. 14.7.1999 n. 16, Ruga, rv. 214004; Cass. Sez. 6, 9.10.2007 n. 1158/08, Palmiere rv. 238411). L'analisi delle fonti di accusa compiuta dall'impugnata ordinanza del riesame è articolata attraverso una motivazione adeguatamente argomentata e scevra dalle discrasie logiche ipotizzate nel ricorso, siccome imperniata sul complesso dei rapporti di reciproco interesse intessuti dal AB con l'LI e altri coindagati portati in luce dalle intercettazioni telefoniche e dai congiunti servizi di polizia giudiziaria (spesso eseguiti in tempo reale a seguito dei dati offerti dalle captazioni).
D. La terza e ultima doglianza, concernente l'asserita carenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del AB sempre per i fatti di cui al capo P) della rubrica, ricade nel novero dei motivi di ricorso per cassazione non consentiti.
La critica elaborata al riguardo nei confronti della decisione del riesame passa in rassegna i dati probatori scaturiti dall'attività investigativa costituiti in gran parte da dialoghi captati tra il AB e i coindagati ovvero tra i secondi ma riferibili alla posizione del AB, contestando la lettura che di tali dati offre il Tribunale.
Non sottacendosi che la disamina dei dialoghi sviluppata dal Tribunale sembra resistere solidamente, sul piano della logicità e della completezza della trama argomentativa, alle notazioni censorie del ricorso, deve prendersi atto che il motivo di ricorso e i postulati critici che lo sostanziano si traducono in una rivisitazione di meri dati storico-fattuali e nella rilettura o, meglio, nella reinterpretazione delle fonti di prova dichiarativa (dialoghi intercettati) certamente non prospettabili nell'odierna sede di legittimità. Per la semplice ragione che questa Corte regolatrice non diviene mai giudice del fatto (i cui elementi portanti necessariamente le sono incogniti) e, anche a fronte di dedotti vizi motivazionali, non può che limitarsi alla verifica della coerenza e della logicità interna del provvedimento impugnato. Provvedimento o altro atto che ne costituisca il presupposto procedimentale che, come già chiarito, rimane l'unico parametro di riferimento del giudizio di legittimità.
Nel caso per cui è ricorso sul piano logico l'analisi dei giudici del riesame è aderente ad una lettura puntuale e coordinata dei dati storici e documentali definiti dalle indagini e le ragioni su cui si basa il motivo di ricorso in esame si esprimono, a tutto voler concedere, in una lettura alternativa, per altro parziale, delle emergenze di fatto valutate dalla decisione del riesame e lumeggiate in un quadro espositivo chiaro e coerente, insuscettibile di dare accesso alle mancanze di logicità e alle aporie "interpretative" (di fatti probatori) delineate dal ricorrente. Una reinterpretazione anomala ed impropria, che tende ad insinuare surrettiziamente nella trama del giudizio di legittimità elementi di natura storico- fattuali ad esso estranei, giacché il presente giudizio non può divenire la sede per stabilire, ad esempio, se ed in quale misura e in quali circostanze le mozzarelle di cui dialogano più volte il AB e i coindagati stiano ad individuare latticini ovvero partite di droga oggetto di illecito traffico.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvedere alle comunicazioni connesse allo stato di detenzione del AB.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010