Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2014, n. 25810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25810 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/05/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 849
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 30457/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
D.M.A. N. IL (IS) ;
avverso l'ordinanza n. 7742/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del 25/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il P.M. presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale monocratico di Napoli in data 25 giugno 2013 nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di D.M.A. , imputato del reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, con la quale veniva disposta la trasmissione degli atti al P.M. in ragione della rilevata nullità assoluta per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. al difensore dell'imputato.
2. Deduce il ricorrente un error in procedendo ai sensi dell'art. 177 c.p.p., per il fatto che il provvedimento è stato adottato sull'erroneo presupposto che la regressione del procedimento determinata da un precedente difetto di notifica all'indagato dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. determinasse la necessità di una nuova notifica di tale all'atto al difensore, benché la stessa fosse andata a buon fine.
Si tratta di un provvedimento pronunciato extra ordinem, e come tale immediatamente impugnabile in quanto abnorme, atteso che l'avvenuta regolare notifica al difensore non viene travolta dalla nullità della notifica all'indagato, avendo assolto la prima le finalità proprie dell'atto, ossia di garantire il diritto alla difesa. Ne discende che si è determinata in tal modo un'imprevista alterazione del sistema processuale, con il "ritorno" ad una fase ormai superata, essendo stati effettuati regolarmente tutti gli adempimenti di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4. Secondo una pacifica linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590; da ultimo, v. Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, dep. 03/02/2014, Rv. 258569), non è abnorme il provvedimento con cui il giudice - rilevata l'omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 - bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di un provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. comunque disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
Al di là della considerazione che effettivamente, nel caso di specie, il Giudice sembra avere rilevato una insussistente nullità assoluta - essendo stata pacificamente assicurata, in forza della precedente regolare notifica al difensore, l'esigenza sostanziale, che ha ispirato l'introduzione dell'art. 415-bis c.p.p., di assicurare il contraddittorio tra le parti - deve ritenersi che il provvedimento adottato non si colloca al di fuori dell'ordinamento e della struttura del sistema processuale, rientrando fisiologicamente nelle attribuzioni del decidente, ancorché abbia determinato l'indubbia (ed erronea, nel caso di specie) regressione del procedimento.
Nel comporre, infatti, un contrasto giurisprudenziale insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità, la su citata decisione delle Sezioni Unite ha ridotto l'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale, precisando che "la retrocessione del procedimento di per sè non costituisce elemento decisivo ed esclusivo ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme. Il regresso non rappresenta una causa autonoma di abnormità ed al riguardo deve distinguersi tra regresso tipico (consentito dalla legge), regresso illegittimo (compiuto nell'esercizio di un potere non correttamente esercitato), regresso fonte di abnormità in quanto atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza di potere". Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite il regresso del procedimento è dunque "atipico e comporta l'abnormità del relativo provvedimento se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere" (ad es., la restituzione degli atti nei casi ex art. 552 c.p.p., comma 3, allorché questi doveva provvedere direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica) ed invece non è abnorme quando "il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al P.M. ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione".
Nel caso oggetto di ricorso, dunque, deve rilevarsi che, anche se si è determinata un'indebita regressione, le relative conseguenze "sono rimediabili con attività propulsive legittime" (Sez. Un. 25957/09, cit.).
Sempre secondo le Sezioni Unite "l'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice".
Ove quindi, come avvenuto ne. caso di specie, il Giudice dichiari la nullità degli atti e ne disponga la restituzione al P.M., deve ritenersi che egli continui a far governo di un potere riconosciuto dall'ordinamento, determinando come effetto un regresso "consentito", anche se i presupposti che legittimano l'adozione di tale declaratoria siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Nel caso in esame, in definitiva, non sussiste alcun impedimento per il P.M. alla rinnovazione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore dell'imputato, attività cui procederà senza meno, ove non vi abbia già provveduto, riavviando l'iter normale del procedimento.
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non fa seguito la pronunzia sulle spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente (art. 592 c.p.p., comma 1).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014