Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 2
L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cod. civ.) può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società.
In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la determinazione di un nocumento nella lesione dell'immagine e della reputazione di un istituto bancario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2012, n. 5848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5848 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 13/11/2012
Dott. BEVERE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1259
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI OL - rel. Consigliere - N. 36677/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO CE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 25/07/2012 del Tribunale di AN;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OL Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
uditi per il ricorrente gli Avv.ti GAITO Alfredo e Andrea Scuderi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di AN, su richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata - avverso un'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale emessa il 23/05/2012 - nell'interesse di CE CO, rigettava il gravame proposto e confermava l'ordinanza impugnata, con decisione adottata all'udienza del 25/07/2012: la motivazione del provvedimento veniva depositata due giorni più tardi. Nei confronti del CO, nonché di altri soggetti, erano state applicate misure restrittive della libertà personale (quanto al CO, quella della custodia cautelare in carcere), essendo egli sottoposto a indagini per i delitti di associazione per delinquere e di concorso in infedeltà a seguito di dazioni o promesse di utilità, quest'ultimo reato aggravato ai sensi dell'art.2635 c.c., comma 3.
In particolare, l'ipotesi associativa contestata al CO riguardava l'esistenza di un presunto sodalizio criminoso costituito unitamente a persone aventi cariche all'interno di istituti preposti all'erogazione del credito (MO LI, AN AN, SA Enzo, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione, amministratore di fatto e direttore generale della BA PO di AN), professionisti (UI BB, commercialista di fiducia del suddetto LI) e uomini politici (l'On. CO ES), volto a garantire ad imprenditori operanti nel settore del gioco d'azzardo su concessioni pubbliche - quale appunto il CO, titolare del gruppo TL LU - l'ottenimento di contratti, finanziamenti, commesse od altre agevolazioni, anche all'esito di un orientamento dell'attività di indirizzo politico, normativo ed amministrativo in tema di gioco d'azzardo legale, in direzione favorevole agli interessi degli stessi imprenditori: ciò in cambio del versamento effettivo o della promessa di somme di denaro da parte del CO in favore degli altri membri dell'associazione, in particolare del LI e del AN (i quali avrebbero ricevuto compensi, effettivi o promessi, in una misura complessiva di circa 5,7 milioni di Euro, comunque anche da parte di soggetti distinti dal CO ed in relazione a pratiche bancarie di loro interesse). Quelle erogazioni sarebbero avvenute o risulterebbero paventate dietro lo schermo di contratti falsi, ovvero di fatture emesse - talora con operazioni finanziarie realizzate all'estero - senza controprestazione o indicanti valori superiori rispetto alle prestazioni realmente eseguite.
Al contempo, si ipotizzava che il LI ed il AN si fossero resi responsabili - con il concorso del CO in qualità di extraneus - del reato di cui all'art. 110 cod. pen., all'art. 2635 cod. civ., avendo percepito o ricevuto la promessa di denaro da parte dell'odierno ricorrente al fine di favorire le società del gruppo TL LU nelle pratiche di concessione e gestione del credito bancario, violando i doveri di fedeltà relativi al rapporto di amministrazione e direzione di una società quotata nel mercato regolamentato italiano: ciò anche mediante la falsificazione dei dati concernenti il soggetto giuridico richiedente l'erogazione, non segnalando o non allegando al procedimento fatti e notizie afferenti il richiedente medesimo (attraverso tali condotte, che avrebbero garantito in particolare alla società TL LU Giocolegale Ltd., tra il 2009 e il 2010, finanziamenti pari a circa 145 milioni di Euro, sarebbe stato altresì realizzato il reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 137, comma 2, non rientrante fra gli addebiti contestati in sede cautelare in quanto avente natura contravvenzionale).
L'ordinanza del Tribunale, richiamando il contenuto del provvedimento restrittivo emesso dal giudice di prime cure, dava atto che gli accertamenti sulle ipotesi di reato evidenziate avevano preso le mosse da una ispezione eseguita dalla BA d'Italia presso la BA PO di AN, che aveva fatto emergere l'esposizione dell'istituto ad un elevato rischio nell'attività creditizia, di cui non vi era però stata adeguata segnalazione agli organi preposti alla vigilanza;
ciò, all'esito delle indagini preliminari compiute (attraverso l'assunzione di persone informate sui fatti, l'acquisizione di documenti, lo svolgimento di consulenze tecniche, l'ascolto di conversazioni oggetto di intercettazione), risultava anche dalla creazione all'interno della B.P.M. di una "struttura parallela" facente capo al LI ed al AN, che - avvalendosi della collaborazione del SA - si era impegnata a soddisfare richieste di finanziamento da parte di soggetti privilegiati rispetto a chiunque altro nell'accesso al credito, ottenendo pagamenti corruttivi in cambio dell'erogazione delle somme che tali soggetti si vedevano concedere pur non ricorrendone i presupposti.
Tra i soggetti in questione figurava la società TL LU, riconducibile a CE CO, interessata fra l'altro ad ottenere la provvista necessaria per l'acquisto di una peculiare tipologia di apparati (le c.d. "macchinette VLT") utili per ottenere concessioni pubbliche, in quanto macchinari il cui impiego nel gioco legalizzato avrebbe consentito di finanziare la ricostruzione di zone interessate da eventi sismici: sotto tale profilo, secondo l'impianto accusatorio, assumeva particolare rilievo il coinvolgimento nel sodalizio di uomini politici in grado di incidere sul contenuto stesso delle normativa disciplinante il gioco d'azzardo. La TL LU, peraltro, in quanto avente sede nelle Antille Olandesi, risultava titolare di concessioni nel settore pur non rispettando il requisito di cui alla L. n. 220 del 2010, che prescriveva la necessità di avere sede in un paese dell'Unione Europea: a dispetto di tale caratteristica, la BA PO di AN aveva comunque erogato a quella società somme di entità molto rilevante, emergendo al contempo - soprattutto dall'ascolto delle conversazioni intercettate e dall'esame di documentazione sequestrata - che vi era stata una costante remunerazione del LI e del AN da parte del CO, all'esito di una pluralità di incontri che gli indagati avevano avuto nel periodo monitorato dalle investigazioni, anche con l'accortezza di garantirsi un contesto riservato.
L'ordinanza impugnata evidenziava in proposito il contenuto di alcune conversazioni intercettate, come pure di annotazioni scritte acquisite al procedimento, ritenute rilevanti ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Fra queste, in particolare, un manoscritto riconducibile alla grafia del LI, recante il titolo "TL contratto: nome società inglese" e l'indicazione di somme ricevute o da avere con riguardo a precisi ambiti temporali, per importi di centinaia di migliaia di euro: negli stessi periodi, era stato accertato che la TL LU, a mezzo di due bonifici da 500.000,00 Euro ciascuno, aveva apparentemente finanziato senza interessi una società (M2 Pictures s.r.l.) riconducibile al AN, operante nel ben diverso settore della cinematografia. Ne conseguiva, secondo la ricostruzione fatta propria dal G.i.p. e condivisa dal Tribunale, la difficile ipotizzabilità della reale sussistenza del rapporto sostanziale sottostante, potendo più verosimilmente ravvisarsi una scrittura negoziale simulata allo scopo di fornire copertura a passaggi di denaro senza titolo lecito.
In ordine alle esigenze cautelari, con specifico riferimento alla persona dell'odierno ricorrente, era stato posto in risalto che l'indagato era residente all'estero e si era dimostrato in grado di disporre di influenti appoggi anche idonei a favorire la dispersione di elementi di prova, come comprovato ad esempio dall'esito di una perquisizione compiuta presso un recapito riferibile al CO, parzialmente vanificata dall'intervento di un parlamentare che aveva reclamato come a lui appartenente un computer portatile che le forze dell'ordine vi avevano rinvenuto: ciò comportava la concreta ravvisabilità di pericoli attuali sia di inquinamento probatorio, sia di fuga che di recidiva specifica.
Quanto al contenuto delle doglianze esposte nell'interesse del CO attraverso la richiesta di riesame, il Tribunale di AN disattendeva le censure avanzate dalla difesa osservando che:
- la querela in atti doveva considerarsi tempestiva, non potendosi dal contenuto di articoli di stampa della fine di ottobre del 2011 (ove letti unitamente a conversazioni intercettate nello stesso torno di tempo fra il LI e chi gli era subentrato nella carica) desumere che il denunciante fosse già a quell'epoca a conoscenza del fatto-reato nella sua completa dimensione oggettiva e soggettiva;
- la competenza apparteneva, allo stato, all'autorità giudiziaria milanese, avendo la B.P.M. sede in quel capoluogo e dovendosi pertanto ritenere che a AN fossero state ideate e programmate le attività del sodalizio, così individuandosi il luogo di inizio della consumazione del reato associativo;
non era ravvisabile alcuna nullità nella mancata trasmissione di tutti i files audio di cui alle intercettazioni telefoniche, dal momento che la difesa aveva presentato a quel fine una richiesta generica ed onnicomprensiva, rigettata sul corretto presupposto che vi era stato un provvedimento del G.i.p. di autorizzazione al ritardato deposito, non invece un'istanza finalizzata ad ottenere copia dei supporti relativi alle specifiche registrazioni utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento restrittivo: ed è solo in ordine a tali registrazioni che la giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo l'interpretazione offerta dal Tribunale, ha affermato il diritto della difesa all'acquisizione di copia (in ogni caso, ad avviso dello stesso Tribunale il compendio indiziario rimarrebbe grave pur volendo considerare inutilizzabili i risultati delle intercettazioni);
contrariamente a quanto evidenziato nella richiesta di riesame, alcuni elementi offerti dalla difesa (in particolare, una memoria presentata nell'interesse della BPIus Giocolegale ltd.) risultavano essere stati valutati dal G.i.p. e comunque allegati al carteggio trasmesso al Tribunale, mentre di altri atti effettivamente non trasmessi (fra cui un verbale di sommarie informazioni rese da tale Dott. Grego) non era stata specificamente indicata la ragione della presunta decisività;
non vi erano vizi di sorta a proposito della mancata acquisizione al fascicolo del verbale di conferimento dell'incarico ad un consulente tecnico del P.M., risultando da altri atti che detto incarico vi era stato in data determinata, ne' l'inoltro della successiva relazione via e-mail poteva inficiare la validità formale dell'elaborato, essendone anzi per tal guisa sicura la provenienza;
doveva ribadirsi la gravità degli indizi di colpevolezza, sia richiamando il contenuto dell'ordinanza del G.i.p. in un compendio motivazionale unitario sia tenendo conto che:
a) l'esistenza di un'associazione per delinquere può derivare, come verosimilmente accaduto anche nel caso di specie, da un accordo "a struttura aperta" intervenuto tra un primo e più ristretto gruppo di persone, in ipotesi in numero inferiore a tre, con la successiva adesione di altri;
b) è sicuramente configurabile, per consolidata giurisprudenza, un vincolo associativo anche fra corruttori e corrotti;
c) il reato di cui all'art. 2635 cod. civ. non richiede il verificarsi di un danno patrimoniale alla società, previsto invece dal precedente art. 2634, bensì di un più generico "nocumento", nozione da intendere nel senso di pregiudizio giuridicamente rilevante, di qualsiasi natura, come già evidenziato in precedenti di legittimità (ulteriore differenza tra le due fattispecie incriminatrici riguarderebbe l'elemento soggettivo, richiesto dall'art. 2634 in termini di dolo specifico e dalla norma qui contestata come mero dolo generico, configurabile anche nella forma del dolo eventuale): ergo, pure in mancanza della prova di un danno economicamente apprezzabile, secondo i giudici di merito può assumere rilievo anche un danno di immagine od una violazione della riservatezza, che comunque nel caso di specie non sembrano potersi qualificare di lieve entità, così escludendosi la possibilità di riconoscere immediata applicabilità all'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4;
d) nel caso in esame, tenendo conto delle risultanze istruttorie che sul punto vengono nuovamente riepilogate nella motivazione dell'ordinanza, emerge non tanto la mera correlazione prevista dall'art. 2634 cod. civ. tra un preesistente conflitto di interessi e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di gestione che direttamente (per sè) o indirettamente (per altri) persegue l'interesse confliggente, con detrimento di quello della società, connotandosi quindi la condotta nelle forme dell'eccesso di potere per sviamento ..., quanto piuttosto un mercimonio del ruolo apicale ricoperto dall'imputato nell'ambito dell'istituto bancario (riferendosi in tal modo i giudici del Tribunale all'intraneus LI) per fini di arricchimento personale, tipico delle fattispecie di corruzione previste nell'ordinamento;
la prescrizione che la LU - per ottenere concessioni nel settore del gioco legalizzato - dovesse stabilire la sede in un paese dell'Unione Europea prima dell'entrata in vigore della L. n. 220 del 2010 derivava già dalla Legge Comunitaria n. 88 del 2009;
dovevano ritenersi sussistenti tutti i profili di esigenza cautelare ex art. 274 cod. proc. pen., richiamandosi ancora una volta la gravità delle condotte e dei danni conseguenti, le vicende della perquisizione già accennata e la circostanza che il CO avesse la residenza fuori del territorio dello Stato ed anzi in un paese che non garantisce una cooperazione giudiziaria adeguata, oltre ad essersi falsamente attribuito la qualità di diplomatico.
2. I difensori di CE CO propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, deducendo quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, si lamenta inosservanza delle norme processuali a garanzia della difesa in tema di diritto all'accesso alle intercettazioni telefoniche ed ambientali assunte come elementi di prova nella decisione de libertate: ribadito che il 06/07/2012 era stato richiesto al P.M. procedente il rilascio di copia dei supporti informatici contenenti le conversazioni intercettate, e che detta istanza era stata respinta dallo stesso P.M. giacché di quelle intercettazioni era stato anzi autorizzato il ritardato deposito, la difesa censura l'ordinanza adottata dal Tribunale, secondo la quale non ne sarebbe derivata alcuna inutilizzabilità delle intercettazioni medesime.
Operato un analitico excursus del succedersi della normativa e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, soprattutto alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 192/1997 e 336/2008, nonché della successiva pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 20300 del 22/04/2010, La Sala), nell'interesse del CO si rappresenta che ogni qual volta l'indagato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare abbia richiesto copia dei files audio, il giudice del controllo in materia cautelare non può decidere unicamente sulla base delle trascrizioni sintetiche (quali i c.d. "brogliacci di ascolto") delle conversazioni intercettate poste a base della misura custodiate, dal momento che la conoscenza degli atti di investigazione si pone come presupposto essenziale e indefettibile dell'esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame, peraltro, la difesa evidenzia di avere accertato - al momento della consultazione degli atti in vista dell'udienza da tenersi dinanzi al Tribunale di AN - non solo la effettiva mancanza dei files delle conversazioni nella loro interezza tra gli atti depositati ex art. 293 cod. proc. pen., ma anche la mancata trasmissione dei files in discorso all'organo del riesame, con la conseguenza della irrimediabile ablazione dei diritti della difesa di ascoltare le registrazioni, valutarne la corrispondenza rispetto a quanto riportato nel provvedimento restrittivo ed eventualmente confutare il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in parte qua: diritti, del resto, ai quali farebbero necessariamente da contraltare specifici doveri di verifica in capo al Tribunale del riesame.
I difensori argomentano che consistendo l'interesse costituzionalmente protetto nel conoscere direttamente le registrazioni poste a base del provvedimento eseguito e non trasmesse con la richiesta cautelare, il risultato è stato assicurato dalla Corte Costituzionale con l'esplicito riconoscimento del diritto incondizionato dei difensori di accedere, su loro istanza, alle registrazioni (limitatamente a quelle poste a base della richiesta di misura cautelare) custodite dal P.M. e di ottenere una traccia fonica mediante trasposizione su nastro magnetico.
Sostengono quindi che nella vicenda di che trattasi non conta tanto il difetto logico-argomentativo della motivazione del provvedimento cautelare, bensì la carenza di ostensione alla difesa ed al Tribunale della libertà delle registrazioni delle conversazioni conosciute soltanto attraverso il parziale ed unilaterale filtro della polizia giudiziaria, il che avrebbe dovuto imporre una pronuncia rebus sic stantibus demolitoria degli esiti delle intercettazioni telefoniche, stante la nullità scaturente dalla mancanza (comunque imputabile all'ufficio del P.M. procedente) protrattasi oltre i termini indicati dall'art. 309 c.p.p., comma 5;
rilevano altresì l'assoluta irragionevolezza dell'affermazione compiuta dal Tribunale di AN circa la sufficienza del compendio indiziario anche a prescindere dai risultati delle predette intercettazioni, visto che il contenuto di queste ultime appare riportato a più riprese nella motivazione dell'ordinanza, quale elemento autonomo di prova dei fatti contestati ovvero quale necessario complemento interpretativo dei diversi dati poi acquisiti.
2.2 Con il secondo motivo, i difensori del CO censurano il provvedimento impugnato per carenza di motivazione, lamentando come il Tribunale del riesame abbia eluso l'obbligo di dare contezza delle ragioni della decisione adottata limitandosi a riportare per relationem il contenuto dell'ordinanza del G.i.p.: in proposito, la difesa richiama plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera riproduzione degli argomenti utilizzati dal giudice di prime cure, in presenza di specifiche doglianze avanzate con la richiesta di riesame, vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Nella fattispecie, il Tribunale avrebbe peraltro trascurato di esaminare una pluralità di elementi offerti dalla difesa, aventi connotazione di novità rispetto al quadro delle acquisizioni istruttorie valutate dal G.i.p., relativi in particolare alle produzioni documentali afferenti:
- il rapporto intercorso fra la BA PO di AN e le società del gruppo TL-LU, da cui emergeva (a differenza da quanto ritenuto dagli inquirenti sulla base di una lettura parziale della relazione ispettiva curata dalla BA d'Italia) l'impossibilità di ravvisarvi anomalie di sorta, come del resto confermato anche da un elaborato curato dalla società di revisione Price Waterhouse Coopers s.p.a. su incarico della stessa B.P.M. in epoca recente, secondo il quale dall'esame dei fascicoli relativi alle istruttorie per i fidi accordati al "gruppo TL" era emerso il puntuale rispetto delle procedure interne adottate dall'istituto bancario ... nonché l'integrale perfezionamento delle garanzie offerte;
la facilità della LU nell'accedere al credito bancario, con affidamenti dell'ordine di decine di milioni di Euro e regolare adempimento delle obbligazioni contratte, rendendo del tutto isolata la determinazione di un unico istituto (Intesa San OL) di non finanziare detta società e sconfessando il presupposto stesso delle ipotesi di reato formulate, consistenti nell'avere il CO dato o promesso utilità a chi operava all'interno della BA PO di AN per far sì che venissero superate presunte difficoltà altrimenti non sormontabili;
- l'intervenuta, integrale restituzione delle somme di cui al finanziamento ottenuto nel 2010 dalla società facente capo all'indagato;
- l'avere la LU onorato gli impegni assunti in ragione del finanziamento del 2009, per cui residuerebbero circa 30 milioni di euro da restituire su una erogazione iniziale di 105 milioni, ed a fronte di garanzie per oltre 250.
2.3 Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'individuazione del precetto disegnato dall'art. 2635 cod. civ. ed alla verifica dei presupposti per la configurabilità dell'attenuante ex art. 62 c.p., n.
4. Premesso che il reato di cui al ricordato art. 2635 è strutturato sulla falsariga della corruzione propria, con l'ulteriore previsione della produzione di un nocumento per l'ente nel cui ambito operi il soggetto attivo, i difensori del CO ritengono che detto requisito debba riferirsi non già alla mera condotta di accettazione della promessa o della dazione di utilità (in tal caso, infatti, la specificazione normativa non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere), bensì all'atto compiuto in violazione ai doveri di ufficio, con la conseguenza che non potrà ritenersi verificato l'evento a seguito del mero discredito derivato all'ente dallo strepitus fori conseguente al disvelamento della sleale attività dell'organo apicale;
inoltre, pur ammettendo in ipotesi che la nozione di nocumento possa essere più ampia di quella di danno (patrimoniale o meno), dovrebbe pur sempre ritenersi necessario che la lesione degli interessi dell'ente sia giuridicamente apprezzabile e comunque dimostrata in concreto.
Ne deriva, secondo la tesi esposta in ricorso, che non sarebbe possibile confondere un mero danno reputazionale, nei termini utilizzati dal Tribunale quale "lesione dell'immagine della società", con il nocumento richiesto dalla norma incriminatrice, anche tenendo conto della circostanza che un danno all'immagine dovrebbe considerarsi sempre ravvisabile, in presenza di condotte poste in essere da figure di rilievo all'interno di un ente, con violazione dei doveri inerenti la loro posizione. Ad avviso della difesa, pertanto, l'evento "nocumento" non può assolutamente prescindere da una sua connotazione di patrimonialità, come del resto dovrebbe evincersi sia dagli stessi lavori preparatori relativi al D.Lgs. n. 61 del 2002, sia dalla necessità di allineare la previsione di cui all'art. 2635 cod. civ. con la diversa fattispecie di infedeltà patrimoniale contemplata dall'articolo precedente. Aggiungono i difensori che, già quanto alle figure criminose previste dal codice penale dove rileva una nozione di nocumento (i reati di cui agli artt. 621 e 380), l'interpretazione giurisprudenziale del contenuto di un tale evento è proprio nel senso di adeguarlo e parametrarlo alla "offesa" inerente la specifica fattispecie;
e dunque - in una dimensione di offensività - a ritenerlo come il danno che subiscono gli interessi tutelati dalla stessa norma;
e non v'è dubbio che, nella specie, la norma penale societaria tutela il patrimonio e l'economia dell'ente. In sostanza, secondo la difesa l'interesse protetto non potrebbe che riguardare l'assetto patrimoniale della società, od al più quello al corretto esercizio delle cariche sociali, ma nel senso di una gestione finalizzata ad evitare ricadute negative sul patrimonio:
ricostruzione, questa, che trova conferma nei successivi interventi del legislatore in materia di diritto penale societario, laddove ad esempio la L. n. 262 del 2005, nel riconoscere quale circostanza aggravante una ipotesi di nocumento conseguente a condotte rilevanti ex art. 2622 cod. civ., ha comunque voluto che si trattasse di "grave nocumento ai risparmiatori" (ed il riferimento alla figura del risparmiatore non potrebbe che implicare una connotazione chiaramente patrimoniale del pregiudizio al cui verificarsi consegue la sanzione penale).
Venendo quindi alla disamina della effettiva applicazione della norma di cui all'art. 2635 cod. civ. nei confronti del CO, la difesa rappresenta che il Tribunale di AN - pur avendo corretto l'erronea affermazione del G.i.p. secondo la quale il finanziamento del 2010 non avrebbe rispettato i dettami della legge di stabilità di quell'anno (la legge in questione, n. 220, non era ancora stata emanata all'epoca dell'erogazione) - ha ritenuto di confermare la censura di irregolarità del finanziamento in questione, in quanto la L. n. 220 del 2010 faceva obbligo alle società concessionarie di non avere sede legale fuori dello spazio economico europeo, limitandosi a riprodurre una previsione normativa già in vigore per effetto della L. n. 88 del 2009: censura in ogni caso infondata, secondo la tesi difensiva, atteso che la società finanziata era la LU Gioco- legale ltd., con sede legale in Inghilterra e sede secondaria in Roma, dovendosi altresì precisare che la legge di stabilità del 2010 si riferiva alle società controllanti, mentre la normativa dell'anno precedenti alle società concessionarie come tali. I difensori riproducono quindi analiticamente le ragioni di fatto - su cui non vi sarebbe stata risposta da parte del Tribunale di AN - secondo le quali era da escludere che la società facente capo al CO non avesse merito creditizio, richiamando la documentazione a riprova della molteplicità di affidamenti goduti e della regolarità nell'onorare i ratei di mutuo dei finanziamenti bancari;
rilevano inoltre che non sarebbe comunque emersa prova della presunta violazione degli obblighi di ufficio da parte del LI, il quale si limitò ad esprimere parere favorevole nel corso di istruttorie svoltesi secondo le regole in atto presso la BA PO di AN (e senza procurare nocumenti di sorta, ma anzi utili assai rilevanti, tanto che l'istituto - pur dopo la notizia dell'adozione delle ordinanze di custodia cautelare - non aveva affatto interrotto il rapporto con il gruppo LU, ne' modificato le condizioni contrattuali).
A quest'ultimo riguardo, vista la sicura non configurabilità di un danno patrimoniale, ma trattandosi di un reato comunque offensivo del patrimonio, avrebbe dovuto ritenersi che la ipotizzata infedeltà del LI od altri fosse stata produttiva quanto meno di un danno di speciale tenuità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 c.p., n. 4: norma di cui sarebbe stato doveroso tenere conto anche in vista della scelta della misura cautelare applicabile al caso di specie, ovvero della possibilità di applicare misure tout court, in quanto richiamata dall'art. 278 c.p.p.. Nell'interesse del CO si sostiene altresì che del reato di cui all'art. 2635 cod. civ. manchi, nella fattispecie concreta, la condotta tipica, che secondo la lettera della norma consiste nel compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio dei soggetti attivi: nel caso in esame, invece, chi avrebbe ricevuto le presunte utilità (secondo l'ipotesi accusatoria, il LI) si limitò a partecipare a deliberazioni di organi collegiali, senza dunque il compimento di atti autonomi e tipici della sua funzione. Nè potrebbe, a tal fine, valere il richiamo operato dalla prima ordinanza del G.i.p. all'avere l'intraneus coltivato e sovrapposto interessi personali confliggenti con quelli dell'ente amministrato, giacché tale connotazione della condotta sembra attagliarsi semmai all'ipotesi di illecito penale prevista dall'art. 2634 cod. civ., figura criminosa dove peraltro è contemplata anche la condotta tipica del "concorrere a deliberare" atti di disposizione di beni sociali.
Venendo infine alle offerte o dazioni di utilità che sarebbero intervenute, secondo l'ipotesi accusatoria, in favore del LI e del AN, la difesa del ricorrente contesta che possano assumere rilevanza gli elementi evidenziati dai giudici di merito: il documento rinvenuto in duplice copia, vergato a mano e dattiloscritto, anche presso l'ufficio del LI, non avrebbe potuto sottendere alcunché di illecito, essendo stato conservato dallo stesso LI in palese evidenza, mentre il finanziamento per un milione di Euro della LU alla M2 Pictures s.r.l. (di cui il AN risulta socio al 10%) aveva comunque un fondamento contrattuale, e risultava certamente impiegato per le finalità proprie della finanziata, senza quindi alcuna destinazione in favore del coindagato.
2.4 Con il quarto motivo, i difensori del CO lamentano ancora erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416 cod. pen. e con riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente quale compartecipe di una presunta associazione per delinquere.
Rappresenta la difesa che il ruolo del CO all'interno dell'ipotizzato sodalizio criminoso risulterebbe incomprensibile, atteso che l'associazione sarebbe stata costituita ed organizzata (fra il LI, il AN ed il SA, nelle loro vesti formali o di fatto all'interno della B.P.M.) in vista del generico programma di commettere vari reati comunque mirati a garantire una serie di illeciti profitti per gli stessi promotori, da realizzare attraverso finanziamenti che la banca avrebbe dovuto erogare a soggetti indeterminati, talora presentati da persone - come il ES - immanenti al mondo della politica, soggetti che non avrebbero avuto altrimenti titolo ad ottenere quelle somme o quegli affidamenti: il tutto con l'ulteriore apporto del BB, incaricato di occultare, riciclare o reimpiegare le utilità elargite dai finanziati (in particolare al LI), garantendo così il conseguimento degli anzidetti profitti. Il CO, allora, non potrebbe atteggiarsi se non a semplice corruttore: e non si comprenderebbe come mai egli dovrebbe intendersi interessato ad ottenere le linee di fido per questa o quella società del gruppo a lui facente capo, ed al contempo cointeressato a garantire la stabilità del sistema complessivo che garantiva profitti al gruppo dei corrotti, ove quei profitti derivino da somme corrisposte dallo stesso CO ma anche da altri corruttori a lui del tutto estranei, e nei riguardi dei quali non risulti alcun elemento aggregante o parvenza di affectio societatis.
In sostanza, ad avviso dei difensori impugnanti non sarebbe dato ravvisare, nelle decisioni dei giudici di merito, alcun riferimento all'effettivo contributo, anche solamente morale, che CO avrebbe fornito alla vigenza del sodalizio ed al perseguimento delle sue illecite finalità, se non quello consistito nelle ritenute promesse o dazioni di utilità a favore del LI, condotta questa che si esaurisce nella pretesa violazione dell'art. 2635 cod. civ.; rimarrebbe perciò priva di risposta la domanda su quale dovrebbe intendersi la condotta di partecipazione del ricorrente, diversa ed ulteriore da quella riconducibile al delitto di "corruzione privata", tanto più che il CO avrebbe limitato il suo apporto al sodalizio solamente attraverso due specifici episodi di concessione di linee di credito. E, per quanto fosse dimostrato che il ricorrente abbia ottenuto finanziamenti non dovuti in conseguenza di illecite promesse o dazioni di denaro al LI, sia pure tramite la segnalazione di politici od altri intermediari, dalle acquisizioni istruttorie non vi sarebbe comunque traccia di elementi da cui inferire che il CO fosse consapevole dell'esistenza di una stabile struttura organizzativa, demandata a presiedere non solo a quella ma anche ad altre vicende di presunta infedeltà, rilevanti ex art. 2635 cod. civ.. Ergo, la tesi difensiva è che nel caso in esame potrebbe al più ravvisarsi un classico esempio di reato continuato plurisoggettivo a concorso necessario, ove i concorrenti non possono anche essere i soggetti attivi di un diverso reato associativo. Questo perché il "perimetro" di cui all'art. 416 cod. pen. deve necessariamente andare oltre e superare quello della corruzione privata continuata: il combinato disposto dell'art. 2635 cod. civ. e dell'art. 81 cod. pen. assorbe infatti in sè la "normale" ipotesi di soggetti (corrotto e corruttore) che decidono - anche reiteratamente - in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di dar vita ad una pluralità di corruzioni .... Se così non fosse, e quindi se non fosse necessaria (almeno) la consapevolezza di partecipare al programma che riguarda gli altri reati e gli altri soggetti, si avrebbe la paradossale situazione di un elemento essenziale (il dolo di partecipazione nel reato associativo) molto "al di sotto" del dolo richiesto per il concorso esterno nello stesso reato associativo;
infatti quest'ultimo, quanto meno, richiederebbe la consapevolezza di agevolare un sodalizio criminoso, certo conosciuto, pur senza farne parte, mentre, appunto, la piena responsabilità ex art. 416 cod. pen. non richiederebbe neppure la conoscenza degli altri sodali e la consapevolezza dei reali fini dell'associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Seguendo l'ordine delle questioni proposte dalla difesa, occorre valutare innanzi tutto la fondatezza della doglianza che riguarda il mancato rilascio di copia dei supporti contenenti le conversazioni intercettate, ed al contempo l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame degli stessi files audio.
Sembra opportuno riportare, per meglio affrontare la problematica sottoposta all'attenzione di questa Corte, il passo della pronuncia di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 37014 del 23/09/2010, Della Giovampaola) su cui il Tribunale di AN ha incentrato la propria decisione, e che muove dall'affermazione del principio di diritto - ricavato anche dal contenuto della sentenza n. 336/2008 della Corte Costituzionale e dalla sentenza La Sala delle Sezioni Unite, più volte menzionate nel ricorso oggi in esame - secondo cui non vi è alcun obbligo di trasmissione da parte del P.M., anche in esito a richiesta della difesa, dei brogliacci o dei files audio;
ne' vi è alcun obbligo generale e generico del Tribunale per il riesame di acquisire tali atti e di ascolto dei files audio. La Corte Costituzionale ha infatti affermato il diverso diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate;
e la sentenza delle Sezioni Unite ha inteso affrontare le problematiche concrete poste dall'affermazione di quel principio, risolvendole nel senso che ove la parte abbia tempestivamente richiesto al P.M. i files audio e non li abbia ottenuti, senza una spiegazione del P.M. la cui fondatezza è esaminabile dal giudice del riesame, quest'ultimo, in conseguenza della nullità generale a regime intermedio intervenuta nel procedimento di acquisizione della prova, non può utilizzare per la decisione le conversazioni intercettate i cui files audio erano stati richiesti.
Or bene, alla luce del principio di diritto appena ribadito, da questa Corte ritenuto assolutamente condivisibile e meritevole di applicazione anche nella fattispecie concreta, discende un duplice ordine di considerazioni: il vizio che il ricorrente lamenta è certamente non configurabile quanto alla mancata trasmissione dei supporti al Tribunale del riesame (pur essendo questo, in base al tenore del ricorso, l'aspetto che la difesa pare intendere di maggior rilievo); potrebbe esservi invece inutilizzabilità delle intercettazioni, nel senso che verrà immediatamente chiarito, laddove la parte interessata abbia avanzato richiesta al P.M. dei files audio e quella istanza sia rimasta senza esito. Stando alla sentenza Della Giovampaola, peraltro, è necessario che detta istanza abbia il carattere della tempestività: dimensione cronologica che è logico riferire alla prospettiva di svolgimento dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, atteso che le uniche intercettazioni suscettibili di acquisizione nelle forme appena indicate debbono intendersi quelle utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. A quel punto, della "spiegazione" offerta dal P.M. nel vietare alla parte l'accesso alle registrazioni (come pure, ovviamente, dell'assenza di spiegazioni tout court) il Tribunale del riesame potrà valutare la fondatezza, e - in caso di valutazione negativa -ritenere allo stato non utilizzabili le intercettazioni de quibus.
Nell'ordinanza oggi impugnata, la delibazione del Tribunale sulla richiesta difensiva deve intendersi essere stata risolta in senso adesivo al diniego opposto dal P.M., anche se il collegio sembra essersi limitato a riportare una mera scansione degli atti intervenuti, laddove si legge: occorre evidenziare che la difesa inoltrava una "generica" richiesta in data 06/07/2012, che veniva rigettata in quanto era stato autorizzato il ritardato deposito. L'aver virgolettato l'aggettivo "generica", in uno con la sottolineatura - nella pagina successiva - del diritto del difensore ad acquisire i supporti delle sole intercettazioni rilevanti ai fini dell'adozione dell'ordinanza restrittiva, fa ritenere che secondo il Tribunale di AN la difesa del CO non avrebbe dovuto chiedere il rilascio di copia di tutte le registrazioni, ma solo di quelle fondanti la piattaforma di gravità indiziaria: ad un'istanza generica era perciò stato opposto un fondato diniego. Per ancor meglio comprendere i termini della tematica in esame, va altresì ricordato che la stessa Sezione Sesta, in un intervento appena precedente (sentenza n. 32571 del 24/06/2010, Vinci), aveva più diffusamente precisato che la Corte Costituzionale ha affermato il diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Le Sezioni Unite hanno affrontato alcuni problemi interpretativi creatisi per la concretizzazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale, in particolare quello relativo al tipo di patologia conseguente alla violazione del diritto riconosciuto dalla sentenza 335/2008, risolvendolo non nel senso ... di una sopravvenuta inefficacia della misura cautelare originaria, bensì con la previsione di una sorta di effetto da
"inutilizzabilità pro tempore a richiesta" delle conversazioni de quibus, fino al momento in cui la difesa abbia acquisito la materiale disponibilità dei files audio richiesti. Sul punto, più precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato sussistere una nullità generale a regime intermedio nel procedimento di acquisizione della prova, con la conseguenza pratica di innestare un meccanismo procedimentale che, muovendo - nel caso di rilievo del vizio solo in Cassazione - da un annullamento con rinvio per ottenere la motivazione sulla "resistenza" dell'ordinanza originaria senza le conversazioni oggetto della richiesta di trasposizione difensiva - ove mancante nel provvedimento del riesame -, tuttavia è suscettibile di determinare invece una nuova integrale rivalutazione del materiale probatorio, anche comprendente le conversazioni intercettate, nel caso in cui nel frattempo i files audio richiesti siano stati messi a disposizione. Tra i problemi affrontati vi è in particolare quello della "distribuzione dell'onere di diligenza" tra il Pubblico Ministero (autorità giudiziaria cui va rivolta la richiesta e cui compete l'adempimento) ed il difensore (unico soggetto legittimato alla richiesta), in relazione al tema della tempestività della richiesta .... Le Sezioni Unite hanno in definitiva, per ora, affermato sul punto solo due principi concorrenti. Da un lato, sussiste l'obbligo del Pubblico Ministero di assicurare l'esercizio di tale diritto "incondizionato" in tempo utile per l'efficacia dell'esercizio medesimo, anche prevedendo un "opportuno intervento organizzativo", che consenta alla parte pubblica di attrezzarsi al pronto rilascio fin dal momento della formulazione della propria richiesta cautelare. Dall'altro, premesso che il diritto del difensore ad ottenere la trasposizione delle conversazione sorge fin dal deposito del provvedimento cautelare, "è del pari necessario" che la richiesta venga proposta "in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali ..., tenuto conto della complessità o meno delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni" (numero, estrapolabilità soggettiva ed oggettiva, ecc.).
Si tratta di tematica certamente delicata, innanzitutto per le ricadute organizzative, per la parte pubblica, o per il corretto adempimento dell'onere di specificità, per la parte privata, specialmente nel caso di pluralità di sottoposti alle indagini e di pluralità e complessità di imputazioni provvisorie, considerando soprattutto che il diritto si esercita solo nei confronti delle conversazioni che riguardano la propria posizione procedimentale (ancorché possano rilevare tutte quelle tra altri soggetti che tuttavia hanno un'implicazione probatoria diretta o indiretta sul singolo). Ma anche perché la materia si presta al rischio di condotte strumentali delle parti, volte rispettivamente alla vanificazione (anche solo di fatto) del tempestivo esercizio di un peculiare diritto di difesa ovvero alla artificiosa e strumentale creazione di una causa di nullità. Non stupisce quindi che le Sezioni Unite si siano per ora fermate all'enunciazione dei due principi, indicando nell'esigenza che il Pubblico Ministero motivi specificamente in ordine all'eventuale impossibilità di pronta messa a disposizione del materiale, e nella successiva verifica da parte del giudice, un primo essenziale punto di equilibrio. Epperò appare indubbio che siano opportuni ulteriori criteri interpretativi, che valorizzino da un lato il dovere di lealtà che incombe alle parti del processo e dall'altro gli aspetti oggettivi, specifici del singolo caso, utili ad indirizzare correttamente nell'individuazione della contingente effettiva giustificazione della mancata ottemperanza (pur in relazione a misure ottimali di organizzazione di personale e risorse) ovvero della palese tardività della richiesta. Tornando ancora una volta a verificare le implicazioni dei principi appena richiamati nella valutazione del caso oggi sub judice, si è detto che secondo il Tribunale di AN - rectius, secondo quando implicitamente si può desumere dal contenuto dell'ordinanza impugnata - la difesa del CO avrebbe dovuto indicare specificamente le conversazioni del cui supporto aveva interesse ad ottenere copia, quando invece il tenore dello scritto difensivo del 06/07/2012, indirizzato al Procuratore della Repubblica, era il seguente: (il difensore) rivolge istanza affinché la S.V. autorizzi l'acquisizione mediante duplicazione dei supporti informatici contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito del proc. pen. 38500/2011 N.R.. Il provvedimento conseguente, adottato il 09/07/2012, recita: il P.M., considerato che non è ancora stato disposto il deposito delle intercettazioni, del quale è stato anzi autorizzato il ritardo, rigetta la richiesta. Nulla quaestio in punto di tempestività, atteso che la richiesta precedeva di ben 19 giorni l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame (merita di essere segnalato che, nella fattispecie concreta di cui alla sentenza Vinci, la Sezione Sesta di questa Corte aveva valutato obiettivamente tardiva un'istanza presentata dalla difesa appena 48 ore prima dell'udienza): ma si può concretamente ritenere che il difensore del CO avesse davvero chiesto di accedere a tutte le conversazioni intercettate, indifferentemente, piuttosto che a quelle poste a fondamento dell'ordinanza restrittiva? E, in ogni caso, di fronte a un diritto "incondizionato" (purché esercitato tempestivamente) della difesa di accedere a queste ultime, sarebbe stato comunque doveroso per il P.M., consentire detto accesso, pur rigettando in parte un'istanza di taglio "generico"?
In ordine al primo quesito, vero è che la lettera della richiesta formulata dal difensore del CO non esprimeva limitazioni di sorta, ma logica vuole che - essendo l'istanza di pochi giorni successiva alla notizia dell'emissione dell'ordinanza restrittiva, avverso la quale era già stato interposto gravame ex art. 309 cod. proc. pen. - il senso dell'iniziativa fosse quello di accedere alle specifiche conversazioni ritenute rilevanti per disporre la limitazione della libertà personale dell'indagato, vale a dire le uniche in vista delle quali (in ragione dell'incidente cautelare di prossima discussione) la difesa aveva concreto ed attuale interesse. D'altro canto, così venendo al secondo degli interrogativi dianzi prospettati, sarebbe irragionevole ritenere che il pieno diritto della parte ad acquisire copia del supporto contenente le registrazioni di un numero comunque determinato di conversazioni intercettate (dieci, cento o mille che fossero) trovi vanificazione qualora la parte medesima chieda la copia di tutto: l'istanza potrà essere semmai rigettata - anche prendendo spunto da provvedimenti di autorizzazione al ritardato deposito, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 5 - con riguardo alle registrazioni eccedenti quel numero determinato, ma meriterà doveroso accoglimento parziale. Nè, su un piano di lealtà processuale, si potrebbe ritenere che una richiesta "generica" ponga sempre ed inevitabilmente il Pubblico Ministero in condizione di non discernere quali siano le conversazioni ostensibili: al di là della possibile predisposizione di adeguati accorgimenti organizzativi da parte dell'ufficio inquirente (ad esempio, come suggerito nella sentenza Vinci, archiviando preventivamente le intercettazioni rilevanti in modo tale da consentire la duplicazione di quei soli files in un supporto unitario), va considerato che il discrimine in base al quale distinguere le intercettazioni cui la difesa possa avere accesso non è nella disponibilità della parte richiedente, bensì dello stesso P.M..
Non è infatti il difensore a poter dire quali siano le intercettazioni utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, ma - appunto - l'autorità giudiziaria procedente: la difesa potrà al massimo valutare che l'una o l'altra di quelle, una volta oggetto della doverosa discovery, abbiano minore significatività o non ne abbia affatto, come pure avrà interesse a sottolineare il rilievo in antitesi di conversazioni ulteriori, non menzionate nell'ordinanza custodiale (ed è a queste che, in ipotesi, non potrà avere immediato accesso se non ancora depositate, non certo a quelle cui il P.M. prima ed il G.i.p. poi abbiano attribuito valenza decisiva per l'emissione del provvedimento de libertate). Peraltro, se è vero che nel caso di pluralità di indagati e contestazioni potrebbe non essere agevole inquadrare preventivamente la rilevanza di una conversazione intercettata solo nei confronti di taluno dei soggetti destinatari dell'ordinanza restrittiva (come avvertito dalla più volte ricordata sentenza Vinci), rimane pur sempre vero che non compete alla difesa operare distinzioni: tanto più che, nella fattispecie concreta oggi in esame, la pur delicata problematica appena accennata perde di consistenza, ove si consideri che uno degli addebiti mossi al CO concerne un'ipotesi di reato associativo, con la conseguente, immediata rilevanza - per la difesa di ciascuno dei presunti sodali - di tutte le conversazioni intercettate richiamate nell'ordinanza, anche se intervenute fra soggetti diversi.
Ed è allora innegabile che, dinanzi ad un'istanza volta ad acquisire copia del supporto di cui alle intercettazioni poste a base della misura cautelare, il Procuratore della Repubblica ed il Tribunale di AN non avrebbero potuto obiettare alcunché, rivelando tuttavia la fallacia dell'argomentazione utilizzata in quanto anche un'istanza siffatta sarebbe stata - all'evidenza - "generica". Ne deriva, in base alle indicazioni delle Sezioni Unite, che nei confronti del CO la decisione adottata dal Tribunale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen, non avrebbe potuto tenere conto dei risultati delle anzidette intercettazioni, il che riverbera immediati effetti sulla valutazione operata dallo stesso Tribunale in punto di gravi indizi di colpevolezza quanto al presunto reato associativo;
mentre, infatti, gli elementi raccolti in ordine alla diversa ipotesi criminosa prevista dall'art. 2635 cod. civ. non sembrano basarsi sul contenuto delle conversazioni intercettate, non altrettanto è a dirsi per l'ulteriore contestazione che riguarda il ricorrente. Come opportunamente rilevato dal P.g. presso questa Corte, in adesione al motivo di ricorso prospettato dalla difesa, il Tribunale di AN ha del resto segnalato che la soglia della gravità indiziaria sarebbe stata comunque raggiunta anche prescindendo dai risultati delle intercettazioni de quibus, salvo poi richiamarle ugualmente e così smentendo la significatività dell'annunciata prova di resistenza.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con riguardo alle presunte carenze motivazionali del provvedimento impugnato. È indiscutibile che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, se l'onere di motivazione del G.i.p. è assolto anche per relationem, mediante la riproposizione delle argomentazioni formulate dal Pubblico Ministero, diverso è l'onere di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che può anche fare riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, evitando la semplice ripetitività di elementi già conosciuti dalle parti, ma tale motivazione per relationem diviene insufficiente se il giudice del riesame non ha dato risposta ... a specifiche censure formulate. In tal caso il mero appiattimento del giudice del riesame su valutazioni emergenti da altro provvedimento, privo di qualsivoglia apporto critico può essere ritenuto carente di valutazione in ordine alla bontà o meno delle censure rivolte al provvedimento oggetto della procedura, concretando il vizio di mancanza della motivazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli); ma non è questa la situazione nel caso concreto.
Innanzi tutto, il Tribunale ha dato atto che il contenuto dell'ordinanza del G.i.p. doveva intendersi richiamata, palesando così di aderire al percorso argomentativo compiuto dal giudice di prime cure, ma non si è affatto limitato a riportarsi a quella motivazione, al contrario sviluppandola con numerose ed ulteriori considerazioni sia in fatto che in diritto. In secondo luogo, le censure difensive che secondo il ricorrente sarebbero rimaste prive di analisi debbono evidentemente valutarsi alla luce di quelle considerazioni, rivelandosi così ultronee e non bisognevoli di compiuta disamina giacché - quand'anche condivise - non avrebbero potuto comportare alcuna incidenza sulle conclusioni raggiunte. In concreto, prendere atto che uno studio commissionato da B.P.M. (nella gestione post LI) aveva fatto emergere la correttezza formale delle procedure seguite per la concessione degli affidamenti al gruppo TL, o che lo stesso gruppo godeva di ottima reputazione presso altre banche, non poteva comunque considerarsi dirimente per escludere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, a fronte del presupposto che durante quell'istruttoria formalmente ineccepibile non vi erano state informazioni esaurienti su ciò che un altro istituto - seppure incorrendo in una topica e perdendo un'occasione per fare utili, stando alla difesa - aveva rilevato poco tempo prima. Analogamente, registrare la prova che la B.P.M. non aveva subito pregiudizi patrimoniali a seguito del rapporto con la TL non avrebbe avuto alcun significato per escludere il nocumento richiesto dall'alt. 2635 cod. civ., come inteso dal Tribunale.
3. Venendo al tema della configurabilità del reato previsto dall'art. 2635 cod. civ., la difesa del ricorrente contesta che possano sussistere gravi indizi di colpevolezza quanto a presunte infedeltà ai sensi della norma appena ricordata, giacché nel caso di specie:
a) mancherebbe la condotta tipica prevista dal legislatore, consistente nel compimento o nell'omissione di atti correlati alla veste del LI o del AN, in violazione di doveri di ufficio, e non risulterebbe comunque essere stata realizzata alcuna inosservanza di detti doveri;
b) non vi sarebbero elementi dotati di sufficiente concretezza per ritenere che gli appunti sulla "società inglese" sequestrati in più copie e forme, come pure i finanziamenti erogati in favore della M2 Pictures s.r.l., documentino altrettante erogazioni di utilità in favore degli stessi LI e AN;
c) non sarebbe possibile riconoscere rilievo a un nocumento, quale evento in ipotesi riconducibile alle condotte dei soggetti attivi delle presunte infedeltà, che non involga gli interessi patrimoniali della BA PO di AN.
I motivi di ricorso, come appena sintetizzati e per le ragioni appresso evidenziate, debbono tuttavia ritenersi infondati.
3.a Il primo profilo di doglianza riguarda gli stessi termini della fattispecie astratta disegnata dal legislatore: secondo il ricorrente, il delitto di cui all'art. 2635 cod. civ. richiede che la dazione o la promessa delle utilità sia strumentale a far sì che l'intraneus compia od ometta atti tipici del suo ufficio, a differenza da quanto accaduto nella vicenda in esame (dove il LI si sarebbe limitato ad esprimere pareri, ovvero a partecipare con il proprio voto a delibere di organi collegiali). Nè sarebbe corretto ritenere sufficiente, come si legge invece nell'ordinanza del G.i.p. e senza che il provvedimento del Tribunale del riesame abbia ritenuto di analizzare il problema, una generica sovrapposizione di interessi personali in conflitto con quelli della B.P.M., che rileverebbe invece ai fini della ben diversa figura delittuosa prevista dal precedente art. 2634 cod. civ., guarda caso norma in cui la condotta tipica può anche assumere la modalità del "concorrere a deliberare", oltre a quella del "compiere". In vero, stando alla struttura della fattispecie incriminatrice ex art. 2634 cod. civ., la cui rubrica recita - e sul punto si dovrà tornare - "infedeltà patrimoniale", possono commettere detto reato gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che "compiono" o "concorrono a deliberare" atti, quando si trovino ad avere un interesse in conflitto con quello della società di appartenenza;
l'art. 2635 cod. civ. attribuisce invece rilievo penale alla condotta di amministratori, direttori generali e liquidatori (ma, come si vedrà tra breve, anche di numerosi altri soggetti) che "compiono" od "omettono" atti, quando ciò avvenga in violazione dei doveri di ufficio che essi avrebbero dovuto osservare ed a seguito di una dazione o promessa di utilità.
A ben guardare, tuttavia, la peculiarità della prima ipotesi criminosa non sta tanto nell'individuare una apparentemente esclusiva possibilità di rilievo penale per la condotta di chi concorra alla formazione della volontà di un organo collegiale, bensì nella natura esclusivamente patrimoniale degli interessi sottesi alla fattispecie, come chiaramente confermato dalla necessità che a quella condotta consegua un danno, appunto, patrimoniale (e non un più generico nocumento, come richiede invece l'art. 2635): soggetti attivi del reato, infatti, possono essere solo coloro amministratori, direttori generali e liquidatori - che abbiano un effettivo potere di gestione del patrimonio della società, e perché si realizzi un'infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ. occorre che l'atto compiuto in forma monosoggettiva o collegiale sia non già un qualunque atto di amministrazione o indirizzo, bensì (come testualmente richiede la norma) un atto di disposizione di beni sociali.
È dunque in ragione della categorizzazione della tipologia di atto rilevante che, in ossequio a doverose esigenze di tassatività, il legislatore ha ritenuto necessario contemplare come modalità della condotta anche il "concorrere a deliberare"; risolvendosi il precetto nel divieto dell'adozione di atti dispositivi di beni sociali, a fronte di un presupposto conflitto di interessi, una fattispecie astratta che si limitasse a sanzionarne il compimento non consentirebbe di perseguire situazioni in cui all'amministratore, direttore o liquidatore, potenziale soggetto attivo, sarebbe impossibile ascrivere di avere "compiuto" atti, riservati invece alla competenza di organi diversi (pur se, in ipotesi, organi collegiali di cui egli faccia parte).
Analoga esigenza, invece, non vi era quanto al reato di cui all'articolo seguente, per concretizzare il quale non è necessario che l'atto abbia una particolare connotazione: è anzi oltremodo significativo, così anticipando una delle tematiche che verranno approfondite in seguito in tema di bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice ex art. 2635 cod. civ., prendere atto che qui possono rilevare anche le condotte omissive, non contemplate invece dall'art. 2634. Se dunque per un'infedeltà patrimoniale può escludersi la rilevanza di condotte omissive o di mera organizzazione, coerentemente alla necessità che si produca un danno patrimoniale (al più, una condotta negativa potrebbe determinare ipotesi di lucro cessante), non altrettanto è a dirsi, in linea di principio, per i casi di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, dove la sanzione penale è apprestata per il compimento o l'omissione di qualunque atto, e non soltanto per quelli dispositivi di beni sociali. Non a caso, come già avvertito, tra le peculiari figure che possono essere chiamate a rispondere del reato proprio di cui all'art. 2635 non vi sono soltanto i titolari del potere gestorio, ma anche i sindaci, i responsabili della revisione e - a far data dall'entrata in vigore della L. n. 262 del 2005 - i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Soggetti che, all'evidenza, possono trovarsi a compiere (od omettere) una vasta ed assolutamente generica categoria di atti, anche di mera organizzazione e senza alcuna incidenza diretta sugli interessi strettamente patrimoniali della società presso cui svolgano il loro ufficio. Deve perciò ritenersi, contrariamente alla tesi difensiva, che "atto", nella nozione dettata dall'art. 2635 cod. civ. ed ai fini che qui interessano, sia anche un parere versato nell'istruttoria di una pratica di finanziamento o per l'apertura di una linea di credito, come pure l'espressione di voto manifestata ai fini della formazione di una delibera collegiale.
A proposito della violazione dei doveri di ufficio, la difesa obietta che le pratiche relative ai finanziamenti oggetto di contestazione - intervenuti il 27/10/2009 ed il 09/11/2010 - furono regolari, senza che si registrassero deviazioni di sorta dalle normali procedure adottate presso la B.P.M.: circostanza che sarebbe stata anche confermata da verifiche effettuate dalla stessa banca dopo la cessazione dalla carica da parte del LI e la notizia dell'iscrizione del procedimento penale, come del resto dalla constatazione empirica che l'istituto, anche successivamente all'adozione delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti del LI e del AN, non risulta avere rivisto i termini del rapporto contrattuale con la società finanziata (tema che investe anche la problematica della configurabilità di un danno o nocumento).
Tuttavia, il rilievo che sul piano formale l'istruttoria abbia rispettato un certo standard di requisiti nulla suggerisce in ordine alla completezza della medesima: sul punto, muovendo dalla premessa che le motivazioni del G.i.p. e del Tribunale di AN (anche attraverso l'espresso richiamo da parte della seconda ordinanza alle argomentazioni utilizzate nella prima) vengono a fondarsi in un compendio unitario, si deve prendere atto che secondo la relazione ispettiva della BA d'Italia, riportata nel provvedimento del giudice di prime cure, le decisioni su erogazioni o affidamenti risultavano da una quasi acritica adesione a quanto proponeva il management, con il corredo di informative spesso non esaurienti. Sia il G.i.p. che il Tribunale del riesame richiamano quindi le dichiarazioni dei dirigenti ER NA e Luigi Lucca sull'impegno personale ed assai determinato del LI nel far sì che la pratica TL fosse definita favorevolmente alle istanze della richiedente, suggerendo a questo o quel funzionario di "lasciar perdere" le note di altre direzioni dell'istituto, e senza che nel corso dell'istruttoria venisse dato il dovuto risalto ad accertamenti fiscali e prospettive di sanzione in danno della società da finanziare, per quanto poi nettamente ridotte come segnalato dagli stessi giudici di merito;
risalto negato pure alla circostanza che - si legge nell'ordinanza oggi impugnata - Intesa San OL nel settembre 2010 comunicava che non sussistevano neanche le premesse per procedere ad un'istruttoria formale di affidamento, non procedendo neanche all'apertura dei conto corrente (TL-LU presentava infatti, all'epoca, secondo le analisi eseguite da Intesa San OL, "un rilevante indebitamento finanziario", "dubbi sulla continuità aziendale" per "alcatorietà del rinnovo concessione AAMS in scadenza", "rilevanti impegni di pagamento in scadenza assunti senza aver pianificato adeguatamente idonea copertura finanziaria"). Il ricorrente obietta che Intesa San OL sarebbe stato l'unico istituto ad avere assunto un atteggiamento di chiusura, giacché molte altre banche, alcune addirittura fiutando un lucroso affare nel cercare occasioni di inserimento nel settore del gioco legalizzato, sarebbero state disposte a concedere credito alle società del gruppo TL-LU: fatto sta che, in ogni caso, la situazione all'epoca del finanziamento era quella, e così avrebbe dovuto essere rappresentata agli organi chiamati a deliberarlo, sia pure dandosi atto che il rischio di sanzioni in sede tributaria era da ridimensionare, e che forse l'altro istituto aveva compiuto valutazioni inesatte o addirittura controproducenti, lasciandosi sfuggire un cliente affidabile e di eccezionale rilevanza. Inoltre, non era certamente stato dato rilievo al problema della collocazione off-shore della controllante, su cui il Tribunale di AN evidenzia correttamente la successione tra le L. n. 88 del 2009 e L. n. 220 del 2010: vero è che la legge di stabilità del 2010 non era ancora vigente, e dettava quindi obblighi in vista di adempimenti cui gli interessati avrebbero avuto tempo di adeguarsi, ma va considerato che con la normativa del 2009 si imponeva già alle concessionarie - nel settore dell'esercizio e della raccolta a distanza di giochi legalizzati - di avere sede legale od operativa in uno degli Stati dello spazio economico europeo, e che la legge dell'anno 2010 estendeva quella prescrizione anche alle società controllanti. È dunque indiscusso, ma ancora una volta sul piano meramente formale, che la società concessionaria richiedente il finanziamento (LU Giocolegale ltd.) avesse sede legale in Inghilterra e sede secondaria a Roma già nel 2009, rispettando così l'obbligo allora vigente: ma è altrettanto evidente che fosse e dovesse essere avvertita - ivi compreso dai soggetti operanti nel settore dell'erogazione del credito - l'esigenza di un rispetto non elusivo delle reali finalità della legge comunitaria, il che poteva certamente accadere in presenza di una concessionaria europea, controllata però da altra società (o rete di società) di chissà dove.
Non a caso, le previsioni della L. 7 luglio 2009, n. 88, erano espressamente dettate "al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi", finalità letteralmente identiche a quelle con cui la L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 77 giungeva l'anno dopo ad imporre anche alle società controllanti le concessionarie di godere degli stessi requisiti.
Alla data di entrambi i finanziamenti, fermo restando che le ipotizzate dazioni o promesse di utilità in favore del LI e del AN sarebbero comunque antecedenti soltanto al secondo, la situazione della LU Giocolegale era perciò quella fotografata, ai ben più limitati fini della gestione di carte di credito e non già di finanziamenti per decine di milioni di Euro, da American Express Service Europe ltd., che - in una segnalazione di operazione sospetta riportata sia nell'ordinanza del G.i.p. che in quella del Tribunale - avvertiva come la struttura della LU Giocolegale appare ... piuttosto complessa perché costituita da una complessa gerarchla di società con sede in paesi caraibici. Infatti se il 5% della società è composta da soci italiani identificabili, il restante 95% è controllato attraverso una lunga catena di società off-shore con sede nelle Antille Olandesi;
ne derivava una valutazione di società ad alto rischio in considerazione dell'attività che svolge e della struttura complessa e poco trasparente, che riporta a paesi come le Antille Olandesi, considerati ad alto rischio da un punto di vista di riciclaggio.
3.b Sul problema delle promesse o dazioni di utilità, che involge valutazioni esclusivamente confinate al merito della vicenda, questa Corte non può che prendere atto della estrema significatività delle annotazioni su compensi che il LI avrebbe in parte percepito, in ragione di un indefinito rapporto contrattuale con la TL secondo la normativa inglese, nonché del finanziamento senza interessi erogato dalla LU ad una società operante in tutt'altro settore, parte delle cui quote appartengono al AN.
Dovendosi qui discutere di standard sufficiente a concretizzare la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., appare evidente che dagli elementi ora ricordati si desume con ragionevole certezza che quelle erogazioni si spiegano in virtù dei rapporti intessuti dal CO con i coindagati, per effetto e nello stesso contesto temporale delle istanze di finanziamento che le società del primo avevano avanzato alla B.P.M..
Del resto, oltre alla pacifica valenza indiziaria dell'inusuale comportamento del presidente di una banca che, accompagnato da un collaboratore diretto, abbia incontri pressoché clandestini con un cliente fuori dall'istituto, l'interpretazione del contenuto del documento intitolato "TL contratto: nome società inglese", come offerta nelle decisioni dei giudici di merito, appare plausibile e logica. Su quell'appunto, il G.i.p. segnala che il testo riproduce i contenuti di massima di un accordo che dovrebbe fare capo ad una società inglese della quale non si indica il nome. Segue un riepilogo di somme da "avere" pari a 900.000,00 Euro riferite all'anno 2010, nel quale si da conto di una somma di 130.000,00 Euro già ricevuta e di altra somma pari a 300.000,00 Euro definita "nuovo versamento", con scadenza febbraio 2011. Il resto del testo è posto sotto il titolo "proposta" e fa riferimento ad un contratto triennale da 100.000 sterline britanniche al mese fino al 2013, per un totale di 3.500.000 sterline. Vi è una parte dedicata ai contenuti del contratto. La chiusura fa riferimento alla legislazione vigente in Inghilterra, quale scelta delle parti. Dagli elementi contenuti nel testo, lo stesso può ragionevolmente datarsi ottobre-novembre 2010, quindi in perfetta corrispondenza cronologica con i passaggi di denaro realizzati da LU in favore della M2 Pictures s.r.l. di AN Antonip. Se ne desume che la somma di 900.000,00 Euro da avere entro l'ottobre del 2010 sia stata corrisposta .... Non possono ... esservi dubbi sul fatto che tale documento rappresenti la formalizzazione di un accordo per la dazione di denaro da parte di TL a LI: denaro il cui ammontare è puntigliosamente determinato e tale da potersi definire certamente dovuto o comunque promesso da TL alla controparte.
Nell'ordinanza oggetto dell'odierno di ricorso, il Tribunale di AN attesta più precisamente che l'appunto contiene una dettagliata elencazione di somme da "avere", pari a 900.000,00 Euro riferite ad ottobre 2010, ovvero "ricevute" per gli importi di Euro 125.000,00 + 40.000,00 in riferimento al dicembre 2010, con "resto" di Euro 735.000,00; quindi evidenzia che appare chiara in questo caso l'antecedenza della promessa corruttiva (900.000,00 Euro nell'ottobre 2010) alla deliberazione del finanziamento (09/11/2010), promessa poi parzialmente concretizzatasi nella dazione di 165.000,00 Euro nel dicembre 2010, con previsione di parte del residuo pagamento di 300.000,00 Euro nel febbraio 2011 (Indicato nel manoscritto come "nuovo versamento").
Ricostruzioni, come detto, senz'altro plausibili e che la difesa ha cercato di sconfessare limitandosi a rappresentare che l'appunto non poteva documentare accordi illeciti, essendo stato conservato senza alcuna cautela nell'ufficio del LI: osservazione di mero fatto e peraltro destituita di concreto fondamento, atteso che lo scritto non era comunque accessibile a chicchessia, bensì riposto all'interno di una cartellina intestata alla "TL". Altrettanto indicativo, a sostegno dell'impianto accusatorio, è il contratto di associazione in partecipazione apparentemente datato 19/10/2010, in virtù del quale la LU sarebbe stata interessata a finanziare, senza interessi, la M2 Pictures s.r.l. per 1.000.000,00 di Euro, da rimborsarsi entro il 2015. In relazione a quel contratto, il Tribunale di AN segnala l'acquisito riscontro documentale a due bonifici da 500.000,00 Euro ciascuno, effettuati in data 26 ottobre e 24 novembre 2010; ed è da rilevare che l'oggetto sociale della LU non ha nulla a che vedere con la cinematografia, settore di interesse della M2 Pictures, di cui AN AN risulta socio al 10%.
In una prospettiva di verifica del raggiungimento della soglia dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., è allo stato priva di concretezza l'obiezione difensiva secondo la quale non sarebbe provata l'effettiva destinazione data a quelle somme presso la società finanziata, così come non è dato sapere se ed in quale misura la LU abbia avuto modo di partecipare agli utili della M2 Pictures, qualora ve ne siano stati;
l'entità del finanziamento, senza un serio corrispettivo economico, fa dunque ritenere che le osservazioni dei giudici di merito siano dotate di adeguata coerenza argomentativa. Già nell'ordinanza del G.i.p., infatti, si osservava che quel negozio doveva intendersi ragionevolmente simulato, anche perché la forma contrattuale dell'associazione in partecipazione, finalizzata a schermare la vicenda illecita sottostante, appare essa stessa incongrua. In vero, posto che tale contratto comporta che l'assodante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (artt. 2549 cod. civ. e segg.), è qui evidente la deviazione fra la causa contrattuale tipica e l'oggetto effettivo delle prestazioni, ovvero il finanziamento senza interessi da parte di LU in favore di una società cui la finanziatrice non è apparentata ne' per oggetto ne' soggettivamente.
3.e In ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 2635 cod. civ., il tema più delicato e di maggior spessore sul piano giuridico, fra quelli proposti dal ricorrente, riguarda senza dubbio l'interpretazione della nozione di "nocumento" contenuta nel precetto normativo.
Già distinguendo le peculiarità della fattispecie in esame rispetto a quella disegnata dal precedente art. 2634, era peraltro apparso evidente che la criminalizzazione delle condotte di infedeltà può essere intesa da un lato come manifestazione della tutela del patrimonio dell'ente nel cui ambito si colloca l'intraneus, in una chiave eminentemente privatistica, ovvero - dall'altro - ispirarsi ad un modello lealistico (come risulta con maggiore chiarezza nella legislazione di altri paesi, ad esempio nell'art. L. 152-6 del Code du travail francese), laddove si intenda soprattutto sanzionare la violazione del rapporto di fiducia che lega il "corrotto" all'ente:
in questa seconda prospettiva, può assumere dunque rilievo l'abuso di un potere che l'intraneus sia chiamato ad esercitare in funzione di interessi altrui, non solo di natura strettamente patrimoniale, e che svolga invece alterando i processi decisionali che lo vedono coinvolto.
Un primo punto di partenza, nella disamina della fattispecie concreta, può senz'altro consistere nella verifica di quale sia stata l'opzione esercitata dal legislatore italiano al momento dell'introduzione della rilevanza penale delle condotte di infedeltà: or bene, nella relazione al D.Lgs. n. 61 del 2002 si legge che venne tenuta presente l'esigenza di repressione dei fatti di infedeltà commessi dai soggetti qualificati a seguito della dazione o promessa di utilità, nella quale tuttavia, conformemente alla legge delega, si orienta la tutela in chiave di protezione del patrimonio sociale, piuttosto che di salvaguardia del solo dovere di fedeltà degli amministratori, trasformando la fattispecie da reato di pericolo a reato di danno e subordinando la procedibilità alla presentazione della querela.
Ad una prima e sommaria analisi, limitata alla presa d'atto del contenuto della relazione appena virgolettata, l'opzione sembra dunque essere stata rivolta verso la già descritta chiave privatistica, piuttosto che a fornire una dimensione lealistica del rapporto fiduciario tra l'amministratore e la società: la necessità di una sanzione penale della condotta di infedeltà per gli amministratori che abbiano ricevuto promesse o dazioni di utilità risponderebbe, in definitiva, alle stesse ragioni sottese alla tutela dell'ente da condotte di infedeltà patrimoniale. Ci si deve però chiedere, a questo punto, quale senso ragionevole abbia la previsione, nell'art. 2635, di un evento qualificato come "nocumento", concetto evidentemente di genere, piuttosto che come "danno patrimoniale", concetto di specie già immediatamente prima sussunto nella fattispecie prevista dall'art. 2634 cod. civ.: se la tutela viene apprestata al patrimonio della società, nell'una e nell'altra ipotesi, non si vede perché l'evento conseguente ad un atto dispositivo di beni sociali in costanza di conflitto di interessi (in un caso) e quello derivato dal compimento o dall'omissione di un atto da parte di chi abbia ricevuto la dazione o la promessa di un'utilità (nell'altro caso) debba assumere connotazioni differenti.
Non sembra condivisibile, in proposito, l'assunto difensivo secondo cui una lettura necessariamente patrimoniale del concetto di nocumento dovrebbe appunto derivare da una prospettiva di allineamento della previsione ex art. 2635 cod. civ. con la diversa ipotesi di infedeltà sanzionata dall'art. 2634: per allineare e coordinare le due fattispecie, sarebbe stato oltremodo agevole e immediato fare ricorso alle stesse scelte terminologiche, che invece appaiono distinte fin dalle rispettive rubriche, laddove l'infedeltà è espressamente da intendersi "patrimoniale" solo nell'art. 2634, vale a dire nella stessa norma dove si richiede un evento che sia altrettanto espressamente connotato da patrimonialità. Va allora ribadito, come già avvertito pagine addietro, che le due norme disegnano fattispecie astratte sensibilmente differenti, richiedendosi l'adozione di atti dispositivi di beni sociali solo nella prima, mentre nella seconda possono assumere rilievo anche condotte di mera omissione di atti dovuti: diversi sono i potenziali soggetti attivi, limitati per l'infedeltà patrimoniale soltanto a coloro che abbiano poteri di gestione diretta dei beni della società, ed estesi nell'art. 2635 cod. civ. fino a comprendere sindaci, responsabili della revisione e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.
Per una migliore comprensione dei termini del problema, è dunque opportuno verificare quale significato sia stato attribuito dalla giurisprudenza di questa Corte al termine "nocumento" nelle altre occasioni in cui si è reso necessario chiarirne la portata, avuto riguardo alle (affatto diverse ed eterogenee) ipotesi criminose dove quella nozione risulti richiamata.
In tema di patrocinio infedele, è stato affermato che l'evento di danno, e quindi il nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, non va inteso nel senso civilistico e quindi non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, ben potendo consistere anche soltanto nell'adozione di comportamenti imprudenti in conseguenza della comunicazione di una falsa notizia circa l'esito di un procedimento civile di rilevante importo economico (Cass., Sez. 2, n. 22702 del 20/05/2008, Fichera, Rv 240417). Nella motivazione di una più recente pronuncia (Cass., Sez. 6, n. 29653 del 26/05/2011, Boari) si è precisato che l'art. 380 cod. pen. descrive un reato di evento, in cui si richiede che alla condotta del patrocinatore consegua, appunto, un nocumento, che non deve essere inteso soltanto come un vero e proprio danno patrimoniale, ma anche riferito al mancato conseguimento di benefici di natura morale che la parte avrebbe tratto qualora il patrocinatore si fosse comportato lealmente. Perciò, con riguardo ad una fattispecie concreta in cui era stato contestato ad un legale di essersi reso irreperibile per il proprio assistito, così realizzando una dolosa astensione dall'attività processuale, si è rilevato che l'astensione deve pur sempre essere causa di un nocumento per la parte, altrimenti non potrebbe configurarsi la fattispecie delineata nell'art. 380 cod. pen., che, come si è detto, è reato di evento. L'astensione può
essere considerata condotta infedele quando produce conseguenza negative per la parte, ad esempio nel caso in cui il difensore ometta di produrre mezzi di prova, ovvero trascuri la scadenza di un termine o ometta di costituirsi in giudizio, cioè ogni qual volta si traduca in una omissione dolosa della difesa, non potendosi invece ritenere che il nocumento sia consistito nella sostituzione del difensore - e quindi nel pagamento della relativa parcella - in mancanza della dimostrazione che lo "stallo difensivo" abbia compromesso il conseguimento di benefici, anche solo morali, alla parte offesa. In tema di rivelazione del contenuto di documenti segreti, si è altresì affermato che il nocumento - costituente condizione oggettiva di punibilità del reato ex art. 621 cod. pen. - deve intendersi quale pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura (Cass., Sez. 5, n. 17744 del 16/01/2009, Padello). A proposito del reato di trattamento illecito di dati personali, sanzionato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167 una recentissima pronuncia (Cass., Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012, Casalini) osserva:
considerato che, per "danno" (anche in senso lessicale) si deve intendere ogni fatto circostanza o azione che "nuoce", sia materialmente che moralmente, e che la parola "nocumento" altro non significa (nella lingua italiana, con chiara derivazione latina) che "atto, o effetto, del nuocere", la quasi sovrapponibilità dei significati di tali parole deve indurre a cercare il senso retrostante della parola in esame nella ratio posta alla base del suo inserimento nella fattispecie criminosa di cui si discute. In tale prospettiva, la soluzione è agevolmente rinvenibile una volta che si rifletta sul fatto che ... la introduzione del "nocumento" nella novella legislativa che ha interessato il D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 167, sembra finalizzata ad evitare che la disposizione trovi un'applicazione eccessivamente formale e, quindi, anche a dare "effettività" alla tutela della riservatezza dei dati personali. In altri termini, non appare inesatto ritenere che il legislatore, con la valorizzazione del fattore "nocumento" abbia inteso richiamare l'attenzione sulla concreta offensività della condotta. A ben vedere, non vi è molta differenza con quanto avviene in altre disposizioni normative nelle quali si usa, analogamente, la stessa parola, come ad esempio, nell'art. 380 cod. pen. (che sanziona il patrocinio infedele). Anche in quel caso, come questa S.C. ha avuto modo di affermare ..., pur quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato, non si può ritenere raggiunta la prova della colpevolezza, se non vi è anche quella del nocumento, per gli interessi della parte, che da quella condotta sia derivato. Coglie nel segno, pertanto, la pronuncia del primo giudice - confermata anche sul punto dalla Corte d'appello, quando richiama l'attenzione sul fatto che il "nocumento" non coincide con il "danno", bensì con la effettività ed incidenza dell'evento lesivo causato da quest'ultimo. In altri termini, si può dire che, ai fini della disposizione dell'art. 167 in esame, il richiamo al nocumento evoca ed istituzionalizza il principio di offensività. Il concetto, del resto, è stato già espresso da questa stessa S.C. (Sez. 3, n. 30134 del 28/05/2004, Barone, Rv 229472) .... In quel caso, infatti, si era sostenuto che la tipizzazione del "nocumento" comportava la non punibilità di violazione alla tutela dei dati personali colà contestata perché aveva prodotto "un vulnus minimo all'identità personale del soggetto passivo ed alla sua privacy". In quella decisione, si soggiungeva come ulteriore connotazione del vulnus, che esso dovesse essere tale da determinare un danno patrimoniale apprezzabile ma, a ben vedere, si tratta di puntualizzazione eccessivamente restrittiva e dissonante con il concetto - pacifico - che il danno (ed, a fortori, il nocumento) possa essere anche diverso da quello patrimoniale. Ciò è tanto vero che, in altra recente pronuncia (Sez. 3, n. 17215 del 17/02/2011, L, Rv 249991), questa S.C. ha ravvisato la tutelabilità degli interessi, sicuramente non strettamente economici, dei familiari di una persona, deceduta, la cui immagine in stato morente era stata illecitamente diffusa. A tale stregua, considerata la molteplicità di forme di manifestazione del "nocumento" che può conseguire ad un illecito trattamento dei dati personali, sembra possibile concludere che, con l'inserimento della condizione obiettiva di punibilità di cui trattasi, il legislatore abbia inteso, in qualche modo, arretrare la soglia dell'intervento penale anche alla semplice esposizione al pericolo di una lesione dell'unico bene protetto dal D.Lgs. n. 196 del 1993 (vale a dire il diritto dell'interessato al controllo sulla circolazione delle sue informazioni personali) formulando la norma come se si fosse al cospetto di un reato di pericolo concreto con dolo di danno. In altri termini, il reato è perfetto quando la condotta si sostanzia in un trattamento dei dati personali, in violazione di precise disposizioni di legge, effettuato con il fine precipuo di trarne un profitto per sè o per altri o di recare ad altri un danno ma la sua punibilità discende dalla ricorrenza di un effettivo "nocumento" (nel senso, cioè, che il profitto conseguito o il danno causato siano apprezzabili sotto più punti di vista). Si è, in altri termini, al cospetto di un reato di pericolo effettivo e non meramente presunto ..., con il risultato che la illecita utilizzazione dei dati personali è punibile, non già in sè e per sè, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento (cosa che, ovviamente, deve essere valutata caso per caso) alla persona dell'interessato e/o al suo patrimonio.
L'excursus giurisprudenziale appena tratteggiato da la misura della comunemente diffusa e distinta accezione della nozione di "nocumento" rispetto a quella di "danno", ed ancor più rispetto a quella di "danno patrimoniale": e pur laddove si è voluto sottolineare la rilevanza dell'opzione terminologica del legislatore nel senso di una compiuta descrizione dell'offensività della condotta, non sembra possibile sostenere che il termine "nocumento" divenga sic et simpliciter sinonimo di "danno patrimoniale" in tutti i casi nei quali si debba ritenere che la norma incriminatrice presa in esame tuteli solo prevalentemente, ma non già esclusivamente, interessi di natura patrimoniale.
Anche l'argomento utilizzato dal ricorrente, secondo cui l'introduzione della circostanza aggravante del "grave nocumento ai risparmiatori" nelle ipotesi di false comunicazioni sociali, ai sensi della L. n. 262 del 2005, confermerebbe il carattere patrimoniale della lesione che, ove realizzatasi in concreto, determina l'intervento sanzionatorio penale, non può intendersi decisivo. Che il danno (o il nocumento, nel senso di effetto concretamente conseguente al danno) preso in esame da quella norma sia soltanto quello patrimoniale, infatti, non deriva dalla presa d'atto che l'intero diritto penale societario sia posto a tutela di interessi di quella natura, come il riferimento ai risparmiatori sembrerebbe imporre: è l'art. 2622 cod. civ., al pari dell'art. 2634 ma non invece dell'art. 2635, a richiedere già per la fattispecie non aggravata un evento che consista nel "danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori"; ed è altrettanto evidente che, ai fini indicati da quella norma e senza alcuna implicazione di carattere generale, sempre patrimoniale sarà il pregiudizio potenzialmente verificatosi per un risparmiatore, soggetto da intendersi portatore di interessi ben più limitati rispetto a quelli della società per cui abbia operato l'autore delle false comunicazioni.
Proseguendo sulla medesima falsa riga, sarà allora inevitabile la doverosa natura patrimoniale del "danno ai creditori" rilevante ai fini della realizzazione dei reati previsti dagli artt. 2629 e 2633 cod. civ., vista la peculiarità dei soggetti (titolari di situazioni giuridiche di esclusiva natura economico-patrimoniale, relative alle ragioni di credito vantate) su cui parametrare la lesione;
mentre ben potranno avere altra natura il "danno ai soci" conseguente a condotte di impedito controllo ex art. 2625 cod. civ., come pure i "danni alla società o a terzi" che derivino dalla violazione del dovere di comunicare situazioni di conflitto d'interessi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2629-bis c.c. e dell'art. 2391 c.c., comma 1. Questa Corte ritiene pertanto che l'uso della locuzione di "nocumento", nella fattispecie astratta delineata dal legislatore per le condotte di infedeltà ex art. 2635 cod. civ., consenta di superare i confini di un danno di natura strettamente patrimoniale, per giungere così ad includere anche pregiudizi differenti (come ad esempio il danno all'immagine della società, od al corretto svolgimento delle attività organizzative e di controllo, fisiologiche alla gestione dell'impresa) che conseguano comunque alla lesione di beni suscettibili sì di valutazione economica - un danno all'immagine o reputazionale lo è senz'altro - ma non immediata, a differenza di quanto accade nei casi di diminuzione patrimoniale striato sensu.
In tal modo, l'evento dal cui verificarsi deriva la rilevanza penale delle condotte di infedeltà ricollegate alla preventiva dazione o promessa di utilità non viene a perdere di concretezza, essendo pur sempre necessario tenere presente che la fattispecie criminosa non è disegnata dal legislatore in termini di reato di pericolo, e che la soluzione interpretativa qui adottata risulta perfettamente in linea - prima ancora che con il contenuto della relazione al D.Lgs. n. 61 del 2002, riportato all'apertura della presente disamina - con la ricostruzione della ratio sottesa all'intervento normativo appena ricordato e con le linee evolutive della normazione succedutasi nella materia in esame.
Il D.Lgs. n. 61, infatti, trovava doverosa ispirazione nella presupposta Legge Delega n. 366 del 2001, il cui art. 11 - nel delineare i caratteri del futuro art. 2635 cod. civ., e subito dopo aver già statuito al punto 12) la necessità che alle ipotesi di infedeltà patrimoniale dovessero conseguire danni di identica connotazione - prevedeva al punto 13) di introdurre la figura criminosa di ®comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società. È opportuno ricordare che il testo iniziale del conseguente disegno di legge (il n. 1137, presentato il 03/07/2011) aveva già rinominato la fattispecie - art. 10, punto 13) - come ipotesi di "corruzione", ed anticipato la soglia di penale rilevanza al verificarsi di un "pericolo di nocumento" per la società: il successivo dibattito avrebbe poi portato all'elaborazione di un testo finale più aderente alla legge delega, con l'abbandono del riferimento ad un evento di mero pericolo onde evitare una eccessiva dilatazione nella concreta applicabilità della norma. Fermo restando, dunque, che ci si trova dinanzi ad un reato di danno, il legislatore delegante già anticipava la distinzione fra "danno patrimoniale" e "nocumento" che sarebbe stata poi riprodotta negli artt. 2634 e 2635 cod. civ.; e, per comprendere ancor meglio quella differente opzione terminologica, è di estremo ausilio l'analisi della fonte normativa sovranazionale a sua volta presupposta alla Legge Delega n. 366 del 2001, da individuarsi nella Azione comune del 22/12/1998 adottata dal Consiglio dell'Unione Europea sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione medesima, in tema di corruzione nel settore privato. La detta Azione comune (n. 98/ 742/GAI) prevedeva all'art. 2 una definizione di "corruzione passiva nel settore privato", da registrarsi quando una persona nel quadro delle sue attività professionali intenzionalmente sollecita o riceve, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accetta la promessa di tale vantaggio per sè o per un terzo, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere;
si aveva corrispondentemente corruzione attiva, ai sensi dell'art. 3, quando un soggetto intenzionalmente promette, offre o concede, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, nel quadro delle attività professionali di tale persona affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere.
Ancor più interessante è rilevare che il secondo comma di entrambi gli articoli appena ricordati, di contenuto identico, prevedeva:
ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano un illecito penale. Queste misure si applicano almeno ai casi di condotte che comportino o possano comportare distorsione di concorrenza come minimo nell'ambito del mercato comune e producano o possano produrre danni economici a terzi attraverso una non corretta aggiudicazione o una non corretta esecuzione di un contratto.
Il primo parametro di valutazione per affermare la rilevanza penale delle condotte di infedeltà diverse da quelle di contenuto patrimoniale è dunque ben diverso dalle esigenze di tutela dell'integrità del patrimonio sociale dell'ente in cui il "corrotto" presta la propria opera, giacché l'intento del Consiglio dell'Unione Europea era quello di sanzionare almeno le condotte idonee a provocare una distorsione dei meccanismi fisiologici di concorrenza, prima ancora o quanto meno al contempo della possibile produzione di danni economicamente significativi (comunque nei confronti di terzi). Ed il quadro è ancor più evidente con l'Azione comune successiva (n. 2003/ 568/GAI del 22/07/2003, anch'essa in tema di lotta alla corruzione nel settore privato, recante peraltro all'art. 8 l'abrogazione della precedente) il cui art. 2 recita:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell'ambito di attività professionali: a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia od ometta un atto in violazione di un dovere;
b) sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sè o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere (..).
3. Uno Stato membro può dichiarare di volere limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1 alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali (..).
L'ambito di tutela minima sollecitata dalla fonte europea arriva dunque a prescindere integralmente da qualsivoglia prospettiva di danno patrimoniale: istanza definitivamente confermata dal nuovo testo dell'art. 2635 cod. civ., come risultante dalle modifiche introdotte in virtù della L. n. 190 del 2012. Quest'ultimo, recentissimo intervento del legislatore è giunto finalmente a conferire alla fattispecie delittuosa in esame il nomen juris di corruzione (tra privati), comunque disegnando il precetto sanzionato in chiara continuità normativa rispetto al testo previgente, fatte salve le nuove disposizioni in tema di ampliamento del novero dei soggetti attivi, di procedibilità e di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. Al di là di previsioni di carattere ordinatorio e sistematico (quale la clausola di riserva iniziale, circa l'evenienza che il fatto costituisca più grave reato), od aventi valore esplicativo (il rilievo che la dazione o la promessa riguardi utilità in genere, con espressa ma non indispensabile previsione che possa trattarsi di denaro, ovvero che l'utilità medesima sia destinata non solo all'intraneus ma anche ad altri), l'innovazione di maggiore significato sembra consistere nella riconosciuta rilevanza di violazioni - oltre che dei doveri di ufficio - anche di obblighi di fedeltà, aprendo così la strada verso una concezione (quanto meno, anche) lealistica della ratio dell'incriminazione. Ciò a conferma delle aperture già esistenti, nella medesima direzione, attraverso il richiamo alla necessità di un "nocumento" per la società, scelta lessicale che non a caso il legislatore ha ritenuto di confermare anche con l'ultima novella del novembre 2012, e che avvalora la tesi secondo cui la norma in esame mirava già - e sia, a fortiori oggi, strumentale - alla repressione di forme di mala gestio tali da determinare deviazioni al fisiologico andamento delle attività della società, prima ancora ed a prescindere da lesioni all'integrità del patrimonio della stessa. Un danno all'immagine, in definitiva, ben può rilevare ai fini della concretizzazione del "nocumento" richiesto dalla norma incriminatrice in esame. Deve peraltro trattarsi, come avvertito in precedenza, di un danno effettivo e non meramente ipotizzato, ma nella fattispecie concreta (dovendosi ancora una volta ribadire che si verte in tema di gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari, e non di prove a sostegno dell'affermazione di responsabilità penali) gli elementi evidenziati dai giudici di merito - laddove ad esempio il G.i.p. richiama un danno reputazionale di straordinario rilievo, derivante dalla cattiva amministrazione e dalle ricadute di immagine della società - depongono nel senso di una lesione già avvenuta. A sostegno della conclusione appena illustrata, assume certamente gravità indiziaria il contenuto della querela presentata nell'interesse della B.P.M., oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame essendone stata in quella sede eccepita la tardività in ragione di articoli di stampa pregressi ma ulteriormente indicativi di un danno reputazionale, nonché la missiva a firma del presidente subentrato - indirizzata ai dipendenti della banca, e prodotta dal P.M. allo stesso Tribunale - nella quale si segnalava, con riguardo alla amministrazione precedente, che le condotte di chi ha gestito, direttamente o indirettamente, stanno avendo ricadute estremamente negative sull'istituto. Deve infine essere disatteso anche il profilo di doglianza avanzato dalla difesa in ordine alla configurabilità nel caso di specie dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, innanzi tutto perché il reato sanzionato dall'art. 2635 cod. civ. non può intendersi comunque offensivo degli interessi patrimoniali della società (suscettibili di lesione a seguito della condotta infedele di chi abbia ricevuto una promessa o dazione di utilità, ma non necessariamente); inoltre, in tema di reati societari dovrebbe semmai trovare applicazione - per evidenti ragioni di specialità - la norma prevista dall'art. 2640 cod. civ., non richiamata dall'art. 278 cod. proc. pen. in punto di determinazione della pena a fini cautelari e che non disegna un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale. Il richiamo al citato art. 2640 cod. civ. consente anzi di rinvenire un definitivo riscontro alla correttezza dell'approccio ermeneutico seguito da questa Corte: in primis, perché qualora il diritto penale societario dovesse realmente intendersi orientato alla tutela di esclusivi o comunque imprescindibili interessi di natura patrimoniale, il legislatore non avrebbe avuto ragione di prevedere un'attenuante ad hoc, essendo a quel punto già applicabile la circostanza comune invocata dalla difesa;
in secondo luogo, perché nel corpo del medesimo art. 2640, all'evidente fine di accomunare le varie tipologie di evento contemplate dalle previsioni sanzionatorie (danno, danno patrimoniale, nocumento) e così ribadendo la possibilità di un evento penalmente rilevante ma non incisivo sull'integrità patrimoniale della società, si prendono in esame i fatti che abbiano cagionato un'offesa di particolare tenuità. 4. È invece fondato il motivo di ricorso che riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto all'ipotesi di reato associativo, con la conseguente necessità di annullare l'ordinanza impugnata sotto tale profilo, con rinvio al Tribunale di AN per un nuovo esame in parte qua.
Deve innanzi tutto richiamarsi, in proposito, quanto già osservato sub 1) in tema di inutilizzabilità, nei confronti del CO, dei risultati delle intercettazioni: inutilizzabilità che, per quanto "pro tempore a richiesta", come affermato dai precedenti arresti di questa Corte nel precisare la portata della sentenza La Sala, avrebbe dovuto comportare l'impossibilità per il Tribunale del riesame - allo stato - di tenere conto delle conversazioni intercettate per analizzare la posizione del ricorrente.
Al di là delle considerazioni che il collegio ritiene di svolgere quanto alle separate posizioni dei coindagati circa la logicità delle valutazioni compiute in punto di valenza indiziaria delle intercettazioni medesime, considerazioni che verranno solo in parte richiamate tra breve, non è chi non veda come - a dispetto di un compendio di gravità indiziaria che, per il reato sub B), risulta fondato essenzialmente su basi documentali e sulle deposizioni di persone informate sui fatti - gli elementi segnalati prima dal G.i.p. e poi dal Tribunale di AN in ordine al delitto ex art. 416 cod. pen. derivino invece in larga parte dagli esiti dell'attività
captativa.
Se già tale constatazione empirica rende necessario che il Tribunale del riesame rivaluti la posizione del CO, sul punto qui in esame, va altresì aggiunto che:
a) pure ammettendo l'esistenza di un sodalizio criminoso organizzato da figure più o meno di vertice all'interno della B.P.M. per fini (anche) di arricchimento personale, rimane sfuggente il contributo che il CO vi avrebbe dato, ulteriore rispetto alle condotte in ipotesi realizzative dei reati-fine ex art. 416 cod. pen., in vista dei quali egli era sicuramente portatore di interessi del tutto autonomi rispetto a quelli dei presunti sodali;
peraltro, non risulta chiarito (con evidenti riflessi di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato) perché soltanto uno dei "corruttori" del LI e/o del AN sarebbe partecipe dell'associazione, e non anche gli altri soggetti cui facevano capo le diverse società favorite nell'accesso al credito bancario;
b) i dati che il G.i.p. ed il Tribunale di AN espongono sugli ulteriori partecipi dell'associazione, non destinatari di provvedimenti restrittivi della libertà personale (il ES, il SA e il BB) non sembrano logicamente ed univocamente indicativi della loro appartenenza al sodalizio.
4.a Quanto al primo aspetto, è in effetti innegabile che secondo l'ipotesi accusatoria l'unico cliente di B.P.M. che si reputa partecipe dell'associazione, oltre che concorrente necessario nelle condotte rilevanti ex art. 2635 cod. civ. e che lo riguardano come extraneus, è appunto il CO (non anche i legali rappresentanti delle altre società, o comunque coloro che agirono nell'interesse delle stesse, che avrebbero beneficiato dei comportamenti infedeli del LI, del AN o magari del SA, pur non risultando che quest'ultimo abbia mai ricevuto utilità, ne' che gliene vennero promesse).
Di peculiarità, nella posizione del CO rispetto a quella degli altri ipotizzati "corruttori privati", se ne potrebbero in teoria riscontrare due: si tratta del soggetto che vide riconoscere a società a lui riferibili i finanziamenti di entità maggiore, ed è pacifico altresì un suo collegamento diretto con il settore - quello del gioco legalizzato - dove l'associazione criminosa avrebbe operato non soltanto favorendo indebitamente l'accesso al credito per i sodali che vi fossero interessati, ma addirittura incidendo sulle scelte normative e di indirizzo per regolarne lo svolgimento. Tuttavia, la prima connotazione è del tutto neutra: a fronte del maggior peso dei finanziamenti ricevuti, il CO sarebbe stato anche l'autore - attraverso il gruppo TL - di corrispondenti versamenti di utilità corruttive in misura più elevata della media;
peraltro, non con le modalità di una sistematica remunerazione di chi, presso la banca, era in condizione di favorire l'accoglimento delle sue istanze, bensì solo in due occasioni. Perciò, sotto tale profilo, nulla si registra di ulteriore e diverso rispetto alle già ritenute promesse o dazioni di utilità, non essendo possibile inferire da quelle condotte la ragionevole certezza che il CO fosse consapevole di beneficiare di un sistema consolidato che prescindeva dai rapporti da lui singolarmente intessuti con i destinatari delle utilità.
Quanto al secondo aspetto, qui introducendo alcune delle considerazioni che si svolgeranno sul ruolo dei presunti ulteriori compartecipi, che l'associazione o comunque il gruppo dei soggetti operanti all'interno della BA PO di AN svolgesse una qualche attività (o sapesse che altri la svolgevano) per condizionare la disciplina di legge od amministrativa in materia di giochi e scommesse, sembra soltanto un'ipotesi investigativa e nulla più. È infatti ragionevolmente assodato che tra il LI e l'On. ES vi fossero rapporti diretti e di frequentazione, come riferito ad esempio da NE OL nelle dichiarazioni riportate a pag. 25 dell'ordinanza del G.i.p.: ma che fosse stato lo stesso ES a "sponsorizzare" una corsia preferenziale per la pratica della TL-LU in B.P.M. deriva solo da voci imprecisate o da fonti del tipo mi venne detto da taluno che non ricordo (come si legge nella stessa pag. 25, quanto alla deposizione di ER NA, di cui fa parola anche il Tribunale del riesame a pag. 13 della propria ordinanza). Analogamente, l'ipotesi che il CO e il ES avessero avuto contatti per un previo accordo su alcuni? aspetti della normativa da emanare nel settore del gioco legalizzato deriva dalle dichiarazioni di UI IN e EL FE, riportate a pag. 24 dell'ordinanza del G.i.p., dove si rinvengono ancor più evidenti illazioni o racconti incerti de relato (il FE si affida ad un se non ricordo male altri gli dissero di un intervento del ES;
sul conto del CO, il IN sostiene che si dice avesse cercato contatti più efficaci all'interno del Ministero, trovandoli, sempre per quanto appreso nell'ambiente, nell'On. ES CO, quindi aggiunge che - dinanzi a paventate modifiche normative favorevoli alle aspettative della TL - probabilmente sia io che FE abbiamo posto in relazione il superamento degli ostacoli politici con un determinante intervento dell'On. ES).
Ergo, non può che trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui, allo stato e salva la possibilità per il giudice di merito di sottolineare la rilevanza di elementi ulteriori, si è dinanzi ad un caso di reato continuato più risoggettivo a concorso necessario, dove in ipotesi l'extraneus può avere concordato con i "corrotti" di dare corso a più condotte infedeli dietro promessa o dazione di utilità. Ed è anche condivisibile l'assunto secondo cui, ragionando altrimenti, si giungerebbe alla inaccettabile conclusione di ritenere il dolo di partecipazione ad un reato associativo connotato da requisiti meno stringenti rispetto ad una fattispecie di semplice concorso esterno.
4.b Sul ruolo di altri presunti sodali, si è già detto della difficoltà di inquadrare il ES nell'ambito dell'associazione, non essendo peraltro egli l'unico uomo politico da cui giungevano "segnalazioni" al management della B.P.M. su pratiche di finanziamento da perorare;
ed è al contempo da rimarcare che sul SA o sul BB le acquisizioni istruttorie derivano soprattutto dalle intercettazioni, da ritenere inutilizzabili nei confronti del CO.
Sul conto del primo, del resto, a pag. 29 dell'ordinanza del G.i.p. si riportano le dichiarazioni di IO TO (richiamate anche a pag. 5 dell'ordinanza oggi impugnata) secondo cui la pratica TL avrebbe dovuto essere portata avanti per la determinazione - anche - del direttore generale: il TO precisa però che quella determinazione era in prima battuta del presidente, e comunque di tutta la struttura, confinando così il contributo del SA a mero supporto adesivo. Tutti gli altri soggetti escussi a verbale, per quanto si legge nelle due ordinanze dei giudici di merito, menzionano invece il ruolo e l'interessamento del solo AN, per quella come per altre pratiche di rilievo.
Per completezza di esposizione, e fermo quanto già dedotto in punto di utilizzabilità, va peraltro accennato che anche le intercettazioni di cui è protagonista il SA (o nelle quali si parla di lui) vengono evidenziate dal G.i.p. e dal Tribunale in termini non del tutto logici e conseguenti: a mero titolo di esempio, la conversazione in cui il AN da corso ad una vera e propria "sfuriata" con il SA sul conto di altri - il Lucca - quanto alla gestione della pratica TL si risolve in un vero e proprio monologo dello stesso AN, praticamente senza la partecipazione dell'altro (v. pag. 34 dell'ordinanza del G.i.p.); ed il fatto che il SA, nel colloquio parimenti riportato a pag. 37 della stessa ordinanza, chieda al LI cosa si debba rispondere presso il consiglio di amministrazione sul fatto che il AN fosse socio del Dell'Utri, riservandosi di interpellare lo stesso AN sulla versione lui vuole che noi diamo, dimostra che il SA era certamente all'oscuro delle partecipazioni societarie del AN - chiedendone notizia al presidente - e che al massimo era disponibile a fornire una versione addomesticata, per evitare che il AN si trovasse esposto all'addebito di aver taciuto situazioni di potenziale conflitto di interessi, senza però lasciar necessariamente intendere che egli fosse complice di eventuali reati.
Quanto al BB, l'ordinanza impugnata non spiega per quali motivi il suo contributo (emergente dalla documentazione sequestrata presso il suo studio, che comunque viene indicato nelle ordinanze dei giudici di merito come "studio LI - BB, con quel che ne consegue circa la sicura disponibilità in capo a quest'ultimo di tutto il carteggio ivi rinvenuto) dovrebbe intendersi indicativo di una compartecipazione al presunto sodalizio criminoso, piuttosto che di concorso nei singoli reati ex art. 2635 cod. civ., ovvero di condotte di favoreggiamento reale: tanto più che le modalità attraverso le quali sarebbe stato garantito al LI di ottenere le utilità costituenti il prezzo delle presunte condotte infedeli sarebbero state volta a volta differenti. Il problema, per quanto la posizione del BB (non destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà) non dovesse essere necessariamente analizzata in prima battuta, assume comunque rilievo centrale in una prospettiva di verifica della sussistenza del numero minimo di compartecipi richiesto dalla legge per ritenere configurabile un reato associativo.
Ancora a titolo esemplificativo, e sempre tenendo conto dei limiti di utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del CO, la conversazione registrata tra il BB e il di lui fratello in cui il primo commenta la indagini in corso dicendo adesso ci sarà da ridere perché adesso dei soldi non li incassa mica, adesso è finita di incassare soldi sulla GM dai vari consulenti rivela la consapevolezza dell'indagato circa l'utilizzo strumentale della GM 762 s.r.l. da parte del LI, ma non necessariamente il coinvolgimento dello stesso BB in una associazione criminosa.
P.Q.M.
Annulla la Impugnata ordinanza, limitatamente alle statuizioni correlate all'addebito dell'art. 416 cod. pen., e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di AN.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013