Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2012, n. 5848
CASS
Sentenza 13 novembre 2012

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L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cod. civ.) può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società.

In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la determinazione di un nocumento nella lesione dell'immagine e della reputazione di un istituto bancario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2012, n. 5848
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5848
    Data del deposito : 13 novembre 2012

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