Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2012, n. 12610
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Sentenza 10 dicembre 2012

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La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta per differenti reati presuppone quando i reati siano oggetto di distinti provvedimenti e procedimenti e tra gli stessi non sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., che, al momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere il successivo provvedimento e che i diversi procedimenti siano pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria e siano stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2012, n. 12610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12610
    Data del deposito : 10 dicembre 2012

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