Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/04/2009, n. 20780
CASS
Sentenza 23 aprile 2009

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Massime1

In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura.

Commentario1

  • 1Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020

    (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/04/2009, n. 20780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20780
Data del deposito : 23 aprile 2009

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