Sentenza 25 maggio 2007
Massime • 1
La permanenza dell'appartenenza all'associazione dopo che l'associato sia stato sottoposto a misura cautelare in carcere in riferimento ad uno dei reati fine della medesima, non può essere affermata per la sola assenza di indici positivi di dissociazione. Al contrario, in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un elemento fattuale dirompente del quale è plausibile presumere la capacità di recidere materialmente i legami tra gli associati. (In applicazione del principio in massima la Corte ha ritenuto la legittimità della decisione del giudice del riesame di retrodatare il decorso dei termini della misura cautelare emessa per la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, al momento dell'esecuzione del provvedimento cautelare emesso in precedenza nei confronti del medesimo soggetto in relazione all'attività di spaccio posta in essere in esecuzione del programma criminoso del sodalizio, ritenendo che la primigenia incarcerazione avesse interrotto la partecipazione dell'indagato a quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2007, n. 34258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34258 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/05/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 01018
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 005923/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) ZI EN, N. IL 14/09/1983;
avverso ORDINANZA del 18/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, Dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 18 gennaio 2007 il Tribunale di Bologna, pronunciando sull'appello proposto da EZ EN avverso l'ordinanza del GIP in data 8 gennaio 2007 con la quale era stata rigettata l'istanza volta alla declaratoria della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare disposta con ordinanza del 30 ottobre 2006, ai sensi del comb. disp. dell'art. 297 c.p.p., comma 3, e art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, in riforma del provvedimento impugnato, dichiarava la sopravvenuta inefficacia della predetta misura alla data del 12 gennaio 2007.
1.2 In motivazione il giudicante rilevava quanto segue:
- EZ EN era stato arrestato una prima volta il 12 gennaio 2006 in esecuzione di un'ordinanza del GIP che aveva disposto la sua custodia in carcere per un episodio di illecita cessione di stupefacente di tipo eroina asseritamente commesso il 7 novembre 2005; su tale ordinanza si era formato il giudicato cautelare, per essere stato rigettato il ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del tribunale del riesame che l'aveva confermata;
- le indagini sul traffico di stupefacenti, che per l'intanto erano proseguite, erano peraltro sfociate in una ulteriore richiesta di cautela avanzata dal P.M. in data 3 agosto 2006. In tale richiesta l'organo inquirente, oltre a instare per la ricontestazione all'indagato della condotta in ragione della quale lo stesso era già in carcere, aveva chiesto l'emissione di nuovo provvedimento restrittivo per il delitto associativo, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nonché per altre attività di spaccio poste in essere il 2 novembre del 2005, che costituivano comunque realizzazione operativa del programma associativo;
- con ordinanza del 30 ottobre 2006 il GIP aveva rifiutato l'applicazione della misura cautelare per i predetti delitti fine, e l'aveva invece disposta per la fattispecie associativa, ritenendo che per i primi, ma non per la seconda, operasse la disciplina della "retrodatazione", di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Ciò in base alla duplice considerazione della prosecuzione della condotta associativa anche dopo la privazione della libertà personale, con conseguente esclusione del requisito dell'anteriorità dei fatti di cui al secondo provvedimento restrittivo, rispetto a quelli di cui al primo, e per l'impossibilità di ipotizzare il nesso della connessione qualificata, sub specie della continuazione, tra delitto associativo e delitti fine, il che comportava l'inconfigurabilità, già alla data di applicazione della prima misura, delle ragioni giustificative della seconda;
- nel frattempo l'imputazione oggetto del primo provvedimento coercitivo era stata stralciata e, in relazione ad essa, EZ EN era stato ammesso a giudizio abbreviato;
- avverso l'ordinanza custodiate del 30 ottobre 2006 (emessa, ripetesi, per il solo reato associativo), la difesa dell'indagato, dopo una prima richiesta di riesame dichiarata inammissibile per inoperatività del mezzo, aveva presentato al giudice cautelare di prime cure istanza per la declaratoria di perdita di efficacia della misura, alla data dell'11 gennaio 2007, in virtù del comb. disp. dell'art. 297 c.p.p., comma 3, e art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, richiesta rigettata dal GIP con provvedimento appellato innanzi al tribunale della libertà.
Tanto premesso, il decidente osservava:
- quanto all'anteriorità, che era possibile escluderla solo in presenza di consistenti indizi dimostrativi della persistenza dell'adesione all'associazione, protrattasi sino al luglio 2006, anche successivamente alla esecuzione del primo provvedimento restrittivo, stante l'inapplicabilità del principio semel sodalis, semper sodalis: nella fattispecie tale persistenza non poteva ritenersi dimostrata, non emergendo, dopo la perdita della libertà - e neppure nel breve lasso di tempo, misurabile in ore, intercorso tra l'emissione del primo provvedimento custodiale e la sua esecuzione - condotte sintomatiche della perdurante adesione al sodalizio criminoso, una volta interrotta forzatamente la materiale compartecipazione ai traffici di droga che costituivano la tipica estrinsecazione della progettualità associativa;
- quanto alla configurabilità, tra la fattispecie associativa e il delitto fine, del vincolo della continuazione, ricordati gli orientamenti del Supremo Collegio in ordine ai criteri che devono presidiare l'apprezzamento del giudice di merito in parte qua, il tribunale riteneva di ravvisarne la sussistenza, considerato: a) la "strettissima contiguità cronologica" tra il decollo del sodalizio, avvenuto nell'ottobre del 2005, e il reato fine di cui alla prima ordinanza cautelare, commesso il 7 novembre successivo, mentre le altre due condotte di spaccio, non cautelate proprio per la ritenuta operatività della disciplina della retrodatazione, erano intervenute il 1 ed il 2 novembre dello stesso anno;
b) le modalità operative del sodalizio fin dalle primissime battute della sua attività, tutta incentrata sul rifornimento del mercato locale di grossi quantitativi di droga pesante, il che imponeva di presupporre e la disponibilità a monte di "stabili e qualificati canali di approvvigionamento", e, a valle, già verificate possibilità di collocamento delle sostanze che riducessero i rischi connessi all'investimento di cifre assai considerevoli;
c) la ripetitività delle modalità operative e delle formazioni assunte dagli indagati nell'attività di smercio. In tale contesto, rilevato che le condotte di narcotraffico svoltesi sino alla data del 7 novembre 2005 dovessero farsi rientrare, assieme al delitto associativo, nell'originaria, unitaria progettazione e considerata altresì la "medesimezza della misura imposta con i provvedimenti emessi in successione", riteneva il giudicante che la cautela per il reato associativo, disposta il 30 ottobre 2006, andasse retrodata al 12 gennaio 2006, data della prima misura, con conseguente perdita di efficacia della stessa al 12 gennaio 2007, per decorso del termine di fase di un anno, fissato dall'art. 303 c.p.p.. 1.3 Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Bologna, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
- manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
In punto di anteriorità dei fatti oggetto del secondo provvedimento restrittivo, rispetto alla emanazione della prima ordinanza cautelare, rileva l'impugnante che, secondo l'assunto del giudice di merito, il vincolo associativo dovrebbe ritenersi, in via di principio, sempre venuto meno, per il solo fatto della privazione della libertà personale dell'indagato, in assenza di positive manifestazioni di adesione, laddove, secondo i consolidati orientamenti del Supremo Collegio (Cass., sez. 2, n. 6252 del 2006), la permanenza dell'adesione al sodalizio deve sempre essere affermata in assenza di indici inequivocabilmente espressivi di una volontà di dissociazione da parte del singolo (tanto più quando lo stesso abbia dovuto forzatamente interrompere, per essere stato sottoposto a custodia cautelare, le manifestazioni tipiche di internità). Conseguentemente, secondo il ricorrente, sarebbe viziata da illogicità e da violazione di legge la motivazione che affermi la dismissione dell'adesione al gruppo da parte dell'indagato a partire dal momento della carcerazione, sulla base della mera assenza di comportamenti positivi di partecipazione.
Sotto altro, concorrente profilo, l'impugnante, in punto di sussistenza di "una connessione qualificata per continuazione fra la fattispecie associativa ed il delitto fine oggetto della primigenia cautela", ricordata la necessità di verificare, alla stregua dei consolidati orientamenti del giudice di legittimità (confr. Cass. n. 39726 del 2006), "la sussistenza di uno stesso momento genetico- ideativo che accomuni il reato associativo" ai reati fine, sì da potersi affermare che questi ultimi erano stati concepiti nelle loro linee essenziali sin dal momento della formulazione del programma criminoso dell'associazione, censura la decisione impugnata per erronea applicazione della legge penale, in particolare per aver ravvisato, in spregio ai criteri innanzi enunciati, una connessione qualificata, in termini di continuazione, tra delitto associativo e delitto fine di cui alla prima ordinanza.
La fondatezza di tale doglianza sarebbe suffragata dalla lettura della stessa contestazione del reato associativo, nella quale emergerebbero soggetti, ruoli, modalità e tempi di realizzazione del fatto che non consentirebbero affatto di affermare il concepimento, nelle loro linee essenziali, dei reati fine, che avrebbero visto emergere protagonisti attivi, ruoli e funzioni operative affatto diversi da quelli individuati sino a quel momento.
In definitiva, l'unico elemento utilizzabile, ai fini dell'applicazione della disciplina della retrodatazione, resterebbe la "contiguità cronologica fra l'inizio del sodalizio criminoso e il reato fine di cui alla prima ordinanza", elemento da solo insufficiente a sorreggere la scelta adottata dal giudice di merito, secondo la richiamata giurisprudenza del Supremo Collegio. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe poi illogica e contraddittoria sotto l'ulteriore profilo che, da una parte, ritiene interrotta la partecipazione rilevante di EZ EN al delitto associativo, per sua natura permanente, nel gennaio 2006, al momento cioè della prima carcerazione e, dall'altro, da per scontato che lo stesso "unitamente ai condagati associati, sia chiamato a rispondere di delitti fine che - (non lui ma) soltanto i consociati - avrebbero realizzato durante il tempo stesso della sua carcerazione".
2.1 Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ritiene condivisibile l'assunto, sviluppato nel primo motivo di ricorso, secondo cui, anche a fronte della sopravvenuta limitazione della libertà personale dell'associato, indice di valutazione della perdurante adesione al sodalizio non possa essere soltanto l'assenza di manifestazioni positive di "ausilio" al gruppo, occorrendo anche espressioni positive, sintomatiche di una volontà di dissociazione.
Non ignora la Corte che siffatta opinione è coerente col principio giurisprudenziale, più volte affermato da questo giudice di legittimità, della tendenziale permanenza dell'appartenenza all'associazione anche dopo la privazione della libertà personale, posto che l'appartenenza al gruppo "non è automaticamente interrotta - salva la prova della sua estromissione o del recesso - dallo stato di detenzione del partecipe" (confr. Cass. n. 6252 del 2006). E tuttavia da tale approdo ermeneutico, e dalle conseguenti implicazioni, ritiene il decidente di doversi discostare in considerazione anzitutto della sua incongruità rispetto ai requisiti pacificamente necessari ai fini della enucleabilità del reato associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 e, più in generale, del suo carattere distonico, rispetto al sistema. Posto infatti che gli elementi essenziali della fattispecie criminosa contestata all'indagato sono: l'"affectio societatis", ossia il vincolo associativo, di carattere permanente, che lega tre o più persone;
l'esistenza di un substrato organizzativo, anche minimo;
la previsione degli associati di commettere reati-fine nel campo del traffico di sostanze stupefacenti;
il cosciente e volontario contributo dato da ciascuno di loro per il raggiungimento dello scopo comune, (confr. Cass. pen., sez. 4, 4 ottobre 2004, n. 46556), non si vede come, se non nell'ottica di un principio, semel sodalis, sempre sodalis, che pure il ricorrente mostra di non condividere, possa, in via di principio, affermarsi la perduranza dell'adesione una volta venuta meno, con la carcerazione, ogni possibilità di partecipazione attiva al mantenimento in vita e al raggiungimento degli scopi del gruppo.
L'opinione che, a fronte della sopravvenuta cattività dell'indagato, esige la prova di comportamenti positivi di dissociazione, ritenendo in definitiva solo quiescente il vincolo, presume la persistenza della condotta criminosa di partecipazione malgrado l'intervento di un elemento fattuale dirompente, come la perdita della libertà personale, del quale è plausibile presumere, al contrario, la capacità di recidere materialmente i legami tra gli associati. Nè può sottovalutarsi che l'orientamento qui confutato onera l'indagato di una prova che lo stesso potrebbe anche non essere in grado di dare, una volta che "la sua volontà di dissociazione dal gruppo" non abbia modo di esternarsi in comportamenti positivi, ma si realizzi in una condotta puramente negativa di dismissione dell'affectio societatis.
In proposito non è superfluo evidenziare come risulti faticoso il richiamo a istituti, quali l'espulsione o il recesso, propri delle aggregazioni che perseguono fini consentiti dall'ordinamento giuridico e nelle quali, conseguentemente, i rapporti tra gli associati hanno la normale capacità di emersione nel mondo delle relazioni giuridiche di tutti gli atti negoziali, civilisticamente validi o invalidi che siano.
2.2 Destituiti di fondamento sono altresì gli ulteriori motivi di censura articolati dal ricorrente.
In proposito mette conto segnalare che è affermazione consolidata di questo giudice di legittimità che i limiti della sua cognizione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 c.p.p., di modo che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 c.p.p., lett. e) e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Cass. Sez. Un. 12 dicembre 1994, n. 19), con la precisazione, a dir poco ovvia, che il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato, senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dei dati materiali e fattuali delle vicende indagate (confr. Cass. pen., sez. 2, 17 dicembre 2004, n. 3240). Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto di poter ravvisare una connessione qualificata per continuazione tra il reato associativo e il delitto fine, cautelato con l'ordinanza del 12 gennaio 2006, in base a svariate considerazioni, tutte ampiamente plausibili, quali la contiguità cronologica tra le condotte criminose, la congruità dell'unicità del disegno criminoso con un business pian implicante ingenti investimenti di denaro e il carattere routinario delle modalità operative adottate dai partecipanti.
A fronte di tale apparato motivazionale il ricorrente oppone un richiamo ai principi enucleati, in parte qua, dalla giurisprudenza, assolutamente astratto, posto che da essi il decidente non ha affatto mostrato di volersi discostare, facendone piuttosto un'applicazione non condivisa dall'impugnante. Le censure proposte si risolvono quindi nella sollecitazione ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è invece, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Cass. pen., Sez. Unite, 30/04/1997, n. 6402). Nè è per la verità troppo chiara la valorizzazione, in chiave di negazione del "concepimento nelle linee essenziali dei reati fine", della descrizione del reato associativo contenuta nel capo di imputazione, non potendo certo, la valutazione dell'unicità del disegno criminoso, essere condizionata, in negativo, dalla formulazione di un atto volto a realizzare esigenze tutt'affatto diverse. Infine neppure sono specificati i reati fine realizzati durante il tempo della carcerazione del EZ, dei quali lo stesso sarebbe chiamato a rispondere, unitamente ai coindagati, essendo in ogni caso sufficiente in proposito rilevare, a confutazione della fondatezza del motivo di censura, che le ragioni della contestazione di tali fatti criminosi, ove ritenute congrue, andavano analiticamente richiamate a supporto dell'asserita perduranza dell'adesione al sodalizio. In tale contesto il rigetto del ricorso si impone dunque.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2007