Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2007, n. 34258
CASS
Sentenza 25 maggio 2007

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La permanenza dell'appartenenza all'associazione dopo che l'associato sia stato sottoposto a misura cautelare in carcere in riferimento ad uno dei reati fine della medesima, non può essere affermata per la sola assenza di indici positivi di dissociazione. Al contrario, in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un elemento fattuale dirompente del quale è plausibile presumere la capacità di recidere materialmente i legami tra gli associati. (In applicazione del principio in massima la Corte ha ritenuto la legittimità della decisione del giudice del riesame di retrodatare il decorso dei termini della misura cautelare emessa per la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, al momento dell'esecuzione del provvedimento cautelare emesso in precedenza nei confronti del medesimo soggetto in relazione all'attività di spaccio posta in essere in esecuzione del programma criminoso del sodalizio, ritenendo che la primigenia incarcerazione avesse interrotto la partecipazione dell'indagato a quest'ultimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2007, n. 34258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34258
    Data del deposito : 25 maggio 2007

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