Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2008, n. 27785
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Sentenza 12 giugno 2008

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Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza custodiale, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione al sodalizio si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2008, n. 27785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27785
    Data del deposito : 12 giugno 2008

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