Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza custodiale, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione al sodalizio si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2008, n. 27785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27785 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 12/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1791
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 011704/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS OS, N. IL 06/10/1952;
avverso ORDINANZA del 30/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, per il rigetto;
Sentito il difensore Avv. SAMINARA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento in epigrafe ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di US RI avverso l'ordinanza del G.i.p. in data 26.6.2007, che aveva respinto la richiesta del US di scarcerazione per decorso del termine massimo di custodia cautelare, asseritamente da computarsi, ex art. 297 c.p.p., comma 3, a far tempo dalla data di una prima ordinanza custodiale emessa il 7.6.1999. Il US, inizialmente sottoposto a custodia in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso contestagli sino al 1996 e successivamente scarcerato in data 9.6.2000, era stato in seguito attinto da altro provvedimento custodiale in data 26.10.2006, sempre per il medesimo titolo di reato, questa volta contestatogli come commesso in epoca antecedente e prossima al 2003 ed ancora in atto.
Tanto il G.i.p. che il tribunale ritenevano che, anche a voler considerare i diversi addebiti legati da connessione qualificata, difettava comunque, nella specie, il requisito della desumibilità dagli atti, al momento dell'emissione del primo provvedimento coercitivo, degli elementi idonei a giustificare l'emissione della misura per il fatto, certamente successivo e diverso per le sue coordinate cronologiche, oggetto del secondo provvedimento, a nulla rilevando che nel procedimento relativo alla prima imputazione, già archiviato e poi riaperto, con riunione al secondo procedimento, non fosse ancora intervenuta alcuna pronuncia giudiziale interruttiva della permanenza.
Ricorre il US con atto personalmente sottoscritto, deducendo erronea interpretazione della legge penale e difetto di motivazione, sull'assunto dell'irrilevanza, ai fini della cessazione della permanenza nel reato, del termine finale indicato nella contestazione (nel caso di specie nella prima contestazione, in ordine alla quale non era mai intervenuta alcuna condanna, bensì pronuncia di proscioglimento) e dell'erroneità delle coordinate cronologiche indicate a pag. 2 dell'ordinanza impugnata con riferimento alla seconda contestazione (non già "dal settembre 2003 o comunque dalla data immediatamente antecedente e prossima al settembre 2003 in permanenza" ma "da epoca antecedente e prossima al settembre 2003 e tuttora permanente"), oltre che dell'omessa considerazione della circostanza che la seconda imputazione era stata contestata "in concorso con altri soggetti precedentemente sottoposti ad indagine per lo stesso fatto" e che a base della stessa erano stati utilizzati anche elementi indiziari posti a base della prima misura restrittiva;
dalla disposta riunione dei due procedimenti doveva, in definitiva, desumersi l'unicità del fatto oggetto dei due provvedimenti cautelari, il secondo dei quali emesso "in forza di una rubrica che comprende quell'anteriore e di elementi di prova già noti prima della emissione del primo titolo restrittivo".
Il difensore ha, successivamente, presentato memoria difensiva, richiamando i diversi passaggi della vicenda processuale e ribadendo gli argomenti esposti nell'atto di impugnazione.
I dati offerti all'esame di questa corte impongono di ritenere l'infondatezza del ricorso.
L'applicabilità della disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, è, invero, da escludersi in radice in forza della semplice ma decisiva considerazione del tenore delle imputazioni oggetto dei due diversi provvedimenti custodiali, che rende improponibile l'assunto difensivo dell'identità del fatto, potendosi unicamente parlare di identità dei titoli di reato e prospettare l'esistenza di una loro connessione qualificatala risultando chiaro che con il primo provvedimento l'imputazione è stata formulata con contestazione ed. "chiusa" (sino al 1996), per cui la cessazione della permanenza risultava già definita, senza che l'individuazione del termine finale dipendesse, come avviene nelle contestazioni cc.dd. "aperte", dalla data dell'eventuale sentenza di condanna di primo grado (v. Cass. sez. un., 13.7.1998, Montanari); mentre nel secondo provvedimento il tempo di commissione del reato viene individuato unicamente quanto al termine iniziale (da epoca antecedente e prossima al settembre 2003) ed indeterminato (contestazione questa volta "aperta") è il termine finale: ancorché concernenti la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso, i due addebiti riguardano inconfutabilmente condotte materiali ed accadimenti naturalistici diversi, irrilevanti essendo tanto le modificazioni lessicali, invero insignificanti, apportate dal tribunale ai riferimenti cronologici della seconda contestazione (che lasciano sostanzialmente invariati i termini dell'accusa (da epoca prossima al settembre 2003 e, quindi, ben oltre il termine finale della prima contestazione) quanto la disposta riunione dei procedimenti, che non significa anche unificazione in un medesimo, identico fatto delle due imputazioni. L'applicazione della disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, è, di conseguenza, preclusa, come correttamente rilevato dai giudici del gravame, dal difetto del presupposto dell'anteriorità del fatto oggetto del secondo provvedimento custodiate rispetto all'emissione della prima ordinanza restrittiva. Come, in particolare, statuito da Cass. sez. un., 19.2.2006, Librato, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare in forza della disposizione in esame, detto presupposto non ricorre allorché, come nel caso di specie, il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio si sia protratta successivamente all'emissione della prima ordinanza. Irrilevante è anche la circostanza che elementi indiziari provenienti dal primo procedimento possano essere stati in qualche misura rivalutati nell'ambito del secondo, avendo, comunque, il tribunale affermato, senza espressa confutazione sul punto, che "il materiale indiziario posto a fondamento dell'ordinanza cautelare del 26.10.2006 è costituito dalle intercettazioni eseguite nel periodo settembre - dicembre 2003", ovvero da elementi ignoti all'atto dell'emissione della prima misura, relativa ad un periodo ben delimitato e di gran lunga anteriore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008