Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 996
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Sentenza 19 marzo 1998

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In tema di divieto di "contestazioni a catena", di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il termine al quale riferire la "desumibilità dagli atti" è diverso a seconda che in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare sia o meno intervenuto il rinvio a giudizio, al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare. Nella prima ipotesi (seconda parte dell'art. 297, comma 3), la desumibilità dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio; nella seconda ipotesi (prima parte dell'art. 297 comma 3), invece, la desumibilità dagli atti-deve essere riferita ad epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare. In ogni caso, non comporta la retrodatazione del termine di custodia l'acquisizione agli atti, entro i limiti temporali indicati dalle citate disposizioni, della mera notizia del fatto-reato, essendo invece indispensabile che sussistano i presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 996
    Data del deposito : 19 marzo 1998

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