Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 1
In tema di divieto di "contestazioni a catena", di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il termine al quale riferire la "desumibilità dagli atti" è diverso a seconda che in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare sia o meno intervenuto il rinvio a giudizio, al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare. Nella prima ipotesi (seconda parte dell'art. 297, comma 3), la desumibilità dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio; nella seconda ipotesi (prima parte dell'art. 297 comma 3), invece, la desumibilità dagli atti-deve essere riferita ad epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare. In ogni caso, non comporta la retrodatazione del termine di custodia l'acquisizione agli atti, entro i limiti temporali indicati dalle citate disposizioni, della mera notizia del fatto-reato, essendo invece indispensabile che sussistano i presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 19.3.1998
Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Trifone Consigliere N. 996
Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sergio Di Amato Consigliere rel. N. 38222/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON CI,
avverso l'ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal Tribunale di Palermo, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sergio Di Amato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Udito il difensore Avv. ON RUBINO del Foro di Palermo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 18 luglio 1997 il Tribunale di Palermo, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., ha confermato l'ordinanza del 21 giugno 1997 con la quale il giudice delle indagini preliminari presso lo stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza con la quale ON CI, indagato per il reato di estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152\1991, aveva chiesto la dichiarazione di cessazione dell'efficacia della misura della custodia cautelare in carcere disposta cori ordinanza del 6 luglio 1996. Il CI aveva invocato il decorso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., tenuto conto che il fatto contestato era certamente Connesso al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, per il quale era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in data 30 gennaio 1996. Il Tribunale motivava la sua decisione col rilievo che - pur essendo indiscutibile sia il rapporto di connessione, oggettiva e soggettiva, tra la fattispecie associativa contestata con il primo provvedimento ed il reato indicato nell'ordinanza impugnata. sia la circostanza che il secondo episodio delittuoso fosse stato commesso anteriormente alla emissione della prima ordinanza - dagli atti processuali, emergeva la sostanziale impossibilità, al momento della prima ordinanza cautelare, di emettere il provvedimento coercitivo anche per l'episodio della estorsione, considerato che sino a quel momento il quadro indiziario, rappresentato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, non aveva assunto la necessaria gravità per la mancanza di riscontri, acquisiti soltanto con la successiva attività investigativa.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore di ON CI, deducendo la violazione dell'art. 297/3 c.p.p. in quanto tale disposizione non richiede, per la retrodatazione della decorrenza dei termine di custodia cautelare, che i nuovi fatti contestati siano desumibili dagli atti al momento della emissione del primo provvedimento di custodia cautelare, ma soltanto che siano desumibili al momento del successivo rinvio a giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata (Cass. s.u. 25 giugno 1 997, n. 9. Atene), ha chiarito che il dato temporale al quale riferire la "desumibilità dagli atti" è diverso a secondo che in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare sia o meno intervenuto il rinvio a giudizio, al momento della emissione della seconda ordinanza. Nella prima ipotesi (seconda parte dell'art. 297/3 c.p.p.) la desumibilità dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al "disposto" rinvio a giudizio;
nella seconda ipotesi (prima parte dell'art. 297\3 c.p.p.), invece. la desumibilità degli atti deve essere riferita ad epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare. In ogni caso, le situazioni apprezzabili come presupposti per l'emissione della seconda ordinanza devono avere, ai fini della retrodatazione, caratteristiche e consistenza tali da legittimare l'adozione della prima ordinanza già al momento temporalmente rilevante ai fini della desumibilità dagli atti. Non è sufficiente, pertanto, che, entro i limiti temporali di cui al primo ed al secondo periodo del terzo comma dell'art. 297 c.p.p, sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia del fatto-reato, essendo invece indispensabile che sussista il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare.
A fronte di tali principi, l'ordinanza impugnata, si è limitata, come riferito in narrativa, ad argomentare la non retrodatabilità del temine di custodia cautelare con il rilievo che il quadro indiziario necessario per l'emissione della seconda misura cautelare non era completo al momento della commissione della prima ordinanza. Il Tribunale, tuttavia, non ha fornito alcuna indicazione sul presupposto di fatto necessario per la correttezza del riferimento temporale utilizzato e cioè che, in relazione ai reati oggetto della prima ordinanza cautelare, non fosse intervenuto il rinvio a giudizio al momento della commissione della seconda ordinanza.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 d.a.c.p.p Così deciso in Roma, il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998