Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", qualora, disposta la custodia cautelare per il delitto di associazione per delinquere, venga riemessa la medesima misura dopo la scarcerazione dell'imputato, in relazione alla persistenza della sua adesione al sodalizio criminoso, la decorrenza dei termini di durata della misura applicata con l'ulteriore ordinanza non va retrodatata al momento di esecuzione o notificazione della prima, in quanto si è in presenza di un nuovo e autonomo delitto, cessando la permanenza del reato associativo con la privazione della libertà personale dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2004, n. 15874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15874 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 17/02/2004
1. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 368
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 46420/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PA avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 7 ottobre 2003;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., rigettava l'impugnazione avverso il provvedimento con cui il Gip in data 19 maggio 2003 disattendeva l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 303, comma 1, lett. a) proposta da AN PA.
L'odierno ricorrente aveva dedotto che aveva già subito custodia cautelare per la stessa condotta di partecipazione ad associazione di stampo camorristico contestata nel procedimento penale n. 26810 del 1995 nei confronti di IP + altri (cui era stato riunito quello n. 11496 del 1995 (che aveva interessato il PA). In relazione a tale procedimento era stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi nel luglio 2000.
Il Tribunale rigettava l'appello osservando che, per determinare se si sia di fronte allo stesso fatto "è necessario che si sia in presenza di identità di condotte ed eventi nella loro dimensione storico-naturalistica, e quindi di condizioni di tempo di luogo e di persona". Con riferimento al contesto concreto della associazione criminosa ex art. 416 bis c.p., l'identità del fatto non potrebbe essere individuata in relazione alla identità delle attività e del territorio di operatività, perché le attività e le condotte poste in essere dalle associazioni di stampo camorristico e oggetto dei relativi programmi delittuosi sono sempre le stesse, mentre il territorio non potrebbe rappresentare un elemento di discrimine perché nella zona teatro degli eventi (area vesuviana) si concentra una intensissima attività criminale caratterizzata dalla compresenza di molteplici associazioni per delinquere, di volta in volta in alleanza o in conflitto, con avvicendamenti anche personali anche in tempi molto ristretti. L'elemento essenziale per determinare la linea di demarcazione fra un fatto e l'altro è, quindi, esclusivamente l'elemento temporale, e, nel caso, si trattava indubbiamente di periodi di tempo differenti. Nè vale in contrario la circostanza che nel capo di imputazione del precedente procedimento sia indicato "reato accertato il . con condotta ancora perdurante", perché il pubblico ministero ha accertato i fatti commessi sino a quella data e non i successivi che non poteva conoscere: quindi la condotta accertata non può che riferirsi al passato. Non essendovi dunque identità di fatto non v'è spazio per l'art. 307, comma 2, essendosi in presenza di nuova e autonoma custodia cautelare.
Il PA propone ricorso deducendo, sotto la rubrica "Violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. B, C) ed E) in relazione agli artt. 297 comma 3^, 303, 307 comma 2 c.p.p., art. 416 bis c.p., 125 c.p.p.", con un primo profilo, che l'ordinanza impugnata difetterebbe di motivazione nella parte in cui afferma che non sarebbero qualificanti ai fini del giudizio sullo "stesso fatto" le attività e il territorio di operatività; sotto un secondo aspetto rileva che la formulazione "con condotta perdurante", contenuta nell'ordinanza cautelare del 1995, non può non significare che la condotta accertata successivamente è la stessa condotta.
Ragionando diversamente si affermerebbe l'inoperatività dell'art. 297, comma 3, nei casi di "stesso fatto" in presenza di reati permanenti.
Il ricorso è infondato.
Alla correttezza della motivazione del Tribunale si deve aggiungere che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, cui il Collegio aderisce, è nel senso che "La permanenza del reato di associazione per delinquere cessa con la privazione della libertà personale dell'agente. Pertanto, se dopo la scarcerazione risulti provata l'ulteriore adesione al sodalizio, deve ravvisarsi un nuovo e autonomo reato per il quale può essere emesso un nuovo provvedimento cautelare, dalla notifica del quale decorre un nuovo termine di custodia cautelare, senza che sia violato l'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (SEZ. 6, SENT. 0 3040 DEL 02/11/1999 (CC. 30/09/1999),
Alati, RV. 214532; SEZ. 1 SENT. 0 5518 DEL 12/01/1999 (CC. 10/11/1998), Mariniello, RV. 212191, SEZ. 5, SENT. 0 2136 DEL 11/06/1999 (CC. 06/05/1999), Lezzi, RV. 213768). Non sussiste pertanto la violazione di legge denunciata e non è stata fatta alcuna erronea applicazione dell'ari 307, comma 2, ma semplicemente l'emanazione di due ordinanza di custodia cautelare per fatto diversi.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004