Sentenza 17 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la regola della retrodatazione per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2010, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2010 |
Testo completo
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01407 / 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 17/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
N.3088/2010- Dott. SEVERO CHIEFFI
- Presidente - SENTENZA
Dott. MASSIMO VECCHIO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI N. 36824/2010
- Consigliere - Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) GR GE HI N. IL 26/07/1978
avverso l'ordinanza n. 1062/2010 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 01/09/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Mano IACOVIELLO, che la chiesto di dichiarare il ricorse insen sibile;
Udit i difensor Avv.;
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1. Il Tribunale di Bari, investito delle funzioni di cui all'art. 310 cpp, con ordinanza del 1.9.2010, rigettava l'appello interposto da GR NG
HI e confermava l'ordinanza del gip del Tribunale di Bari in data
10.6.2010, con cui veniva disattesa la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto. Il LI risultava infatti esser stato sottoposto fin dal
29.5.2004, alla misura cautelare della custodia in carcere, per violazione art. 416 bis ed art. 73 Dpr 309/90 ; solo per quest'ultimo reato veniva portato a giudizio e da questo veniva poi assolto, con sentenza 8.6.2006, che passava in giudicato. Successivamente, e cioè il 26.2.2010, il GR veniva sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere per il reato di omicidio, in danno di
NI MA, commesso il 2.9.2001. La difesa dell'imputato opponeva l'applicazione dell'art. 297 cpp e chiedeva dichiararsi inefficace la nuova misura adottata, in quanto i più recenti addebiti erano fondati su elementi già disponibili agli inquirenti al momento di emissione ed esecuzione della prima misura, cioè nel
2001. Il gip disattendeva questa prospettazione ed il tribunale confermava la sua decisione, opinando nel senso che il LI mai fu detenuto per l'omicidio in oggetto prima del 2010, venne ristretto per il reato in materia di stupefacente , da cui venne assolto con sentenza passata in giudicato, con il che rilevava il difetto di uno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 297 cpp, ovverosia quello della contemporanea pendenza di procedimenti nell'ambito dei quali vengano emesse più ordinanze di custodia cautelare. Non solo, ma collegandosi ad un arresto delle Sezioni Unite del 2009 ( sent. N. 20780) veniva rilevato che '
essendo intervenuto il giudicato per il reato per cui il LI fu detenuto nel 2001, la prima misura cautelare risultava cessata con il giudicato, andava quindi ritenuta inesistente e tale da non poter fare sopravvivere questioni concernenti i suoi termini di durata, in quanto se la sentenza intervenuta medio tempore è di condanna, la durata della custodia cautelare viene scomputata dalla pena inflitta e se è di assoluzione, segue la riparazione per l'ingiusta detenzione.
La mancanza del presupposto suddetto veniva ritenuto assorbente l'altro profilo richiesto dalla norma come condizione per l'applicazione della sovrapposizione dei termini di custodia quello della desumibilità del fatto di omicidio (nel caso di 1
specie) prima del rinvio a giudizio disposto per i reati in materia di stupefacente : cionondimeno, il tribunale rilevava che i fatti su cui la misura cautelare per l'omicidio era stata basata si coagularono solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, nell'ambito del processo conclusosi con sentenza della Corte d'Assise di Foggia del 7.3.2009 che aveva giudicato altri soggetti imputati dell'omicidio, cosicchè veniva concluso che i fatti ascritti nell'ordinanza del
2 ев все 26.2.2010, non potevano ritenersi desumibili dagli atti prima del giudizio disposto nel procedimento in cui fu emessa la prima ordinanza di custodia cautelare, in data 29.5.2004.
2. La difesa ha interposto ricorso per Cassazione per dedurre violazione di legge in relazione all'art. 297 cpp, nonché difetto ed illogicità della motivazione.
Il riferimento all'arresto delle Sezioni unite non sarebbe pertinente in quanto relativo al caso di sopravvenienza di giudicato di condanna e non di assoluzione dopo due anni di ingiusta detenzione come è avvenuto nel caso del LI, per cui il principio invocato dal gup e poi dal tribunale, sarebbe errato.
Non è neppure corretto ritenere che presupposto della retrodatazione della custodia cautelare sia la contemporanea pendenza dei procedimenti, poiché è rilevante il presupposto della desumibilità ; secondo la difesa gli elementi di colpevolezza mossi al LI in ordine al reato di omicidio, sussistevano fin dal
2004, poiché emergenti dall'annotazione dei CC di Foggia del 16.5.2005 e rimasero immutati fino al 2010. Ragion per cui si avrebbe riguardo ad una eclatante violazione del divieto di contestazione a catena, con il che l'inizio della custodia cautelare per l' ultima misura andrebbe retrodatato al giugno 2004, con conseguente decorrenza del termine di fase, poiché entro un anno non era intervenuto il passaggio alla fase successiva .
Nella specie poi la connessione qualificata tra i fatti di cui alle due distinte ordinanze non può esser messa in discussione, poiché in entrambe è stata contestata l'aggravante dell'associazione mafiosa, il LI avrebbe ucciso per agevolare il sodalizio facente capo ai Libergolis, gruppo a cui inizialmente si era ipotizzato che il LI facesse parte, ancorchè poi l'addebito cui all'art. 416 bis cp fosse caduto.
Viene quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio con liberazione dell'imputato.
considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Secondo la difesa, i giudici del merito sarebbero incorsi nella violazione dell'art. 297 cpp , in quanto avrebbero sottovalutato che il GRILLI non fu condannato per l'imputazione contemplata nella prima ordinanza di custodia cautelare ma venne prosciolto circostanza di fatto che differenzierebbe '
l'ipotesi che è stata oggetto di approfondimento da parte delle Sezioni Unite, con l'arresto suindicato. La prospettazione è errata. sullaE' infatti bene ricordare che le Sezioni Unite hanno concluso inapplicabilità della disciplina della contestazione a catena, nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza di custodia cautelare sia sopravvenuta la condanna, argomentando che il meccanismo e la ratio dell'istituto della retrodatazione /imputazione vengono sostanzialmente vanificati , -quanto al periodo di custodia cautelare sofferta per i reati contemplati nella prima ordinanza- , per effetto del principio cardine dell'esecuzione penale, della retrodatazione del presofferto, ai sensi dell'art. 657 cpp. Ma nella sentenza, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, sono state prese in considerazione anche le altre fattispecie risolutive della vicenda cautelare -diverse dalla condanna per effetto di determinate pronunce giudiziali, che abbiano a smentire l'originaria prognosi di colpevolezza, quali l'archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o il proscioglimento di merito e sul punto è stato ripreso il passaggio di una pronuncia della Corte Costituzionale, sub n. 453 del 1997, in cui si legge che a proposito del sopravvenuto proscioglimento dall'imputazione più grave, in ipotesi di più reati legati da connessione qualificata, "l'immediata perdita di efficacia del titolo custodiale a seguito di proscioglimento '
automaticamente dissolve il nesso tra i reati evocato dall'art. 297 comma tre cpp, proprio perché trattasi di nesso rilevante ai soli effetti del computo dei termini di durata delle misure ". Con la conseguenza della totale autonomia di ciascuna regiudicanda, nelle diverse sedi processuali, agli effetti del computo dei relativi termini di fase, non diversamente da ciò che accadrebbe ove tra i singoli reati, non fosse ab origine esistito il nesso di collegamento da cui scaturisce l'operatività della disciplina che viene qui in discorso.
Se ne deve concludere che qualunque sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione, una volta divenuta irrevocabile, cristallizza il giudizio di cognizione sul merito delle imputazioni oggetto della prima ordinanza custodiale, ordinanza che non essendo più giuridicamente esistente, osta all'applicazione dell'art. 297 terzo comma cpp .
Il motivo di diritto ha carattere assorbente rispetto alle altre censure prospettate in ricorso, sulla ritenuta mancata sussistenza del vincolo di connessione qualificata tra i fatti contemplati nelle due ordinanze custodiali e sulla mancata ritenuta desumibilità del fatto di omicidio fin dal momento in cui venne emesso il primo titolo detentivo
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del processo ai sensi dell'art. 616 cpp.
La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto ex art. 94 c. 1 ter disp. att. cpp.
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е Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, lì 19 GEN. 2011
P. q. m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter, disposiz. att. cpp.
Così deciso in Roma, il 17.12.2010.
Il Consigliere est. Il Presidente
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DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 9 GEN. 2011
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