Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare è applicabile anche nell'ipotesi in cui, successivamente all'emissione della seconda ordinanza custodiale, intervenga la sentenza di condanna definitiva relativamente ai fatti costituenti oggetto della prima ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2010, n. 7907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7907 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 14/12/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1918
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17420/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN SA ED, nato in [...] il [...];
contro l'ordinanza del 7 aprile 2010 emessa dal Tribunale di Brescia;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Riello Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. da EN SA ED contro il provvedimento del 20 marzo 2010 con cui il G.i.p. aveva respinto l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Il Tribunale ha ritenuto, in base a motivi differenti rispetti a quelli contenuti nel provvedimento del G.i.p., che nel caso di specie non operasse l'art. 297 c.p.p., comma 3 per le seguenti ragioni:
- non risulta esservi mai stata coesistenza temporale tra le due misure cautelari disposte nei confronti dell'indagato, in quanto la seconda è stata disposta il 29.9.2009, cioè quando la prima misura custodiale non era più in essere in quanto revocata e sostituita con una misura non detentiva a decorrere dal 29.8.2009;
- non risulta esservi stata neppure coesistenza temporale tra i due procedimenti penali, in quanto il primo si è concluso con sentenza irrevocabile il 17.11.2009, con la conseguenza che l'eventuale carcerazione subita in quel contesto trova oggi il suo titolo non nell'ordinanza cautelare, ma nella sentenza di condanna. Contro questa decisione ricorre personalmente l'indagato, contestando l'interpretazione che il Tribunale ha dato al regime di cui all'art.297 c.p.p., comma 3 e, inoltre, assumendo che vi è stata coesistenza tra misure cautelari, cioè tra la custodia in carcere e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sicché anche in tali casi deve trovare applicazione la retrodatazione dei termini prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati. Secondo la sentenza n. 20780 del 2009 emessa dalle Sezioni unite di questa Corte, la disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 non opera quando per i fatti di cui alla prima ordinanza l'imputato risulti condannato con sentenza passata in giudicato prima dell'adozione della seconda ordinanza.
Il principio è stato interpretato dal Tribunale nel senso della sua estensione anche all'ipotesi in cui il passaggio in giudicato della condanna per i fatti oggetto della prima ordinanza si verifichi successivamente alla emissione della seconda ordinanza. Ad avviso del Collegio tale interpretazione - seguita dalla sentenza n. 45517 dell'11 novembre 2009 - non è condivisibile per le ragioni compiutamente esposte nella sentenza n. 10443 del 16 febbraio 2010 di questa Corte, che qui brevemente si riportano. La ratio della sentenza Iaccarino, invero, riposa sul principio del ne bis in idem e sulla nozione di cosa giudicata che, cristallizzando con la condanna il giudizio di merito sui reati contestati per primi, renderebbe sistematicamente inapplicabile l'art. 273 c.p.p., comma 3, posto che all'atto dell'adozione della seconda ordinanza, l'imputato era già "trasformato", per detti reati, in condannato. Tale ratio non può evidentemente sussistere nel caso in cui, all'atto della detta adozione, la qualità di imputato per i primi reati sia ancora persistente. Ritenere il contrario significherebbe sconfessare la logica stessa del meccanismo obiettivo che presiede alla regola di retrodatazione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 quale precisamente ricostruita dal giudice delle Leggi nella sentenza n. 89 del 1996. Deve, pertanto, essere riaffermato il principio secondo cui la disciplina prevista dal citato art. 297 c.p.p., comma 3 per il computo dei termini di durata della custodia cautelare in relazione a reati che stanno tra loro in connessione qualificata - come riconosciuto dallo stesso Tribunale di Brescia - oggetto di distinte ordinanze cautelari, è applicabile anche nell'ipotesi in cui successivamente all'emissione della seconda ordinanza custodiale interviene sentenza di condanna definitiva relativamente ai fatti oggetto della prima ordinanza.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice di merito che, nel rispetto dei principi suesposti dovrà verificare la sussistenza in concreto dei presupposti di applicabilità della suddetta regola.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011