Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di associazione mafiosa, non può sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della "societas sceleris", ne' che i diversi fatti di sangue siano consumati "per eseguire" il delitto di cui all'art 416 bis cod.pen., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente rispetto ai fatti di omicidio; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita. A tanto consegue che, non essendo ravvisabile continuazione tra reato mezzo e reato fine, e neanche nesso teleologico tra gli stessi, non è concepibile alcuna ipotesi di "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 25/01/2000
1. Dott. Pierfrancesco MARINI Consigliere SENTENZA
2. " Aniello NAPPI " N.495
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo DI POPOLO " N.42277/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GL NT nato a [...] il [...] avverso ordinanza 14/07/1999 del Tribunale di Catania, sezione per il riesame;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per annullamento LLordinanza limitatamente all'omicidio GI;
rigetto del ricorso per omicidio CA;
udito il difensore Avv. G. Carmelo Cali e Giovanni Aricò che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
La Corte osserva:
Con ordinanza 14.7.1999, il Tribunale di Catania - sezione per il riesame - ha rigettato l'istanza di GL NT intesa, sull'assunto di violazione LLart. 297 co.3 CPP, alla declaratoria di perdita di efficacia, per decorso del termine di durata, della misura custodiale in carcere oggetto LLordinanza emessa il 4.4.1995 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, per omicidio di CA TO ed attentato "ai fratelli IO.
L'ordinanza ha disatteso l'assunto del GL, considerando che, allorché era stata emessa la prima ordinanza custodiale (16.12.1993) per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis C.P.), l'autorità giudiziaria non disponeva dei gravi elementi indizianti della responsabilità, ne' questi erano desumibili, per i fatti omicidiari posti a fondamento della seconda ordinanza (4.4.1995); per l'episodio GI, infatti, alla data del 16.12.1993, il teorema indiziario poggiava sulle deposizioni Samperi, solo successivamente arricchite e riscontrate da quelle VO e IC (tutte fra il marzo e l'aprile 1994) e, quanto all'episodio CA, sulle dichiarazioni esse pure successive LLVO (in data 7.12.1994), posteriori anche al decreto di rinvio a giudizio (18.10.1994) per i fatti oggetto della prima ordinanza. Ha rilevato, infine, che la nuova normativa introdotta con L.8.8.1995, modificatrice del co.3 LLart. 297 CPP, non trova applicazione nella fattispecie, risultando entrambe le ordinanze emesse in epoca antecedente l'entrata in vigore della novella. Il GL, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:
1) difetto ovvero manifesta illogicità della motivazione assumendo che la pronuncia avrebbe omesso di fornire risposta alla tesi difensiva secondo cui tutti i fatti contestati con l'ordinanza 4.4.1995 - come denunziato dallo stesso testo - erano già noti all'autorità giudiziaria all'atto di emissione della prima, così pervenendo ad una conclusione non logicamente correlata ai fatti;
2) violazione della legge processuale e contraddittorietà di motivazione laddove aveva ritenuto inapplicabili gli effetti della novella introdotta con Legge 8.8.1995, pur premessa la pendenza, all'epoca di sua introduzione, di effetti non ancora esauriti LLordinanza `in contestazione" (il decreto di rinvio a giudizio per i fatti con la stessa contestati, invero, era successivo. Il ricorrente ha poi depositato memoria 16.1.2000 con la quale si riporta ai motivi e richiama altra decisione di questa Corte in fattispecie ritenuta analoga (per imputato coimputato del GL negli stessi procedimenti).
Sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, la Corte ha trattenuto il procedimento in decisione.
Il ricorso è infondato.
Invero, al di là della generica affermazione del ricorrente secondo cui non farebbero difetto le ipotesi di cui all'art.12 co.1 lett. b) e c) CPP, previste dal del co.3 LLart. 297 CPP ai fini di calcolo della decorrenza dei termini di custodia cautelare (per la prospettabilità di una "contestazione a catena"), deve escludersi che nella specie sussista la necessaria connessione fra i fatti di cui all'ordinanza 16, 12.1993 (violazione LLart.416 bis C.P.) e quelli di cui all'ordinanza 4.4.1995 (fatti omicidiarii). Ed infatti, quanto al profilo rappresentato dalla continuazione (art. 12 lett. b CPP), va rilevato che non emergono assolutamente, ne' sono minimamente illustrati dal ricorrente, gli elementi in forza dei quali sia consentito desumere che le condotte omicidiarie fossero state preventivate e "contemplate" sin dal momento in cui nacque l'associazione mafiosa e, in particolare (ed ancor meglio) sin dal momento in cui l'imputato aderì alla medesima, avendo anche presente la precisa distinzione che corre fra il programma genericamente "in delinquendo", che è proprio LLassociazione, e la medesimezza del disegno criminoso, che postula una previsione "a monte", e nei loro tratti essenziali, delle singole fattispecie criminose. Devesi ulteriormente riconoscere, con specifico riguardo alla persona LLindagato, che non vi è prova alcuna, ne' questa è allegata, che costui avesse "ab initio" concepito la commissione degli omicidi art. 8l C.P.), a fronte LLipotesi che gli stessi non siano stati, invece, il frutto di risoluzioni autonome dettate od imposte nel tempo da contingenti situazioni pregiudizievoli per la vita LLassociazione.
Del resto, anche laddove, in ipotesi si ritenesse che la commissione degli omicidi rientrasse nel generico programma LLassociazione mafiosa, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza che non ravvisa, agli effetti di quanto previsto dall'art. 297 co. 3 CPP, tra i reati persecutivi del programma criminoso (cd. reati - fine) e quello associativo la continuazione prevista all'art. 81 C.P. Cass., Sez. I, 18.12.1998 n. 6530, Zagaria;
Cass. Sez. VI n. 30960, 15.10.1997). Quanto alla diversa ipotesi di connessione prevista alla lett. c) LLart.12 CPP, sub specie di nesso teleologico, va escluso in radice che i fatti omicidiari possano dirsi commessi "per eseguire" il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (unica ipotesi richiamata dal co.3 LLart. 297 CPP), essendo tale reato, che ha natura permanente, preesistente rispetto ai fatti di omicidio;
ne', per converso, può sostenersi che l'associazione mafiosa sia stata costituita per commettere i delitti di omicidio, i quali rappresentano si fatti per nulla inconsueti nel panorama di attività criminosa del sodalizio mafioso, ma non costituiscono certamente la finalità "istituzionale" (anche nella lettura corretta della previsione di cui al co.3 LLart. 416 bis C.P.) per la quale l'associazione mafiosa viene costituita ed opera.
Priva di pregio, infine, è l'osservazione del ricorrente secondo cui gli omicidi de quibus" sarebbero stati commessi al fine di eseguirne "un altro", perché il nesso teleologico, ai fini di ravvisabilità della ed. "contestazione a catena", deve sussistere fra i reati oggetto delle plurime e distinte ordinanze cautelari, in relazione alle quali si assuma l'effetto di retrodatazione dei termini della misura, e non tra quelli interni ad unica ordinanza ovvero tra questi ed altri diversi e non ricompresi in alcuna di esse.
Difetta, quindi, il necessario presupposto che consenta di individuare una effettiva violazione LLart. 297 co.3 CPP, onde il ricorso, assorbiti i motivi come dedotti, deve essere rigettato. Con il carico al ricorrente del pagamento delle spese del procedimento.
Gli atti vanno trasmessi alla Cancelleria perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. CPP.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. CPP. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000