Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di c.d. contestazione a catena, la disciplina prevista dall'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. presuppone che i procedimenti attinenti le diverse ordinanze disponenti la medesima misura per uno stesso fatto, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ex art. 12, primo comma lett. b) cod. proc. pen., siano "in itenere". Ne consegue che tale disciplina non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti riguardanti la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2008, n. 25154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25154 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/02/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 196
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 932/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17.12.2007 da:
avv.ti Monsignore Raffaele e Furfaro Sandro, difensori di IR DO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 24 settembre 2007 del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Meloni Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Con l'ordinanza del 27 luglio 2007, il GUP del Tribunale di Palermo rigettava l'istanza proposta in favore di VI DO, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata, con ordinanza 2 maggio 2005 dallo stesso GIP, per decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, per violazione del divieto della contestazione a catena, di cui all'art. 297 c.p.p., comma 37, in relazione ai fatti oggetto di contestazione con precedente ordinanza applicativa di identica misura, del 13.9.2002, eseguita il 16 successivo.
In particolare, tale ordinanza riguardava il reato di cui all'art.416 bis c.p. (commesso sino alla data anzidetta) ed in ordine a tali fatti il VI, ammesso al rito abbreviato il 16.7.2003, era stato condannato, con sentenza del 13.1.2004 alla pena di anni sei di reclusione ed aveva già integralmente espiato la pena. I fatti contestati con la successiva ordinanza erano stati commessi fino al 10.9.2001, dunque anteriormente alla data di emissione della prima ordinanza del 13.9.2002, sicché sussisteva il requisito dell'anteriorità e della connessione qualificata tra il reato associativo ed i reati fine.
Pronunciando sull'appello proposto nell'interesse dell'indagato, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava il gravame. Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate. 2. - Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art.297 c.p.p., comma 3, in relazione sia alla ritenuta incidenza di un precedente giudicato cautelare, quanto alla ricorrenza della connessione qualificata tra fattispecie associativa, contestata con la prima ordinanza, e reato fine, contestato con la seconda. 3. - La censura è priva di fondamento.
Ed invero, dall'articolato tessuto motivazionale del provvedimento in esame, tutto impegnato nel confutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la retrodatazione degli effetti della custodia cautelare, ai sensi della menzionata norma processuale, affiora un argomento fondamentale che, per il suo carattere decisivo, valeva - già di per sè - a risolvere in nuce la questione dedotta. Ossia la circostanza che il titolo custodiale rispetto al quale la parte aveva chiesto la retrodatazione (ordinanza del 13.9.2002) riguardava il reato associativo per il quale era già intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
Faceva così difetto il presupposto ineludibile per l'applicazione dell'istituto della c.d. contestazione a catena, ossia la condizione che i procedimenti diversi, cui attengano i titoli custodiali in questione, siano entrambi in itinere.
Il riconoscimento di siffatta condizione, secondo univoco insegnamento di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. sez. 6, 25.3.2003, n. 23779, Manforte, rv. 225911; cfr., pure, Cass. sez. 5, 19.1.2006, Crisafull, non massimata), è in sintonia con la ratio della disciplina positiva dell'istituto.
Ed invero, anche alla luce della collocazione sistematica della norma anzidetta, non è fondatamente dubitabile che il meccanismo in questione presuppone che, nell'ipotesi di due distinti procedimenti, entrambi siano in corso, al fine precipuo di evitare che, con un secondo provvedimento custodiale, si allunghino, in modo abnorme ed artificioso, i termini della custodia cautelare relativi al primo provvedimento di cattura. La sopravvenienza del giudicato, in relazione al primo procedimento, fa però venir meno le ragioni di garanzia sottese alla dinamica dell'istituto, anche per l'ovvia, elementare, ragione che, intervenuto il giudicato, il titolo custodiale perde la sua autonoma configurazione, dissolvendosi nella pronuncia definitiva che diventa, così, il solo - ed esclusivo - titolo di legittimazione della restrizione della libertà del condannato.
Il rilievo pregiudiziale dell'inoperatività del divieto della contestazione a catena rendeva, ovviamente, superflua l'indagine volta alla verifica delle condizioni richieste dall'art. 297 c.p.p., pur effettuata, con negativa delibazione, dal giudice del riesame. 4. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008