Sentenza 12 giugno 2018
Massime • 1
In tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. la falsificazione della ricevuta di versamento di una tassa automobilistica, in quanto quest'ultima, attestando la ricezione della somma e il vincolo a effettuarne l'accreditamento al destinatario, documenta un'attività svolta personalmente dall'incaricato di pubblico servizio preposto alla riscossione e, pertanto, costituisce prova dell'avvenuto pagamento. (Conf. Sez. 5, n. 2322 dl 1989 Rv. 180514).
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Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2018, n. 8289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8289 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2018 |
Testo completo
08289-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: 1153 LU Di Stefano Sent. n. sez. -Presidente - U.P. 12/06/2018 Angelo Capozzi R.G.N. 10403/2018 Emilia Anna Giordano Laura Scalia ET ES -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CO IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto- il 06/10/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, ET ES;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena, ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, avv. Lofftedo Antonella, per la costituita parte civile, Regione Puglia, che si è riportata alle conclusioni scritte depositate;
udito il difensore dell'imputata, avv. Giuseppe Campanelli- in sostituzione dell'avv. Anna Giove, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO CO IA è stata rinviata a giudizio per il reato: a) di cui agli artt. 117- 314 - 61 n. 7 cod. pen. perché, in concorso con tale CA AN per il quale si è proceduto separatamente- quale titolare dell'omonima agenzia di pratiche automobilistiche, pubblico ufficiale in quanto autorizzato, ai sensi الد dell'art. 32, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla riscossione delle tasse automobilistiche, si appropriava della complessiva somma di euro 270.868, che riscuoteva da vari utenti per il pagamento delle tasse in questione e che ometteva di versare alla Regione Puglia, destinataria del tributo;
l'imputata, ricevuta la somma e rilasciata la ricevuta di pagamento attestante la conclusione dell'operazione, procedeva al successivo annullamento della stessa operazione intervenendo, in quanto socia della società Sermetra, sul sistema informatico fornito da detta società e appropriandosi della somma pagata (commesso dal 4/01/2005 al 14/112007); b) previsto dagli artt. 117- 360 - 476, comma 2, cod. pen., perché, dopo essere stata sospesa in data 14/11/2007 l'autorizzazione per la riscossione di tasse automobilistiche e cessata quindi la CO dalla qualità di pubblico ufficiale, continuando a detenere la strumentazione necessaria per l'espletamento di detta funzione e continuando a gestire l'agenzia di pratiche automobilistiche indicata, così da ingenerare negli utenti il ragionevole convincimento che l'attività di riscossione fosse ancora legittimamente esercitata, riscuoteva gli importi relativi alle tasse pur non essendone autorizzata e rilasciava ai vari utenti ricevute di pagamento atti pubblici fidefacienti false perché da essi stornate (commesso dal 29/01/2008 al 27/01/2011) c) previsto dagli artt. 117- 360- 314 cod. pen., perché con le condotte di cui al capo B), riscuoteva la somma di euro 18,288,74 (commesso dal 29/01/2008 al 27/01/2011); -d) previsto dagli artt. 640 61 n. 7 - 9 cod. pen., perché, attraverso le condotte descritte ai capi A-B-C, induceva numerosissimi utenti ad effettuare il versamento di tasse automobilistiche, appropriandosi quindi della somme riscosse e procurandosi un ingiusto profitto con danno patrimoniale rilevante agli utenti (commesso dal 3/01/2005 al 27/01/2011).
2. La Corte di appello di Lecce- Sez. distaccata di Taranto- in riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato nuovamente in peculato il reato contestato al capo a), sussunto in quello di truffa dal Tribunale, ed il fatto contestato al capo b) in quello di cui agli artt. 117- 360 476- 482 cod. pen. - e, ritenuta assorbita - l'imputazione sub c) in quella sub d), ha dichiarato estinti per prescrizione i fatti di cui al capo a) commessi fino al 25/01/2005 e quelli di cui ai capi B) e D) commessi fino al 25/01/2010; ha rideterminato la pena per i fatti residui.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando sei motivi.
3.1. Con il primo si lamenta violazione di norma processuale in relazione agli artt. 604-11-178 179 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito inosservato le norma sulla competenza funzionale di cui all'art. 11 cod. proc. pen., atteso che un magistrato 2 in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto aveva assunto la qualità di persona offesa, o comunque danneggiata, dal reato.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 640 61 n. 9 cod. pen.; sulla base della distinzione - elaborata della giurisprudenza tra il reato di truffa e quello di peculato, si assume che nella specie possesso ed appropriazione sarebbero stati contestuali: la condotta di appropriazione, dunque, non si sarebbe compiuta su un bene del quale l'autore aveva già il possesso in un momento antecedente.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione;
il giudizio di responsabilità penale sarebbe stato affermato sulla base di indizi privi di valenza dimostrativa e di inferenze probatorie scorrette.
3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, quanto al capo sub d), cella ritenuta circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 9, cod. pen. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente l'aggravante nonostante essa stessa avesse escluso la qualifica di pubblico ufficiale dell'imputata in relazione al capo di imputazione in questione;
esclusa l'aggravante, il reato di truffa, quindi, non sarebbe procedibile per difetto di querela.
3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 482- 476, comma 2, cod. pen. Secondo la Corte, quanto al capo B), la condotta integrerebbe il reato di formazione di un atto pubblico falso da parte di un privato;
sostiene invece il ricorrente che il reato sarebbe insussistente perché la fattispecie farebbe riferimento alla formazione da parte di un privato di un atto che, se fosse vero, sarebbe proveniente da un pubblico ufficiale e non da soggetto, come nel caso di specie, cui era stata riconosciuta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.
3.6. Con il sesto motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo, mentre è inammissibile nel resto.
2. Quanto al primo motivo, relativo alla incompetenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen., si sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, sia nella richiesta di rinvio a giudizio che nel decreto che disponeva il giudizio erano state analiticamente indicate le persone offese, cioè coloro che avevano versato la tassa automobilistica, e, tra queste, vi era il dott. ET Argentino, all'epoca dei fatti 3 sostituito Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. La questione, si evidenzia, sarebbe stata sollevata anche nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 18/06/2015, a seguito della deposizione del teste CO, ma il Tribunale aveva rigettato la richiesta sul presupposto che, trattandosi di questione di competenza territoriale, fosse tardiva.
2.1. Il motivo è inammissibile perché aspecifico. Dagli atti allegati al ricorso si evince che, nel corso della deposizione testimoniale di una dipendente della Agenzia automobilistica gestita anche dall'imputata, il difensore di questa chiese alla teste se, nell'ambito del lungo elenco di persone offese, conoscesse come cliente dell'agenzia Argentino ET, nato il [...], e la teste rispose affermativamente dicendo che era "un giudice" del Tribunale di Taranto. Sulla base di tale affermazione, la difesa immediatamente sollevò la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso, per come articolato, non è tuttavia autosufficiente in quanto si fonda esclusivamente su una dichiarazione di una teste, nemmeno soggettivamente qualificata, della cui veridicità nulla è stato provato, atteso che nessun ulteriore elemento è stato allegato al fine di comprovare non solo che presso il Tribunale di Taranto all'epoca dei fatti prestasse servizio un magistrato di nome Argentino ET, ma che l'Argentino ET indicato nell'elenco delle persone offese nel presente procedimento fosse proprio la stessa persona che, secondo gli assunti difensivi, prestava servizio come magistrato presso il Tribunale di Taranto. In tal senso è dunque corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui non "risultava" che un magistrato del distretto di Corte di appello di Taranto avesse assunto la qualità di persona offesa.
3. Inammissibile, perché manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati dal ricorrente, atteso che l'appropriazione del denaro da parte dell'imputata, nel periodo in rivestì formalmente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, fu cui ontologicamente conseguente al momento in cui le somme le furono versate dagli ignari clienti e, dunque, successiva alla instaurazione della relazione con la "res". Ne consegue che correttamente i fatti sono stati ricondotti al reato di peculato. In tal senso è peraltro la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme riscosse nell'adempimento della funzione pubblica, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione 4 (Sez. 6, n. 2693 del 29/11/2017, dep. 2018, De Luca, Rv. 272131; nello stesso senso, Sez. 6, n. 15853 del 1/02/2018, Munafò Rv. 272910). Il rapporto tra ente pubblico impositore e concessionario della riscossione delle imposte è caratterizzato dal fatto che il denaro versato dal contribuente è destinato alla pubblica amministrazione e quando il soggetto, che nel suo interesse agisce, lo riceve dal privato a titolo di imposta o altro, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato. Il denaro versato dal contribuente al concessionario in adempimento di un'obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene dunque denaro pubblico non appena entra in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione; le somme versate a titolo di tributo, siccome destinate agli enti impositori ed alla realizzazione dei loro fini, appartengono infatti alla P.A. anche prima che l'esattore ne faccia il versamento alle casse dello Stato, con la conseguenza che a tali somme non può essere data una diversa destinazione, nè può disporsi delle stesse, come è accaduto nel caso di specie, per uso personale (così, Sez. 6, n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342).
4. Inammissibile, perchè aspecifico, è anche il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello ha spiegato in maniera congrua e non manifestamente illogica come la prova della responsabilità dell'imputata sia stata affermata sul presupposto che questa: a) fosse sostanzialmente la titolare dell'agenzia; b) operasse al suo interno ed avesse accesso al sistema informatico contabile;
c) anche lei si occupasse del pagamento delle tasse automobilistiche insieme al coniuge ed alla sorella;
d) fosse presente e stesse operando anche il giorno in cui furono eseguiti l'accesso e la perquisizione della Guardia di Finanza. A fronte di tale solida trama argormentativa, con il motivo di ricorso non si deduce alcunchè di specifico. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera ம riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
5. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è il quinto motivo di ricorso. La Corte di cassazione ha già in passato spiegato in maniera condivisibile che la ricevuta di versamento di una tassa, documenta una attività svolta personalmente dal soggetto preposto, atteso che con essa si attesta l'effettuazione dell'operazione, la registrazione della stessa, la riscossione della somma ed il vincolo ad effettuare l'accreditamento al destinatario, sicchè essa, costituendo prova dell'avvenuto pagamento della tassa, rientra nell'ambito della tutela prevista dall'art. 476 cod. pen. (Sez. 5, n. 2324 del 29/11/1988, dep. 1989, Cocchetti, Rv. 180514; nello stesso senso, Sez. 5, n. 9111 del 15/06/1988, Romano, Rv. 179130). Peraltro, la dottrina sul tema ha significativamente evidenziato come il reato previsto dall'art. 482 cod. pen. sia configurabile anche se il privato formi o alteri l'atto di competenza dell'incaricato di pubblico servizio, stante il richiamo che l'art. 482 cod. pen compie alle condotte previste dall'art. 476 cod. pen. ed essendo quest'ultima norma a sua volta collegata con l'art. 493 cod. pen., conseguendone in via indiretta l'affermazione di responsabilità del soggetto che falsifichi atti dell'incaricato di un pubblico servizio.
6. Inammissibile perché manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso, avendo la Corte correttamente precisato come, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella specie non rilevi l'incensuratezza dell'imputata, anche in ragione della obiettiva gravità e sistematicità dei fatti contestati. 7. È invece fondato il quarto motivo di ricorso relativo al capo d). Sul capo in questione, la Corte, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen., ha invece ritenuto configurabile quella prevista dall'art. 61, n. 9, cod. pen. in relazione a fatti commessi dopo il 25/01/2010, cioè in relazione ad un periodo per il quale l'imputata non rivestiva più la qualifica soggettiva pubblica, atteso che, secondo la stessa Corte di appello, l'incarico relativo alla riscossione delle tasse automobilistiche le era stato revocato il 14/11/2007. Ne consegue che non essendo configurabile la circostanza aggravante in questione, il reato di truffa non era perseguibile d'ufficio ma a querela, la cui assenza impone l'annullamento della sentenza limitatamente al capo d) perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. 6 8. La pena deve essere rideterminata escludendo quella di mesi tre di reclusione inflitta a titolo di continuazione per il reato contestato al capo d) e, dunque, in quella finale di tre anni e nove mesi di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo D) perché, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 9 c.p., l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela e ridetermina la pena in tre anni e nove mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018. Il Consigliere estensoreI Consigliere Il Presidente ET ES LU Di Stef DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2019 IL S U E IL FUNZ O C/DIZIARIO R P Piera Esposito