Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 37952
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Sentenza 26 aprile 2007

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Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie, finalizzata al traffico di stupefacenti) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 37952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37952
    Data del deposito : 26 aprile 2007

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