Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie, finalizzata al traffico di stupefacenti) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 37952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37952 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 999
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 43512/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IN CI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria 21 settembre 2006 nel proc. pen. n. 264/06 R.G. Trib..
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
1. Con istanza depositata il 29 marzo 2006 D'AG CI chiedeva la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare - in relazione alla misura disposta nei suoi confronti con l'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Reggio Calabria 14 luglio 2000, notificatagli il 19 luglio 2000 - all'1 marzo 1999, data d'inizio dell'esecuzione di altra misura cautelare, applicata con ordinanza del G.i.p. di Torino il 23 maggio 1994, ravvisando fra le due ordinanze un caso di contestazione a catena - dimostrata dal fatto che la Corte d'appello di Reggio Calabria, aveva riconosciuto la continuazione fra il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestato a Reggio Calabria e il reato di spaccio di stupefacenti commesso nel 1988, per il quale il D'AG era stato condannato a Torino con sentenza divenuta irrevocabile il 21 luglio 2002 - e chiedendo la cessazione di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 14 luglio 2000 con conseguente scarcerazione, ora per allora, sul presupposto che dalla data di esecuzione della prima misura i termini di fase originali erano stati già superati. La Corte d'appello di Reggio Calabria con ordinanza del 31 marzo 2006 respingeva la richiesta, osservando che nel caso di specie non ricorreva il requisito della desumibilità, dagli atti del primo procedimento cautelare degli elementi posti a fondamento del secondo, indispensabile nel caso di custodia cautelare disposta in procedimenti diversi.
Il D'AG proponeva appello, insistendo nella propria richiesta e sostenendo che i due procedimenti erano fondati sulle medesime fonti di prova, note anche all'Autorità procedente di Torino, appello che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava con ordinanza 21 settembre 2006. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il D'AG ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 297 c.p.p., comma 3) in relazione al divieto di contestazioni a catena con riferimento al requisito della desumibilità dagli atti del primo provvedimento in quanto la giurisprudenza di legittimità e costituzionale formatasi sul punto non richiedono un concetto di desumibilità qualificato, fondato sulla necessità di un quadro indiziario grave, ma prevedono come condizione necessaria e sufficiente per la retrodatazione che i fatti oggetto del secondo fossero già emersi nel corso delle indagini relative al primo provvedimento;
contrasto con i rilievi difensivi offerti, in punto di desumibilità dagli atti, al vaglio del Tribunale con i motivi di appello depositati ex art. 310 c.p.p. nonché con la memoria difensiva depositata all'udienza del 21 giugno 2006;
2. vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 297 c.p.p., comma 3) in relazione al divieto di contestazioni a catena con riferimento al requisito dell'anteriorità del reato, per il quale è stata emessa la seconda ordinanza di custodia cautelare, rispetto alla data di emissione della prima;
e dell'anteriorità della seconda ordinanza rispetto al rinvio a giudizio per il primo reato, erroneamente richiesta dal Tribunale in quanto requisito non necessario perché i reati per cui sono state emesse le due ordinanze di custodia cautelare sono avvinti dal vincolo della continuazione, sicché, trattandosi di procedimenti diversi, il quid pluris richiesto è la desumibilità dagli atti;
3. vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 297 c.p.p., comma 3) in relazione al divieto di contestazioni a catena con riferimento al requisito alla non applicabilità della disciplina cd. della contestazione a catena nell'ipotesi in cui per i fatti riguardanti la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, in quanto l'istanza di cessazione della misura cautelare in corso è stata avanzata in seguito all'espiazione del termine massimo di due anni, spirato il 18 luglio 2001, in un contesto temporale in cui entrambe le ordinanze svolgevano la loro funzione limitativa della libertà personale del D'AG prima che la sentenza dell'A.G. di Torino divenisse irrevocabile, per cui la scarcerazione doveva essere ordinata ora per allora;
4. (motivi nuovi) violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 297 c.p.p., comma 3 in relazione alle circostanze già poste in evidenza con i motivi originari.
L'impugnazione è inammissibile.
2. Nel provvedimento impugnato si è esclusa in primo luogo la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi posti a fondamento della seconda misura cautelare, in quanto la sentenza della Corte d'appello di Torino era stata emessa in relazione ad un unico episodio di traffico, risalente all'anno 1988 ed avente a oggetto l'invio a Torino da parte dell'imputato di un quantitativo di droga trasportata da tale Di Maso nella ruota di scorta di un'autovettura, scoperto in base alle dichiarazioni accusatorie del Ruini, del Molino e del Di Maso. La sentenza di primo grado calabrese, che aveva fatto riferimento a quella di Torino, riguardava una vicenda di più ampio respiro, di maggiore estensione temporale, basata su fonti di prova più numerose, verbalizzate successivamente a quella prima indagine.
Inoltre - si osserva nell'ordinanza di riesame - manca il requisito dell'anteriorità della commissione del reato oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di emissione della prima ordinanza;
e dell'anteriorità della data di emissione della seconda ordinanza rispetto alla data del decreto che dispone il giudizio per il primo reato.
Infatti, il reato associativo per cui si procede a Reggio Calabria, la cui commissione inizia da tempo anteriore alla data di emissione della prima ordinanza, permane in epoca successiva. E la data di emissione della seconda ordinanza (14 luglio 2000) non è antecedente al rinvio a giudizio per il primo reato, come si desume dalla constatazione che la sentenza di primo grado di Torino è stata emessa due anni prima, il 15 gennaio 1998.
Infine, l'ordinanza predetta ha ritenuto non applicabile il principio della retrodatazione dell'ordinanza cautelare emessa nel presente processo perché rispetto al reato oggetto della prima è intervenuto il giudicato.
Il ricorrente censura, riguardo alla desumibilità dagli atti, la necessità di un quadro indiziario grave e completo fin dal momento dell'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, che ha determinato l'erronea applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 nel provvedimento impugnato, richiamandosi la decisione Cass. S.U., 22 marzo 2005 n. 21957, ric. P.M. in proc. Rahulia e altri. A questo proposito ha riportato i dati salienti della citata decisione, laddove si è precisato che nella disciplina dei termini di durata delle misure custodiali non è in facoltà degli organi titolari del potere cautelare scegliere il momento a partire dal quale possono essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti-reato cui essi si riferiscono e che l'identico regime di garanzia deve operare in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, l'A.G. per qualsiasi causa abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze, così come nel caso della separazione dei procedimenti, che può essere disposta per evitare la scadenza dei termini di custodia cautelare, ma non può impedire la retrodatazione se ne esistevano le condizioni. E che la conclusione non è diversa quando i successivi procedimenti hanno origine non da separazione, ma da iniziativa autonoma, neppure se questa è avvenuta dopo il rinvio a giudizio, quando concerne fatti che erano emersi nel corso delle indagini, perché in questo caso sarebbe stato possibile procedere nell'ambito del primo procedimento anche per i fatti oggetto dei procedimenti successivi e anche per questi fatti deve operare la retrodatazione. Dal richiamo dei punti sopra riportati della decisione il ricorrente ha tratto la conclusione che la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite non richieda, ai fini della configurabilità del divieto delle contestazioni a catena, un concetto di desumibilità qualificato, ma prevedano come condizione necessaria e sufficiente affinché possa operare la retrodatazione della seconda ordinanza che i fatti oggetto di quest'ultima siano già emersi nel corso delle indagini relative al primo dei due diversi procedimenti. La giurisprudenza vigente in materia, cui il Tribunale si è uniformato, ritiene che in tema di cosiddetto divieto di contestazioni a catena, la regola della retrodatazione dei termini della custodia cautelare opera anche in caso di emissione nei confronti dello stesso soggetto di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi tra i quali non sussiste alcuno dei vincoli di connessione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, se al momento dell'emissione della prima ordinanza vi era già un quadro indiziario di tale gravità e completezza. conoscibile dall'autorità procedente ed apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione delle ordinanze successive (Sez. 2, 2 dicembre 2005-3 febbraio 2006 n. 4669, ric. Virga). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 21957/06, ha stabilito (con riferimento alle misure cautelari emesse nel medesimo procedimento), che nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive.
L'orientamento è stato ribadito da Cass., Sez. U, 19 dicembre 2006 n. 14535, ric. Librato), secondo la quale nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297 c.p.p., comma 3, prima parte).
Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive.
In realtà, le due espressioni della citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, quando concerne fatti che erano emersi nel corso delle indagini - seguita dal chiarimento: perché in questo caso sarebbe stato possibile procedere nell'ambito del primo procedimento anche per i fatti oggetto dei procedimenti successivi - e se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive, palesemente adoperate con significato equivalente, non sembrano diverse da quella - se al momento dell'emissione della prima ordinanza vi era già un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall'autorità procedente ed apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione delle ordinanze successive - risultante dalla menzionata sentenza n. 2005/ 4669, Virga, giacché, gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive non possono che essere gli indizi gravi, tali da integrare i presupposti legittimanti l'adozione delle ordinanze successive.
E cioè, come ha ancor più chiaramente precisato Cass., Sez. U, 19 dicembre 2006 n. 14535, ric. Librato, gli elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive. D'altra parte, è la stessa ratio giustificativa del divieto della contestazione a catena che si fonda sulla desumibilità dagli atti degli indizi che legittimavano già l'emissione della seconda ordinanza cautelare al momento dell'emissione della prima e la conseguente sanzione della retrodatazione. Se al tempo della prima la seconda ordinanza non poteva essere emessa per mancanza dei gravi indizi, manca il presupposto stesso della contemporaneità che è alla base della retrodatazione.
Pertanto la premessa posta nel primo motivo di ricorso (lett. a), che ai fini della violazione del divieto di contestazione a catena e della retrodatazione dell'ordinanza di custodia cautelare successivamente emessa non si richieda un concetto di desumibilità qualificata ma che il requisito si riduca alla semplice risultanza dagli atti, appare manifestamente infondata.
3. Dopo aver posto la premessa riportata, il ricorrente censura il punto della motivazione nel quale l'ordinanza impugnata ha confutato la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi sui quali si è fondata l'ordinanza di custodia cautelare dell'A.G. di Reggio Calabria, deducendo l'apoditticità dell'argomentazione in contrasto con i rilievi difesivi offerti, in punto di desumibilità dagli atti, al vaglio del Tribunale con i motivi di appello depositati ex art. 310 c.p.p. nonché con la memoria difensiva depositata all'udienza del 21 giugno 2006;
In particolare il ricorrente censura d'illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione l'ordinanza impugnata laddove ha richiamato, quale atto relativo al primo procedimento, la sentenza della Corte d'appello di Torino afferente a un unico episodio di traffico di stupefacenti risalente al 1988, per escludere che il reato associativo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato dall'A.G. di Reggio Calabria, fosse desumibile dagli atti del primo procedimento.
Dopo aver fatto presente di aver prodotto, oltre allo stralcio della sentenza della Corte d'appello di Torino, anche lo stralcio della misura di prevenzione personale applicata al D'AG dal tribunale di Torino 12 dicembre 1997 nel procedimento di prevenzione fondato sugli atti relativi al procedimento di merito nel quale era stata emessa a suo carico la prima ordinanza di custodia cautelare, il ricorrente osserva che tra gli atti del procedimento instaurato in Torino e gli atti su cui si è fondata l'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Reggio Calabria appariva palesemente che gli atti del primo procedimento non trattavano di un unico episodio di traffico risalente all'anno 1988 e come le fonti informative con richiami a verbalizzazioni presenti nel procedimento instaurato a Reggio Calabria fossero quasi sovrapponibili.
Il ricorrente riportava, per comodità espositiva, i rilievi e i raffronti tra i due procedimenti, operati negli scritti difensivi e rimasti privi di qualsiasi risposta da parte del Giudice dell'appello, concludendo che, a fronte di una puntuale indicazione di atti, di fonti di prova e di dichiarazioni, il Tribunale si era limitato a sostenere che nel caso sottoposto al suo vaglio non poteva applicarsi la retrodatazione dell'ordinanza emessa dal G.i.p. di Reggio Calabria perché non sussisteva il requisito della desumibilità.
In proposito si osserva, in primo luogo, che il fatto - addotto dal ricorrente - che sulla base degli atti di un procedimento penale per traffico di stupefacenti si sia instaurato un procedimento di prevenzione non implica la desumibilità dagli atti del procedimento penale degli elementi di fatto concernenti il reato di associazione dedita al traffico di stupefacenti, oggetto di diverso procedimento, che vi hanno giustificato l'emissione di una seconda misura cautelare. Infatti il procedimento di prevenzione riguarda gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso o camorristico o che agiscono con metodi corrispondenti, ma il ricorso all'intervento preventivo dimostra che non si tratta di indizi gravi, sufficienti per l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il ricorrente applica evidentemente il concetto generico di desumibilità dagli atti, prospettato nella premessa già confutata (v. sub 1), avendo quindi riguardo alla generica risultanza dagli atti, senza verificare la sussistenza degli indizi che consentivano l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Di conseguenza, confutata la premessa, appaiono inaccettabili le conclusioni.
Del pari riferite alla premessa citata appare il riferimento agli scritti difensivi, riportati testualmente come riscontro del vizio di motivazione in ordine alla desumibilità dagli atti del primo procedimento dei fatti che hanno portato all'emissione della seconda misura cautelare.
Il raffronto, rimesso alla semplice lettura, risente della carenza della premessa ed è comunque carente di specifica argomentazione, per cui per questo aspetto il motivo di ricorso risulta generico, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto anche sotto questo profilo il primo motivo di ricorso appare inammissibile.
4. Quanto al secondo motivo si osserva che il Tribunale del riesame a sostegno della decisione adottata richiama il duplice requisito dell'anteriorità del reato oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di emissione della prima;
e dell'anteriorità della data di emissione della seconda misura custodiale rispetto al rinvio a giudizio per il primo reato.
Ed osserva che il reato associativo, pur iniziando da epoca anteriore alla data di emissione della prima ordinanza, permane fino ad epoca successiva, per cui il requisito sotto il primo aspetto non ricorre. E non ricorre neppure rispetto al rinvio a giudizio, considerando che la seconda ordinanza custodiale è stata emessa il 14 luglio 2000, quando in ordine al primo reato era stata già emessa in data 15 gennaio 1998 la sentenza di primo grado.
La decisione è conforme all'orientamento espresso da Cass., Sez. U, 19 dicembre 2006 n. 14535, ric. Librato, secondo la quale ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (conf. Cass., Sez. 2, 9 febbraio 2006 n. 6252, ric. Alfuso;
Sez. 2, 16 marzo 2006 n. 17575, ric. Cardella). Il ricorrente contesta la necessità e la rilevanza del predetto requisito, obiettando che i reati per cui sono state emesse le due ordinanze di custodia cautelare sono avvinti dal vincolo della continuazione, sicché, trattandosi di procedimenti diversi, il quid pluris richiesto è la desumibilità dagli atti.
In proposito occorre precisare che, in effetti, il preteso riconoscimento della continuazione fra i due reati sopra indicati non risulta dall'ordinanza di riesame, nella quale a detta continuazione si accenna solo nella parte introduttiva, come oggetto dell'argomentazione difensiva svolta dall'appellante a sostegno dell'istanza di retrodatazione proposta alla Corte d'appello di Reggio Calabria e da questa rigettata. E il ricorrente, illustrando sul punto il secondo motivo del ricorso, si limita ad affermare che la circostanza che i reati per cui erano state emesse le due ordinanze di custodia cautelare fossero avvinti dal vincolo della continuazione era stata posta in evidenza dalla Difesa e non era stata confutata dal Giudice d'appello.
Ora, premesso che la mancata confutazione della circostanza da parte del Tribunale del riesame non potrebbe in ogni modo implicarne l'accertamento processuale, si osserva che, in realtà, nei motivi d'appello trascritti nel ricorso si è sostenuto che la Corte d'assise d'appello con sentenza del 3 marzo 2006 aveva ritenuto sussistente la continuazione fra il reato di associazione D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 74, contestato al D'AG nel processo pendente davanti alla stessa, ed i reati di cui alla sentenza della Corte d'appello di Torino 18 luglio 2001 n. 2620, divenuta irrevocabile il 21 luglio 2002, pronunciata nel processo del quale l'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Torino della quale si discute, cioè i reati previsti dall'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. Vale a dire che la continuazione col reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per cui si procedeva a Reggio Calabria, veniva configurata dall'appellante solo attraverso una diversa qualificazione del reato associativo ritenuto nel processo di Torino.
La tesi difensiva, articolata su titoli di reato e diverse qualificazioni giuridiche operate dallo stesso ricorrente e in sè prive di certezza giuridica, già disattesa dall'ordinanza impugnata nella parte relativa alla deducibilità degli atti (pagg. 3-4) con riferimento ai fatti rispettivamente oggetto dei processi di Reggio Calabria e Torino, non può dirsi perciò non confutata e di conseguenza accolta dal Tribunale del riesame.
Questo, infatti, lungi dal confermare la tesi difensiva della continuazione così prospettata in appello dal D'AG, ha proceduto alla valutazione del requisito dell'anteriorità, in ordine al quale nel ricorrente ha formulato obiezioni del tutto generiche, richiamandosi alla dimostrazione data in sede di riesame. È appena il caso di rilevare che, come lo stesso ricorrente osserva, trattandosi di processi diversi la retrodatazione non può essere automatica, ma richiede il quid pluris della deducibilità dagli atti (Cass., Sez. U, 22 marzo 2005 n. 21957, ric. P.M. in proc. Rahulia ed altri;
conf. Sez. 2, 9 febbraio 2006 n. 7615, ric. Motta ed altro). Deducibilità, di cui il Tribunale del riesame ha motivatamente escluso la sussistenza (supra, punto 3).
Anche il secondo motivo di ricorso appare di conseguenza generico e manifestamente privo di fondamento.
5. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il terzo motivo. Il Tribunale del riesame si è uniformato all'orientamento giurisprudenziale in atto vigente, che prevede la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare alla quale non si sia tempestivamente provveduto deve essere disposta nella fase successiva (cd. scarcerazione ora per allora), purché la scadenza di detti termini riguardi tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo e non solo alcune di esse, dovendosi escludere, in quest'ultimo caso, un interesse concreto dell'imputato a un provvedimento cui non consegua il riacquisto della libertà (Cass., Sez. U, 24 aprile 2002 n. 26350, ric. Fiorenti), tuttavia col limite del giudicato (Cass., Sez. 6, 25 marzo 2003 n. 23779, ric. Monteforte). D'altra parte, riguardando la richiesta di retrodatazione ordinanze emesse in processi diversi, in difetto di connessione qualificata e, in ogni modo, della deducibilità dagli atti, la richiesta stessa appare manifestamente infondata.
6. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007