Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi ad una misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di un procedimento concluso con sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura.(Nel caso di specie erano state emesse nei confronti dell'imputato, in tempi diversi, due ordinanze cautelari fondate entrambe su un'attività investigativa iniziata nello stesso periodo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2007, n. 45306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45306 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 04/10/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1686
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 019364/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IE FR, N. IL 18/06/1972;
avverso ORDINANZA del 29/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe IE NC ha visto rigettato dal Tribunale del riesame di Napoli l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. in relazione ad una istanza di inefficacia della misura cautelare.
2. Il Tribunale ha osservato che il ricorrente è stato raggiunto da due ordinanze in tempi diversi, fondate entrambe su una attività investigativa iniziata nell'anno 2001. Tuttavia, non è possibile pervenire ad una retrodatazione del secondo titolo cautelare, in quanto per la contestazione inerente al primo titolo cautelare è intervenuta sentenza definitiva di condanna in data 12.7.2004. Il Tribunale richiama, a conforto della propria decisione, giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 25.3.2005, sez. 6, Monteforte;
Cass. Sez. 1, 24649/2005) e, come argomento logico- giuridico a sostegno della tesi, rappresenta che quando intervenga sentenza definitiva il presofferto patito dall'imputato viene attribuito e computato, attraverso un provvedimento di conversione, alla pena definitiva e, quindi, detratto dalla pena da eseguirsi.
3. Ricorre il IE per violazione di legge, rappresentando che, pacifico essendo in atti che l'AG conoscesse i fatti oggetto di imputazione già dalla data della prima ordinanza cautelare, il Tribunale abbia fornito una erronea interpretazione della norma dell'art. 297 c.p.p.. 4. Il ricorso è fondato.
5. Il Tribunale del riesame di Napoli cita correttamente un indirizzo giurisprudenziale formatosi nel 2003 (Cass. Sez. 6, n. 23779 del 25.3.2003, RIV. 225911, Monteforte), che tuttavia risulta radicalmente contraddetto da giurisprudenza più recente, che, con ampia motivazione elaborata nel consapevole contrasto con il precedente non condiviso, ha statuito che in tema di contestazioni a catena la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi a misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura (Cass. Sez. 6, n. 18305 del 2.4.2007, RIV. 236505, Parrino).
6. Nella motivazione il citato precedente si riporta ai principi sanciti dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 22 marzo 2005, Rahulia) circa il modello entro cui opera l'art. 297 c.p.p., comma 3, nel senso che: a) nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure;
b) quando, nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza;
tanto che, nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che la regola della retrodatazione è applicabile sia nel caso in cui da un unico procedimento vengano separate le indagini concernenti taluni fatti, sia in quello in cui i procedimenti diversi riguardino autonome iniziative del pubblico ministero, assunte anche dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, purché riguardanti fatti che erano già emersi nel corso delle indagini;
c) nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive.
7. Con sentenza n. 408 del 2005, poi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche ai fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Ha precisato la Corte che non può residuare spazio alcuno in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale possano essere fatti decorrere i termini di custodia in caso di pluralità di titoli e di fatti di reato cui essi si riferiscono;
cosicché, se il legislatore "ha ritenuto di dover stabilire... meccanismi legali di retrodatazione automatica dei termini, in presenza di certe condizioni, nel caso in cui fra i diversi titoli sussista l'indicato nesso di connessione giuridica, a fortiori l'identico regime di garanzia dovrà operare per tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze".
4. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato. Il giudice del rinvio si conformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007