Sentenza 18 gennaio 2010
Massime • 2
In tema di durata della custodia cautelare, il meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, ha carattere eccezionale, ed è, pertanto, estraneo al sistema del decorso dei termini massimi. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, nel determinarsi il termine massimo di fase, si debba tener conto del periodo non esaurito nella precedente fase).
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento. (La Corte ha anche osservato che la valutazione circa la "desumibilità dagli atti" compete al giudice di merito, perché richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2010, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2010 |
Testo completo
Аег 9990 / 10 Massimaris
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/01/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ON MORGIGNI
- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 102/2010 FRANCESCO MARZANO Dott.
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Consigliere - N. 39536/2009 SILVANA GIOVANNA IACOPINO Dott.
Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / sul ricorso proposto da:
1) IT ON N. IL 27/04/1942
avverso l'ordinanza n. 1676/2009 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 20/08/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
letter sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluse per il rigetto
• del ricorse.
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I) IT ON ha proposto ricorso avverso l'ordinanza
20 agosto 2009 del Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, che ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. contro l'ordinanza 20 luglio 2009 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna che aveva respinto la richiesta di retrodatazione, ai sensi dell'art. 297 comma 3 del codice di rito, dei termini di durata della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 1° dicembre 2008 (per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti) alla data di esecuzione della analoga misura emessa, per reati della stessa specie, il 17 marzo 2008 e aveva conseguentemente respinto la conseguente richiesta di scarcerazione.
II) Il Tribunale, dopo aver compiuto una completa disamina della giurisprudenza sul delle c.d. dello stato tema
"contestazioni a catena", ha confermato il provvedimento impugnato rilevando anzitutto che la seconda misura era stata emessa anche per fatti diversi e successivi a quelli rubricati nella prima misura ed escludendo l'esistenza della connessione qualificata in base ad una serie di argomentazioni che verranno di seguito riassunte.
Il Tribunale ha osservato: che le misure erano state emesse nell'ambito di due procedimenti diversi;
che nell'ambito del primo procedimento IT era stato condannato alla pena detentiva di anni otto e mesi quattro di reclusione all'esito del giudizio abbreviato;
che la tesi difensiva, secondo cui esisteva connessione qualificata (costituita dalla continuazione) tra i fatti contestati con le due ordinanze "non risulta accompagnata dai necessari elementi probatori" esistendo un onere per l'interessato di allegare circostanze specifiche "onde consentire al giudice di individuare elementi rivelatori dell'identità del disegno criminoso unificativo"; che nel caso di specie la diversità delle fonti di approvvigionamento e la mancanza di
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prove che le cessioni contestate nel primo procedimento derivassero dagli acquisti di cui al secondo procedimento non consentiva neppure di ritenere provato il nesso teleologico tra le varie ipotesi di reato.
Quanto alla desumibilità dagli atti il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito la sua richiesta di "idoneo supporto probatorio" atteso che l'informativa della polizia giudiziaria del 21 febbraio 2008 dal cui testo dovrebbe risultare che erano desumibili dagli atti anche i fatti di cui alla seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere non era stata prodotta dal ricorrente, sul quale graverebbe il relativo onere probatorio, né trasmessa dall'organo competente. L'ordinanza impugnata evidenzia poi la "non arbitrarietà"
K 2 della formazione di due autonomi procedimenti, iscritti sulla base di due separate notitiae criminis senza alcun intervento discrezionale del pubblico ministero, e rileva che la nozione di
"desumibilità dagli atti" non corrisponde a quella di
"disponibilità degli atti" per cui l'esistenza del presupposto per la retrodatazione va valutata anche in riferimento alla ragionevole tempestività nella specie ritenuta esistente con cui il pubblico ministero ha elaborato l'ipotesi di accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari disponibili.
Nel provvedimento infine si esclude che possa darsi luogo, nel secondo procedimento, al "recupero" dei termini non esauriti nel primo procedimento a seguito del rinvio a giudizio.
III) Contro il provvedimento del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso IT ON il quale ha contestato integralmente le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell'appello.
Con il primo motivo di censura il ricorrente deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude l'esistenza della connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze. In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale, nell'escludere il nesso teleologico tra i reati delle due ordinanze, non avrebbe tenuto conto: che la sostanza acquistata (di cui al secondo provvedimento) e quella venduta (di cui al primo provvedimento)
erano della stessa tipologia (cocaina); che i periodi degli acquisti e delle cessioni erano sostanzialmente coincidenti;
che in questo periodo non risulta che IT si sia rifornito da altri;
che il rapporto con gli altri fornitori si era interrotto precedentemente per l'arresto di uno di essi.
Del resto è proprio il provvedimento cautelare ad affermare che il ricorrente si era messo in contatto con i nigeriani per acquistare la sostanza la droga che poi rivenderà. Ne consegue che l'acquisto di cui alla seconda ordinanza (dai nigeriani) è stato compiuto per compiere le cessioni di cui alla prima ordinanza.
Ma l'ordinanza impugnata è anche contradditoria, secondo il ricorrente, perché, pur avendo argomentato sull'insussistenza della connessione qualificata, afferma subito dopo di non essere in possesso degli elementi che consentono di affermarla.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento all'esistenza del requisito della desumibilità dagli atti.
Secondo il ricorrente l'esistenza di questo requisito emerge incontestabilmente dalla stessa seconda ordinanza applicativa della custodia cautelare che richiama espressamente l'informativa
3 21 febbraio 2008 senza che alcun altro elemento sia stato successivamente acquisito. Si aggiunga che i risultati delle intercettazioni telefoniche già erano stati trasmessi al p.m. 1'8 gennaio precedente. Ciò conferma che la scelta di separare i due procedimenti è stata una scelta discrezionale dell'accusa che rende necessaria la richiesta retrodatazione.
Manifestamente illogica sarebbe poi l'affermazione che la difesa del ricorrente non avrebbe adempiuto all'onere di produrre copia delle due relazioni della polizia giudiziaria da cui emergerebbe la desumibilità dagli atti. Intanto perché tutti gli elementi contenuti nelle informative erano riportati nelle ordinanze applicative della custodia cautelare;
in secondo luogo, se anche fosse vero che il Tribunale aveva necessità, per la sua decisione, di acquisire questi atti, ben avrebbe potuto provvedervi d'ufficio utilizzando i poteri attribuitigli dalla legge.
Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto un diverso profilo. In una precedente ordinanza di appello cautelare il medesimo Tribunale
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investito dell'appello sul rigetto della retrodatazione dell'ordinanza cautelare di cui al presente procedimento ad analoga ordinanza, emessa nel medesimo procedimento il 19 gennaio 2008 aveva affermato che il materiale probatorio acquisito era parso assolutamente univoco solo a far data dall'informativa del 21 febbraio 2008. Ciò che viene invece negato nel presente procedimento.
Con il quarto motivo si deduce infine la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale, nel determinare il termine massimo di fase, non ha tenuto conto del periodo non esaurito nella precedente fase escludendo la possibilità di
"recupero" e dunque riducendo il termine della fase successiva.
IV) I temi proposti con il ricorso riguardano il tormentato problema dell'interpretazione da dare al terzo comma dell'art. 297 comma 3° del codice di rito. Il ricorrente si duole che il
Tribunale abbia ritenuto di negare l'applicabilità dell'istituto delle c.d. contestazioni "a catena", previsto dalla norma indicata che consente di far retroagire al momento dell'esecuzione di una
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prima misura il decorso dei termini di custodia cautelare nel caso in cui la seconda misura riguardi lo stesso fatto ovvero fatti connessi anteriomente commessi perché non avrebbe tenuto conto della circostanza che già inizialmente erano desumibili dagli atti gli elementi utilizzati per la seconda ordinanza.
Le censure proposte richiedono una ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale essendo stata, la materia, oggetto di plurimi interventi sia della giurisprudenza di legittimità (comprese diverse decisioni delle sezioni unite) che
4 di interventi della Corte costituzionale.
Secondo l'orientamento di legittimità prevalente fino ad una certa epoca, la seconda parte del terzo comma dell'art. 3 in esame era ritenuta non prevedere una disciplina alternativa a quella generale prevista dalla prima parte del comma;
si affermava infatti che fosse soltanto stabilita una disciplina diversa tra il caso in cui era avvenuto, e quello in cui non era avvenuto, il rinvio a giudizio nel senso di escludere il requisito della desumibilità dagli atti solo in questa seconda ipotesi.
Si riteneva dunque che la norma si limitasse a precisare che, prima del rinvio а giudizio, la sua applicabilità soffriva un'eccezione costituita dalla desumibilità dagli atti dei fatti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza. Se invece il rinvio a giudizio era già avvenuto la conseguenza era che per la desumibilità dagli atti doveva farsi riferimento al momento del medesimo rinvio a giudizio e non più all'emissione della prima misura (in questo senso, sul momento cui occorre far riferimento ai fini della "desumibilità", cons. Cass., sez. V, 19 dicembre
2002 n. 3632, Termini, rv. 224283, oltre alla sentenza delle sezioni unite, Atene, di seguito citata).
Si era ritenuto che questa interpretazione fosse conforme allo scopo della norma che è quello di evitare che possano eludersi i termini massimi di custodia cautelare frazionando le imputazioni quando queste già risultavano dagli atti ed erano conosciute, о almeno conoscibili, dall'autorità giudiziaria procedente. Ma se i fatti erano emersi da indagini successivamente svolte non vi sarebbe stata ragione, secondo questo orientamento interpretativo, che giustificasse l'applicazione della disciplina derogatoria prevista dal comma terzo in esame. Questa interpretazione, espressa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, era stata accolta anche dalle sezioni unite con la sentenza 25 giugno 1997 n. 9, Atene, rv.
208167, che avevano ritenuto che "la 'desumibilità dagli atti', espressamente richiamata nel secondo periodo del 3° comma, vada a costituire criterio applicativo dell'intera previsione del 3° comma dell'art. 297, ad essa conferendo razionalità e certezza, e nel contempo costituisce garanzia verso applicazioni improntate ad un irragionevole automatismo."
V) Questo quadro interpretativo è mutato radicalmente con la pronunzia delle sezioni unite di questa Corte in data 22 marzo
2005 n. 21957, Rahulia, rv. 231057-59, le cui conclusioni questa sezione condivide.
Con un'interpretazione più aderente al tenore letterale della norma che prevede esclusivamente nel secondo caso indicato nel terzo comma (rinvio a giudizio per il fatto oggetto della prima
5 misura) il requisito della desumibilità dagli atti per consentire la retrodatazione le sezioni unite hanno precisato che, nel caso di cui alla prima parte (rinvio a giudizio non ancora avvenuto), l'istituto del divieto delle contestazioni a catena, e quindi la retrodatazione, opera (purchè si tratti del medesimo fatto 0 purchè sussista la connessione qualificata tra i fatti dei due procedimenti) indipendentemente dalla circostanza che i fatti, cui tali provvedimenti si riferiscono, siano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza.
Le sezioni unite hanno anche precisato che, nel caso in cui non esista connessione qualificata, la retrodatazione della seconda misura si verifica ugualmente purchè, in questo caso, i fatti di cui alla seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza.
L'interpretazione data dalle sezioni unite sulla desumibilità dagli atti per fatti non connessi ha poi trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 297 comma 3° c.p.p. proprio nella parte che non consentiva (secondo l'interpretazione difforme prevalente prima della sentenza delle sezioni unite) la retrodatazione nel caso di desumibilità dagli atti al momento della prima ordinanza anche in mancanza di connessione qualificata. VI) Alla sentenza Rahulia è seguita altra decisione delle sezioni unite (sentenza 19 dicembre 2006 n. 14535, Librato, rv.
235909-11) che ha precisato ulteriormente alcuni aspetti del problema.
In particolare la sentenza Librato ha precisato che la disposizione del primo comma "riguarda normalmente fatti oggetto del medesimo procedimento, dato che questi, per la loro connessione, sono destinati ad essere trattati congiuntamente". Ma la retrodatazione opera, nel caso previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 297, anche nel caso di procedimenti diversi quando i fatti di cui alla seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per i primi.
La sentenza riassume i principi cui il giudice di merito deve attenersi e che possono essere così sintetizzati:
se si tratta di fatti connessi devono essere riuniti nel medesimo procedimento e la retrodatazione opera in ogni caso;
se i fatti legati da connessione qualificata formano oggetto di diversi procedimenti l'indagato non deve subirne un pregiudizio e la retrodatazione opera comunque a meno che sia possibile escludere che i fatti fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima misura;
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: nell'ambito del medesimo procedimento la retrodatazione opera comunque, indipendentemente dall'esistenza della connessione qualificata, se, al momento dell'emissione della prima misura, i fatti erano già desumibili dagli atti. Restava da risolvere il problema (che coinvolgeva anche
l'estensione della già ricordata dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale) relativo ai casi di ordinanze emesse in procedimenti diversi e relative a fatti non legati da connessione qualificata.
Su questo aspetto del problema la sentenza Librato ha intanto escluso che la retrodatazione possa operare quando i procedimenti siano di competenza di diverse autorità giudiziarie.
Se invece i procedimenti appartengono alla competenza della medesima autorità giudiziaria la sentenza Librato ha escluso che la retrodatazione possa operare automaticamente se i fatti di cui al secondo procedimento, pur fondandosi su elementi già presenti nel primo, siano fondati su "elementi probatori che non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato", quando cioè "la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale".
Se invece -
- laè la conclusione della sentenza Librato
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separazione è frutto di una scelta discrezionale del pubblico ministero opera la retrodatazione anche in mancanza di connessione qualificata. E la medesima sentenza precisa come sia da escludere, in linea di massima, che la separazione sia frutto di una scelta del p.m. nei casi di diverse notizie di reato pervenute al p.m. a distanza di tempo.
VII) Per ragioni di completezza espositiva del quadro della giurisprudenza su questo tema va infine ricordato che le sezioni unite di questa Corte (v. sentenza 23 aprile 2009 n. 20780,
Iaccarino, rv. 243322) hanno affermato che la disciplina prevista dall'art. 297 comma 3 del codice di rito e la conseguente
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retrodatazione ai fini della determinazione dei termini massimi di carcerazione preventiva quando si verifichino i presupposti previsti dalla norma medesima non opera nell'ipotesi in cui per
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i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura.
Le sezioni unite hanno infatti rilevato che, una volta passata in giudicato la sentenza che ha concluso il primo procedimento vengono meno, anche da un punto di vista lessicale, i riferimenti
7 per l'applicabilità della norma: riguardo cui Occorre aver imputato l'esistenza di un e di una misura cautelare. Con la trova infatti in presenza di unformazione del giudicato ci si condannato e dell'espiazione di una pena;
di talche viene anche meno la possibilità di ipotizzare un "prolungamento"
dell'esecuzione della misura cautelare così come diviene difficile, in questi casi, ipotizzare un atteggiamento
"strumentale" del pubblico ministero per prolungare artificiosamente la carcerazione preventiva.
Si consideri ancora come l'ipotesi più grave prevista dalla norma in esame (quella che si proceda per il "medesimo fatto") trovi un'adeguata tutela nel disposto dell'art. 649 c.p.p. che fa divieto di iniziare un nuovo procedimento, anche di natura cautelare, per lo stesso fatto.
VIII) Quali sono le conseguenze che derivano, nel presente procedimento, dell'applicazione dei principi enunciati ?
Quanto all'affermazione dell'inesistenza della connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze di custodia cautelare il provvedimento impugnato ha motivato sulla inesistenza della prova che i fatti potessero essere ritenuti ricollegabili ad un medesimo disegno criminoso e sull'esistenza della connessione teleologica (nel senso che gli acquisti di cui alla seconda ordinanza fossero finalizzati alle cessioni di cui alla prima ordinanza).
In merito a queste affermazioni va preliminarmente rilevato che l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata
(nel nostro caso l'accertamento della continuazione о del nesso teleologico) costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento.
Nel caso in esame le censure formulate con il ricorso sono certamente plausibili ma richiedono una rivalutazione complessiva del materiale d'indagine che è precluso al giudice di legittimità avendo, il giudice di merito, fornito una valutazione che non presenta aspetti di manifesta illogicità anche se talune argomentazioni (per es. quella secondo cui la scelta delinquenziale del ricorrente richiederebbe un trattamento più severo rispetto a quello previsto per il caso di riconosciuta continuazione) appaiono incongrue rispetto al tema proposto.
Ne consegue l'infondatezza delle censure che riguardano la negata esistenza della connessione qualificata che avrebbe giustificato la richiesta retrodatazione.
8 IX) Fondate sono invece le censure che si riferiscono al requisito della desumibilità dagli atti (che, secondo quanto in precedenza riferito, giustificherebbe comunque la retrodatazione).
Negata l'esistenza della connessione qualificata il giudice di merito avrebbe dovuto procedere a quell'accertamento ritenuto necessario dalle sezioni unite in via interpretativa ma reso obbligato dalla ricordata sentenza della Corte costituzionale: se i fatti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti già al momento dell'emissione della prima ordinanza.
L'ordinanza impugnata è invece mancante di motivazione su questo punto essendosi limitata, in buona sostanza, ad affermare che il ricorrente non aveva prodotto copia delle due informative
(neppure trasmesse dall'organo competente) dalle quali dovrebbe emergere appunto la desumibilità dagli atti, sulla cui base è stata emessa la prima ordinanza cautelare, dei fatti oggetto della seconda ordinanza.
Su questo aspetto va rilevato che effettivamente (secondo quanto affermato da Cass., sez. un., 31 marzo 2004 n. 18339,
Donelli, rv. 227357) non sono applicabili all'appello cautelare le disposizioni dell'art. 603 cod. sia per proc. pen.
l'incompatibilità strutturale tra i due giudizi di appello sia perché l'appello cautelare, per espressa previsione (art. 310 comma 2 cod. proc. pen.), si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Ma le sezioni unite, nella sentenza indicata, hanno anche ammonito che le lacune o le contraddizioni del quadro probatorio "si risolvono in ogni caso, nel giudizio cautelare, secondo il criterio di prevalenza delle ragioni di libertà per il principio del favor libertatis". Se anche fosse corretta l'affermazione del giudice dell'appello (secondo cui incombeva sul ricorrente l'onere di produrre le due informative) e senza neppure considerare che l'art. 310 comma 2 cod. proc. pen. prevede che l'organo procedente debba trasmettere al tribunale l'ordinanza appellata "e gli atti su cui si fonda" è comunque da rilevare che il giudice dell'appello (come quello del riesame) deve comunque fare riferimento a quanto risulta dagli atti del procedimento e al contenuto delle ordinanze applicative della custodia cautelare dei cui effetti si discute. Orbene l'esame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare del 1° dicembre 2008 la seconda dei cui termini si chiede la retrodatazione consente di verificare che il medesimo documento così esordisce: "Gli episodi in oggetto sono riassunti nell'informativa 21.2.2008 e nei relativi allegati". Insomma è la stessa ordinanza ad affermare che da quella informativa (posta alla base della prima ordinanza di custodia cautelare) erano desumibili i fatti di cui alla seconda ordinanza. Certo, in base ai principi ricordati espressi dalla sentenza
Librato, ciò non comportava automaticamente la retrodatazione ma il giudice dell'appello avrebbe dovuto a fronte di una perentoria affermazione come quella riportata contenuta nel provvedimento cautelare perché i fatti di cui al secondo
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procedimento, pur fondandosi su elementi già presenti nel primo, erano da considerare fondati su "elementi probatori che non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato". avrebbe dovuto argomentare analiticamente, e non con formule di stile o con richiami giurisprudenziali, se la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiedesse tempi non brevi idonei a giustificare il tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale.
Al contrario l'ordinanza impugnata si limita ad affermare che
"davvero non si vede come il P.M. di Ravenna potesse muoversi con maggiore sollecitudine, avendo meno di quattro settimane disponibili". Non spiega dunque quali informazioni relative al secondo procedimento fossero contenute nell'informativa e quali fossero le difficoltà di elaborazione delle medesime.
Ne consegue che su questo punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio. La desumibilità dagli atti è una valutazione che compete al giudice di merito perché richiede l'esame e la valutazione degli atti e una ricostruzione dei fatti;
attività precluse al giudice di legittimità.
X) Infondato è invece il quarto motivo di ricorso relativo al c.d. "recupero" dei termini non decorsi nelle precedenti fasi.
Il meccanismo di "recupero" dei periodi non usufruiti nelle precedenti fasi è infatti estraneo al sistema del decorso dei termini di custodia cautelare e, tutto sommato, anche alla previsione di un termine massimo complessivo di durata della custodia cautelare.
Condivisibilmente è stato ritenuto che ha carattere eccezionale il meccanismo di recupero espressamente previsto dall'art. 303 comma 1 lett. b) n. 3 bis cod. proc. pen. (v. Cass., sez. VI, 25 febbraio 2003 n. 12907, Ruggiero, rv. 224157). Da quanto precede consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti già indicati.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla
l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna.
10 La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332.
Così deciso in Roma il giorno 18 gennaio 2010.
IL PRESIDENTE (dr. Antonio Morgigni) IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carlo Brusco)
Grey CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 MAR. 2010
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