Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2000, n. 8631
CASS
Sentenza 2 febbraio 2000

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L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, per fatti diversi e anteriori a quelli oggetto di altro provvedimento restrittivo, viola il divieto delle "contestazioni a catena" solo se tra i fatti sia stata accertata in concreto la connessione indicata nell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte, facendo applicazione del principio, ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare disposta dal G I P per decorrenza del termine massimo stabilito per la fase delle indagini preliminari, calcolato dalla esecuzione della prima ordinanza, per violazione del divieto delle "contestazioni a catena" di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,- ed aveva ritenuto - allo scopo - sufficiente il solo fatto in sè della unicità della fonte probatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2000, n. 8631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8631
    Data del deposito : 2 febbraio 2000

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