Sentenza 2 febbraio 2000
Massime • 1
L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, per fatti diversi e anteriori a quelli oggetto di altro provvedimento restrittivo, viola il divieto delle "contestazioni a catena" solo se tra i fatti sia stata accertata in concreto la connessione indicata nell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte, facendo applicazione del principio, ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare disposta dal G I P per decorrenza del termine massimo stabilito per la fase delle indagini preliminari, calcolato dalla esecuzione della prima ordinanza, per violazione del divieto delle "contestazioni a catena" di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,- ed aveva ritenuto - allo scopo - sufficiente il solo fatto in sè della unicità della fonte probatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2000, n. 8631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8631 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 02/02/2001
1. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER Consigliere SENTENZA
2 " ANGELO DI POPOLO " N. 544
3 " GENNARO MARASCA " REGISTRO GENERALE
4 " VITTORIO RAGONESI " N. 44689/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli avverso l'ordinanza in data 10.10.2000 del Tribunale di Napoli nei confronti di EA NC
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ebner udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Viglietta che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza udito il difensore Avv. Trofino F. del Foro di S. M. Capua Vetere Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 16.10.1998 il GIP del Tribunale di Napoli applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di EA NC, indagato per il reato di omicidio volontario in danno dei coniugi IC NI e CE IA.
Con successiva ordinanza in data 16.2.2000 il medesimo GIP del Tribunale di Napoli applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del EA, quale indagato in ordine al delitti di cui agli artt., 416 bis (partecipazione al clan US), 575 (in danno di IL NC), 628, 629 CP nonché per violazione della legge sul controllo delle armi e per evasione dal luogo degli arresti domiciliari.
Richiesto della revoca di tale seconda ordinanza impositiva della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 comma terzo cpp, il GIP, con ordinanza in data 4.7.2000, rigettava la relativa istanza. Avverso tale provvedimento proponeva appello l'indagato. All'esito del procedimento, il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 10.10.2000, in accoglimento dell'impugnazione, dichiarava l'inefficacia della misura cautelare per intervenuta decorrenza del termine massimo di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari senza che fosse stato emesso il decreto che dispone il giudizio e disponeva conseguentemente l'immediata scarcerazione del EA, se non detenuto per altro;
inoltre, applicava al medesimo EA la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - DDA - deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale.
Motivi della decisione
In particolare, con un primo motivo il ricorrente lamenta il mancato accertamento del nesso teleologico fra gli omicidi oggetto del primo provvedimento restrittivo della libertà e i fatti oggetto della seconda.
Con un secondo motivo, al primo strettamente collegato, il ricorrente PM contesta che la sussistenza dei fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare 16.2.2000 fosse tempestivamente desumibile dal compendio indiziario acquisito al momento della emissione del primo titolo custodiale e rileva che la cognizione effettiva dei fatti reato oggetto della ordinanza 16.2.2000, tale da integrare i requisiti di cui all'art. 273 cpp è stata acquisita solo a seguito di complesse indagini di polizia giudiziaria avviate allo scopo di riscontrare le risultanze delle intercettazioni ambientali (in base alle quali era stata emessa la prima ordinanza) e concluse solo in epoca successiva alla data (30.12.1998) della richiesta di rinvio a giudizio del EA per il duplice omicidio IC-CE. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto nella specie decorso il termine massimo di anni uno ex art. 303 comma primo lett. a) cpp, dovendo lo stesso farsi decorrere dall'esecuzione della prima ordinanza (17.10.1998): unica essendo la fonte di prova a fondamento di entrambe le ordinanze e cioè l'attività d'intercettazione ambientale, protrattasi dal 29.1.1998 al 9.4.1998 nel confronti di LL NC, agli arresti domiciliari nell'abitazione della sorella LL ZI.
In sostanza, secondo il Giudice di appello, a prescindere dall'esistenza o meno di una connessione qualificata tra i fatti oggetto della prima e della seconda ordinanza di custodia cautelare, sussisterebbe nella specie una violazione del divieto delle contestazioni a catena di cui all'art. 297 comma terzo cpp poiché al momento dell'emissione del primo provvedimento coercitivo l'Autorità procedente disponeva già di idonei indizi di colpevolezza a carico del EA anche per i fatti oggetto della seconda ordinanza. Senonché, una siffatta conclusione impinge nel denunziato vizio di violazione di legge.
Ed invero, come si desume in modo inequivoco dal tenore letterale e logico della norma ora richiamata, il divieto delle c.d. contestazioni a catena opera - nel caso (come quello di specie) in cui sia stata disposta con più ordinanze la medesima misura cautelare per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza - sempre che in relazione a tali fatti sussista connessione ai sensi dell'art. 12 comma primo lett. b) e c) cpp, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri e sempre che si tratti di fatti desumibili dagli atti del procedimento prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.
Orbene, erroneamente il Tribunale ha ritenuto operante il divieto sulla base della unicità della fonte probatoria senza contemporaneamente accertare l'esistenza della connessione. Infatti, risulta essersi limitato, in proposito, a recepire la tesi difensiva dell'inserimento di tutti i fatti delittuosi nell'ambito di lotte camorristiche senza indicare alcun concreto elemento indicativo della sussistenza del nesso teleologico richiesto dalla legge, in particolare fra il duplice omicidio dei coniugi IC-Pomicelli ed i delitti (in particolare, la fattispecie associativa) oggetto della seconda contestazione;
e senza indicare, inoltre, sulla base di quali concreti elementi è stato raggiunto il convincimento che quell'attività di intercettazione fosse sicuramente tale da integrare in se stessa la sussistenza di elementi indiziari gravi precisi e concordanti in ordine ai fatti tutti oggetto della seconda ordinanza di custodia cautelare ivi compresa la individuazione dei partecipi al clan US.
A questa stregua, risultando l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli affetta dal rilevato vizio di violazione dell'art. 297 comma terzo cpp (e, di riflesso, dell'art. 303 comma primo lett. a n. 3 cpp), ne consegue che essa va annullata: con rinvio, ai sensi dell'art. 623 comma primo lett. a) cpp, al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001