Sentenza 24 aprile 2009
Massime • 2
Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., occorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva rispetto all'emissione della prima, e non anche che il soggetto si trovi ancora in stato di detenzione in forza di tale provvedimento. (Nel caso di specie, le prime due ordinanze cautelari avevano applicato la misura degli arresti domiciliari e la terza quella della custodia in carcere).
È configurabile la cosiddetta "contestazione a catena", con la conseguente applicabilità del meccanismo di decorrenza dei termini di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui una prima ordinanza abbia applicato la misura degli arresti domiciliari ed una seconda quella della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2009, n. 24274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24274 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2009 |
Testo completo
SESTA SEZIONE PENALE о ди REPUBBLICA ITALIANA
24274709 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 24/04/2009
SENTENZA
N. 889,
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1.Dott. CORTESE ARTURO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. MATERA LINA "T N. 008322/2009
3. Dott.CARCANO DOMENICO п
4. Dott. FIDELBO GIORGIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) FU AN N. IL 14/11/1981
avverso ORDINANZA del 03/02/2009
TRIB. LIBERTA' di BRESCIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CARCANO DOMENICO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Angelo si Fapolo Гаров per l'ima mbilate all cause-
ая
1.AN FU impugna la ordinanza 26 maggio 2008, in epigrafe indicata, con quale il giudice d'appello ha rigettato l'impugnazione proposta contro l'ordinanza che ha respinto l'istanza di declaratoria di inefficacia ex art. 297, comma 3, c.p.p. del provvedimento di custodia in carcere adottato il 26 maggio 2008 perché indagato del delitto di cui all'art.73, comma 1,
d.p.r. n.309 del 1990, commesso nel periodo maggio-giugno 2007.
1.1.Il giudice d'appello precisa:
- per l'attività di spaccio commessa nello stesso periodo, nell'ambito di altri due procedimenti, nei confronti di FU sono adottate due distinte ordinanze, l'una il 16 novembre 2007 e l'altra il 20 marzo 2008, con le quali sono state applicata la misura degli arresti domiciliari;
- la misura applicata il 16 novembre 2007 è stata revocata il 4 marzo
2008 e, nel relativo procedimento, è stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado, contro la quale è stato proposto appello;
- nel secondo procedimento vi è stata richiesta di rinvio a giudizio il 12 gennaio 2009;
-·la difesa ha proposto istanza di scarcerazione in relazione alla misura disposta da ultimo il 26 maggio 2008 e deduce l'operatività dell'art.297, comma 3, c.p.p. poiché i reati oggetto di tale ultima ordinanza, oltre a essere legati da connessione qualificata con quelli oggetto del primo 5
provvedimento, sarebbero stati commessi in epoca anteriore a esso;
- il giudice dell'udienza preliminare ha respinto l'istanza de qua, poiché non può, a suo avviso, essere applicato l'art.297, comma 3, c.p.p., in considerazione della disomogeneità tra le misure applicate: con le prime due
è stata applicata la misura degli arresti domiciliari mentre con la terza la custodia in carcere.
Ad avviso del giudice d'appello, non è applicabile l'art.297, comma
3,c.p.p., poiché la ratio della norma è quella di evitare che, mediante l'emissione di ordinanze a "catena" e in successione tra loro si dilatino i termini di custodia oltre quelli stabiliti dall'art.303 c.p.p. Ciò presuppone però che tra le misure applicate in successione in relazione alle quali appaiono astrattamente sussistenti i presupposti per applicabilità del richiamato art.297, comma 3, c.p.p.
->vi sia un legame tale determinare :
l'ultrattività di fatto della prima ordinanza, con un abnorme e artificioso allungamento dei termini di custodia. Vi deve essere coesistenza delle diverse ordinanze applicative di molteplici misure.
Nella concreta fattispecie, ad avviso del tribunale, non si è verificata tale situazione: il procedimento nel cui ambito è stata applicata la terza misura cautelare - e il rapporto e analogo tra la seconda e la prima ordinanza
- è del tutto autonomo rispetto a quello nel quale è stata emessa l'ordinanza
16 novembre 2007; in tal caso, manca una continuità temporale, in quanto la terza ordinanza 26 maggio 2008 e la seconda del 20 marzo 2008, eseguita
1'1 aprile 2008, sono state emesse ed eseguite quando FU non era sottoposto ad alcuna misura: l'ordinanza 16 novembre 2007 ab origine adottata era stata revocata il 4 marzo 2008, per essere venute meno le esigenze cautelari.
La revoca della prima misura comporta l'inapplicabilità della disciplina della retrodatazione prevista dall'art.267 comma 3 c.p.p. non essendo ancora decorso un anno dall'1 aprile 2008, giorno di esecuzione della seconda misura.
2. Il ricorrente deduce la violazione dell'art.297, comma 3, c.p.p. e rileva:
vi è un legame oggettivo tra le diverse misure, poiché le imputazioni attengono a fatti tra loro teleologicamente connessi o in concorso formale o in ogni caso in continuazione;
sussiste i requisito dell'anteriorità cronologica, in quanto fatti commessi in epoca anteriore alla prima ordinanza;
i provvedimenti sono stati emessi in base alle risultanze di
-
intercettazioni telefoniche, prive di riscontri dal 16 novembre 2007 al
2 26 maggio 2008 e ciò comporta che nell'ambito della stessa indagine sono stati avviati tre distinti procedimenti penali a carico dello stesso imputato e per il medesimo reato sono state emesse tre distinte ordinanze.
Per la difesa, il requisito della continuità temporale non è previsto per l'operatività della regola stabilita dall'art.297, comma 3, c.p.p. della quale nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti.
Il tribunale ha erroneamente escluso - sul presupposto che FU non era sottoposto ad alcuna misura cautelare quando è stata eseguitala seconda ordinanza, poiché la misura ab origine applicata era stata revocata il 4 marzo
2008 l'operatività della retrodatazione.
Il termine di un anno è dunque, secondo la difesa scaduto il 26 novembre 2008
3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato in diritto
1.Il ricorso è fondato.
L'elemento in base al quale il giudice d'appello ha escluso l'operatività dell'istituto della “retrodatazione" della decorrenza della custodia non è
richiesto dalla norma e, del resto, non avrebbe potuto essere altrimenti.
Il terzo comma dell'art. 297 c.p.p. prevede infatti un "criterio di imputazione" automatica un periodo di custodia cautelare già subita ad altro titolo dall'indagato, là dove ricorrano le altre condizioni, e non regole di calcolo di durata della custodia, stabilite negli artt.303 ss c.p.p.. "Criterio di imputazione” la cui operatività é indipendente dal fatto che le ordinanze ab origine adottate abbiano perso efficacia o, in ogni caso, il soggetto sia stato posto in libertà.
Come noto, per la fattispecie processuale de qua stabilisce che, quando nei confronti di un soggetto siano emesse in procedimenti distinti più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, C.
p. p. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.
Mentre, nel caso in cui, le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.
Là dove più ordinanze cautelari siano emesse nello stesso procedimento e nei confronti di un soggetto per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, il criterio di imputazione de quo opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure.
Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma 3, c. p. p., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive.
Nelle ipotesi descritte unico requisito comune e imprescindibile è quello che i fatti siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e non anche che il soggetto sia ancora in vinculis in forza di tale provvedimento.
Si tratta di un unico "criterio di imputazione" che, mediante un legale automatismo, consente di “imputare" la custodia cautelare in un procedimento diverso da quello in cui è stata disposta.
2.Mette conto altresì sottolineare che il disposto dell'art.297, comma 3,
c.p.p. fa riferimento alla medesima misura e ciò va intertpretato nel senso di misure "coercitive custodiali” nel cui ambito rientra, oltre che la custodia cautelare in carcere anche quella domiciliare. Del resto, ciò è avvalorato dalla regola stabilita dall'art.284, comma 5, c.p.p. per la quale "l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare".
3.L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata e rinviata al tribunale di Brescia per un nuovo esame in base ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia per un nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
1 ter disp.att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2009.
Il Consigliere relatoreConsigliere Il Presidente
Domenico Carga Giovanni De Roberto raell DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia