Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2009, n. 24274
CASS
Sentenza 24 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., occorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva rispetto all'emissione della prima, e non anche che il soggetto si trovi ancora in stato di detenzione in forza di tale provvedimento. (Nel caso di specie, le prime due ordinanze cautelari avevano applicato la misura degli arresti domiciliari e la terza quella della custodia in carcere).

È configurabile la cosiddetta "contestazione a catena", con la conseguente applicabilità del meccanismo di decorrenza dei termini di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui una prima ordinanza abbia applicato la misura degli arresti domiciliari ed una seconda quella della custodia cautelare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2009, n. 24274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24274
    Data del deposito : 24 aprile 2009

    Testo completo