Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. non trova applicazione nell'ipotesi in cui per i fatti riguardanti la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2007, n. 44944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44944 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/11/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3676
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022638/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DO DR, N. IL 26/06/1972;
avverso ORDINANZA del 09/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
DO SA subiva custodia cautelare nel periodo compreso tra il 13.4.1995 e il 19.7.1995, in relazione all'omicidio AV LE avvenuto il 26.8.1993, per i reati di favoreggiamento e autocalunnia;
dal 13.10.2004 egli subiva nuova custodia cautelare, con ordinanza del Gip di Salerno, per il reato di omicidio in danno di AV LE;
in data 27.9.2006 DO SA veniva condannato alla pena di anni 22 di reclusione (esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e con la concessione delle attenuanti genetiche equivalenti alla contestata aggravante) per omicidio volontario in danno di AV AF, nonché per i connessi reati concernenti le armi;
in data 26.2.2007 il tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello relativo alla su richiesta di applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, avendo chiesto il DO la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in corso, trattandosi di contestazione a catena: egli sosteneva che si trattava sempre dello stesso fatto, ancorché diversamente qualificato (inizialmente come favoreggiamento e autocalunnia;
poi come omicidio), il giudice di merito risteneva che la nuova ordinanza custodiale, a circa dieci anni di distanza dal primo titolo detentivo, non rientrava nella previsione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, il quale ha solo la finalità di evitare la dilatazione della durata della misura cautelare per l'indagato già ristretto;
aggiungeva il giudice che il periodo presofferto avrebbe potuto essere fatto valere in sede di esecuzione. Sosteneva, infine, che le nuove prove a carico del DO erano emerse solo nel giugno 2001 con le dichiarazioni dei collaboratori RC e DO RA.
Avverso tale rigetto il DO proponeva ricorso per cassazione, in proprio, deducendo violazione di legge ed insistendo sull'inefficacia del secondo provvedimento cautelare: non era dipeso da lui, ma da una diversa interpretazione dei giudici, se la sua iniziale ammissione di responsabilità era stata qualificata come autocalunnia favoreggiamento.
Il ricorso è infondato.
A prescindere dalla questione se autocalunnia per omicidio ed omicidio siano fattispecie che integrano lo stesso fatto, nessuna norma del vigente codice di procedura prevede comunque la preclusione o l'invalidità della misura cautelare nel caso che essa sia stata preceduta da altra misura omologa per lo stesso fatto. Ove, in siffatta ipotesi, sorgesse questione circa i termini di durata della misura, troverebbe applicazione il dettato dell'art. 297 c.p.p., comma 4, ma ciò solo quando le due misure fossero ancora contemporaneamente in itinere.
Qualora, invece, come nel caso di specie, l'imputazione per autocalunnia e favoreggiamento sia già stata definitacela custodia cautelare per detti delitti non è più in atto, non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, ed il periodo presofferto nel 1995 dovrà essere preso in considerazione in fase esecutiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2007