Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
In tema di contestazioni a catena" (art. 297 comma 3 cod.proc.pen.), nella ipotesi in cui, essendo l'imputato rimasto latitante durante l'intera fase delle indagini preliminari, la misura cautelare venga eseguita dopo il rinvio a giudizio ed i termini vengano a scadere in tale fase, non può essere emesso altro provvedimento restrittivo per lo stesso fatto (o per fatto connesso), allo scopo di consentire il protrarsi della custodia cautelare mediante il recupero di quella non eseguita nella fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2001, n. 16879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16879 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 05/04/2001
1. Dott. PIER CO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - N. 2136
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 1303/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di:
NE CO n. 3.3.1954
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 30.11.2000 Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza Udito il difensore avv. Alfonso Baldascino del foro di S. Maria Capua Vetere
M O T I V I
1) Il 13.5.1999 il GIP del Tribunale di Napoli emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dello AV per omicidio in danno di AL LD.
Con ordinanza dell'ottobre 2000 la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere dichiarava la perdita di efficacia dell'ordinanza 13.5.1999 ex art. 297,3 perché l'omicidio risultava essere stato commesso in continuazione con altri delitti per i quali era stata emessa ordinanza c.c. il 25.4.1995 nei confronti dello AV NC.
Appellava il P.M. sostenendo che all'epoca non vi erano i gravi indizi emersi successivamente e chiedendo la emissione del provvedimento restrittivo.
Il Tribunale il 30.11.2000, ha emesso il provvedimento richiesto. Ha ritenuto il Tribunale: che è assorbente la circostanza secondo cui lo AV NC, dopo una lunga latitanza, fu tratto in arresto in data 11.7.1998, in esecuzione della prima delle due ordinanze impositive di che trattasi, vale a dire allorché già era stato emesso anche il secondo dei due decreti di rinvio a giudizio in ordine ai reati oggetto del primo procedimento (in data 4.4.1998), e, quindi, allorquando si era esaurita senz'altro la fase delle indagini preliminari relativa al medesimo procedimento;
- che la giurisprudenza di questa Corte anche recentemente, ha enunciato il condivisibile principio secondo il quale la regola dettata dal terzo comma dell'art. 297 c.p.p. essendo funzionale all'osservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare e mirando ad evitare che detti termini possano essere dilatati in presenza di uno o più procedimenti aventi ad oggetto fatti connessi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., non può comportare la retrodatazione della decorrenza della misura disposta con una ordinanza custodiale emessa in fase di indagini preliminari all'epoca dell'esecuzione di una precedente ordinanza relativa a fatto connesso, quando tale esecuzione abbia avuto luogo successivamente al rinvio a giudizio per quel medesimo fatto, essendo la suddetta retrodatazione possibile soltanto con riferimento a periodi di carcerazione riguardanti la medesima fase (Cass. Pen. sez. 1^, sent. n. 2599 del 7.6.1999, P.M. in proc. AV). - che, inoltre, rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello ex art. 310 c.p.p. al pari di ogni altro giudice, quello di accertare la ricorrenza, nell'ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l'applicabilità di una determinata norma, indipendentemente dal fatto che una tale doverosa indagine sia stata trascurata nel precedente grado. 2) Col ricorso la difesa deduce:
1^) la nullità dell'ordinanza per violazione di legge, ex art. 597 - 1^ comma e 310 c.p.p., nullità per abnormità del provvedimento e nullità per motivazione illogica in quanto il Tribunale si è arrogato un diritto che non ha, cioè quello di sostituirsi al P.M. appellante e di decidere questioni mai sollevate nell'atto di appello.
2^) la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 297, 30 co. c.p.p., in quanto non vi è nessun ostacolo, ne' logico ne' giuridico, "acché la retrodatazione della misura cautelare, al momento dell'esecuzione della prima misura, debba riguardare per quella la fase dibattimentale, e per questa la fase preliminare, se in tale fase è stata pronunciata detta misura."
3) Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Al giudice dell'appello era stata devoluta la questione riguardante la applicabilità del 3^ co. dell'art. 297 c.p.p. al caso in esame. Per risolverla, il giudice ha preso in considerazione i presupposti di fatto della questione (data di emissione dei due provvedimenti cautelari e data di rinvio a giudizio dell'imputato) non considerati espressamente dal primo giudice, ed ha ritenuto che non consentissero l'applicazione della norma. Ne ha tratto la logica conseguenza dell'irrilevanza della questione sottoposta al suo esame e che riguardava in particolare una dei requisiti (la sussistenza degli indizi risalenti ad epoca antecedente il rinvio a giudizio) richiesti dalla norma. Pertanto, poiché la definizione giuridica del fatto, come risulta dal 3^ co. dell'art. 593 c.p.p. (che concerne direttamente il fatto reato, ma è espressione di un principio più generale) compete al giudice dell'appello, rientra nei poteri del giudice dell'impugnazione l'accertamento dei presupposti di fatto per l'applicazione della norma invocata dall'appellante. Corretta, appare, perciò la decisione del Tribunale di affrontare preliminarmente la questione della configurabilità del divieto posto dall'art. 297, 3 c.p.p., nonostante non fosse stata prospettata dalle parti.
È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
Infatti l'interpretazione dell'art. 297,3 c.p.p. recepita dal Tribunale contrasta sia con la ratio, sia con la interpretazione sistematica delle norme in materia di custodia cautelare. È pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che la novella introdotta dall'art. 12, 1 l.
8.8.1995 n. 332 (colla quale fu sostituito il 3^ co. dell'art. 297 c.p.p.) ha la sua ratio nell'esigenza di evitare che con la emissione di più provvedimenti di custodia cautelare in relazione ad uno stesso fatto (unico o plurimo nei limiti rigidamente indicati dal legislatore con riferimento agli artt. 12 n. 1, lett. b) e c) c.p.p.) vengano dilatati i termini di custodia cautelare. Vero è che il codice di rito non pone divieti alla reiterazione del provvedimento cautelare (quando sorge la necessità di ulteriore contestazione di circostanze o reati connessi, ecc.) ma è anche vero che i provvedimenti riguardanti lo stesso fatto non possono protrarre o comunque dilatare il tempo della misura cautelare.
Tale principio vale sia nell'ipotesi che i reiterati provvedimenti vengano emessi ed eseguiti nella stessa fase (p. es. durante le indagini preliminari), sia nel caso in cui vengano emessi o eseguiti in fasi diverse (come nella specie, in cui il secondo provvedimento risulta emesso nella fase delle indagini preliminari, per reati connessi, a quelli oggetto del primo provvedimento che era stato emesso durante le indagini preliminari, ma eseguito dopo il rinvio a giudizio).
La diversa interpretazione adottata dal Tribunale del riesame, invece, non solo comporta la dilatazione del termine di custodia cautelare nella fase dibattimentale per i fatti per i quali era stato emesso originariamente il provvedimento cautelare;
ma, addirittura comporta il "recupero" (per l'accusa) del periodo di custodia cautelare relativo alla fase delle indagini preliminari, fase che "per il primo procedimento" non esiste più, essendo stata superata dal decreto di rinvio a giudizio.
Pertanto, va affermato il principio che nell'ipotesi in cui l'indagato sia latitante lungo tutta la fase delle indagini preliminari e la misura della custodia cautelare personale venga eseguita dopo l'ordinanza di rinvio a giudizio perdurando la fase del giudizio anche dopo la scadenza del termine di custodia cautelare - non può essere emesso altro ordine di custodia cautelare per lo stesso fatto (o per fatto connesso) per consentire il protrarsi della carcerazione preventiva col recupero di quella non eseguita nella fase delle indagini preliminari. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata sul punto con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Competerà, naturalmente al giudice del rinvio la risoluzione della questione sollevata dal P.M. appellante in ordine alla esistenza a carico dello AV NC, all'epoca della chiamata in correità dello AV RM (nel 1993) e del Di NA RA (nell'agosto 1996) degli indizi di colpevolezza. A proposito della quale va ribadito il principio che in tema di "contestazione a catena", il divieto di reiterazione del provvedimento restrittivo riguarda fatti per i quali sia accertato in modo incontestabile che, al momento della emissione del primo provvedimento, sussistevano idonei indizi di colpevolezza a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001